La violazione di principi fondamentali del diritto sui medicinali con l’obbligo vaccinale pediatrico vigente in Italia è ora oggetto di processi di rilevanza nazionale ed  europea dinanzi al TAR del Lazio (Roma)

Considerata la rilevanza nazionale dell’oggetto processuale, il Consiglio di Stato, su richiesta di genitori altoatesini, ha accertato la competenza del TAR di Roma (Lazio) per i processi avviati dinanzi al TAR di Bolzano

L’obbligo vaccinale pediatrico vigente in Italia (10 vaccinazioni obbligatorie) avrebbe dovuto essere sottoposto almeno tre volte, a partire dal 2017, a una revisione prevista dalla legge

Anche il governo Meloni con il suo ministro alla Salute Orazio Schillaci non ha adempiuto a questo e ad altri obblighi derivanti dalla normativa eurounionale sui medicinali avente efficacia primaria

Su incarico di gruppi di genitori altoatesini, insieme al collega Alessandro Fusillo ho impugnato decisioni delle direzioni delle scuole dell’infanzia della Provincia Autonoma di Bolzano, nonché, tra l’altro, circolari del Ministero della Salute, in quanto violano disposizioni fondamentali della normativa regolante l’applicazione dei medicinali (inclusi i vaccini), come ad esempio la prescrizione medica – prevista dalla normativa sui medicinali e dalle decisioni della Commissione Europea di autorizzazione centralizzata per tutta l’UE dei prodotti vaccinali – come requisito necessario per l’applicazione conforme alla legge di tutti i prodotti vaccinali pediatrici utilizzati in Italia (e nell’Unione Europea).

Attualmente in Italia vengono utilizzati esclusivamente vaccini pediatrici esavalenti e quadrivalenti, autorizzati a livello centrale dalla Commissione Europea per l’intera Unione Europea.

Una prescrizione medica deve riferirsi a un bambino specifico e a uno specifico prodotto vaccinale e deve provenire da un medico.

Il piano vaccinale nazionale viene deciso dai politici (in Italia nell’ambito della Conferenza Permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e Province Autonome) e si riferisce a un gruppo di popolazione anonimo e non a un prodotto vaccinale specifico. Ciò non corrisponde ovviamente a una prescrizione medica, così come, invece prevista e regolata dalla normativa europea in materia di medicinali e dalla normativa italiana.

Tutti i prodotti vaccinali autorizzati dalla Commissione Europea ai sensi della normativa UE sui medicinali (come ad esempio tutti i cosiddetti “vaccini” contro il Covid-19, i vaccini contro l’RSV, l’HPV ecc.) richiedono, per un’applicazione conforme alla legge, una prescrizione medica riferita ad una specifica persona e ad uno specifico prodotto vaccinale.

Secondo la normativa europea in materia di medicinali recepita in Italia e negli Stati membri dell’UE, nonché secondo la ulteriore normativa italiana in materia di medicinali e il Codice deontologico dei medici, i medici devono essere liberi da qualsiasi condizionamento di natura politica e finanziaria nella loro decisione di prescrivere o meno per uno specifico bambino la vaccinazione con uno specifico prodotto vaccinale pediatrico!

Ciò significa che i politici non possono sostituirsi ai medici nella loro esclusiva competenza di rilasciare una prescrizione medica. I politici non possono privare i medici della loro competenza decisionale, che deve essere esercitata esclusivamente sulla base delle conoscenze mediche e della coscienza professionale, riguardo alla raccomandazione di un trattamento vaccinale! Per buoni motivi, come ci insegna la storia (anche quella degli ultimi anni) – vedi le origini del Codice di Norimberga – la politica non ha il diritto di sostituirsi al medico nella sua scelta, come – appunto – stabilito dal legislatore europeo in materia di medicinali, in un’epoca in cui Epstein, Gates & Co. e l’OMS (da ormai decenni nelle man di questa banda criminale) non avevano ancora completamente preso il controllo della politica sanitaria.

L’obbligo vaccinale vigente in Italia implica però che il medico vaccinatore possa al massimo verificare i motivi di esenzione deliberati dai politici, in modo tale da lasciare al medico la sola possibilità di concedere un’esenzione nei pochi casi eccezionali stabiliti dai politici. Ciò contraddice naturalmente all’essenza stessa dell’obbligo e della libertà di prescrizione medica di un medicinale.

In base all’obbligo di prescrizione medica per l’applicazione legittima dei vaccini pediatrici (così come di tutti i vaccini), di principio non può esistere alcun obbligo di vaccinazione pediatrica e, in generale, non può esister alcun obbligo di vaccinazione nell’Unione Europea!

I principi inderogabili del diritto dei medicinali europeo, che saranno ora trattati dal TAR di Roma e, di conseguenza, forse anche dalla Corte di giustizia dell’UE, hanno quindi rilevanza non solo a livello nazionale ma anche a livello dell’UE e riguardano tutti gli obblighi vaccinali imposti dagli Stati membri nell’Unione Europea.

L’obbligo di vaccinazione pediatrico – così come qualsiasi obbligo di vaccinazione che debba essere soddisfatto con prodotti vaccinali che possono essere somministrati per legge e decisione di autorizzazione da parte della Commissione Europea solo in presenza di una prescrizione medica (è la norma nell’Unione Europea, a differenza degli Stati Uniti – vedi art. 71 della direttiva 2001/83/CE e l’allegato II, punto B, della rispettiva decisione di autorizzazione all’immissione in commercio della Commissione Europea) – è di principio contrario al diritto del farmaco dell’Unione Europea, perché il diritto regolante l’applicazione dei medicinali ha efficacia primaria.

Abbiamo inoltre riscontrato ulteriori violazioni di natura fondamentale della normativa dei medicinali nell’uso dei vaccini pediatrici in Italia. Ad esempio, i vaccini esavalenti, sebbene non autorizzati dalla Commissione Europea per i bambini di età oltre i 24 mesi, in Italia vengono somministrati anche a bambini a partire dai 24 mesi nell’ambito dell’obbligo vaccinale.

Va da sé che l’uso di un vaccino non può mai essere reso obbligatorio in contrasto con l’indicazione terapeutica (che riguarda anche l’età) risultante dall’autorizzazione rilasciata dall’autorità competente in materia di medicinali (Commissione Europea).

Abbiamo riscontrato dei “strani” errori di traduzione in lingua italiana del riassunto delle caratteristiche dei prodotti vaccinali pediatrici autorizzati in via centralizzata dalla Commissione Europea (… come era già successo riguardo al certificato verde introdotto dall’UE nel 2021 con la chiara disposizione che nessuna persona non “vaccinata” potesse essere discriminata, previsione che invece – guarda caso – si era miracolosamente persa nella originaria traduzione in lingua italiana, corretta solo dopo che noi giuristi italiano lo abbiamo scoperto e denunciato!).

Nel caso dei prodotti vaccinali esavalenti, guarda caso, la traduzione in lingua italiana non corrisponde alla versione in lingua francese (quella facente fede legale come previsto espressamente nelle rispettive decisioni di autorizzazione centralizzata della Commissione Europea), in lingua inglese, tedesca ecc. e così, a differenza delle altre versioni linguistiche, in quella italiana è prevista – contrariamente a quanto deciso dalla Commissione Europea – i vaccini esavalenti sarebbero indicati anche per i bambini oltre i 24 mesi di età.

Strane deviazioni nella traduzione in lingua italiana di decisioni degli organi dell’UE che ovviamente devono valere nello stesso testo e tenore in ogni Stato membro dell’UE.

Questi sono solo due esempi delle molteplici e gravi violazioni del diritto dei medicinali che abbiamo sollevato con i ricorsi da noi inizialmente presentati al TAR di Bolzano contro l’esclusione dalla scuola dell’infanzia di una serie di bambini altoatesini/sudtirolesi non vaccinati o anche solo parzialmente non vaccinati.

Poiché i tre processi da noi avviati riguardano anche l’evidente illegittimità, sotto il profilo del diritto dei medicinali, delle circolari del Ministero della Salute (alle quali fa riferimento la Provincia Autonoma di Bolzano), e poiché la decisione sulla loro illegittimità e annullamento spetta al TAR del Lazio (Roma), il Consiglio di Stato ha ora disposto, sulla base della richiesta presentata dai genitori altoatesini/sudtirolesi, la competenza del TAR di Roma (Lazio) per la decisione sui ricorsi da noi presentati per conto dei genitori altoatesini/sudtirolesi contro l’esclusione dei loro figli dalle scuole dell’infanzia altoatesini/sudtirolesi.

I processi iniziati a Bolzano saranno ora da noi proseguiti presso il TAR di Roma in ragione della loro portata nazionale (riguardano anche l’illegittimità delle circolari del Ministero della Salute italiano a cui si attengono l’Autorità sanitaria altoatesina e le autorità sanitarie di tutte le regioni d’Italia).

Speriamo che nei tre procedimenti giudiziari avviati per gruppi di genitori altoatesini/sudtirolesi e ora da proseguire a Roma, si giunga finalmente a un chiarimento, atteso da tempo, sulla necessaria garanzia del rispetto delle disposizioni fondamentali del diritto dei medicinali, che riguarda inoltre, con riferimento all’obbligo di prescrizione medica di un prodotto vaccinale vigente nell’Unione Europea, tutte le vaccinazioni, e quindi l’esclusione di principio della legittimità, in base al diritto dei medicinali dell’UE avente efficacia primaria, di qualsiasi obbligo vaccinale in tutti gli Stati membri dell’Unione Europea.

I tre procedimenti giudiziari sull’obbligo vaccinale dei bambini, provenienti dalla Provincia Autonoma di Bolzano, riguardano quindi questioni giuridiche fondamentali del diritto dei medicinali dell’Unione Europea e sono pertanto rilevanti non solo a livello nazionale ma anche a livello dell’Unione Europea.

 

RA/Avv. DDr. Renate Holzeisen

Abgeordnete zum Südtiroler Landtag – Membro del Consiglio della Provincia Autonoma di Bolzano

Fraktion VITA – Gruppo Consiliare VITA