La Corte Costituzionale dichiara inammissibile per irrilevanza la questione di legittimità costituzionale della LP 4/2020 della Provincia Autonoma di Bolzano sull’obbligo di usare la mascherina all’aperto, ponendo le basi per l’accertamento del difetto assoluto di competenza della Provincia nell’applicazione della sanzione per il mancato uso della mascherina all’aperto

Con sentenza n. 97/2025 la Corte Costituzionale, mutando avviso rispetto ad una sua consolidata giurisprudenza (cfr. la sentenza n. 50/2024) ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale della L.P. 4/2024  in materia di obbligo di uso della mascherina all’aperto, perché nell’atto di irrogazione della sanzione impugnata nel giudizio a quo è stato fatto riferimento anche alla normativa statale e per la Corte Costituzionale la sanzione impugnata “è stata irrogata facendo applicazione unicamente della legge statale”.

Ai sensi dell’art. 4 D.L. 25 marzo 2020 n. 19 (sanzioni e controlli ) “1. … il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui all’articolo 1, comma 2, individuate e applicate con i provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 2, commi 1 e 2, ovvero dell’articolo 3, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 1.000 ….

  1. Le sanzioni per le violazioni delle misure di cui all’articolo 2, commi 1 e 2, sono irrogate dal Prefetto.

Stante la normativa statale (comunque affetta da incostituzionalità sul punto) il potere di irrogare la sanzione spetta solo al Prefetto e non alla Segreteria generale della Provincia Autonoma di Bolzano.

Dunque, gli atti di irrogazione della sanzione amministrativa emessi dalla Segreteria della Provincia Autonoma di Bolzano sono illegittimi per difetto assoluto di competenza.

Riassumeremo i processi che erano rimasti sospesi in attesa della decisione della Corte Costituzionale e sulla base della decisione della Corte Costituzionale che considera l’applicazione della sanzione amministrativa avvenuta esclusivamente sulla base della normativa statale – e per questo considera la questione di legittimità costituzionale della legge provinciale inammissibile per irrilevanza – chiederemo al rispettivo giudice di voler accertare il difetto assoluto di potere della Provincia Autonoma di Bolzano per l’applicazione della sanzione che – secondo quanto dichiarato dalla Corte Costituzionale – si basa esclusivamente sulla legge statale, dato che la normativa statale ha attribuito il potere di applicare la sanzione esclusivamente al Prefetto.

E poi insisteremo, comunque, affinché finalmente venga sollevata la questione di legittimità costituzionale anche della normativa statale sul punto, visto l’evidente difetto di ragionevolezza e proporzionalità dell’obbligo di usare la mascherina, visto che non c’è la prova scientifica che abbia un effetto sulla prevenzione della diffusione virale, in particolare all’aperto.

È ovvio che, se il Legislatore Statale prevede espressamente un determinato organo ai fini dell’applicazione della sanzione prevista, non è che un altro organo – non previsto nella legge statale che secondo la Corte Costituzionale è stata l’unica base legislativa alla base delle sanzioni applicate – si può arrogare la competenza di applicare la sanzione.

Dunque, la sentenza della Corte Costituzionale pone la base per l’annullamento di tutte le sanzioni applicate dalla Provincia Autonoma di Bolzano, perché la Provincia Autonoma di Bolzano ha agito ultra vires in difetto assoluto di competenza.

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RA/Avv. DDr. Renate Holzeisen

Abgeordnete zum Südtiroler Landtag – Membro del Consiglio della Provincia Autonoma di Bolzano

Fraktion VITA – Gruppo Consiliare VITA