I più importanti documenti e argomenti presentati nei processi pendenti in Corte d’Appello di Trento Sezione Distaccata di Bolzano per sanitari che erano stati sospesi perché rifiutavano il cosiddetto “vaccino” -Covid-19 a loro imposto ai sensi dell’art. 4 D.L. 44/2021

PARTE III

Conferma da parte dell’EMA che bisogna considerare attentamente tutte le informazioni in punto sicurezza prima dell’uso oppure della raccomandazione della “vaccinazione”

 

Nel documento EMA/451828/2023 del 18 Ottobre 2023 (e che verrà qui interamente pubblicato dopo la conferenza stampa del 21 novembre 2023 in Parlamento Europeo) l’EMA (Agenzia Europea del Farmaco) al punto 4. (Safety) avverte che

“All safety information should be considered carefully before administering or recommending vaccination.”

Tradotto in lingua italiana:

“Tutte le informazioni in punto “sicurezza” dei “vaccini”-Covid-19 devono essere attentamente considerate, prima di usare oppure raccomandare il “vaccino”.

Va ribadito che l’EMA nel suo Summary Positive Opinion (qui p.e. per Comirnaty di Pfizer/BioNTech)

https://drive.google.com/file/d/1KOGt8iX94NwKxpNWb8OrgSp75r5z_9XO/view?usp=drivesdk

ha esplicitamente avvertito che “Le raccomandazioni e le precauzioni che gli operatori sanitari e i pazienti devono osservare affinché Comirnaty sia usato in modo sicuro ed efficace sono state riportate nel riassunto delle caratteristiche del prodotto e nel foglio illustrativo. Inoltre, e stato disposto un piano di gestione del rischio (RMP) per Comirnaty che contiene importanti informazioni sulla sicurezza del vaccino ….”.

Considerato che nel RMP (Risk Management Plan), presentato dal produttore ai fini dell’autorizzazione per l’immissione sul mercato del “vaccino”, nel capitolo missing information i produttori hanno dichiarato che mancavano (e a tutt’oggi mancano) dati fondamentali in punto sicurezza del “vaccino”, ovviamente queste sostanze mai avrebbero potuto essere impiegate in una campagna “vaccinale” di massa.

 

Qui la spiegazione, pubblicata sul sito dell’Agenzia Europea del Farmaco (EMA), del contenuto e importanza del Risk Management Plan (RMP)

https://drive.google.com/file/d/1cD4cb_D-eCDsgijBce0133y4do_JKqxf/view?usp=drivesdk

Qui il capitolo “missing information” (informazioni mancanti) del RMP del “vaccino”-Covid-19 Comirnaty di Pfizer/BioNTech come era stato pubblicato a novembre 2022 e, dunque, dopo l’abolizione dell’obbligo “vaccinale”-Covid-19 in Italia.

https://drive.google.com/file/d/1NudZ1NAt-kJvDbfD423MuxXygSmLj01e/view?usp=drivesdk

Qui l’intero RMP presentato dal produttore (Pfizer/BioNTech) per la sostanza Comirnaty, aggiornato a novembre 2022.

https://drive.google.com/file/d/1MDOfSygP0CRDvP5m8ra5MrU_gHdJyTvF/view?usp=drivesdk

Quanto emerge dal capitolo missing information del RMP (ma non solo, vedi infra) avrebbe quantomeno richiesto la meticolosa considerazione specifica da parte del medico “vaccinatore” del caso di ogni singolo cittadino e non avrebbe mai consentito l’uso di questi cosiddetti “vaccini”-Covid-19 in campagne “vaccinali” di massa!

Infatti, la Commissione Europea ha imposto la prescrizione medica nell’Allegato II Punto B) quale condicio sine qua non per l’uso di queste sostanze sull’essere umano. Vedi qui l’imposizione della prescrizione medica prevista per la sostanza Comirnaty di Pfizer/BioNTech:

https://drive.google.com/file/d/1GH0VIyahBm29WFIYV8v-X6CEYbB4gWQy/view?usp=drivesdk

E poi, queste sostanze a maggior ragione mai avrebbero potuto essere imposte nell’ambito di un obbligo “vaccinale”.

Perché contrariamente a quanto imposto in modo criminale dal governo (con conferma da parte del Parlamento) italiano, per questo tipo di sostanze era impensabile limitarsi a prevedere delle esenzioni da un obbligo “vaccinale” generalizzato, esenzioni, peraltro, definite “politicamente” in modo talmente ristretto che quasi nessuno ci rientrava e, comunque, in netta violazione di quanto evidenziato dal produttore del “vaccino”-Covid-19 nel RMP (Risk Managment Plan) e della conseguente dovuta massima cautela a cui erano obbligate le autorità per la sanità pubblica sia dal Legislatore Comunitario e Nazionale, sia dalle stesse previsioni contenute nella documentazione ufficiale istituzionale facente parte della procedura di autorizzazione dei cosiddetti “vaccini”-Covid-19.

Proseguirò a pubblicare importante documentazione nella successiva PARTE IV.

 

 

Avv./RA DDr. Renate Holzeisen

Abgeordnete zum Südtiroler Landtag – Consigliere Provinciale del Sudtirolo

Mitglied des Vorstandes von Children’s Health Defense Europe – Membro del Direttivo di Children’s Health Defense Europe

Präsidentin der Anwaltsvereinigung “Confederazione Legale dei Diritti dell’Uomo – Mailand – Presidente della Confederazione Legale dei Diritti dell’Uomo – Milano