B.

FALSO IDEOLOGICO (artt. 479 e segg. c.p.)

Dati medico-scientifici in merito all’inefficacia e in merito alla natura sperimentale noti sin dall’atto dell’introduzione dell’obbligo “vaccinale”

B.1.

Contratto quadro di compravendita tra Commissione Europea, Repubblica Italiana e Pfizer/BioNTech

Ormai è stato reso pubblico e pubblicato anche sul sito della RAI il contratto quadro di acquisto (Advanced Purchase Agreement) stipulato tra la Commissione CE e la Pfizer/BioNTech leggibile in tutte le parti (già sub doc. 36 Denuncia in parte illeggibile e qui sub doc. 4 per intero leggibile).

Dal contratto, firmato in data 20.11.2020 dalla Commissaria Europea per la Salute Stella Kyriakides e dalla Presidente del reparto vaccini della Pfizer Biopharmaceuticals Group (che ha firmato per Pfizer e BioNTech), risulta dalla parte I. (Special Conditions) al punto I.12 (Indemnification) che gli stati membri dell’UE devono tenere indenni il produttore da richieste di risarcimento danni per danni di ogni genere derivanti dall’uso del “vaccino”. Dall’allegato I (Annex I: Vaccine Order Form) risulta al punto 4, testualmente quanto segue:

“4. The Partecipating Member State acknowledges that the Vaccine and materials related to the Vaccine, and their components and constituent materials are being rapidly developed due to the emergency circumstances of the COVID-19 pandemic and will continue to be studied after provision of the Vaccine to the Participating Member States under the APA. The Participating Member State further acknowledges that the long-term effects and efficacy of the Vaccine are not currently known and that there may be adverse effects of the Vaccine that are not currently known. Further, to the extent applicable, the Participating Member State acknowledges that the Vaccine shall not be serialized.”

 

Traduzione in lingua italiana:

 “4. Il partecipante Stato Membro riconosce che il vaccino e i materiali relativi al vaccino, e i loro componenti e materiali vengono sviluppati rapidamente a causa dell’emergenza Covid-19 e continueranno ad essere studiati dopo la fornitura nell’ambito dell’APA del vaccino allo Stato Membro. Lo Stato Membro Partecipante, inoltre, riconosce che gli effetti a lungo termine e l’efficacia del vaccino allo stato non sono noti e che ci possono essere degli effetti avversi del vaccino che allo stato non sono noti.

 

Dato che il produttore un (1) mese prima (20.11.2020) dell’immissione sul mercato del “vaccino” Comirnaty di Pfizer/BioNTech (21.12.2020 – già sub doc. 5 Denuncia) nel contratto ha esplicitamente dichiarato

  • che non conosce l’efficacia e non conosce le conseguenze (effetti collaterali) che l’inoculo del “vaccino” può avere e, che per questo motivo, richiedeva di essere tenuto indenne dal rispettivo Stato Membro UE partecipante all’APA[1] (e così anche dall’Italia) per le richieste di risarcimento per danni causati dal vaccino, e
  • che avrebbe dovuto continuare a studiare l’efficacia e le conseguenze in termini di eventi avversi del “vaccino” dopo la fornitura del “vaccino” al rispettivo Stato Membro UE partecipante all’APA, e, dunque, dopo l’inoculazione negli ignari cittadini

non ci può essere alcun minimo dubbio che la sostanza che è stata inoculata ai cittadini dell’Unione Europea (tra cui quelli italiani) come “vaccino”-Covid-19, è ovviamente una sostanza sperimentale! Ogni altra conclusione è una tanto plateale quanto criminale presa in giro di oltre 400 milioni cittadini europei!

 

I cosiddetti “vaccini”-Covid-19 hanno una palese natura sperimentale!

La clamorosa erroneità delle sentenze della Corte Costituzionale, che in parte deriva anche dall’erroneità e contraddittorietà delle questioni di legittimità costituzionale sollevate[2] è confermata anche dal contenuto dei contratti stipulati dalla Commissione Europea e dalla Repubblica Italiana con i produttori dei cosiddetti “vaccini”-Covid-19

 

B.2.

Gravissima violazione della normativa nazionale e comunitaria sulla sperimentazione clinica di farmaci

Decreto ministeriale 15 luglio 1997 – Ministero della Sanità – Recepimento delle linee guida dell’Unione Europea di buona pratica clinica per la esecuzione delle sperimentazioni cliniche dei medicinali

Violazione del divieto della sperimentazione senza consenso libero e informato

La natura sperimentale dei cosiddetti “vaccini”-Covid-19 è confermata dal punto 1.33 del DM 15 Luglio 1997 – Ministero della Sanità – Recepimento delle linee guida dell’UE di buona pratica clinica per la esecuzione delle sperimentazioni cliniche dei medicinali (già sub doc. 56 Denuncia Penale), laddove il Ministero della Salute, in recepimento della normativa eurounionale conferma che

 

Ai sensi del punto 1.33 Prodotto in Sperimentazione è una forma farmaceutica di un principio attivo o placebo che viene sperimentata oppure impiegata come riferimento in uno studio clinico, compreso un prodotto autorizzato alla commercializzazione, qualora esso …venga impiegato allo scopo di ottenere ulteriori informazioni su di un uso approvato.

 

Appurato (documenti dell’EMA, della Commissione Europea, dei produttori e del Legislatore Comunitario alla mano) che le sostanze autorizzate come “vaccini”-Covid-19 all’atto della sospensione sanitari denunciati, erano autorizzate solo in via condizionata e di fatto a tutt’oggi si trovano in una fase sperimentale, a tutela della salute e vita dei cittadini andava rigorosamente applicata e rispettata la normativa sulla sperimentazione clinica dei medicinali.

Il Decreto ministeriale 15 luglio 1997 – Ministero della Sanità – Recepimento delle linee guida dell’Unione Europea di buona pratica clinica per la esecuzione delle sperimentazioni cliniche dei medicinali regola l’esecuzione delle sperimentazioni dei medicinali.

Questo Decreto ministeriale si riferisce a Ogni sperimentazione su soggetti umani intesa ad identificare o verificare gli effetti clinici, farmacologici e/o altri effetti farmacodinamici di un prodotto/i in sperimentazione; e/o identificare ogni reazione avversa ad un prodotto/i in sperimentazione; e/o studiare l’assorbimento, la distribuzione, il metabolismo ed l’eliminazione di un prodotto/i in sperimentazione con l’obiettivo di valutarne sicurezza e/o efficacia. I termini “sperimentazione clinica”, e “studio clinico” sono sinonomi. (1.12)

Ai sensi del punto 1.28 il Consenso informato è una procedura mediante la quale un soggetto accetta volontariamente di partecipare ad un particolare studio clinico, dopo essere stato informato di tutti gli aspetti dello studio pertinenti alla sua decisione. Il consenso informato è documentato mediante un modulo di consenso informato scritto, firmato e datato.

 

Va ricordato che i “vaccini”-Covid-19 erano state autorizzate sulla base del Reg. CE 507/2006, normativa che regola specificamente i farmaci per i quali non sono stati fatti determinati studi preclinici, farmacologici e clinici, invece necessari per un’autorizzazione ordinaria.

È la stessa Commissione Europea a evidenziare nelle sue deliberazioni di autorizzazione condizionata (già sub doc. 5 e segg. Denuncia Penale) che l’efficacia e la sicurezza dei “vaccini”-Covid-19 dovevano essere confermate con studi clinici randomizzati a doppio cieco e che i risultati di tali studi per Moderna/Spikevax andavano depositati solo entro il dicembre 2022 e per Comirnaty di Pfizer/BioNTech persino solo entro il dicembre 2023.

Pertanto l’inoculazione dei “vaccini”-Covid-19, iniziata dal 27 dicembre 2020 e imposta nel 2021 ai sanitari, costituisce di fatto un’illegale applicazione sperimentale!

Il DM 15 Luglio 1997 prevede ai fini di una legale e consentita applicazione sperimentale testualmente quanto segue:

“2.1. Gli studi clinici devono essere condotti in conformità ai principi etici che traggono la loro origine dalla Dichiarazione di Helsinki, e che rispettano la GCP e le disposizioni normativi applicabili.

2.2. Prima che uno studio abbia inizio, devono essere valutati rischi e inconvenienti prevedibili rispetto al beneficio atteso sia per il singolo soggetto dello studio che per la società. Uno studio potrà essere iniziato e continuato solamente se i benefici previsti giustificano i rischi.

2.3. I diritti, la sicurezza, e il benessere dei soggetti dello studio costituiscono le considerazioni più importanti e devono prevalere sugli interessi della scienza e della società.

2.4. Le informazioni disponibili, non cliniche e cliniche, relative ad un prodotto in sperimentazione devono essere adeguate a supportare lo studio clinico proposto.

2.5. Gli studi clinici devono essere scientificamente validi, e devono essere descritti in un protocollo chiaro e dettagliato.

2.6. Lo studio deve essere condotto in conformità al protocollo che abbia preventivamente ricevuto approvazione/parere favorevole di una commissione di revisione dell’istituzione (IRB/un comitato etico indipendente (IEC)

2.7. Le cure mediche prestate e le decisioni di natura medica prese nell’interesse dei soggetti ricadranno sempre sotto la responsabilità di un medico qualificato.

2.8. Tutti gli individui coinvolti nell’effettuazione di uno studio devono possedere l’istruzione, la preparazione e l’esperienza necessarie ad espletare le loro specifiche mansioni.

2.9. Un consenso informato deve essere ottenuto liberamente fornito da ciascun soggetto prima della sua partecipazione allo studio.

2.10 Ogni informazione relativa allo studio clinico deve essere registrata, trattata e conservata in modo tale da consentire un accurato resoconto, interpretazione e verifica (… questo anche ai fini della farmacovigilanza!).

2.11.  Deve essere garantita la riservatezza dei documenti che potrebbero identificare i soggetti, rispettando le regole di riservatezza e confidenzialità previste dalle disposizioni normative applicabili.

2.12.  I prodotti in sperimentazione devono essere preparati, gestiti, e conservati nel rispetto delle Norme di Buona Fabbricazione (GMP) applicabili. Essi devono essere impiegati secondo quanto prescritto dal protocollo approvato.

2.13 Devono essere attuati sistemi con procedure che garantiscano la qualità di ogni singolo aspetto dello studio.

4.8. Consenso Informato dei Soggetti Coinvolti nello Studio …

4.8.3. Né lo sperimentatore né il personale che partecipa allo studio devono esercitare alcuna coercizione od influenza indebita su un soggetto per indurlo a partecipare od a continuare a partecipare ad uno studio.

4.8.4. Nessuna delle informazioni orali e scritte concernenti lo studio, compreso il modulo di consenso informato scritto, deve contenere un linguaggio che costringa il soggetto … a rinunciare, anche solo apparentemente, ad eventuali diritti legali oppure che esoneri o sembri esonerare lo sperimentatore, l’istituzione, lo sponsor od i loro rappresentanti dalla responsabilità per negligenza.

4.8.5. Lo sperimentatore, o una persona da lui designata, deve informare con completezza il soggetto … di tutti gli aspetti inerenti lo studio, inclusi le informazioni scritte e parere favorevole/approvazione dell’IRB/IEC. …

  • Prima che possa essere ottenuto il consenso informato, lo sperimentatore od una persona da lui designata deve lasciare al soggetto, o al suo rappresentante legalmente riconosciuto, tutto il tempo necessario e la possibilità di informarsi in merito ai particolari dello studio prima di decidere se partecipare o meno ad esso. A tutte le domande relative allo studio deve essere data una risposta soddisfacente per il soggetto.

4.8.10. Sia la discussione sul consenso informato che il consenso informato scritto ed ogni altra eventuale informazione scritta che deve essere fornita al soggetto devono comprendere una spiegazione di quanto segue:

  1. a) che lo studio implica ricerca.
  2. b) lo scopo dello studio.
  3. c) Il/I trattamento/i previsto/i dallo studio e la probabilità di un’assegnazione per randomizzazione ad uno dei trattamenti. …
  4. e) Le responsabilità del soggetto.
  5. f) Quegli aspetti dello studio che siano sperimentali.
  6. g) I rischi o gli inconvenienti ragionevolmente prevedibili per il soggetto e, ove applicabile, per l’embrione, il feto od il neonato.
  7. h) I benefici ragionevolmente previsti. Qualora non vi è alcun beneficio clinico previsto per il soggetto, il soggetto deve esserne consapevole.
  8. i) La/e procedura/e o il /i ciclo/i di trattamento alternativi che possano essere disponibili per il soggetto ed i loro potenziali benefici e rischi importanti.
  9. j) L’indennizzo e/o il trattamento disponibile per il soggetto nell’eventualità di un danno correlato allo studio….
  10. m) Che la partecipazione del soggetto allo studio è volontaria e che il soggetto può rifiutarsi di partecipare allo studio o può ritirarsi dallo studio, in qualsiasi momento, senza alcuna penalità o perdita dei benefici di cui il soggetto ha comunque diritto.
  11. p) Che il soggetto sarà informato tempestivamente, qualora divengano disponibili informazioni che possano influenzare la volontà del soggetto di continuare la partecipazione allo studio.
  12. q) La/e persona/e da contattare per ulteriori informazioni riguardanti lo studio ed i diritti dei soggetti che partecipano allo studio e chi contattare nell’eventualità di un danno correlato allo studio….
  13. s) La durata prevista della partecipazione del soggetto allo studio.

4.8.13. Ad eccezione di quanto riferito nel punto 4.8.14, uno studio non terapeutico (cioè uno studio in cui non sia previsto un beneficio clinico diretto per il soggetto) deve essere condotto in soggetti che diano personalmente il loro consenso e che firmino e datino il modulo di consenso informato scritto.

4.8.14. Studi non terapeutici possono essere condotti in soggetti con il consenso … purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:…

  1. b) I rischi prevedibili per i soggetti siano modesti
  2. c) L’impatto negativo sul benessere del soggetto sia ridotto al minimo e sia modesto.
  3. d) Lo studio non sia vietato dalla legge.
  4. e) L’approvazione/parere favorevole dell’IRB/IEC sia espressamente richiesto in merito all’inclusione di questi soggetti e l’approvazione/parere favorevole tratti esaurientemente questo aspetto.

Questi studi, a meno che non sia giustificata un’eccezione, devono essere eseguiti in pazienti che presentino una malattia o una condizione fisica per il cui trattamento sia destinato il prodotto in studio. I soggetti di questi studi devono essere controllati in maniera particolarmente attenta e devono essere ritirati dallo studio se sembrano sottoposti a sofferenze indebite.

È evidente che nella più grande sperimentazione sull’essere umano di sostanze, mai prima avvenuta nella storia dell’uomo, tutti questi fondamentali principi giuridici, recepiti in Italia con una chiara disposizione, non vengono minimamente rispettati.

 

Ci troviamo in mezzo ad una violazione del Codice di Norimberga –sub doc. 5

 

Ai cittadini non è mai stato detto che erano i produttori di questi cosiddetti “vaccini”-Covid-19 a dichiarare esplicitamente nel rispettivo contratto quadro di acquisto firmato dalla Commissione Europea e dai singoli paesi CE (tra cui l’Italia), che si doveva continuare a studiare i “vaccini” dopo la fornitura e l’inoculazione, visto che i produttori dichiaravano espressamente che in realtà non potevano garantire né l’efficacia e tantomeno la sicurezza, dato che non avrebbero avuto il tempo per sperimentare la sostanza … sic!

E, dunque, siamo quantomeno nella previsione di cui al punto 1.33 Prodotto in Sperimentazione (vedi sopra) con una gravissima violazione della normativa sulla sperimentazione clinica di farmaci!

 

La Corte Costituzionale, anche a causa di questioni di legittimità costituzionale sottoposte in modo del tutto contraddittoria, ignora completamente questo fatto decisivo.

Perché, ovviamente, in nessun caso può essere imposto con la minaccia della perdita del proprio sostentamento economico/finanziario un trattamento sperimentale!

 

B.3

I documenti essenziali istituzionali e pubblici della procedura di autorizzazione centralizzata da parte della Commissione CE/EMA dei cosiddetti “vaccini”-covid-19

I cosiddetti “vaccini”-covid-19 sono stati autorizzati dalla Commissione Europea in via centralizzata, sulla base del Regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio e la Direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.

Vedi, p.e., la decisione di esecuzione della Commissione Europea per l’autorizzazione di immissione sul mercato condizionata del primo dei cosiddetti “vaccini”-Covid-19, Comirnaty di Pfizer-BioNTech.

https://ec.europa.eu/health/documents/community-register/2020/20201221150522/dec_150522_it.pdf

(il file pdf è già sub doc. 5 allegato alla Denuncia penale).

La procedura di autorizzazione centralizzata di un medicinale comprende, tra gli altri, i seguenti documenti:

  • EUROPEAN ASSESSMENT REPORT DELL’EMA (EPAR): rapporto di valutazione del medicinale da parte dell’Autorità del Farmaco Europea. Vedi in doc. 6.1. e 6.2. la spiegazione da parte dell’EMA del contenuto e importanza di tale documento), nell’ambito del quale l’EMA dà indicazioni anche sulle prove in tema di efficacia della sostanza (vedi nel dettaglio infra).
  • RISK MANAGMENT PLAN (RMP) del produttore del rispettivo medicinale: è il piano di gestione del rischio che ogni produttore di un medicinale deve presentare con la richiesta di autorizzazione di immissione sul mercato di un nuovo medicinale e che deve essere approvato dall’EMA e nel quale sono indicati nel capitolo “MISSING INFORMATION” (informazioni mancanti – vedi nel dettaglio infra), tutte quelle informazioni che all’atto dell’immissione sul mercato mancano. Vedi in doc. 7.1.. la spiegazione da parte dell’EMA del contenuto e importanza di tale documento.
  • DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE EUROPEA DELL’ AUTORIZZAZIONE CENTRALIZZATA PER L’IMMISSIONE SUL MERCATO ai sensi del Regolamento (CE) del Parlamento e del Consiglio n. 724/2006. Le rispettive decisioni della Commissione europea sono già state allegate e commentate nella Denuncia penale e nell’atto di Opposizione all’archiviazione (vedi doc. 5, 6, 7 e 8 Denuncia penale).

 

Di questi tre documenti, che costituiscono parte fondamentale e imprescindibile della procedura di autorizzazione centralizzata a livello euro-unionale dei cosiddetti “vaccini”-Covid-19, perché esprimono la valutazione e dichiarazione istituzionale in merito all’indicazione clinica terapeutica, all’efficacia e alla sicurezza ossia delle rispettive informazioni mancanti di un medicinale autorizzato in via centralizzata da parte della Commissione Europea, dell’EMA e dei produttori la Corte Costituzionale non parla minimamente!

E, invece, per un medicinale autorizzato in via centralizzata a livello eurounionale (e non meramente nazionale!) da parte delle autorità eurouninonali, deve essere valutata in primis la documentazione istituzionale dell’Unione Europea. Incomprensibilmente ciò non è stato fatto dalla Corte Costituzionale, la quale, invece, si è limitata a valutare (peraltro comunque in modo assai parziale) la documentazione fornitale dalle autorità nazionali, responsabili dell’imposizione illegittima dell’obbligo “vaccinale”.

 

B.4.

Documenti istituzionali pubblici dai quali risultava sin dall’introduzione sul mercato dei cosiddetti “vaccini”-Covid-19 che questi non erano efficaci per la prevenzione dell’infezione virale e che, dunque, non era stato autorizzato dalla Commissione Europea (e dall’AIFA in dovuta esecuzione a livello nazionale dei limiti dell’autorizzazione centralizzata euro-unionale) il loro uso a tale scopo

B.4.1.

Decisione di Esecuzione della Commissione Europea di autorizzazione per l’immissione sul mercato dei “vaccini”-Covid-19

L’autorizzazione di un medicinale può avvenire solamente per un’indicazione clinica (efficacia) di cui è stata fornita dal produttore la prova. Così almeno in teoria.

I “vaccini”-Covid-19 sono stati autorizzati esclusivamente per la prevenzione della malattia-Covid-19 e non per la prevenzione dell’infezione con il virus SARS-CoV-2, come risulta in modo inequivocabile dalle rispettive Decisioni di Esecuzione della Commissione Europea per l’immissione sul mercato (originariamente in modo condizionato) d.d. 21.12.2020 (per Comirnaty di Pfizer/BioNTech – già sub doc. 5 Denuncia), d.d. 06.01.2021 (per Spikevax di Moderna – già sub doc. 6 Denuncia), d.d. 29.01.2021 (per Vaxzevria di AstraZeneca – già sub doc. 7 Denuncia) e d.d. 11.03.2021 (per Janssen di Johnson & Johnson – già sub doc. 8 Denuncia), e come risulta, peraltro, anche dalle versioni attuali dell’autorizzazione per l’immissione sul mercato di queste sostanze.

Vedi la Decisione di Esecuzione della Commissione Ce per l’autorizzazione di immissione sul mercato di Comirnaty/Pfizer/BioNTech d.d. 21.12.2020 (già sub doc. 5 Denuncia), laddove la Commissione Ce ha disposto al punto 4 dell’Allegato I che:

  1. INFORMAZIONI CLINICHE 4.1 Indicazioni terapeutiche Comirnaty è indicato per l’immunizzazione attiva per la prevenzione di COVID-19, malattia causata dal virus SARS-CoV-2, in soggetti di età pari o superiore a 16 anni. L’uso di questo vaccino deve essere in accordo con le raccomandazioni ufficiali.

Vedi l’autorizzazione per l’immissione sul mercato di Comirnaty/Pfizer BioNTech nell’attuale versione, in vigore dal 29.11.2023 (doc. 8):

https://ec.europa.eu/health/documents/community-register/2023/20231129161243/anx_161243_it.pdf

Laddove al punto 4 dell’Allegato I risulta in modo inequivocabile:

  1. INFORMAZIONI CLINICHE 4.1 Indicazioni terapeutiche Comirnaty 30 microgrammi/dose concentrato per dispersione iniettabile è indicato per l’immunizzazione attiva per la prevenzione di COVID-19, malattia causata da SARS-CoV-2, in soggetti di età pari o superiore a 12 anni. L’uso di questo vaccino deve essere in accordo alle raccomandazioni ufficiali.

Quanto sopra esposto e documentato vale analogamente anche per le altre tre sostanze autorizzate nell’UE al momento della presentazione della denuncia penale  e, dunque, in Italia come vaccini-Covid-19, e precisamente per

  1. Moderna ora Spikevax (Decisione originaria di autorizzazione condizionata, già sub doc. 6 Denuncia);
  2. AstraZeneca ora Vaxzevria (Decisione originaria di autorizzazione condizionata, già sub doc. 7 Denuncia)
  3. Janssen di Johnson & Johnson (Decisione originaria di autorizzazione condizionata, già sub doc. 8 Denuncia).

Per i sanitari in Italia trovavano, comunque, applicazione esclusivamente i due “vaccini” a mRNA, Comirnaty di Pfizer/BioNTech e Spikevax di Moderna.

Vediamo dunque anche l’indicazione clinica dichiarata all’atto di autorizzazione per l’immissione sul mercato di Spikevax di Moderna.[3]

Dalla Decisione di Esecuzione della Commissione Europea d.d. 06.01.2021 (già sub doc. 6 Denuncia) risultava in modo inequivocabile al punto 4 dell’Allegato I quanto segue:

  1. INFORMAZIONI CLINICHE 4.1 Indicazioni terapeutiche COVID-19 Vaccine Moderna è indicato per l’immunizzazione attiva nella prevenzione di COVID-19, malattia causata dal virus SARS-CoV-2, in soggetti di età pari o superiore a 18 anni. L’uso di questo vaccino deve essere conforme alle raccomandazioni ufficiali.

Vedi l’autorizzazione per l’immissione sul mercato di Spikevax/Moderna nell’attuale versione, in vigore dal 15.09.2023 (doc. 9):

https://ec.europa.eu/health/documents/community-register/2023/20230915160561/anx_160561_it.pdf

Laddove al punto 4 dell’Allegato I risulta in modo inequivocabile:

  1. INFORMAZIONI CLINICHE 4.1 Indicazioni terapeutiche Spikevax è indicato per l’immunizzazione attiva nella prevenzione di COVID-19, malattia causata dal virus SARS-CoV-2, in soggetti di età pari o superiore a 6 mesi. L’uso di questo vaccino deve essere conforme alle raccomandazioni ufficiali.

Risulta, dunque, che l’indicazione terapeutica per la quale è stata autorizzata l’immissione sul mercato dei  cosiddetti “vaccini”-Covid-19, a tutt’oggi non comprende e, sin dall’inizio, non ha mai ricompreso la prevenzione del contagio virale!

Ai sanitari (come ad altre categorie professionali e agli over 50), dunque, è stato imposto dalle autorità un illegittimo uso off label (al di fuori della scheda tecnica del farmaco) dei cosiddetti “vaccini”-Covid-19 presenti sul mercato!

Di tale mostruosa illegittimità (vedi nel dettaglio qui in seguito) la Corte Costituzionale non si è minimamente interessata!

 

B.4.2.

ASSESSMENT REPORT dell’Autorità Europea del Farmaco (EMA)

Dall’ASSESSMENT REPORT DELL’EMA sul rispettivo “vaccino”-COVID-19 risultava sin dall’immissione sul mercato del rispettivo “vaccino”-Covid-19 che non c’era alcuna prova che queste sostanze potessero inibire l’infezione virale e, dunque, la contagiosità delle persone con esse trattate. E proprio per questo, la Commissione Europea ha concesso l’autorizzazione per l’immissione sul mercato ai soli fini dell’indicazione terapeutica della prevenzione della malattia Covid-19.

L’autorizzazione richiesta dai produttori per l’immissione sul mercato (e dunque l’applicazione sull’essere umano) dei cosiddetti “vaccini”-Covid-19, è quella di un farmaco per la prevenzione della malattia (COVID-19), ma non di un medicinale per la prevenzione dell’infezione con il virus (SARS-CoV-2). Ciò risulta anche dal cosiddetto ASSESSMENT REPORT relativo al “vaccino”-Covid.-19 Comirnaty (già sub doc. 15 Denuncia), laddove a pagina 97 risulta testualmente:

Additional efficacy data needed in the context of a conditional MA The final clinical study report for study C4591001 will be submitted no later than December 2023 and is subject to a specific obligation laid down in the MA.

2.5.4. Conclusions on clinical efficacy Excellent vaccine efficacy (preventing symptomatic COVID-19) was shown in subjects without evidence of prior SARS-Cov2 infection (VE 95.0% (95% CI: 90.3%, 97.6%), which was consistent across relevant subgroups. It is likely that the vaccine also protects against severe COVID-19, though these events were rare in the study, and statistically certain conclusion cannot be drawn. It is presently not known if the vaccine protects against asymptomatic infection, or its impact on viral transmission. The duration of protection is not known.

L’EMA dichiarava, dunque, sin dall’atto di introduzione sul mercato, anche nel rapporto di valutazione della sostanza Comirnaty di Pfizer/BioNTech a pag. 97 testualmente quanto segue: “Nel contesto di un’autorizzazione condizionata sono necessari ulteriori dati. La relazione finale dello studio clinico C4591001 verrà presentata entro dicembre 2023 e costituisce uno specifico obbligo per l’autorizzazione condizionata. 2.5.4. Conclusioni sull’efficacia clinica …. È probabile che il vaccino protegge contro una forma severa del COVID-19, nonostante che tali eventi erano rari negli studi, e statisticamente certe conclusioni non possono essere tratte. Allo stato non è dato sapere se il vaccino protegge contro infezioni asintomatiche,  né tantomeno è dato sapere il suo impatto sulla trasmissione virale. La durata della protezione non è nota.”[4]

Dunque: l’EMA dichiarava che ci sarebbe una eccezionale efficacia in merito alla malattia (il Covid-19 è la malattia) non severa, dichiarava che non si sa se il vaccino protegge contro la malattia severa del Covid-19 (infatti, parla solo di speranza) e confermava che non sapeva se il “vaccino” avesse un impatto sulla trasmissione virale e che non conosceva la durata della protezione!

Invece, i massimi vertici della Repubblica Italiana e i responsabili nazionali e locali della Sanità pubblica hanno raccontato alla popolazione una grande bugia. Hanno ingannato la popolazione, invitandola (incluse le donne incinte e i bambini) a farsi inoculare queste sostanze sperimentali a base genica, “per tutelare il gruppo fragile” della popolazione! Il livello di cinismo e criminalità non potrebbe essere più alto!

Proprio perché non era e non è provato che queste sostanze possano inibire l’infezione con il virus[5], queste sostanze, di fatto ancora sperimentali (vedi supra al punto B1. e B.2. e infra), sono state autorizzate per la sola (eventuale) prevenzione della malattia Covid-19.

L’Agenzia Europea del Farmaco (EMA – European Medicinal Agency) alla domanda se la sostanza Comirnaty di Pfizer/BioNTech potesse ridurre la trasmissione del virus tra le persone, all’atto di autorizzazione condizionata (dicembre 2020), dichiarava nella sua pagina web nell’EPAR[6] (già sub doc. 14 Denuncia) che non era dato sapere quale impatto il trattamento con queste sostanze sperimentali avesse sulla diffusione del virus SARS-CoV-2. E dichiarava che non si sapeva in che misura le persone trattate con queste sostanze avrebbero trasmesso il virus.

L’EMA dichiarava testualmente: Comirnaty is a vaccine preventing coronavirus disease 2019 (COVID-19) .. How does Comirnaty work? Comirnaty works by preparing the body to defend itself against COID-19. …Can Comirnaty reduce transmission of the virus from one person to another?” The impact of vaccination with Comirnaty on the spread of the SARS-CoV-2 virus in the community is not yet known. It is not yet known how much vaccinated people may still be able to carry and spread the virus. How long does protection from Comirnaty last? It is not currently known how long protection given by Comirnaty lasts …”

B.4.3.

Decreto Ministro della Salute n. 1 d.d. 02/01/2021

Nel suo Decreto n. 1 del 02/01/2021 (doc. 10) l’ormai ex Ministro della Salute (ROBERTO SPERANZA) ometteva innanzitutto di indicare che i cosiddetti “vaccini”-Covid-19 erano stati autorizzati solo in via condizionata sulla base del Reg. CE 507/2006, perché mancavano (e mancano) a tutt’oggi fondamentali studi clinici per la conferma dell’efficacia e della sicurezza..

Interessante ai fini della decisione del procedimento qui sub iudice è il fatto che in quel decreto il Ministro della Salute (ROBERTO SPERANZA) personalmente conferma che in data 02.01.2021 (cioè successivamente all’immissione sul mercato della sostanza Comirnaty di Pfizer/BioNTech e quattro giorni prima dell’immissione sul mercato di Spikevax di Moderna) non cera alcuna prova che i cosiddetti “vaccini”-Covid-19 potessero prevenire l’infezione.

Vedi a pag. 5 laddove testualmente dichiara “…qualora uno o più vaccini si mostrino in grado di prevenire l’infezione, si focalizzerà l’attenzione anche sulla riduzione della trasmissione …”.

Alla popolazione italiana, invece, la narrazione ufficiale aveva raccontato che queste sostanze avrebbero comportato l’immunità di gregge, che ovviamente presuppone l’efficacia di immunizzazione sterile!

Inoltre, da questa circolare emerge anche la necessità che le raccomandazioni su gruppi target a cui “offrire” (da lì si è passati all’imporre) il trattamento sarebbero state soggette a modifiche in base “all’evoluzione delle conoscenze e alle informazioni su efficacia vaccinale… sull’effetto del vaccino sull’acquisizione dell’infezione …”.

Anziché rispettare l’indicazione terapeutica esposta nella rispettiva delibera di autorizzazione per l’immissione sul mercato dei cosiddetti “vaccini”-Covid-19, e che non comprendeva e a tutt’oggi non comprende la prevenzione dell’infezione virale, e anziché, ancor prima, non applicare alla ignara (perché gravemente ingannata) popolazione delle nude e crude sostanze sperimentali, il governo (con la successiva altrettanto illegittima ratifica da parte del Parlamento) ha man mano imposto sull’intera popolazione questo trattamento sperimentale, tanto inefficace ai fini della interruzione della catena d’infezione, quanto pericolosa per la vita e salute dei cittadini.

Seguirà la Parte 4

 

Avv.DDr. Renate Holzeisen

Membro del Consiglio della Provincia Autonoma di Bolzano – Lista VITA

https://www.renate-holzeisen.eu

 

[1] APA = Advanced Purchase Agreement

[2] così p.e. il CGARS che – in netto conflitto con i fatti documentati istituzionalmente – nella sua qlc ha escluso a priori senza alcun fondamento la natura sperimentale dei cosiddetti “vaccini”-Covid-19 e con ciò ha condizionato alla radice la Corte Costituzionale sottoponendole delle premesse del tutto erronee, confutate dai documenti istituzionali in materia.

[3]Astrazeneca (Vaxrevia) e Jansen di Johnson & Johnson sono stati ritirati presto dal mercato non soltanto perché anche loro provocavano morti e altri gravissimi danni irreversibili, ma soprattutto perché non sono sostanze basate su mRNA, per le quali big pharma e i suoi lobbisti (tra i quali la Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen con il suo marito, responsabile di una società di biotecnologia del settore) spingono tantissimo, violando i più fondamentali principi del diritto farmacologico e dei Diritti Umani allo scopo di veder adottata questa tecnologia per ogni futuro “vaccino”.

[4] Analogo discorso vale per gli altri “vaccini”-Covid-19.

[5] I fatti anche in Italia da tre anni all’ordine del giorno, dimostrano che le persone trattate pienamente con queste sostanze si infettano con il virus SARS-CoV-2 e si ammalano di Covid-19 anche in forma grave.

[6] EPAR = sunto dell’Assessment Report pubblicato dall’EMA ai sensi dell’art. 13 Reg. CE 726/2004 in tutte le lingue ufficiali dell’UE