L’irragionevolezza dell’obbligo di indossare la mascherina all’aperto è stata da tempo confermata a livello internazionale e ora anche dal governatore dell’Alto Adige-Sudtirolo e dall’Assessore provinciale alla sanità.
Ciononostante, il Governo provinciale altoatesino-sudtirolese continua a riscuotere dai cittadini le sanzioni inflitte – peraltro senza averne il potere – dal Segretariato generale della Provincia autonoma di Bolzano per il mancato uso della mascherina all’aperto, minacciando l’esecuzione coattiva.
Lo Stato di diritto non è certo questo!
Con la mia mozione n. 436/2026 ho invitato il Consiglio provinciale dell’Alto Adige-Sudtirolo e il Governo della Provincia Autonoma di Bolzano a ripristinare lo Stato di diritto.
Oltre al fatto che tanti faccendieri vicini alla politica si sono arricchiti senza scrupoli con il commercio delle “museruole” completamente inutili ai fini del contenimento della diffusione virale, si insiste in un’evidente violazione del Diritto Fondamentale dei cittadini al rispetto della propria Dignità Umana e dell’incolumità psico-fisica
Conferma da parte dell’Assessore alla Salute e del Governatore della Provincia Autonoma di Bolzano del difetto di ragionevolezza e proporzionalità dell’obbligo di portare la mascherina all’aperto
In occasione dell’audizione dell’Assessore alla Salute Dr.med. Hubert Messner in Commissione d’inchiesta sulle misure Covid del Consiglio della Provincia Autonoma di Bolzano, alla seguente domanda (tradotta dal tedesco in italiano):
“La prossima domanda riguarda il futuro piano pandemico. Argomento: mascherine. Sicuramente Lei conosce, tra gli altri, il metastudio Cochrane del 2023, che conferma in definitiva che non è stata riscontrata alcuna differenza nella trasmissione del virus con o senza mascherina. Pertanto, la mia domanda è: in caso di una prossima infezione virale – che speriamo non si verifichi – che dovesse assumere tali proporzioni, l’approvvigionamento di mascherine sarà una questione di principio e uno strumento fondamentale, nonostante non sia scientificamente provato che abbiano un effetto sulla trasmissione del virus?“
L’Assessore ha risposto testualmente come segue (tradotto dal tedesco in italiano):
“Per quanto riguarda le mascherine, è vero… Sappiamo che le mascherine non sono certamente la soluzione ideale. Non le useremo all’aperto, credo che questo non debba più succedere, non all’aperto ma in spazi affollati.”
Vedi l’estratto del verbale della Commissione d’inchiesta d.d. 21.01.2026:
https://drive.google.com/file/d/1tSGjSRuAXzryj7Ll-BKVvmI6gqNDBiJs/view?usp=drivesdk
Il fatto che il governo provinciale nel nuovo piano pandemico non preveda più l’uso delle mascherine all’aperto è l’inequivocabile prova del fatto che l’imposizione dell’uso delle mascherine all’aperto era ed è sfornita di evidenza scientifica dell‘utilità e, dunque, della ragionevolezza e proporzionalità della misura imposta.
Anche il Governatore della Provincia Autonoma di Bolzano nell’audizione in Commissione d’inchiesta sulle misure Covid del Consiglio della Provincia Autonoma di Bolzano, che ebbe luogo il 4 giugno 2026, ha confermato il difetto di ragionevolezza e proporzionalità dell’obbligo di usare la mascherina all’aperto.
Il Governatore ha dichiarato in audizione da parte della Commissione d’inchiesta sulle misure del Covid testualmente quanto segue (tradotto dal tedesco in italiano):
«Per quanto riguarda l’obbligo di indossare la mascherina all’aperto, condivido l’opinione del collega Messner. Oggi non si prederebbe più una misura del genere. Già all’epoca quella misura era tra le più controverse tra le varie adottate.“
Il difetto di utilità dell’uso della mascherina ai fini della prevenzione della trasmissione virale era già stata confermata con uno studio meta da parte della rinomata rete tra scienziati a livello internazionale Cochrane.
Qui l’originale dello studio in lingua inglese:
https://drive.google.com/file/d/1_hKLj-Bf8ZPs2OpoH4NInckr16lCzdAH/view?usp=drivesdk
Qui la traduzione in lingua italiana:
https://drive.google.com/file/d/1Bj0l0yWOXf7h2vf5D422UQ17T-sJvvov/view?usp=drivesdk
Il difetto di utilità dell’uso della mascherina (soprattutto all’aperto, ma non solo) era ben noto già nel 2020 (e ancora prima) come risulta anche dal rapporto finale del U.S. House of Representatives (Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti) d.d. 4 dicembre 2024.
Qui l’estratto dall’originale in lingua inglese:
https://drive.google.com/file/d/1-kaFtwlAdPEIVZM7EHK7ZY4SRoWoLu_b/view?usp=drivesdk
Qui l’estratto tradotto in lingua italiana:
https://drive.google.com/file/d/11Eq78Z1_WZzV2YRmeg6PhoKLj6k4jMlI/view?usp=drivesdk
Dal rapporto finale del Comitato di controllo sulle misure covid del House of Representatives degli USA risulta testualmente (tradotto dall’inglese in italiano):
„Con il progredire della pandemia, hanno cominciato ad apparire ulteriori pubblicazioni scientifiche sottoposte a revisione paritaria sul tema delle mascherine. Nel maggio 2020, uno studio pubblicato su Emerging Infectious Diseases ha rilevato che “nell’analisi aggregata, non abbiamo riscontrato una riduzione significativa della trasmissione dell’influenza con l’uso delle mascherine“. In tale studio, i ricercatori hanno condotto una revisione della letteratura scientifica su diversi RCT relativi a diversi interventi non farmaceutici per gli studi sull’influenza pandemica, tra cui dieci sulle mascherine. Sempre nel maggio 2020, il New England Journal of Medicine ha pubblicato un articolo sull’uso delle mascherine negli ospedali: Queste ricerche hanno osservato che “sappiamo che indossare una mascherina al di fuori delle strutture sanitarie offre una protezione minima, se non nulla, dall’infezione …
Durante una deposizione relativa alla causa intentata dai procuratori generali della Louisiana e del Missouri, che accusa l’amministrazione Biden di collusione per censurare i discorsi sul COVID-19 sui social media, l’avvocato del querelante ha chiesto al dottor Fauci su quali studi si fosse basato il CDC per giustificare l’obbligo delle mascherine. Hanno chiesto al dottor Fauci quanti studi fossero stati condotti e se alcuni di essi fossero basati sul placebo …
Sono stati condotti studi randomizzati in doppio cieco tra febbraio 2020 e aprile 2020. Il dottor Fauci ha risposto di non ricordarlo. È assolutamente essenziale che queste decisioni, che hanno avuto conseguenze nella vita reale, possano essere verificate a posteriori.
Il dottor Fauci ha ammesso che, a livello di popolazione, le mascherine non forniscono una copertura efficace,…
Alla fine di gennaio 2023, Cochrane ha pubblicato la revisione più rigorosa e completa della letteratura scientifica sulle mascherine durante la pandemia di COVID-19. Cochrane è considerata l’organizzazione più rispettata al mondo per la valutazione degli interventi sanitari, è nota per essere la migliore risorsa per la ricerca metodologica ed è riconosciuta come l’organizzazione con il più alto standard di assistenza sanitaria basata sull’evidenza.
La pubblicazione del gennaio 2023 ha rilevato che indossare qualsiasi tipo di copertura per il viso “probabilmente fa poca o nessuna differenza” nel ridurre la diffusione delle malattie respiratorie. Lo studio ha esaminato 15 trial che confrontavano i risultati dell’uso di mascherine chirurgiche rispetto all’assenza di mascherine e anche rispetto alle mascherine N95, in ambito ospedaliero e comunitario durante la pandemia. La conclusione è stata che il valore dell’uso delle mascherine era approssimativamente pari a zero. “Non c’è alcuna prova che facciano alcuna differenza. Punto.
Le traiettorie del tasso di contagi da COVID-19 negli Stati che hanno imposto l’obbligo di indossare la mascherina e in quelli che non l’hanno fatto sono praticamente identiche. Undici Stati non hanno mai imposto l’obbligo di indossare la mascherina, mentre gli altri hanno adottato misure di applicazione in qualche forma …
È evidente che il CDC e l’amministrazione Biden hanno selezionato con cura i dati osservazionali per adattarli alla loro narrativa secondo cui le mascherine sono pienamente efficaci. Tuttavia, questo non è il ruolo del CDC. Il CDC è un’agenzia che ha lo scopo di proteggere il popolo americano e parte di tale responsabilità include la conduzione, la sponsorizzazione o, per lo meno, l’esame di studi clinici per disporre effettivamente delle migliori ricerche disponibili prima di formulare le proprie linee guida.“
Il difetto della ragionevolezza e proporzionalità dell’imposizione dell’uso della mascherina – a maggior ragione all’aperto, è, dunque, evidente e confermata a livello istituzionale.
Non solo l’inutilità, ma pure la nocività per la salute dei cittadini dell’imposto uso della mascherina è stata esposta con professionalità dal grande patologo Prof.Dr.med. Arna Burkhardt a marzo 2023.
Qui la versione oridignale del suo autorevole in lingua tedesca:
https://drive.google.com/file/d/1Q8PeNWmRpPmdqlwVY6EOrefO3nm5a37U/view?usp=drivesdk
E qui la traduzione in lingua italiana:
https://drive.google.com/file/d/1MmuD8tHTtO1d6aIFKKq6QaN7vsG1kPTv/view?usp=drivesdk
Il ricercatore di aerosol Prof. Gerhard Scheuch, noto a livello internazionale, già consulente del Robert Koch Institut durante la cosiddetta pandemia, nel 2023 ha confermato che l’uso delle mascherine non ha alcun impatto sulla diffusione virale:
https://www.bz-berlin.de/deutschland/hat-die-maskenpflicht-nichts-gebracht
Dalla confermata non lesività del comportamento dei cittadini sanzionati, e dalla nocività della misura con il rispettivo diritto die cittadini alla legittima difesa, deriva l’illegittimità – per violazione dei principi generali della Legge 689/1981 – degli ordini-ingiunzione emessi peraltro in difetto di competenza (ultra vires) dalla Segreteria generale della Provincia Autonoma di Bolzano
In base ai principi generali (legge n. 689/1981) elaborati dalla giurisprudenza, le sanzioni amministrative richiedono che la condotta sia non solo contraria alla legge (antigiuridica), ma anche concrettamente lesiva dell’interesse tutelato dalla norma.
L’interesse tutelato con l’imposto obbligo di usare la mascherina all’aperto sarebbe stato quello di contenere la diffusione del virus all’aperto.
A parte il fatto che le mascherine non hanno alcun impatto sulla la circolazione del virus (vedi sopra), tale necessità ed efficacia comunque non esiste all’aperto.
E poi, l’imposto uso della mscherina pure all’aperto ha avuto degli effetti negativi sulla salute psico-fisica die cittadini (vedi sopra) e, dunque, sussisteva anche il diritto alla legittima difesa ex art. 4 Legge n. 689/1981.
Dato che sia l’Assessore alla Salute, sia il Governatore della Provincia Autonoma di Bolzano hanno confermato in Commissione d’inchiesta sulle misure Covid il difetto di ragionevolezza e proporzionalità dell’imposto obbligo di usare le mascherine all’aperto, i cittadini che non hanno messo la mascherina all’aperto non hanno tenuto un comportamento concretamente lesivo dell’interesse che si ha inteso tutelare.
E, dunque, le rispettive ordinanze-ingiunzione erano e sono illegittime perchè con loro la Segreteria generale della Provincia Autonoma di Bolzano, peraltro senza averne la competenza, ha inflitto una sanzione ai cittadini per un comportamento che non era lesivo dell’interesso che si intendeva tutelare.
I Diritti Fondamentali sono assoluti e la loro limitazione richiede sempre la rigorosa prova della ragionevolezza e proporzionalità
L’imposizione ai cittadini dell’uso di una mascherina persino all’aperto – in difetto di comprovata utilità – costituiva una chiara violazione della dignità umana e dell’integrità psico-fisica.
Anche la violazione della dignità umana costituisce tortura.
L’imposizione – senza la previa dimostrazione della ragionevolezza e proporzionalità – dell’uso della mascherina, viola gli artt. 2, 13 e 32 Costituzione, l’art. 3 Cedu, nonché l’art. 4 della Carta dei Diritti e delle Libertà Fondamentali dell’UE.
Nullità delle sanzioni e delle rispettive ordinanze-ingiunzione inflitte/notificate ai cittadini per difetto assoluto di competenza in capo alla Segreteria della Provincia Autonoma di Bolzano
Con sentenza n. 97/2025 depositata il 3 Luglio 2025 la Corte Costituzionale ha dichiarato la questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale di Bolzano inammissibile, perché “L’ordinanza impugnata … nella parte motiva richiama esclusivamente l’art. 4 del d.l. n. 19 del 2020, come convertito, ossia la disposizione statale che sanzionava la violazione degli obblighi imposti durante la pandemia.
Ne consegue che … la sanzione contestata innanzi al giudice comune è stata irrogata facendo applicazione unicamente della legge statale.
Non dovendo il rimettente fare applicazioni delle disposizioni provinciali censurate, pertanto, le questioni di legittimità costituzionali sollevate sono inammissibili.”
Vedi qui la sentenza con la parte finale del testo decisivo evidenziato:
https://drive.google.com/file/d/1JN_yNehK8rAtdCLhlgJIyrrfOkAex_XC/view?usp=drivesdk
Poiché il Tribunale di Bolzano ha sollevato la questione di legittimità costituzionale esclusivamente in merito all’eccesso di competenza da parte del legislatore provinciale, la Corte costituzionale – visto il riferimento esclusivo, nella parte motiva della sanzione pecuniaria, all’art. 4 del D.L. 19/2020 – ha ritenuto che il Tribunale di Bolzano dovesse decidere la questione della legittimità dell‘ordinanza-ingiunzione applicando esclusivamente le disposizioni nazionali (D.L. 19/2020, artt. 1 e 4) – ha dichiarato l’inammissibilità (e non la infondatezza) della questione di legittimità costituzionale, poiché, secondo la Corte costituzionale, era superflua.
Il Tribunale provinciale di Bolzano non aveva sollevato la questione della legittimità costituzionale delle disposizioni nazionali (D.L. 19/2020, artt. 1 e 4) in relazione alla ragionevolezza e alla proporzionalità dell’obbligo di indossare la mascherina all’aperto, e pertanto la Corte costituzionale non si è pronunciata al riguardo.
La Segreteria generale della Provincia Autonoma di Bolzano aveva sì citato, nell’introduzione delle ordinanze-ingiunzione notifcate ai cittadini, anche la legge n. 4 della Provincia Autonoma di Bolzano dell’8 maggio 2020
https://redas.services.siag.it/redasArticlesAttachment?attachId=1068041
e il provvedimento d’urgenza del presidente della Provincia rispettivamente in vigore, ma poi, nella parte motivativa vera e propria dell’ordinanza-ingiunzione, aveva fatto riferimento solo alla disposizione nazionale (decreto legge n. 19 del 25 marzo 2020). Ciò è stato determinante affinché la Corte costituzionale ritenesse che la normativa provinciale fosse irrilevante ai fini della decisione sul ricorso contro le ordinanze-ingiunzione emesse dal Segretario generale della Provincia autonoma di Bolzano.
https://drive.google.com/file/d/1J6c0qG_b9S0aHf3NywjidI1WEt3A1iE0/view?usp=drivesdk
Vista questa sentenza, bisogna verificare se la Provincia Autonoma di Bolzano – in persona del suo Segretario generale – sulla base della normativa nazionale era legittimata ad infliggere la sanzione prevista all’art. 4 del D.L. 19 del 25 marzo 2020 (sanzioni e controllo).
Ai sensi dell’art. 4 D.L. 25 marzo 2020 n. 19 (sanzioni e controlli ) “1. … il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui all’articolo 1, comma 2, individuate e applicate con i provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 2, commi 1 e 2, ovvero dell’articolo 3, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 1.000 ….
- Le sanzioni per le violazioni delle misure di cui all’articolo 2, commi 1 e 2, sono irrogate dal Prefetto.
https://drive.google.com/file/d/1si7h_ddL55fArfjCo1P5XjLAK9V6qEZY/view?usp=drivesdk
Stante la normativa statale (che tuttavia sono incostituzionali a causa della mancanza di ragionevolezza e proporzionalità dell’obbligo di indossare la mascherina all’aperto – in procedimenti ancora pendenti sono state presentate istanze di rinvio alla Corte costituzionale relative alla questione della costituzionalità, ma tali istanze non sono ancora giunte in questioni sollevate dal giudice e rinviate alla Corte costituzionale), il potere di irrogare la sanzione spetta solo al Prefetto e non alla Segreteria generale della Provincia Autonoma di Bolzano.
Dunque, gli atti di irrogazione della sanzione amministrativa emessi dalla Segreteria della Provincia Autonoma di Bolzano sono nulli per difetto assoluto di competenza.
Se il legislatore statale prevede espressamente un determinato organo per l’irrogazione della sanzione, un altro organo, che nella normativa nazionale (quella normativa che, secondo la Corte costituzionale, costituisce l’unica ed esclusiva base giuridica per le sanzioni inflitte con le ordinanze-ingiunzione emanate dalla Segreteria generale della Provincia Autonoma di Bolzano) non è previsto per l’irrogazione delle sanzioni, non può arrogarsi il potere di infliggere le sanzioni.
In questo caso si è evidentemente verificato un operato ultra vires (ovvero che esula dai poteri) da parte del Segretaria generale della Provincia Autonoma di Bolzano.
Gli ordini-ingiunzione notificati ai cittadini dalla Segreteria generale della Provincia Autonoma di Bolzano, con esclusivo riferimento nella parte motiva alla normativa statale, sono nulli per difetto assoluto di competenza.
Evidente difetto di legittimità costituzionale
degli artt. 1 e 4 D.L. 19/2020 in punto obbligo dell’uso della mascherina all’aperto
Anche per quanto da ultimo confermato dall’Assessore alla Salute e dal Governatore della Provincia Autonoma di Bolzano in sede istituzionale (vedi sopra), e per quanto risulta anche dal rapporto finale del Comitato sulla pandemia del coronavirus del U.S. House of Representatives, è evidente la violazione del principio di ragionevolezza e proporzionalità commessa con l’imposizione dell’ uso della mascherina all’aperto prevista nell’art. 1 D.L. 19/2020 e con la rispettiva sanzione nell’art. 4 D.L. 19/2020.
La restrizione dei Diritti Fondamentali, nel contesto costituzionale italiano ed europeo, non può essere lasciata all’arbitrio della politica, ma deve rigorosamente rispettare i principi di ragionevolezza e proporzionalità. Questi canoni costituiscono un limite al potere del legislatore e delle autorità, garantendo che le limitazioni siano necessarie, adeguate e proporzionate agli obiettivi pubblici perseguiti.
L’uso della mascherina all’aperto non soddisfa alcuno di questi criteri.
Nel caso dei diritti inviolabili (come è quello di girare liberamente senza doversi mettere una mascherina che blocca la naturale respirazione ed ha, dunque, effetti negativi di natura fisica, ma anche di natura psichica vista la copertura della parte emotiva del viso), le limitazioni sono possibili solo se bilanciate con altri interessi costituzionalmente protetti (es. dignità umana, salute, libertà), garantendo che il nucleo essenziale del diritto non venga compromesso.
In sintesi, una restrizione di un diritto fondamentale è legittima solo se è giustificata da un fine costituzionale, e se è adatta a conseguirlo, se è necessaria e proporzionata.
In Italia e nell’ordinamento europeo, affinché la limitazione di un diritto fondamentale sia legittima, non basta che sia prevista da una legge (riserva di legge), ma deve superare il cosiddetto test di proporzionalità.
I tre cardini di questo controllo sono:
- Idoneità: la misura deve essere effettivamente capace di raggiungere l’obiettivo prefissato (un fine legittimo e meritevole).
L’uso di mascherine non ha alcun impatto significativo, persino nei locali chiusi come dimostra il meta-studio Cochrane.
- Necessità: la restrizione deve essere la “misura minima” possibile. Se esiste un’alternativa meno invasiva che garantisce lo stesso risultato, va scelta quest’ultima. La situazione all’aria aperta rispetto a locali chiusi è radicalmente diversa riguardo alla circolazione e concentrazione virale. Dunque, la misura di imporre la mascherina all’aperto era evidentemente non necessaria.
- Proporzionalità in senso stretto (Ragionevolezza): deve esserci un equilibrio costi-benefici. Il sacrificio richiesto al singolo non deve essere eccessivo rispetto al vantaggio ottenuto dalla collettività.
Dato che nel caso concreto, il vantaggio ottenuto dalla collettività non è solo zero, ma pure negativo (vedi impatto negativo sulla salute in generale per la collettività della misura), è ovvio che rimane solo il sacrificio richiesto al singolo cittadino.
In sintesi, il canone della ragionevolezza evita che il potere legislativo agisca in modo arbitrario, trasformando la limitazione in una compressione intollerabile della dignità umana.
Nel caso concreto è evidente che l’imposto uso della mascherina all’aperto:
- non era idoneo a raggiungere l’obbiettivo prefissato, che era quello di „contrastare e contenere la diffussione del virus“ (cfr. Epigrafe: … Ritenuta la strordinaria necessità e urgenza di emanare nuove disposizioni per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, adottando adeguate e proporzoinate misure di contrasto e contenimento alla difussione del predetto virus“.
- Per quanto riguarda la necessità,
A parte il fatto che la Segreteria della Provincia Autonoma di Bolzano ai fini dell’applicazione della sanzione nell’ordinanza impugnata „nella parte motiva richiama esclusivamente l’art. 4 del d.l. n. 19 del 2020“ (vedi sentenza della Corte Costituzionale n. 97/2025), ossia la disposizione statale che sanzionava la violazione degli obblighi imposti durante la pandemia, si evidenzia inoltre, che le disposizioni delle Ordinanze presidenziali contengibili e urgenti (che tuttavia non sono state invocate nella parte motiva die decreti-ingiunzione notificati ai cittadini dalla Segreteria Generale, come constatato dalla Corte costituzionale e che, secondo la stessa Corte, risultano pertanto irrilevanti) non corrispondono al presupposti di cui all’articolo 3 (misure urgenti a livello regionale o interregionale) del decreto legge n. 19 del 25 marzo 2020.
Infatti, la normativa nazionale (articolo 3 del decreto-legge n. 19 del 25 marzo 2020 – misure urgenti a livello regionale o interregionale) prevedeva che solo „nelle more dell’adozione die decreti del Presidente del Consiglio die ministri di cui all’articolo 2, comma 1, e con efficacia limitata fino a tale momento, le regioni, in relazione a specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario verificatesi nel loro territorio o in una parte di esso, possono introdurre misure ulteriormente restrittive rispetto a quelle attualmente vigenti, tra quelle di cui all’articolo 1, comma 2, esclusivamente nell’ambito delle attività di loro competenza …“.
Il Presidente del Consiglio dei Ministri, ad esempio, aveva già disposto, con DPCM del 13 ottobre 2020 (DPCM), all’articolo 1, l’obbligo di indossare la mascherina:
E prima, ancora, con precedenti DPCM.
Il fatto che in Alto Adige non ci fosse di un aggravamento, bensì di un miglioramento della cosiddetta situazione epidemiologica, comunicato al Governatore dall’Azienda sanitaria provinciale, e che egli abbia comunque disposto l’obbligo di indossare la mascherina all’aperto, risulta espressamente, ad esempio, dalle Ordinanze Presidenziali contingibili e urgenti n. 20 del 23/04/2021 e n. 25 del 18/06/2021.
Dalle premesse (CONSTATATO) emerge in entrambi i casi che la situazione epidemiologica è migliorata e non è peggiorata!
Così recita testualmente il provvedimento d’urgenza del governatore n. 20 del 23 aprile 2021: «CONSTATATO che in base a quanto riportato dal Direttore Generale e dal Direttore Sanitario dell’Azienda Sanitaria con nota dd. 23 aprile 2021, prot. N. 111058/21, considerata la diminuzione delle nuove infezioni sul territorio, il trend di riduzione della percentuale di positività ai tamponi e dell’indice Rt e della percentuale die posti letto occupati in area medica e nelle terapie intensive, la classificazione di rischio per la Provincia di Bolzano prefigura uno scenario di tipo 1° basso rischio di diffusione“.
Tuttavia, al punto 26, il Presidente della Provincia ha disposto quanto segue in merito alla “PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE E DISTANZE DI SICUREZZA”:
«È fatto obbligo di avere sempre con se dispositivi di protezione delle vie respiratorie e di indossarli … in tutti i luoghi all’aperto, a eccezione die casi in cui, per le caratteristiche die luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi … ».
https://drive.google.com/file/d/1FbNuhvLQR80YczZ9fXEoL64yth62WRth/view?usp=drivesdk
Nell’Ordinanza Presidenziale contingibile e urgente n. 25 del 18.06.2021 si legge testualmente: «CONSTATATO che, in base a quanto riportato dal Direttore Generale e dal Direttore Sanitario sostituto dell’Azienda Sanitaria con nota del 17.06.2021, prot. N. 168284/21, la situazione epidemiologica sul territorio della Provincia si è sviluppata in modo positivo …. In considerazione della situazione descritta, si ritiene possibile un allentamento delle misure di sicurezza in essere….“
Tuttavia, al punto 15 dell’Ordinanza (PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE E DISTANZE DI SICUREZZA), il presidente della Provincia ha imposto testualmente quanto segue:
«È fatto obbligo di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie e di indossarli … in tutti i luoghi all’aperto, qualora non sia possibile mantenere la distanza interpersonale, e comunque in caso di assembramento…“
https://drive.google.com/file/d/1cR-IybZdOlR6W5nTpL0LgxvwmXaEkHRW/view?usp=drivesdk
Alla luce dell’andamento epidemiologico comprovatamente positivo, non sussisteva certamente il presupposto indispensabile, previsto dall’art. 3 del decreto legge 19/2020, di una «situazione specifica di aggravamento del rischio sanitario, verificatasi nel territorio della provincia».
E poiché il legislatore statale aveva già adottato misure in merito tramite diversi decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) (vedi sopra), il presidente della Provincia ha chiaramente oltrepassato le proprie competenze/poteri.
È evidente che le ordinanze-ingiunzioni notificate ai cittadini altoatesini-sudtirolesi sono nulle, poiché sono state emesse dalla Segreteria generale della Provincia autonoma di Bolzano in totale assenza del necessario potere a tal fine.
- Dato che il vantaggio ottenuto dalla collettività non è soltanto ZERO, ma far girare la popolazione con le mascherine ha certamente avuto un impatto fisico e psichico (tutta la parte emotiva del viso è stata coperata) negativo, il risultato del test sulla proporzionalità è senz’altro negativo.
Le sanzioni inflitte ai cittadini altoatesini-sudtirolesi per i motivi sopra indicati violano gli artt. 2 (garanzia dei diritti inviolabili dell’uomo), 13 (inviolabilità della libertà personale) e 32 (invalicabilità del rispetto della persona umana) della Costituzione, degli artt. 1 (obbligo di rispettare i diritti dell’uomo), 3 (proibizione della tortura) della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo nonché dell’art. 4 (proibizione di tortura) della Carta dei Diritti e della Libertà Fondamentali dell’UE.
Le disposizioni in parola, infatti, imponevano l’uso di un dispositivo di protezione delle vie respiratorie (mascherina) anche all’aperto, nonostante il radicale difetto della prova dell’utilità della misura imposta, e, dunque, in difetto di ragionevolezza e proporzionalità, di cui però deve essere caratterizzata ogni misura che comprime i Diritti e le Libertà Fondamentali.
Nonostante il difetto assoluto di competenza e nonostante l’ormai istituzionalmente dichiarato difetto di ragionevolezza e proporzionalità, la Segreteria della Provincia Autonoma di Bolzano insiste nell’esecuzione forzata tramite la Riscossione Alto Adige S.p.A. delle sanzioni inflitte ai cittadini per non aver usato la mascherina all’aperto.
Alla luce di quanto sopra esposto, si chiede alla Giunta della Provincia Autonoma di Bolzano nella persona del Governatore:
- di voler subito comunicare all’Alto Adige Riscossione S.p.A. la sospensione dell’incarico per l’incasso delle sanzioni inflitte dalla Segreteria generale della Provincia Autonoma di Bolzano ai cittadini per non aver usato la mascherina all’aperto
- di voler con urgenza ordinare alla Segreteria generale della Provincia Autonoma di Bolzano l’annullamento di tutte le sanzioni inflitte ai cittadini altoatesini-sudtirolesi per il mancato uso della mascherina all’aperto, e di voler, dunque, restituire ai cittadini altoatesini-sudtirolesi gli importi per le sanzioni da questi già pagati
2.1. perchè si tratta di sanzioni inflitte ultra vires in difetto assoluto di competenza della Segreteria generale della Provincia Autonoma di Bolzano per l’applicazione delle sanzioni amministrative di cui all’art. 4 D.L. 19/2020
2.2. perchè, in ogni caso, si tratta di sanzioni irrogate ai cittadini per un loro comportamento non lesivo e non offensivo dell’interesse tutelato (contrasto e contenimento alla diffusione del virus) e, dunque, di sanzioni irrogate in evidente difetto di ragionevolezza e proporzionalità.
Se per il periodo di allora il Governatore e i membri del Consiglio Provinciale che hanno votato a favore dell’applicazione da parte della Provincia Autonome di Bolzano di una sanzione ai cittadini per non aver usato la mascherina all’aperto, possono giustificarsi con l’ignoranza in punto difetto di ragionevolezza e proporzionalità della misura deliberata, oggi ogni membro di questo Consiglio Provinciale è – documenti alla mano – informato.
Il rigetto di questa mozione null’altro significherebbe che assumersi addesso – nonostante la piena consapevolezza – nell’attuale incarico di membro del Consiglio Provinciale e/o membro della Giunta Provinciale la responsabilità politica e giuridica di una espressa conferma di una misura autoritaria irragionevole, perchè non utile e dannosa.
RA/Avv. DDr. Renate Holzeisen
Membro del Consiglio della Provincia Autonoma di Bolzano
Gruppo Consiliare VITA
