COMUNICATO STAMPA

MESSNER VUOLE IL MONOCLONALE VRS PER TUTTI I NEONATI NONOSTANTE LA CONTRARIA RACCOMANDAZIONE DELL’ISTITUTO SUPERIORE DELLA SANITÁ E GLI AVVERTIMENTI SUI RISCHI DA ESPERTI A LIVELLO INTERNAZIONALE

La politica e una classe medica pilotata da big pharma, ma non la scienza, vuole iniettare a tutti i neonati il monoclonale VRS Nirsevimab-Beyfortus, nonostante che l’Istituto Superiore della Sanità – sotto una nuova direzione – si è dichiarato contrario ad una somministrazione a tappeto, perché il numero delle infezioni che hanno richiesto assistenza medica oppure ospedalizzazione è risultato piuttosto basso e il farmaco ha mostrato un modesto effetto in termini di riduzione del rischio di ospedalizzazione o ricorso all’assistenza medica, mentre il farmaco non è assolutamente privo di rischi.

https://www.dottnet.it/articolo/32537543/l-iss-il-farmaco-per-il-virus-sinciziale-non-a-tutti-ma-i-medici-sono-contrari

Anzi, a livello internazionale gli esperti, sulla base di studi clinici (vedi p.e. lo studio giapponese Med Check)

https://medcheckjp.org/wp-content/uploads/2024/09/Eng-no-30.pdf

avvertono dell’aumentata mortalità (aumentato rischio di trombosi) nei neonati trattati con Nirsevimab-Beyfortus rispetto al gruppo placebo o al gruppo di controllo trattato con l’anticorpo monoclonale utilizzato per molti anni solo per i neonati malati, e gli esperti consigliano di non iniettare  il Nirsevimab-Beyfortus ai neonati.

https://childrenshealthdefense.org/defender/death-infants-clinical-trials-beyfortus-rsv-shot/?utm_source=telegram&utm_medium=social&utm_campaign=defender&utm_id=20241010

Molti genitori in attesa della nascita del loro figlio sono preoccupati per il fatto che ai loro neonati possa essere iniettato automaticamente questo anticorpo nei reparti maternità.

Poiché il consenso dei genitori è sempre richiesto anche per le vaccinazioni obbligatorie, presumo che anche in questo caso non avvenga automaticamente.

Però, anche a causa dei chiarimenti richiesti da molti genitori, ho presentato già il 18 ottobre per la prossima seduta del Consiglio della Provincia Autonoma di Bolzano a Novembre all’Assessore Messner, la seguente interrogazione:

  • I genitori possono essere sicuri che il Nirsevimab-Beyfortus non verrà iniettato automaticamente ai loro bambini a partire dal novembre 2024, che verrà loro solo proposto questo anticorpo per i loro neonati e che per l’iniezione sarà necessario il consenso scritto dei genitori?
  • L’Azienda Sanitaria rispetta l’obbligo della prescrizione medica prevista inderogabilmente quale condizione per l’applicazione nella decisione di autorizzazione del farmaco?
  • I genitori sono informati dell’aumento del rischio di morte (rischio di trombosi) che il trattamento con il monoclonale comporta?
  • Qual è la procedura seguita nei reparti di maternità in Alto Adige/Sudtirolo?

 Considerato che anche in Alto Adige/Sudtirolo dal 2021 la natalità è in drammatico ulteriore calo e il fatto che la salute dei bimbi ci riguarda tutti, questa decisione – N.B. contraria alla raccomandazione dell’Istituto Superiore della Sanità – di voler iniettare a tutti i neonati (i cui genitori – perché non correttamente informati – non rigettano l’offerta) una sostanza che ha un molto modesto effetto positivo, ma che aumenta notevolmente il rischio di trombosi e con ciò la mortalità, determina una situazione insostenibile ed irresponsabile!

Chiedo all’Assessore Messner e al Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige di voler informare senza lacune correttamente i genitori dei rischi accertati a livello internazionale e dell’effetto positivo molto modesto del monoclonale VRS Nirsevimab-Beyfortus, e di voler garantire che nel caso di genitori – che nonostante un’informazione completa e corretta – dovessero decidere di far iniettare la sostanza al proprio figlio, ciò non avvenga senza la necessaria prescrizione medica!

 

RA/Avv. DDr. Renate Holzeisen

Abgeordnete zum Südtiroler Landtag – Membro del Consiglio della Provincia Autonoma di Bolzano

Fraktion VITA – Gruppo Consiliare VITA

 

COMUNICATO STAMPA

VIOLAZIONE SISTEMATICA DELL’OBBLIGO DI INFORMAZIONE

Sollecito di informazioni corrette e complete – in merito all’obbligo di vaccinazione pediatrica e vaccinazione antitetanica per alunni/studenti e dipendenti – da parte delle direzioni delle strutture di assistenza alla prima infanzia, delle scuole materne, delle scuole e università e da parte dei datori di lavoro e dei medici del lavoro

In risposta alla mia interrogazione (qui allegata), l’Assessore alla Salute, Dr. Hubert Messner, ha confermato nella seduta del Consiglio Provinciale dell’8 ottobre 2024 che, come previsto dalla legge, c’è l’esonero dall’obbligo vaccinale, se viene dimostrato un sufficiente titolo anticorpale rispetto alla vaccinazione obbligatoria richiesta.

Nella stessa seduta del Consiglio dell’8 ottobre 2024, l’Assessore ha annunciato che avrebbe garantito che l’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige finalmente fornisse ai genitori questa informazione necessaria nel sollecito relativo alla vaccinazione pediatrica.

Sono però le direzioni delle strutture di assistenza alla prima infanzia, delle scuole materne e delle scuole ad inviare  ai genitori il sollecito della prova della vaccinazione pediatrica.

E viene minacciata l’esclusione dei bambini dalle strutture di prima infanzia e dalle scuole materne, ma al contempo viene violato gravemente l’obbligo di fornire ai genitori una corretta e completa informazione!

Pertanto ho ieri con pec (vedi in allegato) ho chiesto che gli Assessorati Provinciali interessati per competenza (Assessorato alla Prevenzione e Salute, alla Famiglia, all’Istruzione tedesca, italiana e ladina) e all’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige di informare con urgenza le direzioni delle strutture di assistenza alla prima infanzia, le direzioni delle scuole materne e delle scuole, dell’obbligo di informare i genitori dell’esonero dall’obbligo vaccinale pediatrico dei loro figli, nel caso in cui con un test sierologico venga dimostrata l’avvenuta immunizzazione a seguito di malattia naturale.

Per quanto riguarda l’obbligo di vaccinazione antitetanica attualmente in vigore per alcune categorie di dipendenti, nonché per gli alunni di scuole professionali e tecniche e per gli studenti universitari per lezioni/corsi pratici, agli alunni/studenti e ai dipendenti viene chiesto dalla direzione della scuola/università ossia dal datore di lavoro/medico di medicina del lavoro di fornire la prova della vaccinazione contro il tetano.

Però, viene sistematicamente e illegittimamente omesso di informare gli alunni/studenti e i dipendenti del fatto che sono esonerati dall’obbligo di vaccinazione se dimostrano un sufficiente stato anticorpale per la tossina tetanica (tossina tetanica IgG) tramite test sierologico.

Le direzioni delle scuole e università nonchè i datori di lavoro fungono da “esecutori” dell’obbligo di vaccinazione antitetanica attualmente in vigore, minacciando l’esclusione dalle lezioni/corsi pratici agli alunni/studenti e  misure di diritto del lavoro (sospensione, licenziamento) ai dipendenti, e al contempo però stanno violando in modo gravemente illegittimo il loro dovere di informazione.

Con comunicazione pec (vedi in allegato) ho pertanto chiesto ieri agli Assessori all’Istruzione tedesca, italiana e ladina e agli Assessori nella cui competenza cadono i settori economici interessati, a voler informare con urgenza le direzioni delle scuole e università e le associazioni di categoria dei datori di lavoro, dell’obbligo di indicare espressamente nella  richiesta della prova dell’avvenuta vaccinazione antitetanica, l’esonero dall’obbligo di vaccinazione antitetanica nel caso di prova dell’avvenuta immunizzazione naturale tramite un test sierologico.

Ho invitato, inoltre, i responsabili dell’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige a voler garantire che anche i medici del lavoro adempiano questo chiaro dovere di informazione.

Non è accettabile che informazioni che per legge devono essere fornite dalle autorità e da chiunque funge da “esecutore” dell’obbligo vaccinale (inclusi i datori di lavoro) non vengano fornite ai cittadini.

Si ha la netta sensazione che assoluta priorità abbia la continua e ripetuta “vaccinazione” dell’intera popolazione, a prescindere persino da un eventuale immunizzazione avvenuta in via naturale.

Richiesta garanzia di corretta e completa informazione in merito obbligo vaccinale

Seconda interrogazione Consiglio Provinciale Bz sessione ottobre 2024

 

RA/Avv. DDr. Renate Holzeisen

Abgeordnete zum Südtiroler Landtag – Membro del Consiglio della Provincia Autonoma di Bolzano

Fraktion VITA – Gruppo Consiliare VITA

 

 

COMUNICATO STAMPA

 

Per la Giunta della Provincia Autonoma dell’Alto Adige, i cittadini non “vaccinati” contro il Covid-19 sono colpevoli della loro sospensione dal lavoro e dal reddito.

Non è in vista una revisione critica delle misure Covid, contrariamente a quanto la Giunta si è impegnata nel  suo programma governativo evidentemente violato

I cittadini altoatesini a cui l’Istituto provinciale per l’edilizia sociale (IPES) ha assegnato un appartamento a canone sociale e che hanno sempre pagato l’affitto puntualmente, nel 2021/2022 hanno subito una riduzione fondamentale della loro forza economica con la sospensione dal lavoro per diversi mesi a causa della non effettuata cosiddetta “vaccinazione” contro il Covid-19.

I cittadini altoatesini, che in termini finanziari già “hanno vissuto alla giornata” e quindi avevano diritto ad un appartamento a canone sociale, hanno chiesto all’IPES la riduzione del canone, riduzione a cui avevano diritto secondo la normativa provinciale.

L’IPES ha negato la richiesta riduzione del canone, sostenendo che questi altoatesini sarebbero responsabili/colpevoli (“nicht unverschuldet”) della loro sospensione dal lavoro e della conseguente perdita dello stipendio che si è protratta per mesi. Nel frattempo, a cittadini altoatesini che si trovano in questa situazione, è stato addirittura notificato dall’IPES lo sfratto, perché non hanno pagato l’intero canone del periodo in cui non le era stato consentito di andare a lavorare!

L’articolo 29 (riduzione del canone sostenibile) del D.Pres.P. Bolzano n. 28 del 23 agosto 2023 stabilisce che il canone sostenibile può essere ridotto in casi straordinari caratterizzati da una riduzione permanente, non intenzionale, imprevedibile e significativa del fattore della situazione economica  della famiglia.

Ho quindi chiesto all’attuale Governo provinciale e all’Assessora provinciale competente se anche loro sono del parere che la circostanza della riduzione del fattore della situazione economica,, dovuta alla sospensione dal lavoro a causa del legittimo rifiuto di farsi iniettare una sostanza sperimentale basata sull’ingegneria genetica, sia da classificare come una riduzione del fattore della situazione economica intenzionale, e, dunque, imputabile al cittadino non “vaccinato”.

Nella risposta allegata, Ulli Mair, Assessore provinciale all’Edilizia abitativa, conferma che la sospensione di coloro che non si sono fatti ‘vaccinare,’ contro il Covid-19 non sarebbe classificabile come disoccupazione involontaria!

https://drive.google.com/file/d/154wTEevebVxkIpPbYJ2N-gySMcGiEcip/view?usp=drivesdk

La chiara risposta dell’Assessora del Partito dei FREIHEITLICHEN (sarebbero i “Liberali”), dimostra che il governo provinciale altoatesino, e la stessa Assessora, non hanno assolutamente alcuna intenzione – contrariamente al loro annuncio programmatico – di sottoporre ad una revisione critica le cosiddette misure Covid.

La risposta di Ulli Mair, Assessora provinciale all’edilizia sociale, è una vergogna per il governo provinciale dell’Alto Adige, che – sebbene ormai dovrebbe avere maggior consapevolezza della tematica – continua ad agire anche ex post in modo autoritario e assolutamente privo di ragionevolezza e proporzionalità a scapito dei deboli della società.

Evidentemente, il governo provinciale altoatesino non ha minimamente preso atto del contenuto dei documenti istituzionali e dei  verbali del Robert Koch Institut (paragonabile all’Istituto Superiore della Sanità), a cui proprio il governo provinciale altoatesino aveva fatto assiduo riferimento durante la cosiddetta pandemia.

Nel frattempo, i tribunali in Germania stanno nuovamente sollevando la questione della legittimità costituzionale dell’ obbligo “vaccinale”-Covid-19 davanti alla Corte Costituzionale (Bundesverfassungsgerichtshof), a causa del contenuto inequivocabile dei verbali del Robert Koch Institut in merito alle riunioni con i rappresentanti del governo tedesco.

https://www.berliner-zeitung.de/open-source/steilvorlage-fuer-die-corona-aufarbeitung-richter-in-osnabrueck-wuerdigen-rki-protokolle-li.2251612

In generale, in Germania la politica (oltra alla magistratura) sta sollevando questioni profonde,

https://www.cicero.de/innenpolitik/corona-justiz-pandemie-der-unmenschlichkeit-rki-files

questioni di fondamentale importanza che il Governo provinciale altoatesino, in chiara violazione del suo programma governativo, non sta ovviamente affrontando.

 

RA/Avv. DDr. Renate Holzeisen

Abgeordnete zum Südtiroler Landtag – Membro del Consiglio della Provincia Autonoma di Bolzano

Fraktion VITA – Gruppo Consiliare VITA

INVITO ALLA CONFERENZA STAMPA – 19 Settembre 2024 ore 10 nel Consiglio della Provincia Autonoma di Bolzano – Sala 1 – parterre

Invito alla Conferenza Stampa questo Giovedì, 19 Settembre 2024 ore 10 nel Consiglio della Provincia Autonoma di Bolzano – Sala 1 – parterre

Inaccettabile esclusione di tanti bambini dalla scuola materna e dalle strutture di assistenza alla prima infanzia perché non trattati con sostanze, di cui non è mai stata confermata l’efficacia e sicurezza.

L’istanza di urgente sospensione dell’obbligo vaccinale pediatrico presentata ai responsabili nazionali della Sanità Pubblica (Governo, AIFA e ISS) su incarico di genitori e in qualità di membro del Consiglio della Provincia Autonoma di Bolzano e dunque di rappresentante della Provincia Autonoma di Bolzano ex art. 48/bis D.P.R. 31.08.1972 n. 670.

I dettagli in Conferenza Stampa

RA/Avv. DDr. Renate Holzeisen

Abgeordnete zum Südtiroler Landtag – Membro del Consiglio della Provincia Autonoma di Bolzano

Fraktion VITA – Gruppo Consiliare VITA

COMUNICATO STAMPA

NON C’È DEMOCRAZIA SENZA LIBERTÀ DI INFORMAZIONE E DI OPINIONE

Il presupposto indispensabile per un processo decisionale trasparente e realmente democratico è la libertà di informazione e di opinione. Questo vale sia per la democrazia rappresentativa che per la democrazia diretta.

Una democrazia fittizia è caratterizzata, tra l’altro, dal fatto che i risultati delle votazioni sono ottenuti attraverso la manipolazione sistematica dell’opinione pubblica.

Gli ultimi anni sono stati caratterizzati da una brutale censura commissionata da governi statali e organizzazioni sovranazionali, sia pubbliche che para-pubbliche, come p.e. l’Unione Europea e l’OMS, censura che continua a tutt’oggi.

La recente ammissione di Mark Zuckerberg, in una lettera al Congresso degli Stati Uniti, di aver praticato una sistematica censura sulle sue “piattaforme e reti sociali” (come Facebook, Instagram ecc.) per conto dell’amministrazione Biden-Harris (ovvero per conto dell’OMS e, in Europa, anche della Commissione Europea) è la conferma che viviamo nell’era della censura e di una democrazia fasulla.

I media di sistema sono quasi completamente mutati in strumenti di censura e manipolazione centralizzata “dipendenti” da poche “agenzie di stampa”.

Vera Democrazia sarà possibile solo dopo il ripristino della libertà di informazione e di opinione.

Gli strumenti di democrazia diretta, in un contesto di censura sistematica, rischiano di diventare gli strumenti preferiti di poteri autoritari. Perché se si disinforma il popolo, si può “tranquillamente” concedergli che decida “presuntivamente in modo autonomo”, ma in realtà contro i propri interessi “censurati”.

Al più tardi dopo la pubblicazione dei protocolli dell’organo germanico di consulenza sanitaria del governo Robert Koch Institut (paragonabile all’Istituto Superiore della Sanità) e di tutta la corrispondenza tra il RKI e i responsabili politici germanici sulle cosiddette misure pandemiche (misure che purtroppo sono state prese a modello dal nostro governo provinciale), dovrebbe essere chiaro a tutti che dobbiamo innanzitutto difendere la garanzia della libertà di informazione, della libertà di opinione e della libertà scientifica.

Sono favorevole all’ampliamento degli strumenti di Democrazia Diretta in Alto Adige/Sudtirolo, ma solo a condizione che il Consiglio Provinciale innanzitutto, e anche nelle premesse delle rispettive proposte di legge provinciale, senza se e senza ma, prenda una posizione chiara e netta contro qualsiasi forma di censura e dichiari la libertà di informazione e di opinione essere il presupposto indispensabile per una vera Democrazia.

 

Avv. DDr Renate Holzeisen

Membro del Consiglio della Provincia Autonoma di Bolzano – Gruppo Consiliare VITA

Membro della I° Commissione Legislativa

COMUNICATO STAMPA

 IRRESPONSABILE PROPAGANDA FARMACEUTICA INVECE DI PUBBLIC HEALTH

Se Christian Wiedermann fosse un dottore qualsiasi che lavora in Alto Adige/Südtirolo, certo non reagirei nella mia qualità di membro del Consiglio Provinciale alle sue dichiarazioni diffuse dai media altoatesini durante la scorsa settimana.

Tuttavia, nel suo ruolo di coordinatore di progetti di ricerca presso l’Istituto di medicina generale e Pubblic Health della Claudiana di Bolzano, rilascia pubblicamente dichiarazioni che non possono rimanere senza commento.

Anche il sito web

https://www.institut-allgemeinmedizin.bz.it/corona-im-sommer-2024-symptome-risiken-pravention/

dimostra che Wiedermann & Co. – nonostante la documentazione istituzionale che conferma che i cosiddetti “vaccini” Covid-19 sono sostanze sperimentali basate sull’ingegneria genetica la cui efficacia e sicurezza non sono mai state dimostrate – continuano a fare propaganda per Pfizer, Moderna & Co.

Se poi Wiedermann invita addirittura i media a continuare a contrastare le obiezioni dei “no vax”, che lui definisce “fake news”, fondate invece su documentazione istituzionale (vedi sotto), questo richiede una mia risposta in qualità di membro del Consiglio Provinciale.

Si tratta, infatti, di proteggere la popolazione da un gruppo di persone che lavorano in posizioni chiave nel settore della “Sanità Pubblica” e che da anni agiscono in modo del tutto irresponsabile.

Durante il periodo della presunta pandemia (questo tema verrà approfondito prossimamente anche in Alto Adige/Sudtirolo sulla base di dati concreti), sono stata contattata anche da molti studenti della Claudiana (Polo Universitario delle Professioni Sanitarie dell’Alto Adige) in disperata ricerca di aiuto, perché – in modo del tutto irresponsabile e senza alcuna evidenza scientifica – sono stati costretti dalla direzione a sottoporsi ad una iniezione sperimentale che mette a serio pericolo la salute e la vita dei giovani, altrimenti non potevano continuare negli studi.

Quando Wiedermann & Co. parlano della presunta efficacia di queste iniezioni sperimentali altamente pericolose, negano la documentazione istituzionale che dimostra che né l’efficacia, né la sicurezza sono state dimostrate.

Dal contratto quadro di acquisto stipulato dalla Commissione Europea con Pfizer/BioNTech per il cosiddetto “vaccino” Covid-19 Comirnaty, già trapelato nel 2021 e pubblicato sul sito della RAI nazionale, risulta chiaramente che il produttore non garantisce né l’efficacia – nemmeno per la prevenzione della malattia grave – né la sicurezza della sostanza sperimentale basata sull’ingegneria genetica e dichiara espressamente che gli studi clinici devono continuare dopo la consegna e l’iniezione nella popolazione ignara.

https://drive.google.com/file/d/134X-t0mgZNYlQqfJPFH1sg-Ngdx1ee7I

https://www.rai.it/dl/doc/2021/04/17/1618676600910_APA%20BioNTech%20Pfizer__.pdf

Il fatto che i cosiddetti “vaccini” Covid-19 non siano stati sviluppati e approvati per la prevenzione dell’infezione virale e della contagiosità delle persone con essi trattate, era chiaro sin dall’inizio alla lettura dei documenti di autorizzazione per l’immissione sul mercato pubblicati dall’Agenzia Europea del Farmaco, compreso il cosiddetto Assessment Report dell’EMA (qui l’estratto dell’Assessment Report pubblicato per Comirnaty da Pfizer/BioNTech):

https://drive.google.com/file/d/1zZs3KlrgHOqk7y6yIhaA89OfBVslvfY5/view?usp=drivesdk

L’uso di queste sostanze sperimentali in campagne di “vaccinazione” con l’obiettivo pubblicamente dichiarato (ma mai raggiungibile) di interrompere la catena dell’infezione, costituisce una grave violazione del divieto dell’uso off-label in massa (appunto in una campagna “vaccinale”) di  un farmaco al di là di un singolo specifico caso (per di più solo con uno specifico consenso informato), e quindi una grave violazione di chiare disposizioni della legge sul farmaco (D.L. n. 23/1998 art. 3).

Il fatto che i cosiddetti “vaccini” Covid-19 non siano mai stati realmente clinicamente studiati per garantire la loro sicurezza, ma siano stati, invece, imposti (a mezzo dell’obbligo “vaccinale” diretto e indiretto) alla popolazione in modo spudoratamente propagandistico (ossia con nude e crude bugie) come presunti “vaccini” sicuri, si evince – oltre che dai contratti di acquisto – dai piani di gestione del rischio dei produttori e dalle pubblicazioni dell’OMS, che confermano che gli studi clinici inizialmente imposti per l’autorizzazione condizionata allo scopo della conferma dell’efficacia e della sicurezza, non sono mai stati effettuati.

Si veda qui un estratto del piano di gestione del rischio di Pfizer/BioNTech.

https://drive.google.com/file/d/1zoAYNntPxrbyC5giCfCMDuCrKOyiOtEp/view?usp=drivesdk

Ed ecco la seguente pubblicazione dell’OMS, che dimostra come i gruppi di controllo degli studi clinici siano stati annullati subito dopo l’approvazione condizionata dei cosiddetti “vaccini” Covid-19, con la cinica “motivazione” che sarebbe stato eticamente impossibile non offrire ai membri del cosiddetto gruppo placebo la “vaccinazione”.

https://drive.google.com/file/d/1GsB__hlIcXe1Z53hnyD06Rf2sC-4GRwx/view?usp=drivesdk

Tuttavia, le condizioni dell’autorizzazione all’immissione in commercio inizialmente solo condizionata di queste sostanze sperimentali, prevedevano che i produttori avrebbero dovuto dimostrare con adeguati studi clinici (gruppi di controllo in doppio cieco) l’efficacia e la sicurezza. Si veda qui l’estratto dell’Allegato II della decisione della Commissione europea di autorizzazione condizionata all’immissione in commercio di Comirnaty di Pfizer/BioNTech nella versione del settembre 2022 (pagina 121), poco prima dell’autorizzazione incondizionata dell’ottobre 2022, concessa senza che l’efficacia e la sicurezza fossero state dimostrate in studi clinici.

https://ec.europa.eu/health/documents/community-register/2022/20220916157154/anx_157154_it.pdf

Il fatto che l’Agenzia Europea del Farmaco (EMA), che si trova in un mega-conflitto di interessi con l’industria farmaceutica a causa del cosiddetto “meccanismo delle porte girevoli” (il personale dirigente viene da e ritorna all’industria farmaceutica), abbia comunque autorizzato queste sostanze sperimentali per 5 anni, è il più grande crimine nella storia della farmacologia e medicina ed è oggetto di vari processi pendenti a livello di giurisdizione comunitaria.

Quindi, se il signor Wiedermann continua a sostenere, in modo assolutamente infondato (a meno che non voglia utilizzare i “falsi studi“, finanziati da GAVI (coalizione di produttori di vaccini), Pfizer & Co. e pubblicate da “riviste scientifiche” sostenute sempre dall’industria “vaccinale”), che ci sarebbero state più malattie gravi e morti tra i cosiddetti non-“vaccinati” e che questi cosiddetti “non vaccinati” avrebbero causato un maggiore peso al sistema sanitario, sta continuando con la pericolosa disinformazione della popolazione altoatesina.

In questo contesto va ricordato che i pazienti “vaccinati” al Covid-19 sono stati registrati come “vaccinati” solo 14 giorni dopo la “vaccinazione”. Pertanto, tutti i casi di malattia grave (non era raro che il Covid-19 fosse un effetto collaterale della cosiddetta “vaccinazione”), compresi i decessi (a causa di effetti collaterali gravissimi anche a breve termine di queste iniezioni), sono stati registrati nelle unità di terapia intensiva e generalmente come “non vaccinati”.

Il tentativo di “giustificare” il calo delle nascite in Alto Adige solo con i problemi socio-economici e di ignorare completamente la correlazione statistica, da tempo dimostrata a livello internazionale, tra un elevato tasso di “vaccinazione” Covid-19 e il calo delle nascite, nonché l’innegabile evidenza della diffusione farmacocinetica dei cosiddetti “vaccini” Covid-19 in tutto il corpo (fino al cervello) con dimostrabili effetti anche sugli organi riproduttivi e sui processi endocrinologici nel loro complesso, è un’ulteriore espressione di un operato irresponsabile che ancora oggi porta a raccomandare sistematicamente queste sostanze sperimentali alle donne in gravidanza.

Alla luce dei gravissimi effetti collaterali ormai noti di queste sostanze che non sono mai state testate per escludere la genotossicità, la cancerogenicità e la mutagenicità (come risulta peraltro dal foglietto illustrativo) è difficile immaginare un modo più irresponsabile di trattare la popolazione.

 

RA/Avv. DDr. Renate Holzeisen

Abgeordnete zum Südtiroler Landtag – Membro del Consiglio della Provincia Autonoma di Bolzano

Fraktion VITA – Gruppo Consiliare VITA

 

 

 

 

FASE 2 AZIONE TRASPARENZA

Phase 2 dell’azione „Trasparenza a tutela dei nostri figli”

A tutti i genitori che hanno già partecipato alla prima fase dell’azione “Trasparenza a tutela dei ns. figli” e hanno già ottenuto dall’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige quale “risposta” alla loro istanza di ostensione degli studi clinici con veri gruppi di controllo per le vaccinazioni pediatriche solo l’indicazione di due link che portano a documentazione in lingua inglese (Assessment report dell’EMA per il vaccino esavalente Hexyon del 5 Marzo 2013 e una “scientific discussion” relativa al vaccino tetravalente ProQuad), consiglio l’immediata partecipazione alla Fase 2 dell’Azione di trasparenza a tutela dei nostri figli.

Vedi qui la rispettiva bozza:

Fase 2 Azione Trasparenza Bozza ostensione RMP Assessment Report e prescrizione medica

Per tutti i genitori che non abbiano già partecipato alla Fase 1, qui la pubblicazione della rispettiva bozza per l’istanza di ostensione

Fase 1-Bozza_istanza_per_accesso_a_studi_con_vero_gruppo_di_controllo_vaccini

 

Avv. DDr Renate Holzeisen

Bolzano – viale Stazione 7 – holzeisen@holzeisen-legal.com

Membro del Consiglio della Provincia Autonoma di Bolzano e del Consiglio della Regione Autonoma del Trentino-Alto Adige

COMUNICATO STAMPA

L’ARROGANZA DEL POTERE

Già con sentenza n. 37/2021 (riguardante una legge della Regione Autonoma Aosta analoga alla legge provinciale n. 4/2020 dell’Alto Adige), la Corte Costituzionale aveva dichiarato che l’imposizione e l’attività sanzionatoria in relazione alle misure Covid-19 sono di competenza legislativa esclusiva dello Stato.

Il governatore Kompatscher avrebbe, quindi, dovuto desistere dal suo comportamento abusivo sin da allora.

Questo perché il principio dichiarato dalla Corte Costituzionale si applica a tutte le province e regioni autonome.

Nella sentenza n. 164/2022 (riguardante un conflitto tra la Provincia Autonoma di Bolzano e il garante per la protezione dei dati personali in merito al greenpass) la Corte Costituzionale ha ulteriormente chiarito che il governatore provinciale non ha poteri emergenziali nell’ambito della cosiddetta “lotta alla pandemia” (profilassi internazionale).

Ai sensi dell’art. 4 del D.L. n. 19/2020, l’applicazione di sanzioni in relazione alla cosiddetta “lotta alla pandemia” poteva essere fatta solo dal prefetto!

Con la recente sentenza n. 50/2024 (relativa alla Legge Provinciale n. 4/2020 e la connessa Ordinanza d’urgenza del governatore in merito ad una sanzione applicata dalla Segreteria generale della Provincia Autonoma di Bolzano per il mancato controllo del greenpass da parte di una pizzeria meranese), la Corte Costituzionale ha ribadito e confermato i principi generalmente applicabili e da essa già dichiarati sin dal 2021.

Inoltre, la Corte di Cassazione ha confermato che è irrilevante se la sanzione prevista dalla normativa provinciale differisce o meno da quella prevista a livello nazionale, e che, dunque, anche nel caso in cui la regolamentazione provinciale si fosse limitata a recepire senza alcuna modifica la sanzione prevista dallo Stato, deve comunque essere considerata incostituzionale, in quanto la competenza di prevedere e applicare le misure e le sanzioni spetta esclusivamente allo Stato.

E solo lo Stato, vale a dire il Prefetto, aveva il potere/competenza di applicare le sanzioni, come chiaramente disciplinato dall’art. 4 del D.L. n. 19 del 25 marzo 2020.

Il Governatore Kompatscher e la Segreteria generale della Provincia Autonoma di Bolzano hanno quindi agito in abuso d’ufficio e le sanzioni applicate e già incassate in difetto totale di potere da parte della Provincia, devono essere restituite ai cittadini.

Il Governatore Kompatscher farebbe bene a trarre le uniche possibili conclusioni dalla situazione giuridica chiara sin dal 2021, dando disposizione affinché vengano annullate le sanzioni applicate in difetto assoluto di potere e vengano restituiti i rispettivi importi ai cittadini, invece di esprimere – in un atteggiamento arrogante che certo non è consono alla sua carica – delle valutazioni screditanti nei miei confronti perché da consigliera provinciale ho sollecitato il rimborso spettante ai cittadini, mettendo a disposizione dei cittadini i rispettivi moduli per la richiesta di rimborso.

RA/Avv. DDr. Renate Holzeisen

Abgeordnete zum Südtiroler Landtag – Membro del Consiglio della Provincia Autonoma di Bolzano

Fraktion VITA – Gruppo Consiliare VITA

CONFERENZA STAMPA

 “Lex Holzeisen … davvero? La realtà dei fatti

La Provincia Autonoma di Bolzano deve rimborsare subito sanzioni già pagate dai cittadini e che sono state applicate e incassate dalla Segreteria generale della Provincia in difetto totale di competenza provinciale con ordinanza-ingiunzione per inosservanza di misure Covid.

Qui la bozza per l’istanza di rimborso

Ai sensi della legge provinciale 19 settembre 2017 n. 14 art. 9 (cause di incompatibilità con il mandato di consigliere provinciale) co. 2 lett. l, la mia posizione sarebbe incompatibile con il mio mandato di consigliera provinciale, in quanto sono parte in causa di tre contenziosi in atto con la Provincia Autonoma di Bolzano perché ho impugnato tre sanzioni amministrative a me inflitte dalla Segreteria generale della Provincia Autonoma di Bolzano perché non ho indossato la mascherina in occasione di tre manifestazioni contro le misure Covid (sui Prati del Talvera e in Piazza Walther) nella primavera e nell’estate del 2021.

Queste sanzioni non solo sono sostanzialmente incostituzionali, ma sono anche nulle perché applicate dalla Provincia Autonoma di Bolzano in difetto assoluto della rispettiva competenza.

La sopra indicata disposizione della legge elettorale provinciale è palesemente incostituzionale, in quanto viola radicalmente l’articolo 24 della Costituzione italiana che garantisce ad ogni cittadino il diritto alla difesa giudiziaria contro le sanzioni.

Nel caso di specie, peraltro, mi sto difendendo in giudizio contro sanzioni applicate dalla Provincia Autonoma di Bolzano, in assoluto difetto dei necessari poteri, tramite ordinanza-ingiunzione notificata dalla Segreteria generale della Provincia.

Queste sanzioni sono tutte nulle a causa della radicale mancanza di competenza/potere della Provincia al riguardo.

Nel mio caso, quindi, non si tratta certo di preservare il mio mandato nel Consiglio Provinciale attraverso un “intervento di favore”. Certi media hanno del tutto erroneamente parlato di una “lex Holzeisen“.

Invece, il mio caso e la mia insistenza nella richiesta dell’applicazione della LEGGE, nell’ambito del mio ruolo istituzionale di consigliera eletta dai cittadini sudtirolesi/altoatesini proprio per la difesa dei cittadini contro tali abusi di potere da parte del governatore, della giunta e del consiglio provinciale, porta a palesare una situazione che può essere definita “kafkiana” e che deve portare ad un immediato rimborso da parte della Segreteria generale della Provincia ai rispettivi cittadini sudtirolesi/altoatesini di tutte le sanzioni applicate ed incassate incostituzionalmente, perché in difetto totale di potere.

A tale scopo, ho già preparato un modello per la domanda di rimborso che i cittadini possono presentare autonomamente. Vedi l’allegato.

Infine, vorrei sottolineare che sono favorevole a un “approccio autonomo per proteggere la popolazione da misure irragionevoli e non proporzionali del governo centrale” da parte della Provincia Autonoma di Bolzano.

Ma questo dovere nei confronti dei cittadini avrebbe richiesto un dibattito aperto, scientifico e democratico tra il nostro governo provinciale e il governo centrale.

È successo l’esatto contrario. E, pertanto, noi sudtirolesi/altoatesini abbiamo subito spesso persino misure ancora più drastiche che nel resto d’Italia, contrariamente a tutte le evidenze scientifiche.

Invece di rafforzare l’Autonomia del Sudtirolo/Alto Adige attraverso un approccio razionale/ragionevole e in linea con la Costituzione, il Governatore, la Giunta e il Consiglio provinciale hanno ottenuto come risultato esattamente il contrario e hanno portato a sentenze della Corte Costituzionale che certo non fortificano la nostra autonomia.

Altoatesini – Istanza rimborso sanzione inflitta ultra vires dalla Provincia BZ

 

Avv./RA DDr. Renate Holzeisen

Membro del Consiglio della Provincia Autonoma di Bolzano

Gruppo Consiliare VITA

 

COMUNICATO STAMPA

Processi pendenti in Corte di giustizia europea rivelano lo stato drammaticamente antidemocratico dell’Unione europea

Secondo il Tribunale dell’UE (con un giudice relatore per molti anni al servizio in ruolo apicale della controparte processuale, la Commissione UE), gli Stati membri possono anche utilizzare misure coercitive per far sì che i medici utilizzino sostanze sperimentali basate sull’ingegneria genetica.

L’UE è sulla via diretta in un totalitarismo disumano.

Due cause pendenti davanti alla Corte di giustizia europea (C-139/24 P e C-148/24 P) riguardano la violazione dei seguenti valori fondamentali, essenziali per uno Stato di diritto e democratico:

  • Indipendenza e imparzialità dei giudici nei tribunali dell’UE
  • Diritto fondamentale dei cittadini dell’UE ad un’efficace tutela giuridica
  • Divieto di esperimenti farmacologici su esseri umani senza il loro consenso informato e quindi libero

Le due cause traggono origine da due ricorsi di annullamento (art. 263 (4) TFUE) presentati da un padre italiano di minori contro l’autorizzazione incondizionata all’immissione in commercio per cinque anni concessa con decisioni di esecuzione della Commissione Europea per i due cosiddetti “vaccini”-Covid-19 a mRNA Comirnaty di Pfizer/BioNTech (T-109/23) e Spikevax di Moderna (T-108/23)1.

1 A titolo esemplificativo qui si fa riferimento ai documenti nel procedimento relativo all’azione di annullamento presentata avverso l’autorizzazione di immissione sul mercato di Comirnaty di Pfizer/BioNTech

https://drive.google.com/file/d/1r- K8r4DB3z7VDqVLu1vvylYPnP472Hy2/view?usp=drivesdk

A causa della propaganda “vaccinale” della Commissione Europea e del governo italiano, gravemente ingannevole in merito all’effettiva natura, efficacia e profilo di rischio di queste due sostanze, approvate anche per l’uso sui bambini, la madre dei due minori aveva ottenuto dai giudici in Italia l’autorizzazione a far iniettare ai bambini queste sostanze sperimentali basate sull’ingegneria genetica, anche contro la volontà del padre.

Nonostante la disperata opposizione del padre, i giudici italiani accolsero la domanda della madre, fidandosi ciecamente della narrazione ufficiale della asserita natura, efficacia e sicurezza di queste sostanze sperimentali. I giudici italiani non hanno, invece, accolto la richiesta del padre di sottoporre in via pregiudiziale alla Corte di giustizia europea la questione della legittimità dell’autorizzazione all’immissione in commercio, allora ancora condizionata, di queste due sostanze (art. 267 TFUE).

Il padre ha quindi presentato nel 2023 due ricorsi di annullamento (art. 263 par. 4 TFUE) al Tribunale dell’Unione Europea contro l’autorizzazione di immissione sul mercato, ora non più condizionata, di queste due sostanze.

Il risultato dei procedimenti di primo grado rivela lo stato drammaticamente antidemocratico dell’Unione europea, anche nel suo organo giudiziario, e hanno conseguenze drammatiche per tutti i cittadini dell’UE, che devono essere portate all’attenzione pubblica.

Le decisioni del Tribunale dell’UE sono già state impugnate con ricorsi presentati in Corte di Giustizia Europea che pendono con C-139/24 (riguardo Comirnaty di Pfizer/BioNTech) e C-148/24 (riguardo Spikevax di Moderno).

https://drive.google.com/file/d/1GzNE5VXrcWFlsSYc- CkjTMhJg9jRI7WX/view?usp=drivesdk

 

1.   Composizione   altamente   problematica   delle   corti   dell’Unione europea

L’indipendenza e l’imparzialità dei giudici sono requisiti fondamentali per un giusto/equo processo (art. 6 Convenzione europea dei diritti dell’uomo, art. 47 Carta dei diritti fondamentali dell’UE).Tuttavia, è assurdo che questi requisiti fondamentali per un processo equo/giusto non sono garantiti proprio nella giurisdizione dell’Unione Europea.

Le due cause attualmente pendenti dinanzi alla Corte di giustizia europea (la controparte processuale è la Commissione europea) riguardano, tra l’altro, l’illegittimità della modifica della definizione di medicinali di terapia genica introdotta dalla direttiva 2009/120/CE della Commissione. Di conseguenza, le sostanze che semplicemente sono dichiarate formalmente come “vaccini contro le malattie infettive“, indipendentemente dagli ingredienti e dalla loro modalità d’azione, sono state escluse dall’applicazione del regolamento molto più severo previsto per l’autorizzazione dei medicinali di terapia genica.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009L0120&from=HU

Questa direttiva è stata emanata nel 2009 dalla Commissione europea sotto la presidenza di José Manuel Barroso.

Il giudice relatore nel procedimento di primo grado era il Dr. Johannes Christoph Laitenberger, che è stato per molti anni un dipendente politico di livello apicale della Commissione europea con varie funzioni fino al suo passaggio alla posizione di giudice del Tribunale dell’UE nel 2019.

https://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7035/it/

Dal 2004 al 2005, il giudice relatore nei due processi è stato membro del gabinetto del Presidente della Commissione José Manuel Barroso. Dal 2005 al 2009 è stato portavoce e capo del servizio portavoce della Commissione. Dal 2009 al 2014 è stato capo di gabinetto del presidente della Commissione José Manuel Barroso.

La Commissione europea con il Presidente Barroso ha emanato la Direttiva 2009/120/UE.

Nel 2014, Laitenberger è stato nominato vicedirettore generale del servizio giuridico della Commissione, prima di dirigere la direzione generale della Concorrenza dal 2015 al 2019.

Secondo il principio di base riconosciuto a livello internazionale nei sistemi giuridici democratici, sia la Corte/Tribunale sia il singolo giudice devono essere oggettivamente imparziali, ossia offrire garanzie sufficienti in caso che per una persona ragionevole possano sorgere dubbi sull’obiettività. Anche le apparenze sono importanti.

Il giudice di primo grado dell’UE ha stabilito che, nonostante la contestazione della palese mancanza della necessaria indipendenza e imparzialità ex art. 47 Carta dei Diritti Fondamentali dell’UE rispetto al giudice relatore nei due procedimenti giudiziari, il giudice non doveva essere sostituito.

Tuttavia, questa decisione non corrisponde al senso di giustizia del cittadino medio e di molti giuristi.

 

2.   Il diritto fondamentale a un’effettiva protezione giuridica negato ai cittadini dell’UE

Le aree in cui l’UE ha poteri legislativi vengono costantemente ampliate, mentre ai cittadini dell’UE non viene solitamente garantita un’efficace tutela legale contro gli atti degli organi dell’UE che li riguardano direttamente, a causa di una giurisdizione che limita illegalmente il loro diritto di agire in giudizio

Da decenni la situazione sta diventando sempre più intollerabile. Oltre 20 anni fa, l’allora avvocato generale della Corte di giustizia europea, Sir Francis Geoffrey Jacobs, spiegò nelle sue conclusioni nella causa C-50/00 P (si vedano i paragrafi da 37 a 75 e i paragrafi 100 e 101) come la giurisprudenza restrittiva, che viola l’articolo 263 del TFUE e l’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’UE, neghi ai cittadini dell’UE un’effettiva tutela giuridica, in particolare proprio contro gli atti degli organi dell’UE che hanno un impatto negativo su un gran numero di individui e quindi causano un danno diffuso.

https://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf;jsessionid=8654EA28F4AA7840E3408D3AA12B1 DDE?text=&docid=47224&pageIndex=0&doclang=IT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&ci d=10062518

I ricorsi di annullamento presentati dal padre italiano al Tribunale dell’UE contro l’autorizzazione incondizionata all’immissione in commercio per 5 anni (rinnovabile) dei due cosiddetti “vaccini” Covid-19 a mRNA (Comirnaty di Pfizer/BioNTech e Spikevax di Moderna) riguardano atti illegali della Commissione UE che interessano tutti i cittadini dell’UE (circa 448 milioni di persone) e le loro generazioni future. I danni già noti causati da questi atti illegali sono enormi. E i danni potenziali sono quasi insondabili!

A seguito di critiche giustificate da parte di molti giuristi dell’UE, l’articolo 263, paragrafo 4, del TFUE è stato modificato in modo che ogni cittadino dell’UE possa presentare un ricorso contro gli atti giuridici di natura regolamentare che lo riguardano direttamente e che non comportano misure di esecuzione.

L’articolo 263 (4) del TFUE recita ora come segue:

Qualsiasi persona fisica o giuridica può proporre‚ alle condizioni previste al primo e secondo comma, un ricorso contro gli atti adottati nei suoi confronti o che la riguardano direttamente e individualmente, e contro gli atti regolamentari che la riguardano direttamente e che non comportano alcuna misura d’esecuzione.

Le decisioni di esecuzione della Commissione UE impugnate nei due ricorsi di annullamento sono indiscutibilmente di natura regolamentare, in quanto consistono, tra l’altro, in allegati che sono essenzialmente di applicazione generale e in alcuni casi sono addirittura rivolti direttamente agli operatori sanitari e agli utenti (autorità sanitarie, ecc.), nonché ai vaccinandi.

https://ec.europa.eu/health/documents/community- register/2022/20221010157165/anx_157165_it.pdf

Il riassunto delle caratteristiche del prodotto (art. 11 Direttiva 2001/83/CE) e il foglietto illustrativo (art. 59 Direttiva 2001/83/CE) costituiscono parte integrante dell’autorizzazione all’immissione in commercio dei medicinali.

Il Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto è la base per consentire/garantire agli operatori sanitari (e quindi ai pazienti/vaccinandi) un uso sicuro ed efficace del medicinale.

Il foglietto illustrativo fornisce informazioni complete sull’uso sicuro e appropriato del medicinale. È destinato principalmente ai pazienti/vaccinandi.

Nonostante questa evidente situazione di fatto e di diritto, il giudice di primo grado dell’UE è giunto alla conclusione che le impugnate decisioni di esecuzione della Commissione UE, che autorizzavano i due cosiddetti “vaccini” Covid-19, sarebbero rivolte solo ai rispettivi produttori (BioNTech e Moderna).

Nell’impegno di negare al padre la legittimazione ad agire, il tribunale si è spinto fino a sostenere (cfr. par. 56 dell’ordinanza) che le decisioni di esecuzione della Commissione UE non includerebbero una classificazione farmacologica delle sostanze in questione (Comirnaty di Pfizer/BioNTech e Spikevax di Moderna), ma si limiterebbero solo a concedere un’autorizzazione per l’immissione sul mercato di tali sostanze.

https://drive.google.com/file/d/1DyEd0MzhqSBXzni1S4XQaZbOx6xHVlBB/view?usp=drive sdk

Tuttavia, ciò corrisponde a un fraintendimento dei principi più elementari del diritto farmaceutico, perché è proprio la decisione di autorizzazione per l’immissione sul mercato che determina con effetto giuridico erga omnes la classe (categoria) farmaceutica del medicinale e dichiara il medicinale come appartenente a tale classe farmaceutica-terapeutica (nel caso specifico “vaccino” contro “medicinale di terapia genica avanzata”) (cfr. art. 59 della direttiva 2001/83/CE)!

Laddove il Tribunale scrive: “Nella misura in cui l’allegato I della decisione di esecuzione afferma, in particolare, che questo medicinale è un vaccino a base di mRNA la cui indicazione terapeutica è l’immunizzazione attiva in persone di età pari o superiore a sei anni per la prevenzione della SARS-CoV-2, si deve presumere che questa informazione sia inclusa nel riassunto delle caratteristiche del prodotto e quindi avvalori l’autorizzazione concessa” dimostra che evidentemente bisognava negare, a prescindere, alle impugnate decisioni di esecuzione della Commissione europea il loro effettivo contenuto e la loro importanza.

Questo perché l’autorizzazione all’immissione in commercio non viene “concretizzata”, ma viene concessa, o non concessa, per un medicinale con le proprietà farmaceutico-terapeutiche dichiarate nell’autorizzazione all’immissione in commercio (“vaccino” o “medicinale per terapia avanzata – terapia genica”).

Inoltre, le caratteristiche del medicinale dichiarate nell’autorizzazione all’immissione in commercio hanno validità generale, perché si applicano non solo all’azienda farmaceutica che presenta la domanda, ma anche agli Stati membri dell’UE, a tutte le autorità, agli operatori sanitari e ai vaccinandi/vaccinati.

L’articolo 59 della Direttiva 2001/83/CE stabilisce che il foglietto illustrativo deve essere redatto in conformità al riassunto delle caratteristiche del prodotto. Tra le altre cose, deve contenere la classe farmaceutico-terapeutica o il modo d’azione in una forma facilmente comprensibile per il paziente/vaccinando, al fine di identificare il medicinale.

Nel foglietto illustrativo, Comirnaty (BioNTech/Pfizer) e Spikevax (Moderna) sono indicati come vaccini Covid-19 a mRNA, contrariamente alla loro effettiva modalità d’azione e composizione.

Sia le informazioni per gli operatori sanitari che il foglietto illustrativo sono completamente fuorvianti nel caso di Comirnaty e Spikevax!

Le decisioni di esecuzione della Commissione europea hanno un effetto generalmente astratto.

Aggirando tutte le precauzioni e le condizioni di sicurezza, con esse sono state immesse sul mercato sostanze sperimentali pericolose, basate sull’ingegneria genetica, come “vaccino” da utilizzare con il predicato “sicuro” su tutta la popolazione (inclusi i bambini più piccoli) nella “campagna vaccinale” Covid-19 promossa dalla Commissione Europea.

Oltre al fatto che non sono stati effettuati nemmeno gli studi clinici inizialmente richiesti per l’autorizzazione condizionata delle due sostanze al fine di confermarne l’efficacia e la sicurezza, non sono stati effettuati né studi di genotossicità, né studi di cancerogenicità, né studi di mutagenicità (cioè studi sul rischio di modificazione del DNA).

Questo ha un effetto astratto-generale sull’intera popolazione dell’UE, poiché ha portato sul mercato dell’UE sostanze sperimentali altamente pericolose basate sull’ingegneria genetica da applicare in massa con le cosiddette “campagne vaccinali”. La principale differenza tra la procedura di autorizzazione per un medicinale di ingegneria genetica e quella per i vaccini convenzionali è che i fattori di rischio da considerare per i prodotti di ingegneria genetica includono il grado di integrazione delle sequenze di acido nucleico o dei geni nel genoma umano, la funzionalità a lungo termine e il rischio di oncogenicità.

 

3.   Violazione del divieto di sperimentazione farmacologica sull’essere umano senza il suo consenso libero e informato – scioccante opinione totalitaria del Tribunale UE che si trova in totale contraddizione con i principi del diritto UE

 

Data la sua importanza fondamentale, la protezione del genoma umano è sancita a livello sovranazionale e internazionale. Si veda la Convenzione sui diritti umani e la biomedicina del Consiglio d’Europa del 1997, nonché la Dichiarazione universale sul genoma umano e i diritti umani della 29a Conferenza generale dell’UNESCO del novembre 1997.

Il diritto fondamentale delle persone a non essere sottoposte a sperimentazione farmacologica senza il loro consenso libero e informato è sancito a livello europeo e internazionale (Regolamento UE n. 536/2014, Codice di Norimberga).

Con la classificazione di queste sostanze come “vaccini”, il che non corrisponde al reale meccanismo d’azione di Comirnaty e Spikevax, la popolazione dell’UE viene grossolanamente ingannata e non può quindi prestare un consenso libero e informato all’inoculazione di queste sostanze!

La popolazione dell’UE, brutalmente ingannata, con le decisioni di esecuzione impugnate di fatto è stata e viene esposta ad una criminale sperimentazione

farmacologica di massa e degradata a cavia.

Questo effetto generalmente astratto non richiede un atto di esecuzione, ma risulta direttamente e immediatamente dalle decisioni di esecuzione.

Le decisioni di esecuzione violano radicalmente il Regolamento (UE) n. 536/2014 sulla sperimentazione clinica dei medicinali per uso umano e il Codice di Norimberga.

Il travisamento dei fatti nelle impugnate decisioni di esecuzione ha portato e porta automaticamente a un trattamento involontario di massa con una sostanza sperimentale.

Le decisioni di esecuzione impugnate della Commissione europea hanno anche un effetto diretto generalmente astratto con rilevanza penale perché, nonostante il fatto che gli studi clinici inizialmente richiesti per confermare la propagandata efficacia e sicurezza (e quindi il propagandato rapporto beneficio/rischio positivo) di Comirnaty e Spikevax non siano mai stati eseguiti, è stata comunque concessa un’autorizzazione all’immissione in commercio incondizionata per cinque anni (rinnovabile), e la Commissione ha dichiarato in una nuda e cruda bugia che le condizioni per l’autorizzazione all’immissione in commercio incondizionata sarebbero state soddisfatte.

https://ec.europa.eu/health/documents/community- register/2022/20221010157165/dec_157165_it.pdf

I gruppi placebo sono stati sciolti pochi mesi dopo l’inizio della “campagna di vaccinazione” con il cinico pretesto che i partecipanti al gruppo di controllo per ragioni etiche non avrebbero potuto essere esposti al rischio della malattia Covid-19.

https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-Policy-brief-Vaccine-trial-design- 2021.1

Con le impugnate decisioni di esecuzione, la Commissione europea ha autorizzato il Comirnaty e lo Spikevax per l’uso di massa sulla popolazione dell’UE per cinque anni e prorogabili, senza condizioni, nella più brutale violazione dei principi fondamentali del diritto farmaceutico dell’UE, sebbene l’efficacia e la sicurezza di queste sostanze non siano mai state confermate da studi clinici.

Non si potrebbe procedere in modo più cinico e criminale, visto che si inganna e si danneggia potenzialmente circa 448 milioni cittadini dell’UE!

Infine, il Tribunale UE stesso presenta nella sua motivazione il motivo per cui sia il ricorrente che i suoi figli, così come ogni cittadino dell’UE, sono direttamente interessati dalle due decisioni di esecuzione della Commissione UE.

Nel paragrafo 47 della sua decisione, il Tribunale mostra un atteggiamento assolutamente inaccettabile e spaventosamente totalitario.

Il Tribunale sostiene che le autorità degli Stati membri avrebbero piena discrezionalità nel decidere se sia opportuno imporre ai medici l’uso del Comirnaty o dello Spikevax, se necessario con misure coercitive!

Ciò contraddice i principi fondamentali del diritto dell’UE e della Convenzione europea dei diritti dell’uomo.

Imporre con misure coercitive ai medici l’uso di una sostanza che è chiaramente sperimentale e basata su ingegneria genetica corrisponde alla mentalità dei regimi totalitari, ma non ai trattati dell’UE, alla Carta dei diritti fondamentali dell’UE e alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo!

Questo paragrafo del ragionamento della Corte ha – come obiter dictum – un effetto estremamente pericoloso e non può rimanere in vigore!

Infatti, se dovesse rimanere in vigore, ciò equivarrebbe a un evidente allontanamento della giurisdizione dell’UE da tutti i principi fondamentali del diritto comunitario!

Poiché, secondo il Tribunale, sarebbe a discrezione degli Stati membri utilizzare “anche con misure coercitive” le sostanze sperimentali Comirnaty e Spikevax, che si basano sull’ingegneria genetica e la cui efficacia e sicurezza non sono mai state confermate da studi clinici, il ricorrente e i suoi figli, così come tutti i cittadini dell’Unione Europea, hanno inequivocabilmente un interesse personale, esistente e attuale alla cancellazione immediata dell’autorizzazione di Comirnaty e Spikevax come “vaccini”.

Seguendo la logica spaventosamente autoritaria della Corte, non c’è preoccupazione più diretta di quella del ricorrente italiano, dei suoi figli, anzi di tutti i cittadini dell’UE, che si vedono alla mercé dell’autorità dei loro Stati membri, i quali, secondo l’opinione giuridicamente errata del Tribunale UE, possono applicare anche con misure coercitive ai cittadini sostanze sperimentali di ingegneria genetica, come il Comirnaty e lo Spikevax!

 

Se la Commissione europea non avesse trattato e autorizzato il Comirnaty (Pfizer/BioNTech) o lo Spikevax (Moderna) come un vaccino convenzionale, ma li avesse trattati e dichiarati per quello che sono, ovvero sostanze sperimentali basate sull’ingegneria genetica:

  • la loro autorizzazione (anche solo condizionata) all’uso nel contesto di “campagne vaccinali” per l’intera popolazione non sarebbe mai stata possibile,
  • la madre dei figli minori del ricorrente probabilmente non avrebbe mai avuto l’idea di chiedere al giudice l’autorizzazione per sottoporre i due figli minori a questa iniezione, anche contro la disperata opposizione del padre,
  • i giudici dello Stato membro italiano non avrebbero mai autorizzato il trattamento di bambini sani con sostanze sperimentali basate sull’ingegneria genetica, e
  • l’intera popolazione dell’UE con la massima probabilità non sarebbe stata disposta all’iniezione (anche ripetuta) a se stessi e ai propri figli di queste sostanze.

La Corte di Giustizia europea deve ora pronunciarsi in secondo e ultimo grado sulla ricevibilità dei ricorsi di annullamento presentati dal padre italiano.

Raramente una decisione della Corte di Giustizia europea sull’ammissibilità di un ricorso di annullamento promosso da un ricorrente individuale non privilegiato ha avuto un’importanza fondamentale di così enorme portata.

Perché qui bisogna porsi la domanda: UE, quo vadis?

C-139 24 P Impugnazione Decisione Tribunale UE T-109 23

 

Avv. DDr Renate Holzeisen

Bolzano – viale Stazione 7 – holzeisen@holzeisen-legal.com

Membro del Consiglio della Provincia Autonoma di Bolzano e del Consiglio della Regione Autonoma del Trentino-Alto Adige

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