Parte III – Motivi che devono necessariamente portare finalmente all’inizio di serie indagini penali (mai fatte) su quanto denunciato già a novembre 2021 da n. 83 sanitari oppositori al diktat del “vaccino”-Covid-19 – udienza del 15 gennaio 2024 avanti il GIP/Tribunale di Bolzano

 

B.

FALSO IDEOLOGICO (artt. 479 e segg. c.p.)

Dati medico-scientifici in merito all’inefficacia e in merito alla natura sperimentale noti sin dall’atto dell’introduzione dell’obbligo “vaccinale”

B.1.

Contratto quadro di compravendita tra Commissione Europea, Repubblica Italiana e Pfizer/BioNTech

Ormai è stato reso pubblico e pubblicato anche sul sito della RAI il contratto quadro di acquisto (Advanced Purchase Agreement) stipulato tra la Commissione CE e la Pfizer/BioNTech leggibile in tutte le parti (già sub doc. 36 Denuncia in parte illeggibile e qui sub doc. 4 per intero leggibile).

Dal contratto, firmato in data 20.11.2020 dalla Commissaria Europea per la Salute Stella Kyriakides e dalla Presidente del reparto vaccini della Pfizer Biopharmaceuticals Group (che ha firmato per Pfizer e BioNTech), risulta dalla parte I. (Special Conditions) al punto I.12 (Indemnification) che gli stati membri dell’UE devono tenere indenni il produttore da richieste di risarcimento danni per danni di ogni genere derivanti dall’uso del “vaccino”. Dall’allegato I (Annex I: Vaccine Order Form) risulta al punto 4, testualmente quanto segue:

“4. The Partecipating Member State acknowledges that the Vaccine and materials related to the Vaccine, and their components and constituent materials are being rapidly developed due to the emergency circumstances of the COVID-19 pandemic and will continue to be studied after provision of the Vaccine to the Participating Member States under the APA. The Participating Member State further acknowledges that the long-term effects and efficacy of the Vaccine are not currently known and that there may be adverse effects of the Vaccine that are not currently known. Further, to the extent applicable, the Participating Member State acknowledges that the Vaccine shall not be serialized.”

 

Traduzione in lingua italiana:

 “4. Il partecipante Stato Membro riconosce che il vaccino e i materiali relativi al vaccino, e i loro componenti e materiali vengono sviluppati rapidamente a causa dell’emergenza Covid-19 e continueranno ad essere studiati dopo la fornitura nell’ambito dell’APA del vaccino allo Stato Membro. Lo Stato Membro Partecipante, inoltre, riconosce che gli effetti a lungo termine e l’efficacia del vaccino allo stato non sono noti e che ci possono essere degli effetti avversi del vaccino che allo stato non sono noti.

 

Dato che il produttore un (1) mese prima (20.11.2020) dell’immissione sul mercato del “vaccino” Comirnaty di Pfizer/BioNTech (21.12.2020 – già sub doc. 5 Denuncia) nel contratto ha esplicitamente dichiarato

  • che non conosce l’efficacia e non conosce le conseguenze (effetti collaterali) che l’inoculo del “vaccino” può avere e, che per questo motivo, richiedeva di essere tenuto indenne dal rispettivo Stato Membro UE partecipante all’APA[1] (e così anche dall’Italia) per le richieste di risarcimento per danni causati dal vaccino, e
  • che avrebbe dovuto continuare a studiare l’efficacia e le conseguenze in termini di eventi avversi del “vaccino” dopo la fornitura del “vaccino” al rispettivo Stato Membro UE partecipante all’APA, e, dunque, dopo l’inoculazione negli ignari cittadini

non ci può essere alcun minimo dubbio che la sostanza che è stata inoculata ai cittadini dell’Unione Europea (tra cui quelli italiani) come “vaccino”-Covid-19, è ovviamente una sostanza sperimentale! Ogni altra conclusione è una tanto plateale quanto criminale presa in giro di oltre 400 milioni cittadini europei!

 

I cosiddetti “vaccini”-Covid-19 hanno una palese natura sperimentale!

La clamorosa erroneità delle sentenze della Corte Costituzionale, che in parte deriva anche dall’erroneità e contraddittorietà delle questioni di legittimità costituzionale sollevate[2] è confermata anche dal contenuto dei contratti stipulati dalla Commissione Europea e dalla Repubblica Italiana con i produttori dei cosiddetti “vaccini”-Covid-19

 

B.2.

Gravissima violazione della normativa nazionale e comunitaria sulla sperimentazione clinica di farmaci

Decreto ministeriale 15 luglio 1997 – Ministero della Sanità – Recepimento delle linee guida dell’Unione Europea di buona pratica clinica per la esecuzione delle sperimentazioni cliniche dei medicinali

Violazione del divieto della sperimentazione senza consenso libero e informato

La natura sperimentale dei cosiddetti “vaccini”-Covid-19 è confermata dal punto 1.33 del DM 15 Luglio 1997 – Ministero della Sanità – Recepimento delle linee guida dell’UE di buona pratica clinica per la esecuzione delle sperimentazioni cliniche dei medicinali (già sub doc. 56 Denuncia Penale), laddove il Ministero della Salute, in recepimento della normativa eurounionale conferma che

 

Ai sensi del punto 1.33 Prodotto in Sperimentazione è una forma farmaceutica di un principio attivo o placebo che viene sperimentata oppure impiegata come riferimento in uno studio clinico, compreso un prodotto autorizzato alla commercializzazione, qualora esso …venga impiegato allo scopo di ottenere ulteriori informazioni su di un uso approvato.

 

Appurato (documenti dell’EMA, della Commissione Europea, dei produttori e del Legislatore Comunitario alla mano) che le sostanze autorizzate come “vaccini”-Covid-19 all’atto della sospensione sanitari denunciati, erano autorizzate solo in via condizionata e di fatto a tutt’oggi si trovano in una fase sperimentale, a tutela della salute e vita dei cittadini andava rigorosamente applicata e rispettata la normativa sulla sperimentazione clinica dei medicinali.

Il Decreto ministeriale 15 luglio 1997 – Ministero della Sanità – Recepimento delle linee guida dell’Unione Europea di buona pratica clinica per la esecuzione delle sperimentazioni cliniche dei medicinali regola l’esecuzione delle sperimentazioni dei medicinali.

Questo Decreto ministeriale si riferisce a Ogni sperimentazione su soggetti umani intesa ad identificare o verificare gli effetti clinici, farmacologici e/o altri effetti farmacodinamici di un prodotto/i in sperimentazione; e/o identificare ogni reazione avversa ad un prodotto/i in sperimentazione; e/o studiare l’assorbimento, la distribuzione, il metabolismo ed l’eliminazione di un prodotto/i in sperimentazione con l’obiettivo di valutarne sicurezza e/o efficacia. I termini “sperimentazione clinica”, e “studio clinico” sono sinonomi. (1.12)

Ai sensi del punto 1.28 il Consenso informato è una procedura mediante la quale un soggetto accetta volontariamente di partecipare ad un particolare studio clinico, dopo essere stato informato di tutti gli aspetti dello studio pertinenti alla sua decisione. Il consenso informato è documentato mediante un modulo di consenso informato scritto, firmato e datato.

 

Va ricordato che i “vaccini”-Covid-19 erano state autorizzate sulla base del Reg. CE 507/2006, normativa che regola specificamente i farmaci per i quali non sono stati fatti determinati studi preclinici, farmacologici e clinici, invece necessari per un’autorizzazione ordinaria.

È la stessa Commissione Europea a evidenziare nelle sue deliberazioni di autorizzazione condizionata (già sub doc. 5 e segg. Denuncia Penale) che l’efficacia e la sicurezza dei “vaccini”-Covid-19 dovevano essere confermate con studi clinici randomizzati a doppio cieco e che i risultati di tali studi per Moderna/Spikevax andavano depositati solo entro il dicembre 2022 e per Comirnaty di Pfizer/BioNTech persino solo entro il dicembre 2023.

Pertanto l’inoculazione dei “vaccini”-Covid-19, iniziata dal 27 dicembre 2020 e imposta nel 2021 ai sanitari, costituisce di fatto un’illegale applicazione sperimentale!

Il DM 15 Luglio 1997 prevede ai fini di una legale e consentita applicazione sperimentale testualmente quanto segue:

“2.1. Gli studi clinici devono essere condotti in conformità ai principi etici che traggono la loro origine dalla Dichiarazione di Helsinki, e che rispettano la GCP e le disposizioni normativi applicabili.

2.2. Prima che uno studio abbia inizio, devono essere valutati rischi e inconvenienti prevedibili rispetto al beneficio atteso sia per il singolo soggetto dello studio che per la società. Uno studio potrà essere iniziato e continuato solamente se i benefici previsti giustificano i rischi.

2.3. I diritti, la sicurezza, e il benessere dei soggetti dello studio costituiscono le considerazioni più importanti e devono prevalere sugli interessi della scienza e della società.

2.4. Le informazioni disponibili, non cliniche e cliniche, relative ad un prodotto in sperimentazione devono essere adeguate a supportare lo studio clinico proposto.

2.5. Gli studi clinici devono essere scientificamente validi, e devono essere descritti in un protocollo chiaro e dettagliato.

2.6. Lo studio deve essere condotto in conformità al protocollo che abbia preventivamente ricevuto approvazione/parere favorevole di una commissione di revisione dell’istituzione (IRB/un comitato etico indipendente (IEC)

2.7. Le cure mediche prestate e le decisioni di natura medica prese nell’interesse dei soggetti ricadranno sempre sotto la responsabilità di un medico qualificato.

2.8. Tutti gli individui coinvolti nell’effettuazione di uno studio devono possedere l’istruzione, la preparazione e l’esperienza necessarie ad espletare le loro specifiche mansioni.

2.9. Un consenso informato deve essere ottenuto liberamente fornito da ciascun soggetto prima della sua partecipazione allo studio.

2.10 Ogni informazione relativa allo studio clinico deve essere registrata, trattata e conservata in modo tale da consentire un accurato resoconto, interpretazione e verifica (… questo anche ai fini della farmacovigilanza!).

2.11.  Deve essere garantita la riservatezza dei documenti che potrebbero identificare i soggetti, rispettando le regole di riservatezza e confidenzialità previste dalle disposizioni normative applicabili.

2.12.  I prodotti in sperimentazione devono essere preparati, gestiti, e conservati nel rispetto delle Norme di Buona Fabbricazione (GMP) applicabili. Essi devono essere impiegati secondo quanto prescritto dal protocollo approvato.

2.13 Devono essere attuati sistemi con procedure che garantiscano la qualità di ogni singolo aspetto dello studio.

4.8. Consenso Informato dei Soggetti Coinvolti nello Studio …

4.8.3. Né lo sperimentatore né il personale che partecipa allo studio devono esercitare alcuna coercizione od influenza indebita su un soggetto per indurlo a partecipare od a continuare a partecipare ad uno studio.

4.8.4. Nessuna delle informazioni orali e scritte concernenti lo studio, compreso il modulo di consenso informato scritto, deve contenere un linguaggio che costringa il soggetto … a rinunciare, anche solo apparentemente, ad eventuali diritti legali oppure che esoneri o sembri esonerare lo sperimentatore, l’istituzione, lo sponsor od i loro rappresentanti dalla responsabilità per negligenza.

4.8.5. Lo sperimentatore, o una persona da lui designata, deve informare con completezza il soggetto … di tutti gli aspetti inerenti lo studio, inclusi le informazioni scritte e parere favorevole/approvazione dell’IRB/IEC. …

  • Prima che possa essere ottenuto il consenso informato, lo sperimentatore od una persona da lui designata deve lasciare al soggetto, o al suo rappresentante legalmente riconosciuto, tutto il tempo necessario e la possibilità di informarsi in merito ai particolari dello studio prima di decidere se partecipare o meno ad esso. A tutte le domande relative allo studio deve essere data una risposta soddisfacente per il soggetto.

4.8.10. Sia la discussione sul consenso informato che il consenso informato scritto ed ogni altra eventuale informazione scritta che deve essere fornita al soggetto devono comprendere una spiegazione di quanto segue:

  1. a) che lo studio implica ricerca.
  2. b) lo scopo dello studio.
  3. c) Il/I trattamento/i previsto/i dallo studio e la probabilità di un’assegnazione per randomizzazione ad uno dei trattamenti. …
  4. e) Le responsabilità del soggetto.
  5. f) Quegli aspetti dello studio che siano sperimentali.
  6. g) I rischi o gli inconvenienti ragionevolmente prevedibili per il soggetto e, ove applicabile, per l’embrione, il feto od il neonato.
  7. h) I benefici ragionevolmente previsti. Qualora non vi è alcun beneficio clinico previsto per il soggetto, il soggetto deve esserne consapevole.
  8. i) La/e procedura/e o il /i ciclo/i di trattamento alternativi che possano essere disponibili per il soggetto ed i loro potenziali benefici e rischi importanti.
  9. j) L’indennizzo e/o il trattamento disponibile per il soggetto nell’eventualità di un danno correlato allo studio….
  10. m) Che la partecipazione del soggetto allo studio è volontaria e che il soggetto può rifiutarsi di partecipare allo studio o può ritirarsi dallo studio, in qualsiasi momento, senza alcuna penalità o perdita dei benefici di cui il soggetto ha comunque diritto.
  11. p) Che il soggetto sarà informato tempestivamente, qualora divengano disponibili informazioni che possano influenzare la volontà del soggetto di continuare la partecipazione allo studio.
  12. q) La/e persona/e da contattare per ulteriori informazioni riguardanti lo studio ed i diritti dei soggetti che partecipano allo studio e chi contattare nell’eventualità di un danno correlato allo studio….
  13. s) La durata prevista della partecipazione del soggetto allo studio.

4.8.13. Ad eccezione di quanto riferito nel punto 4.8.14, uno studio non terapeutico (cioè uno studio in cui non sia previsto un beneficio clinico diretto per il soggetto) deve essere condotto in soggetti che diano personalmente il loro consenso e che firmino e datino il modulo di consenso informato scritto.

4.8.14. Studi non terapeutici possono essere condotti in soggetti con il consenso … purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:…

  1. b) I rischi prevedibili per i soggetti siano modesti
  2. c) L’impatto negativo sul benessere del soggetto sia ridotto al minimo e sia modesto.
  3. d) Lo studio non sia vietato dalla legge.
  4. e) L’approvazione/parere favorevole dell’IRB/IEC sia espressamente richiesto in merito all’inclusione di questi soggetti e l’approvazione/parere favorevole tratti esaurientemente questo aspetto.

Questi studi, a meno che non sia giustificata un’eccezione, devono essere eseguiti in pazienti che presentino una malattia o una condizione fisica per il cui trattamento sia destinato il prodotto in studio. I soggetti di questi studi devono essere controllati in maniera particolarmente attenta e devono essere ritirati dallo studio se sembrano sottoposti a sofferenze indebite.

È evidente che nella più grande sperimentazione sull’essere umano di sostanze, mai prima avvenuta nella storia dell’uomo, tutti questi fondamentali principi giuridici, recepiti in Italia con una chiara disposizione, non vengono minimamente rispettati.

 

Ci troviamo in mezzo ad una violazione del Codice di Norimberga –sub doc. 5

 

Ai cittadini non è mai stato detto che erano i produttori di questi cosiddetti “vaccini”-Covid-19 a dichiarare esplicitamente nel rispettivo contratto quadro di acquisto firmato dalla Commissione Europea e dai singoli paesi CE (tra cui l’Italia), che si doveva continuare a studiare i “vaccini” dopo la fornitura e l’inoculazione, visto che i produttori dichiaravano espressamente che in realtà non potevano garantire né l’efficacia e tantomeno la sicurezza, dato che non avrebbero avuto il tempo per sperimentare la sostanza … sic!

E, dunque, siamo quantomeno nella previsione di cui al punto 1.33 Prodotto in Sperimentazione (vedi sopra) con una gravissima violazione della normativa sulla sperimentazione clinica di farmaci!

 

La Corte Costituzionale, anche a causa di questioni di legittimità costituzionale sottoposte in modo del tutto contraddittoria, ignora completamente questo fatto decisivo.

Perché, ovviamente, in nessun caso può essere imposto con la minaccia della perdita del proprio sostentamento economico/finanziario un trattamento sperimentale!

 

B.3

I documenti essenziali istituzionali e pubblici della procedura di autorizzazione centralizzata da parte della Commissione CE/EMA dei cosiddetti “vaccini”-covid-19

I cosiddetti “vaccini”-covid-19 sono stati autorizzati dalla Commissione Europea in via centralizzata, sulla base del Regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio e la Direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.

Vedi, p.e., la decisione di esecuzione della Commissione Europea per l’autorizzazione di immissione sul mercato condizionata del primo dei cosiddetti “vaccini”-Covid-19, Comirnaty di Pfizer-BioNTech.

https://ec.europa.eu/health/documents/community-register/2020/20201221150522/dec_150522_it.pdf

(il file pdf è già sub doc. 5 allegato alla Denuncia penale).

La procedura di autorizzazione centralizzata di un medicinale comprende, tra gli altri, i seguenti documenti:

  • EUROPEAN ASSESSMENT REPORT DELL’EMA (EPAR): rapporto di valutazione del medicinale da parte dell’Autorità del Farmaco Europea. Vedi in doc. 6.1. e 6.2. la spiegazione da parte dell’EMA del contenuto e importanza di tale documento), nell’ambito del quale l’EMA dà indicazioni anche sulle prove in tema di efficacia della sostanza (vedi nel dettaglio infra).
  • RISK MANAGMENT PLAN (RMP) del produttore del rispettivo medicinale: è il piano di gestione del rischio che ogni produttore di un medicinale deve presentare con la richiesta di autorizzazione di immissione sul mercato di un nuovo medicinale e che deve essere approvato dall’EMA e nel quale sono indicati nel capitolo “MISSING INFORMATION” (informazioni mancanti – vedi nel dettaglio infra), tutte quelle informazioni che all’atto dell’immissione sul mercato mancano. Vedi in doc. 7.1.. la spiegazione da parte dell’EMA del contenuto e importanza di tale documento.
  • DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE EUROPEA DELL’ AUTORIZZAZIONE CENTRALIZZATA PER L’IMMISSIONE SUL MERCATO ai sensi del Regolamento (CE) del Parlamento e del Consiglio n. 724/2006. Le rispettive decisioni della Commissione europea sono già state allegate e commentate nella Denuncia penale e nell’atto di Opposizione all’archiviazione (vedi doc. 5, 6, 7 e 8 Denuncia penale).

 

Di questi tre documenti, che costituiscono parte fondamentale e imprescindibile della procedura di autorizzazione centralizzata a livello euro-unionale dei cosiddetti “vaccini”-Covid-19, perché esprimono la valutazione e dichiarazione istituzionale in merito all’indicazione clinica terapeutica, all’efficacia e alla sicurezza ossia delle rispettive informazioni mancanti di un medicinale autorizzato in via centralizzata da parte della Commissione Europea, dell’EMA e dei produttori la Corte Costituzionale non parla minimamente!

E, invece, per un medicinale autorizzato in via centralizzata a livello eurounionale (e non meramente nazionale!) da parte delle autorità eurouninonali, deve essere valutata in primis la documentazione istituzionale dell’Unione Europea. Incomprensibilmente ciò non è stato fatto dalla Corte Costituzionale, la quale, invece, si è limitata a valutare (peraltro comunque in modo assai parziale) la documentazione fornitale dalle autorità nazionali, responsabili dell’imposizione illegittima dell’obbligo “vaccinale”.

 

B.4.

Documenti istituzionali pubblici dai quali risultava sin dall’introduzione sul mercato dei cosiddetti “vaccini”-Covid-19 che questi non erano efficaci per la prevenzione dell’infezione virale e che, dunque, non era stato autorizzato dalla Commissione Europea (e dall’AIFA in dovuta esecuzione a livello nazionale dei limiti dell’autorizzazione centralizzata euro-unionale) il loro uso a tale scopo

B.4.1.

Decisione di Esecuzione della Commissione Europea di autorizzazione per l’immissione sul mercato dei “vaccini”-Covid-19

L’autorizzazione di un medicinale può avvenire solamente per un’indicazione clinica (efficacia) di cui è stata fornita dal produttore la prova. Così almeno in teoria.

I “vaccini”-Covid-19 sono stati autorizzati esclusivamente per la prevenzione della malattia-Covid-19 e non per la prevenzione dell’infezione con il virus SARS-CoV-2, come risulta in modo inequivocabile dalle rispettive Decisioni di Esecuzione della Commissione Europea per l’immissione sul mercato (originariamente in modo condizionato) d.d. 21.12.2020 (per Comirnaty di Pfizer/BioNTech – già sub doc. 5 Denuncia), d.d. 06.01.2021 (per Spikevax di Moderna – già sub doc. 6 Denuncia), d.d. 29.01.2021 (per Vaxzevria di AstraZeneca – già sub doc. 7 Denuncia) e d.d. 11.03.2021 (per Janssen di Johnson & Johnson – già sub doc. 8 Denuncia), e come risulta, peraltro, anche dalle versioni attuali dell’autorizzazione per l’immissione sul mercato di queste sostanze.

Vedi la Decisione di Esecuzione della Commissione Ce per l’autorizzazione di immissione sul mercato di Comirnaty/Pfizer/BioNTech d.d. 21.12.2020 (già sub doc. 5 Denuncia), laddove la Commissione Ce ha disposto al punto 4 dell’Allegato I che:

  1. INFORMAZIONI CLINICHE 4.1 Indicazioni terapeutiche Comirnaty è indicato per l’immunizzazione attiva per la prevenzione di COVID-19, malattia causata dal virus SARS-CoV-2, in soggetti di età pari o superiore a 16 anni. L’uso di questo vaccino deve essere in accordo con le raccomandazioni ufficiali.

Vedi l’autorizzazione per l’immissione sul mercato di Comirnaty/Pfizer BioNTech nell’attuale versione, in vigore dal 29.11.2023 (doc. 8):

https://ec.europa.eu/health/documents/community-register/2023/20231129161243/anx_161243_it.pdf

Laddove al punto 4 dell’Allegato I risulta in modo inequivocabile:

  1. INFORMAZIONI CLINICHE 4.1 Indicazioni terapeutiche Comirnaty 30 microgrammi/dose concentrato per dispersione iniettabile è indicato per l’immunizzazione attiva per la prevenzione di COVID-19, malattia causata da SARS-CoV-2, in soggetti di età pari o superiore a 12 anni. L’uso di questo vaccino deve essere in accordo alle raccomandazioni ufficiali.

Quanto sopra esposto e documentato vale analogamente anche per le altre tre sostanze autorizzate nell’UE al momento della presentazione della denuncia penale  e, dunque, in Italia come vaccini-Covid-19, e precisamente per

  1. Moderna ora Spikevax (Decisione originaria di autorizzazione condizionata, già sub doc. 6 Denuncia);
  2. AstraZeneca ora Vaxzevria (Decisione originaria di autorizzazione condizionata, già sub doc. 7 Denuncia)
  3. Janssen di Johnson & Johnson (Decisione originaria di autorizzazione condizionata, già sub doc. 8 Denuncia).

Per i sanitari in Italia trovavano, comunque, applicazione esclusivamente i due “vaccini” a mRNA, Comirnaty di Pfizer/BioNTech e Spikevax di Moderna.

Vediamo dunque anche l’indicazione clinica dichiarata all’atto di autorizzazione per l’immissione sul mercato di Spikevax di Moderna.[3]

Dalla Decisione di Esecuzione della Commissione Europea d.d. 06.01.2021 (già sub doc. 6 Denuncia) risultava in modo inequivocabile al punto 4 dell’Allegato I quanto segue:

  1. INFORMAZIONI CLINICHE 4.1 Indicazioni terapeutiche COVID-19 Vaccine Moderna è indicato per l’immunizzazione attiva nella prevenzione di COVID-19, malattia causata dal virus SARS-CoV-2, in soggetti di età pari o superiore a 18 anni. L’uso di questo vaccino deve essere conforme alle raccomandazioni ufficiali.

Vedi l’autorizzazione per l’immissione sul mercato di Spikevax/Moderna nell’attuale versione, in vigore dal 15.09.2023 (doc. 9):

https://ec.europa.eu/health/documents/community-register/2023/20230915160561/anx_160561_it.pdf

Laddove al punto 4 dell’Allegato I risulta in modo inequivocabile:

  1. INFORMAZIONI CLINICHE 4.1 Indicazioni terapeutiche Spikevax è indicato per l’immunizzazione attiva nella prevenzione di COVID-19, malattia causata dal virus SARS-CoV-2, in soggetti di età pari o superiore a 6 mesi. L’uso di questo vaccino deve essere conforme alle raccomandazioni ufficiali.

Risulta, dunque, che l’indicazione terapeutica per la quale è stata autorizzata l’immissione sul mercato dei  cosiddetti “vaccini”-Covid-19, a tutt’oggi non comprende e, sin dall’inizio, non ha mai ricompreso la prevenzione del contagio virale!

Ai sanitari (come ad altre categorie professionali e agli over 50), dunque, è stato imposto dalle autorità un illegittimo uso off label (al di fuori della scheda tecnica del farmaco) dei cosiddetti “vaccini”-Covid-19 presenti sul mercato!

Di tale mostruosa illegittimità (vedi nel dettaglio qui in seguito) la Corte Costituzionale non si è minimamente interessata!

 

B.4.2.

ASSESSMENT REPORT dell’Autorità Europea del Farmaco (EMA)

Dall’ASSESSMENT REPORT DELL’EMA sul rispettivo “vaccino”-COVID-19 risultava sin dall’immissione sul mercato del rispettivo “vaccino”-Covid-19 che non c’era alcuna prova che queste sostanze potessero inibire l’infezione virale e, dunque, la contagiosità delle persone con esse trattate. E proprio per questo, la Commissione Europea ha concesso l’autorizzazione per l’immissione sul mercato ai soli fini dell’indicazione terapeutica della prevenzione della malattia Covid-19.

L’autorizzazione richiesta dai produttori per l’immissione sul mercato (e dunque l’applicazione sull’essere umano) dei cosiddetti “vaccini”-Covid-19, è quella di un farmaco per la prevenzione della malattia (COVID-19), ma non di un medicinale per la prevenzione dell’infezione con il virus (SARS-CoV-2). Ciò risulta anche dal cosiddetto ASSESSMENT REPORT relativo al “vaccino”-Covid.-19 Comirnaty (già sub doc. 15 Denuncia), laddove a pagina 97 risulta testualmente:

Additional efficacy data needed in the context of a conditional MA The final clinical study report for study C4591001 will be submitted no later than December 2023 and is subject to a specific obligation laid down in the MA.

2.5.4. Conclusions on clinical efficacy Excellent vaccine efficacy (preventing symptomatic COVID-19) was shown in subjects without evidence of prior SARS-Cov2 infection (VE 95.0% (95% CI: 90.3%, 97.6%), which was consistent across relevant subgroups. It is likely that the vaccine also protects against severe COVID-19, though these events were rare in the study, and statistically certain conclusion cannot be drawn. It is presently not known if the vaccine protects against asymptomatic infection, or its impact on viral transmission. The duration of protection is not known.

L’EMA dichiarava, dunque, sin dall’atto di introduzione sul mercato, anche nel rapporto di valutazione della sostanza Comirnaty di Pfizer/BioNTech a pag. 97 testualmente quanto segue: “Nel contesto di un’autorizzazione condizionata sono necessari ulteriori dati. La relazione finale dello studio clinico C4591001 verrà presentata entro dicembre 2023 e costituisce uno specifico obbligo per l’autorizzazione condizionata. 2.5.4. Conclusioni sull’efficacia clinica …. È probabile che il vaccino protegge contro una forma severa del COVID-19, nonostante che tali eventi erano rari negli studi, e statisticamente certe conclusioni non possono essere tratte. Allo stato non è dato sapere se il vaccino protegge contro infezioni asintomatiche,  né tantomeno è dato sapere il suo impatto sulla trasmissione virale. La durata della protezione non è nota.”[4]

Dunque: l’EMA dichiarava che ci sarebbe una eccezionale efficacia in merito alla malattia (il Covid-19 è la malattia) non severa, dichiarava che non si sa se il vaccino protegge contro la malattia severa del Covid-19 (infatti, parla solo di speranza) e confermava che non sapeva se il “vaccino” avesse un impatto sulla trasmissione virale e che non conosceva la durata della protezione!

Invece, i massimi vertici della Repubblica Italiana e i responsabili nazionali e locali della Sanità pubblica hanno raccontato alla popolazione una grande bugia. Hanno ingannato la popolazione, invitandola (incluse le donne incinte e i bambini) a farsi inoculare queste sostanze sperimentali a base genica, “per tutelare il gruppo fragile” della popolazione! Il livello di cinismo e criminalità non potrebbe essere più alto!

Proprio perché non era e non è provato che queste sostanze possano inibire l’infezione con il virus[5], queste sostanze, di fatto ancora sperimentali (vedi supra al punto B1. e B.2. e infra), sono state autorizzate per la sola (eventuale) prevenzione della malattia Covid-19.

L’Agenzia Europea del Farmaco (EMA – European Medicinal Agency) alla domanda se la sostanza Comirnaty di Pfizer/BioNTech potesse ridurre la trasmissione del virus tra le persone, all’atto di autorizzazione condizionata (dicembre 2020), dichiarava nella sua pagina web nell’EPAR[6] (già sub doc. 14 Denuncia) che non era dato sapere quale impatto il trattamento con queste sostanze sperimentali avesse sulla diffusione del virus SARS-CoV-2. E dichiarava che non si sapeva in che misura le persone trattate con queste sostanze avrebbero trasmesso il virus.

L’EMA dichiarava testualmente: Comirnaty is a vaccine preventing coronavirus disease 2019 (COVID-19) .. How does Comirnaty work? Comirnaty works by preparing the body to defend itself against COID-19. …Can Comirnaty reduce transmission of the virus from one person to another?” The impact of vaccination with Comirnaty on the spread of the SARS-CoV-2 virus in the community is not yet known. It is not yet known how much vaccinated people may still be able to carry and spread the virus. How long does protection from Comirnaty last? It is not currently known how long protection given by Comirnaty lasts …”

B.4.3.

Decreto Ministro della Salute n. 1 d.d. 02/01/2021

Nel suo Decreto n. 1 del 02/01/2021 (doc. 10) l’ormai ex Ministro della Salute (ROBERTO SPERANZA) ometteva innanzitutto di indicare che i cosiddetti “vaccini”-Covid-19 erano stati autorizzati solo in via condizionata sulla base del Reg. CE 507/2006, perché mancavano (e mancano) a tutt’oggi fondamentali studi clinici per la conferma dell’efficacia e della sicurezza..

Interessante ai fini della decisione del procedimento qui sub iudice è il fatto che in quel decreto il Ministro della Salute (ROBERTO SPERANZA) personalmente conferma che in data 02.01.2021 (cioè successivamente all’immissione sul mercato della sostanza Comirnaty di Pfizer/BioNTech e quattro giorni prima dell’immissione sul mercato di Spikevax di Moderna) non cera alcuna prova che i cosiddetti “vaccini”-Covid-19 potessero prevenire l’infezione.

Vedi a pag. 5 laddove testualmente dichiara “…qualora uno o più vaccini si mostrino in grado di prevenire l’infezione, si focalizzerà l’attenzione anche sulla riduzione della trasmissione …”.

Alla popolazione italiana, invece, la narrazione ufficiale aveva raccontato che queste sostanze avrebbero comportato l’immunità di gregge, che ovviamente presuppone l’efficacia di immunizzazione sterile!

Inoltre, da questa circolare emerge anche la necessità che le raccomandazioni su gruppi target a cui “offrire” (da lì si è passati all’imporre) il trattamento sarebbero state soggette a modifiche in base “all’evoluzione delle conoscenze e alle informazioni su efficacia vaccinale… sull’effetto del vaccino sull’acquisizione dell’infezione …”.

Anziché rispettare l’indicazione terapeutica esposta nella rispettiva delibera di autorizzazione per l’immissione sul mercato dei cosiddetti “vaccini”-Covid-19, e che non comprendeva e a tutt’oggi non comprende la prevenzione dell’infezione virale, e anziché, ancor prima, non applicare alla ignara (perché gravemente ingannata) popolazione delle nude e crude sostanze sperimentali, il governo (con la successiva altrettanto illegittima ratifica da parte del Parlamento) ha man mano imposto sull’intera popolazione questo trattamento sperimentale, tanto inefficace ai fini della interruzione della catena d’infezione, quanto pericolosa per la vita e salute dei cittadini.

Seguirà la Parte 4

 

Avv.DDr. Renate Holzeisen

Membro del Consiglio della Provincia Autonoma di Bolzano – Lista VITA

https://www.renate-holzeisen.eu

 

[1] APA = Advanced Purchase Agreement

[2] così p.e. il CGARS che – in netto conflitto con i fatti documentati istituzionalmente – nella sua qlc ha escluso a priori senza alcun fondamento la natura sperimentale dei cosiddetti “vaccini”-Covid-19 e con ciò ha condizionato alla radice la Corte Costituzionale sottoponendole delle premesse del tutto erronee, confutate dai documenti istituzionali in materia.

[3]Astrazeneca (Vaxrevia) e Jansen di Johnson & Johnson sono stati ritirati presto dal mercato non soltanto perché anche loro provocavano morti e altri gravissimi danni irreversibili, ma soprattutto perché non sono sostanze basate su mRNA, per le quali big pharma e i suoi lobbisti (tra i quali la Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen con il suo marito, responsabile di una società di biotecnologia del settore) spingono tantissimo, violando i più fondamentali principi del diritto farmacologico e dei Diritti Umani allo scopo di veder adottata questa tecnologia per ogni futuro “vaccino”.

[4] Analogo discorso vale per gli altri “vaccini”-Covid-19.

[5] I fatti anche in Italia da tre anni all’ordine del giorno, dimostrano che le persone trattate pienamente con queste sostanze si infettano con il virus SARS-CoV-2 e si ammalano di Covid-19 anche in forma grave.

[6] EPAR = sunto dell’Assessment Report pubblicato dall’EMA ai sensi dell’art. 13 Reg. CE 726/2004 in tutte le lingue ufficiali dell’UE

COMUNICATO STAMPA

VITA HA SEMPRE LOTTATO E LOTTERÁ PER LA LIBERTÀ DEI MEDIA E DELL’OPINIONE

 

VITA si è sempre impegnata nella lotta per la LIBERTÁ DEI MEDIA e la LIBERTÁ DELLE OPINIONI proprio nei periodi più bui in cui purtroppo anche i media locali – con pochissime eccezioni – si sono fatti degradare per anni a strumenti di propaganda del governo.

VITA sostiene i giornalisti e i responsabili dei media nella loro giusta opposizione al tentativo di censura e restrizione della libertà dei media stabilito in termini essenziali nel programma del nuovo governo sudtirolese.

Anche a noi è saltato subito all’occhio questo punto del programma di governo e che avrà la nostra massima attenzione.

VITA spera che i giornalisti e responsabili dei media negli ultimi anni molto bui anche per la storia dei media abbiano sviluppato la necessaria sensibilità per la fatale intromissione della politica (nel senso più vasto). Questa necessaria sensibilità richiede però anche un forte intervento a livello dell’Unione Europea contro le attività di censura che da Bruxelles sono già partiti in modo sistematico e che purtroppo contagiano in tal modo che ora ci troviamo persino confrontati con un programma di governo, in cui la censura e la restrizione della libertà dei media vengono apertamente prospettate.

Noi siamo un partito che si impegna per i Diritti Fondamentali e, dunque, prenderemo tutte le misure politiche e se necessario anche legali, che saranno necessarie per lottare contro la censura, a prescindere da quale parte politica venga adottata.

La Democrazia esiste solo con il cosiddetto Quarto Potere indipendente, e noi speriamo nell’attività di media, che a prescindere dall’ideologia politica, siano seriamente impegnati nell’informazione, la cui libertà non può mai essere messa in dubbio.

Avv./RA DDr. Renate Holzeisen

 Abgeordnete zum Südtiroler Landtag – Consigliere della Provincia Autonoma di Bolzano

https://www.renate-holzeisen.eu

 

 

 

Parte II – Motivi che devono necessariamente portare finalmente all’inizio di serie indagini penali (mai fatte) su quanto denunciato già a novembre 2021 da n. 83 sanitari oppositori al diktat del “vaccino”-Covid-19 – udienza del 15 gennaio 2024 avanti il GIP/Tribunale di Bolzano

Questa seconda parte si riferisce alla radicale infondatezza dell’istanza di archiviazione delle indagini penali (in realtà mai condotte), perché si riferisce a delle sentenze della Corte Costituzionale gravemente erronee anche perché basate su presupposti non corrispondenti alla realtà dei fatti così come risultano, peraltro, anche da documentazione istituzionale delle autorità responsabili per l’autorizzazione centralizzata a livello dell’UE dei cosiddetti “vaccini”-Covid-19.

A.

Assoluta mancanza di autorevolezza e importanza delle decisioni della Consulta nel procedimento de quo in punto obbligo “vaccinale”-covid-19

Come già esposto nell’atto di opposizione all’istanza di archiviazione e come sarà qui in seguito ulteriormente esposto e documentato, i Denuncianti Sanitari sono vittime di una gravissima violazione della legge, tra cui anche il D.L. 44/2021, da parte delle autorità nazionali e locali responsabili della Sanità Pubblica.

Il P.M., rinunciando di fatto – senza alcuna motivazione – alle indagini, che in un primo momento aveva disposte con la massima urgenza sui gravissimi fatti esposti e documentati nella denuncia (indagini però mai effettuate, come risulta in modo inequivocabile dal fascicolo delle “non”- indagini) ha basato la sua istanza di archiviazione sulla mera circostanza che la Corte Costituzionale ha ritenuto non fondate o inammissibili le questioni di costituzionalità sollevate da diversi Tribunali e TAR rispetto all’obbligo “vaccinale” di cui al D.L. 44/2021.

È, dunque, necessario dimostrare innanzitutto l’assoluta mancanza di autorevolezza e importanza, nonché la radicale erroneità delle decisioni della Consulta sul tema dell’obbligo “vaccinale”-Covid-19 perché basate su false premesse.

A.1.

Le decisioni di rigetto (infondatezza o manifesta infondatezza della questione sollevata) della Corte Costituzionale hanno solo efficacia inter partes!

Il PM, anziché adempiere il suo dovere di accertare la VERITÁ MATERIALE ex artt. 24 comma 1 e 101 Cost. nell’ambito del suo dovere di indagare sulla base di quanto è stato denunciato e documentato (art. 112 Cost.), si trincea dietro alle decisioni della Consulta evidentemente incostituzionali (vedi infra) e che erano fortemente condizionate da questioni di legittimità sollevate purtroppo in modo del tutto contraddittorio, decisioni che, comunque, hanno una mera efficacia inter partes nel rispettivo procedimento in cui le questioni erano state sollevate!

Mentre le sentenze di accoglimento sono decisioni di accertamento alle quali la Costituzione ricollega effetti generali sotto certi aspetti costitutivi – perché la legge viene definitivamente e irrimediabilmente eliminata dall’ordinamento -, l’efficacia delle sentenze di rigetto è totalmente diversa, non contenendo alcuna certificazione dello status di conformità della legge alla Costituzione. La pronuncia di rigetto, quindi, non impedisce che la stessa questione venga in futuro risollevata….. Le decisioni di rigetto della Corte Costituzionale posseggono dunque un’efficacia assai limitata, di ordine solo processuale esclusivamente rispetto al caso giudiziario specifico in cui la questione di legittimità è stata sollevata! Essa non è paragonabile né a quella del “giudicato”, efficacia di cui sono dotate le pronunce della giurisdizione comune, né al quel che si denomina il “giudicato costituzionale”, categoria riferibile invece alle decisioni di accoglimento.[1]

Infatti, le stesse questioni ritenute infondate dalla Consulta (e purtroppo anche in parte non adeguatamente sottoposte) possono essere in futuro accolte dalla Consulta e, comunque, le decisioni di rigetto non obbligano in alcun modo né la Procura e tantomeno il giudice in questo procedimento penale, innanzitutto per quanto riguarda il loro contenuto riferito agli asseriti “fatti” presupposti, sui quali si poggiano le decisioni della Consulta. Sono tali asseriti “fatti” che inficiano alla radice la fondatezza e, dunque, l’autorevolezza e la legittimità costituzionale delle sentenze della Consulta.

A.2.

“L’artificio del decidere oggi con gli asseriti dati di ieri” adottato – comunque inutilmente – dalla Consulta per “assolvere” il legislatore politico

 

La Corte Costituzionale conferma che la ratio dell’obbligo “vaccinale” consiste nella prevenzione del contagio virale, ma ha tentato di “assolvere” il legislatore politico inventandosi l’artificio “di decidere oggi con gli asseriti dati di allora”.

È molto importante evidenziare la parte della sentenza n. 14/2023, laddove la Consulta chiarisce la ratio dell’obbligo vaccinale.

La Consultanon solo non ha accolto lo stravolgimento della ratio proposto dal CGARS[2], ma ha ribadito (Corte Cost. n. 14/2023), punti 10.2 in fine, 11, 12.2, che l’obbligo si regge proprio sulla funzione preventiva del contagio esplicata dal vaccino, su cui si ancora il principio solidaristico. In assenza di una tale efficacia, ogni limitazione imposta al non vaccinato, infatti, lungi, dall’essere attuativa di tale principio, proprio in quanto non fondata sulla ratio dell’obbligo, si trasforma in una discriminazione (qualsiasi limitazione a una libertà priva di giustificazione è arbitrio). Tuttavia, lo stesso giudice costituzionale, come il CGARS[3], ha dovuto confrontarsi con una situazione di fatto che destituiva di fondatezza questo presupposto. Si comprende così il ricorso alla prospettiva inedita o, se si vuole, all’artificio interpretativo usato. L’artificio sta nella scelta di decidere oggi con i dati di allora. La Consulta, infatti, non ha affermato che l’obbligo è conforme a Costituzione perché i dati attuali confermano la capacità preventiva del contagio. In tal caso non vi sarebbe stato alcun artificio … I dubbi di costituzionalità sono sorti proprio sulla base dell’ord. del CGARS, che ha “processualmente” accertato l’assenza dell’efficacia preventiva dal contagio, proponendo una motivazione, in contrasto con la finalità perseguita dalla legge, volta a giustificare ex post l’obbligo.

La Consulta ha opportunamente respinto questa motivazione, restando ancorata alla ratio consolidata e corretta dell’obbligo, valutando la legge sulla base dei dati disponibili al momento della sua approvazione. Segno evidente che essa stessa ha condiviso il presupposto da cui partiva il CGARS (mai contraddetto, infatti , né nella sentenza n.14 né nella n.15). Seguendo il CGARS, il ragionamento sarebbe stato di poche parole: l’obbligo è legittimo perché vaccino” diminuirebbe le forme gravi della malattia, ma la Consulta non ha ritenuto possibile farlo (per non stravolgere la ratio dell’obbligo vaccinale, che è la protezione della salute dei terzi), preferendo una articolata motivazione che ha il suo cardine proprio nel riferimento al tempo in cui la legge è stata adottata.”[4]

È già stato evidenziato e documentato nella Denuncia Penale e nell’Atto di Opposizione all’Archiviazione che c’era la prova istituzionale pubblica, nota ai responsabili dell’obbligo “vaccinale”-Covid-19 sin dall’immissione sul mercato dei cosiddetti “vaccini”-Covid-19, del fatto che questi non erano stati autorizzati per la prevenzione dell’infezione virale, perché tale efficacia i cosiddetti “vaccini”-Covid-19 non la hanno mai avuta!

Qui di seguito verrà ulteriormente esposto e documentato che

ciò che secondo la Corte Costituzionale sarebbe stato il “dato medico-scientifico posto a disposizione dalle autorità di settore” al momento dell’introduzione dell’obbligo “vaccinale”-Covid-19, non corrisponde assolutamente all’informazione pubblica istituzionale messa a disposizione al momento dell’introduzione dell’obbligo “vaccinale” dalle competenti (per un’autorizzazione a livello centrale eurounionale) autorità del settore!

 

E, pertanto, l’artificio adottato dalla Consulta nel malcelato tentativo di “assolvere” ad ogni costo il legislatore e le istituzioni responsabili dell’obbligo “vaccinale”-Covid-19, risulta – alla luce dei fatti – in realtà del tutto inefficace.

 

Avv.DDr. Renate Holzeisen

Membro del Consiglio della Provincia Autonoma di Bolzano – Lista VITA

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[1] Cfr. Giustizia costituzionale, Gustavo Zagrebelsky, Maleria Marcenò, 2012, pagg. 343-345 (doc.2).

[2] Il CGARS (Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana), nella piena consapevolezza che i “vaccini”-Covid-19 non prevengono l’infezione virale, ha ritenuto in modo del tutto erroneo (infatti non ha trovato accoglimento questa erronea tesi neppure da parte della Corte Costituzionale anche se questa era principalmente focalizzata ad “assolvere” – ad ogni costo – i responsabili dell’obbligo “vaccinale”-Covid-19) che il beneficio per la collettività sussisterebbe comunque, e precisamente nella riduzione della “pressione” sugli ospedali. Invece, il testo dell’art. 4 D.L. 44/2021 è chiaro. Un’interpretazione estensiva costituirebbe una grave violazione degli artt. 12 e 14 Preleggi.

 

[3] Il CGARS aveva sollevato la qlc che ha portato alla sentenza della Consulta n. 14/2023.

[4] Cfr. Carlo Iannello, Associazione Italiana dei Costituzionalisti, Osservatorio costituzionale, Fasc.4/2023 d.d. 4 luglio 2023 – doc. 3.

 

Parte I – Motivi che devono necessariamente portare finalmente all’inizio di serie indagini penali (mai fatte) su quanto denunciato già a novembre 2021 da n. 83 sanitari oppositori al diktat del “vaccino”-Covid-19

Va premesso, che la Procura di Bolzano (e i Carabinieri N.A.S. di Bolzano) anziché compiere le dovute indagini in merito al falso ideologico, alla violenza privata, al commercio/somministrazione di medicinali guasti, al tentato omicidio plurimo e alle tentate (e in parte consumate) lesioni personali, denunciati già a Novembre 2021 da un gruppo di 83 sanitari, è corsa a inizio dicembre 2022 a chiedere l’archiviazione delle indagini, persino prima ancora del deposito della motivazione delle sentenze che la Consulta aveva emesse sulle prime questioni di legittimità costituzionale sollevate.

Con la denuncia penale i sanitari avevano esposto e documentati fatti mai presi in considerazione dalla Consulta, anche a causa di questioni sollevate dai diversi giudici del merito purtroppo spesso anche in modo contraddittorio.

Dunque, nella memoria abbiamo spiegato per quale motivo le sentenze di rigetto delle questioni di legittimità costituzionale della Corte Costituzionale non hanno alcun valore per il procedimento instaurato con la denuncia penale del gruppo di sanitari e per quali motivi devono essere rigorosamente disattesi nelle loro conclusioni.

Prima ancora abbiamo ribadito brevemente il danno subito dai sanitari denuncianti.

Questa prima parte della pubblicazione è dedicata a questo aspetto. Nella prossima parte II pubblicheremo estratti in merito all’assoluto difetto di valore ed efficacia delle sentenze della Consulta nel procedimento instaurato dal gruppo dei sanitari.

 

Estratto – PARTE I

I denuncianti sanitari (medici, infermieri, ostetriche, operatori socio sanitari, fisioterapisti) erano stati sottoposti dai responsabili nazionali e locali della Sanità Pubblica all’imposizione del trattamento con sostanze autorizzate come “vaccini”-Covid-19, con riferimento all’obbligo vaccinale introdotto dal Governo Draghi (con successiva conferma da parte del Parlamento) con il D.L. 44/2021 come segue:

Art. 4

Disposizioni urgenti in materia di prevenzione del contagio da SARS-CoV-2 mediante previsione di obblighi vaccinali per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario

  1. …. Gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario … sono obbligati a sottoporsi a vaccinazione gratuita per la prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2….

Significativo – oltre al titolo dell’art. 4 e l’indicazione dello scopo dell’obbligo “vaccinale” nel comma 1 (vedi sopra) e che è la prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2, la quale, a sua volta, avrebbe, dunque, dovuto essere funzionale alla tutela della salute pubblica e al mantenimento di “adeguate condizioni di sicurezza nell’erogazione delle prestazioni di cura e assistenza”, sono anche i commi 6, 8 e 10 dell’art. 4 del D.L. 44/2021, laddove il Legislatore una volta di più evidenzia lo scopo della vaccinazione che è quella di “evitare il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2”.

Nel comma 11 si parla del fine “di contenere il rischio di contagio”.

Art. 3 ter -(Adempimento dell’obbligo vaccinale)

1.L’adempimento dell’obbligo vaccinale previsto per la prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2 comprende il ciclo vaccinale primario e, a far data dal 15 dicembre 2021, la somministrazione della successiva dose di richiamo, da effettuarsi nel rispetto delle indicazioni e dei termini previsti con circolare del Ministero della salute.

I denuncianti sanitari si sono opposti sin da subito (Aprile 2021) con ripetute comunicazioni pec indirizzate ai responsabili della Sanità Pubblica a livello locale e nazionale in modo argomentato e documentato all’imposizione di tale obbligo, perché sapevano che le sostanze autorizzate dalla Commissione Europea e usate in Italia quali “vaccini”-Covid-19, non erano state autorizzate per la prevenzione dell’infezione con il virus SARS-CoV-2, dato che tale efficacia non l’avevano (e ce l’hanno a tutt’oggi), e che, dunque, a loro veniva imposto un generalizzato gravemente illegittimo off label use di sostanze ai fini dell’assolvimento di un obbligo vaccinale, e perché sapevano (bastava leggere la documentazione ufficiale istituzionale dell’EMA, della Commissione Europea e dei produttori dei cosiddetti “vaccini”-Covid-19) che i cosiddetti “vaccini”-Covid-19 erano sostanze sperimentali, di cui era impossibile garantire l’efficacia e soprattutto la sicurezza.

Nessuno dei rappresentanti del procedimento instaurato per l’accertamento dell’adempimento dell’obbligo vaccinale-Covid-19 e la sospensione in caso di inadempimento (i responsabili dell’Azienda Sanitaria, in primis FLORIAN ZERZER, MARIA GRAZIA ZUCCARO, e i responsabili degli Ordini professionali dei sanitari, in primis CLAUDIO VOLANTI e MONICA OBERRAUCH nella loro veste di presidente e vice-presidente dell’Ordine dei Medici e Chirurghi di Bolzano) ha risposto alle ripetute plurime comunicazioni pec dei sanitari denuncianti, con cui questi spiegavano il loro rifiuto dell’inoculazione e ponevano precise domande ai responsabili del procedimento amministrativo per l’accertamento dell’adempimento dell’obbligo “vaccinale”.

I sanitari denuncianti venivano trattati peggio dei fuorilegge … venivano letteralmente considerati dei sorci che manco meritavano una risposta alle loro istanze! L’Azienda Sanitaria e gli Ordini Professionali dei sanitari (in primis l’Ordine Professionale dei Medici e Chirurghi di Bolzano) in quel periodo operavano completamente al di fuori del contraddittorio imposto con effetto generale per tutti i procedimenti di natura amministrativa dalla Legge 241/1990, e si sono comportati come capò di un sistema brutalmente autoritario e del tutto irragionevole. E, dunque, anziché tutelare i propri iscritti avverso un trattamento off label e altamente sperimentale, l’Ordine dei Medici di Bolzano perseguitava con procedimenti disciplinari persino quei pochi medici che hanno aiutato p.e. anche i bambini avverso il diktat autoritario, disumano, del tutto irragionevole e dannoso a livello psico-fisico dell’uso delle mascherine a scuola.

Dato che si sono opposti all’inoculazione di queste sostanze sperimentali alias “vaccini”-Covid-19, la stragrande parte dei denuncianti sanitari (tranne quelli che – sotto la minaccia e violenza privata subita si sono visti costretti a farsi inoculare le sostanze sperimentali, vedi infra) sono stati sospesi senza stipendio (e con la sospensione del versamento dei rispettivi contributi sociali), per tanti mesi dal lavoro e dalla possibilità di esercitare la loro professione, e, dunque, privati del loro diritto fondamentale a provvedere al sostentamento economico/finanziario personale e della loro famiglia (spesso con figli minorenni). L’Azienda Sanitaria ha persino negato ai sanitari il loro diritto di lavorare, durante il periodo in cui sono rimasti sospesi, in un’altra professione (non sanitaria).

È stato pure del tutto inutile dimostrare la particolare situazione individuale dei sanitari caratterizzata da un ulteriore (oltre a quello generale per tutti) grave rischio per la vita e salute. Tra i sanitari denuncianti ci sono quelli, che nel passato hanno già avuto una miocardite o pericardite (o altri gravi problemi al cuore) e coloro che hanno già avuto (anche più di un) tumore maligno. Nonostante la certificazione medica che questi sanitari avrebbero corso un particolarmente alto rischio con i cosiddetti “vaccini”-Covid-19, che provocano la miocardite, e per i quali non è stato fatto alcuno studio di geno- e cancerogenicità, come risultava ufficialmente nella documentazione istituzionale (vedi Allegato I alla Decisione di autorizzazione per l’immissione sul mercato in vigore a novembre 2021 sub doc. 22), i responsabili dell’Azienda Sanitaria e del rispettivo Ordine Professionale insistevano nella richiesta del trattamento con la sostanza sperimentale.

Questi sanitari non solo hanno tentato senza alcun successo di evidenziare la loro particolare situazione inviando subito via pec ai responsabili dell’Azienda Sanitaria (MARIA GRAZIA ZUCCARO – responsabile del procedimento) anche la rispettiva documentazione –senza alcun cenno di riscontro (!) – ma poi si sono spesso presentati anche nell’hub vaccinale nel vano tentativo di vedersi esonerati dal medico “vaccinatore” dall’obbligo “vaccinale”.

Nonostante il fatto che sanitari qui denuncianti avessero avuto nella loro vita già gravi problemi al cuore (è p.e. il caso del sanitario – OMISSIS – ) e (anche molteplici) tumori maligni (è p.e. il caso della sanitaria – OMISSIS -), sono stati brutalmente sospesi senza stipendio o altro sostentamento finanziario dal lavoro e dalla possibilità di lavorare, e con ciò provocando uno stress psichico enorme anche all’intera famiglia composta peraltro di figli minorenni.

Il sanitario .- OMISSIS – (la cui moglie – sempre sanitaria – è rimasta sospesa dal lavoro per lo stesso motivo) ha tre figli minori e la sanitaria – OMISSIS- ha due figli minori.

E poi ci sono tra i sanitari denuncianti tanti che, come la stragrande parte della popolazione, erano venuti in contatto con il virus SARS-CoV-2 già durante l’anno 2020 e la prima parte dell’anno 2021 e, dunque, avevano sviluppato degli anticorpi al virus SARS-CoV-2. Questo è il caso, p.e., del sanitario medico Dr.med. – OMMISSIS – che vanamente ripetutamente ha evidenziato il fatto di essersi immunizzato già in via naturale e di, comunque correre un particolarmente alto rischio nel caso di trattamento con un “vaccino”-Covid-19, di cui i responsabili della Sanità Pubblica Nazionale e Locale sapevano! (vedi infra).

 

La violenza privata esercitata da parte dei responsabili dell’Azienda Sanitaria, degli Ordini Professionali è evidente.

Si faceva di tutto per distogliere ai sanitari, opponenti al diktat criminale, ogni base per poter sopravvivere al fine di costringerli al trattamento off label e in generale sperimentale.

Alcuni dei sanitari denuncianti, non avendo proprio alcuna possibilità di rimanere senza la possibilità di lavorare, nella consapevolezza che si facevano iniettare delle sostanze sperimentali con un altissimo rischio per la propria vita e salute, hanno dovuto piegarsi al diktat autoritario criminale.

E ciò anche perché la Giustizia, la Procura della Repubblica, nonostante una tempestiva denuncia penale e un primo incarico conferito al Comando dei Carabinieri per la tutela della salute (N.A.S.) per un’urgente indagine, poi inspiegabilmente non si è più interessata dell’urgente questione (come risulta in modo inequivocabile dal fascicolo delle non-indagini) che però toccava non solo gli interessi e diritti dei sanitari denuncianti, ma pure quelli dell’intera popolazione.

I gravissimi fatti denunciati dai sanitari (falso ideologico, violenza privata, commercio o somministrazione di medicinali guasti – tentato omicidio plurimo/strage – vedasi l’aumento della mortalità in Italia anche nel 2022 nelle fasce della popolazione giovane – tentate lesioni personali plurioffensive – vedasi i tantissimi casi di miocardite e altre patologie gravissime anche in persone giovanissime, nonché l’aumento di casi di cosiddetto turbo-cancro, e potenziale rischio per tutti i cittadini “vaccinati” vista la ormai accertata presenza a livello internazionale di plasmidici (DNA) nei “vaccini” a mRNA Comirnaty di Pfizer/BioNTech e Spikevax di Moderna e il connesso alto rischio di modifica del genoma umano (motivo per il quale lo stato Florida il 6 dicembre 2023 ha chiesto al FDA e al CDC l’immediata sospensione dell’autorizzazione di queste sostanze, vedi sub doc. 28.1. e 28.2) erano e sono fatti che avrebbero dovuto far scattare l’immediato allarme ai fini della PROTEZIONE CIVILE a tutela dell’intera popolazione.

Invece, i sanitari denuncianti, come gli altri cittadini che si sono apertamente (in primis sul posto del lavoro) opposti alla criminale imposizione di un trattamento sperimentale, frutto di un nudo e crudo crimine contro l’umanità, sono stati denigrati, umiliati e (nella stragrande parte dei casi) allontanati dal posto di lavoro come criminali – anche coll’intervento delle forze dell’ordine. Era all’ordine del giorno nel 2021 proprio nella Provincia Autonoma dell’Alto Adige, la cui Azienda Sanitaria ha iniziato come prima in assoluto in tutta Italia con la sistematica esecuzione criminale della sospensione di sanitari che hanno rifiutato il “vaccino”, che i sanitari da un momento all’altro dovevano lasciare il posto di lavoro (ostetriche persino durante il parto da loro assistito/gestito – questo è, p.e. il caso dell’ostetrica – OMISSIS -), senza la possibilità di salutare i pazienti e i colleghi (così successo, p.e., anche alla Dr.med. – OMISSIS -) e spesso pure senza la possibilità di prelevare le proprie cose dall’armadio a loro assegnato, perché da un momento all’altro il loro badge era bloccato. Nel caso di sanitari che, giustamente si opposero alla mera comunicazione orale da parte del responsabile del reparto di dover immediatamente allontanarsi dal posto di lavoro, i responsabili dell’Azienda Sanitaria facevano intervenire persino le forze dell’ordine.

In generale (con troppo poche eccezioni) c’era un clima di caccia alle streghe (con diffamazione, denigrazione anche da parte dei media) nei confronti di quei sanitari che, invece, hanno dimostrato di aver posto alle basi dell’esercizio della loro importante professione un imprescindibile presupposto necessario per poter garantire il principio di precauzione a tutela della salute dei pazienti: lo spirito critico basato sulla documentazione ufficiale istituzionale e una spina-dorsale etica/morale che purtroppo proprio nella categoria dei sanitari (e non solo) negli ultimi anni è venuta a mancare in primis nei ruoli apicali.

Alcuni dei sanitari denuncianti erano costretti a licenziarsi per poter lavorare e hanno cambiato mestiere. Altri sanitari Sudtirolesi lavorano da allora all’estero (Austria, Svizzera), dove in tutto il cosiddetto periodo pandemico era possibile, guarda caso, lavorare anche senza essere trattati con i cosiddetti “vaccini”-Covid-19.

Tutti i sanitari sospesi hanno subito importanti (spesso esistenziali!) danni patrimoniali (stipendi non percepiti, contributi sociali – incluso quello per la pensione non versati dal datore di lavoro) e danni morali (denigrazione, umiliazione anche da parte dei media mainstream peggio dei peggior fuorilegge, con rispettivo stress psico-fisico anche per l’intera famiglia) e quei sanitari che non vedevano altra soluzione che quella di piegarsi al diktat autoritario dell’inoculazione off label use di un cosiddetto “vaccino”-Covid-19 anche un potenziale gravissimo danno biologico (vedi infra).

 

Avv.DDr. Renate Holzeisen

Membro del Consiglio della Provincia Autonoma di Bolzano – Frazione VITA

https://www.renate-holzeisen.eu

 

Udienza del 15 gennaio 2024 avanti il GIP – Tribunale di Bolzano – Opposizione di 83 sanitari all’infondata richiesta di archiviazione

Prossimo lunedì 15 gennaio 2024 avrà luogo alle ore 9.30 l’udienza davanti al Giudice delle Indagini Preliminari di Bolzano in merito all’Opposizione di 83 sanitari all’istanza (della Procura della Repubblica di Bolzano) di archiviazione delle indagini MAI FATTE sui gravissimi fatti/reati denunciati già a novembre 2021 da sanitari sudtirolesi che si erano opposti all’obbligo di trattamento con sostanze sperimentali a base genica (cosiddetti “vaccini”-Covid-19) che dai responsabili delle autorità nazionali e locali venivano invece propagandati come efficaci (ai fini della prevenzione dell’infezione virale) e sicuri, ed imposti (con la minaccia di esclusione dal lavoro e dalla società – esclusione poi di fatto avvenuta) in un illegittimo off label use (falso ideologico, violenza privata, commercio o somministrazione di medicinali guasti ecc.).

Provvederò in questi giorni, nella mia funzione di membro del Consiglio Provinciale della Provincia Autonoma dell’Alto Adige a pubblicare estratti dell’ultima memoria depositata in vista dell’udienza del prossimo 15 Gennaio 2024, dato che i gravissimi fatti/reati denunciati riguardano direttamente questioni della PROTEZIONE CIVILE, per la quale la ns. Provincia Autonoma ha competenza primaria. E considerato che vittime dei gravissimi fatti/reati denunciati – peraltro continuati ad oggi – sono tutti i cittadini (nella stragrande parte del tutto ignari di fatti che erano invece noti ai responsabili nazionali e locali sin da subito!) da membro del Consiglio Provinciale della Provincia Autonoma di Bolzano e, dunque, di rappresentante della popolazione, sono obbligata ad intervenire ai fini della Protezione Civile, i cui responsabili ad oggi, violano gravemente i loro obblighi e continuano ad esporre la popolazione ad un grave rischio per la loro salute e vita.

 

Avv.DDr. Renate Holzeisen

Membro del Consiglio della Provincia Autonoma di Bolzano – Frazione VITA

https://www.renate-holzeisen.eu

COMUNICATO STAMPA

Il 15 gennaio 2024 alle ore 9.30 si terrà presso il Tribunale di Bolzano un’importante udienza penale per ottantaquattro (84) sanitari Sudtirolesi già sospesi e per tutti i cittadini che richiedeono il rispetto dei diritti umani e della dignità umana.

A inizio novembre 2021, a nome di 84 sanitari Sudtirolesi avevo presentato un’ampia denuncia penale alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bolzano contro i responsabili dell'”obbligo vaccinale” Covid-19 e della sospensione senza stipendio dal lavoro del personale sanitario Sudtirolese non “vaccinato”.

Il Pubblico Ministero a cui era stato assegnato il fascicolo ha incaricato i Carabinieri-N.A.S. con un’indagine urgente.

Tuttavia, i carabinieri-N.A.S. hanno impiegato quasi un anno per non indagare sui gravi fatti denunciati, che riguardano anche aspetti della protezione civile dell’intera popolazione, ma per depositare un mero scolastico trattato sui vaccini convenzionali che nulla hanno in comune con i cosiddetti “vaccini” COVID-19.

Nonostante che non era stata condotta l’indagine sui gravi fatti denunciati, invece originariamente chiesta dalla Procura, la Procura presso il Tribunale di Bolzano nel dicembre dell’anno scorso ha presentato una richiesta di archiviazione delle indagini (mai fatte).

A fine dicembre 2022 su mandato degli 84 sanitari ho presentato opposizione alla richiesta di archiviazione delle indagini.

Il 15 gennaio 2024 alle ore 9.30 avrà luogo l’udienza avanti il Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Bolzano in merito alla ns. opposizione avverso la richiesta di archiviazione presentata dalla Procura di Bolzano.

Informeremo i cittadini interessati alcuni giorni prima dell’udienza in dettaglio sulle istanze e sulle prove presentate.

L’udienza non è pubblica. I sostenitori del personale sanitario potranno esprimere il loro sostegno al grande gruppo di sanitari, che saranno presenti in udienza, davanti al Tribunale in piazza Tribunale, ma non avranno accesso all’edificio del tribunale.

L’esito anche di questo procedimento dimostrerà se possiamo ancora contare su uno Stato di Diritto garante dei Diritti Umani, oppure se tale garanzia appartiene al passato.

 

Avv./RA DDr. Renate Holzeisen

Abgeordnete zum Südtiroler Landtag – Consigliere Provinciale del Sudtirolo

Mitglied des Vorstandes von Children’s Health Defense Europe – Membro del Direttivo di Children’s Health Defense Europe

Präsidentin der Anwaltsvereinigung “Confederazione Legale dei Diritti dell’Uomo – Mailand – Presidente della Confederazione Legale dei Diritti dell’Uomo – Milano

https://www.renate-holzeisen.eu

COMUNICATO STAMPA

SE LA “SCIENZA” VIENE INTESA E PROMOSSA COME UN INTOCCABILE DOGMA, COME AUTORIZZAZIONE AL FRAMING POLITICO E ALLA CENSURA, LA DEMOCRAZIA É FINITA

 

Siamo un partito impegnato nella protezione dell’ambiente e nella promozione della libera ricerca rispettosa della dignità umana.

E proprio per questo siamo decisamente contrari all’impedimento sistematico (con l’uso di framing politico e la censura) di un dibattito scientifico aperto.

È proprio questo dibattito aperto – che dovrebbe caratterizzare per se la scienza, perché altrimenti parliamo di dogma – che ci manca da anni.

L’impedimento sistematico a livello globale di un dibattito scientifico pubblico e democratico è sotto gli occhi di tutti dal 2020, ovvero dalla dichiarazione della cosiddetta pandemia, che a sua volta ha portato a misure autoritarie imposte con la totale esclusione di un aperto dibattito scientifico.

Scienziati, con decenni di grande carriera universitaria, corteggiati fino all’inizio del 2020 anche dal cosiddetto mainstream, sono stati ridicolizzati, timbrati politicamente come aderenti all’estrema destra e in generale messi a tacere con una censura sistematica senza precedenti, solo perché hanno pubblicamente messo in guardia contro le misure Covid-19, che sempre di più si stanno rivelando nella loro dannosità irreversibile.

Questa censura è stata decisa a livello dell’Unione Europea e dell’OMS e viene lautamente finanziata anche con le nostre imposte.

Attualmente, in applicazione della cosiddetta strategia ONE HEALTH e HEALTH IN ALL POLICIES, che integra il clima nel concetto di salute pubblica, si sta promovendo a livello di OMS e UE, una sistematica campagna strategica, anche in cooperazione con il settore dell’istruzione (in primis le università), contro tutte le opinioni che non corrispondono al dogma imposto come “unica verità”.

Dal 2020, in particolare molte università europee non sono più luoghi di un aperto dibattito scientifico, ma si sono, invece, dimostrate essere esecutrici di una autoritaria “formazione delle opinioni”, anche attraverso l’eliminazione del personale accademico che ha apertamente espresso il suo dissenso scientifico alla narrazione propagandata.

Siamo molto preoccupati per questo sviluppo.

Se gli “scientists for future” parlano di “conoscenze scientifiche sul cambiamento climatico”, presumibilmente parlano solo di quelle “conoscenze” che corrispondono alla narrazione politica che viene servita.

Noi, invece, chiediamo un dibattito scientifico aperto, trasparente e democratico che è esattamente l’opposto della censura e di giudizi denigratori a livello personale.

È inaccettabile che responsabili di programmi dell’emittente pubblica italiana RAI rimangano esposti ad un autentico shitstorm solo perché, nell’interesse dell’informazione e opinione libera, invitano nelle loro trasmissioni anche voci critiche rispetto a quell’”unica verità” propagandata a livello centrale in merito, p.e., alle misure Covid-19 e al cambiamento climatico.

Ciò è successo di recente ripetutamente persino all’ex presidente della RAI Marcello Foa, che ha invitato nel suo programma Giù la maschera su Rai Radio1 rappresentanti di diverse opinioni scientifiche, corrispondendo con ciò esattamente alla missione di un’emittente pubblica (di una, quantomeno ancora sulla carta esistente Repubblica democratica garante dei Diritti Fondamentali) che deve fornire democraticamente un’informazione completa che però da anni manca in modo drammatico e irreversibilmente dannoso.

Più che mai, attualmente corriamo il grande rischio che sempre più decisioni politiche di ampia portata vengano prese sulla base di “conoscenze scientifiche” propagandate come “unica verità” intoccabile e poi eseguite in modo autoritario anche con la censura.

La celebrazione e difesa da parte dei “scientists for future” dell’Unione Europea come un “progetto di integrazione e di pace”, ignora completamente la brutale e triste realtà di una Unione Europea che, invece di agire come un’autodeterminata seria costruttrice di pace, si è lasciata strumentalizzare ai fini di una guerra nell’Ucraina a danno innanzitutto degli ucraini, ma anche di noi cittadini dell’UE.

 

Se gli “scientists for the future” ora mettono in guardia contro “l’ulteriore divisione della società, l’indebolimento della democrazia” e sottolineano la necessità di “tutelare la dignità umana”, ci viene da chiedere, ma dov’erano questi “scientists for the future” negli ultimi anni, quando proprio ciò contro cui mettono giustamente in guardia è stato attuato in modo autoritario, con la violazione brutale dei Diritti Umani, da una politica pilotata in modo centralizzato a livello globale?

Dov’erano questi “scientists for the future“, ad esempio, quando il Premio Nobel per la Medicina Luc Montagnier è stato diffamato come un crétin senile per aver subito all’inizio del 2020 lucidamente dichiarato e spiegato pubblicamente, con la sua indiscutibile expertise scientifica, l’ormai innegabile origine non naturale del virus Sars-CoV-2?

Dov’erano questi “scientists for the future” quando scienziati rispettati a livello europeo e internazionale nel 2020 sono stati politicamente inquadrati come estremisti di destra, diffamati e messi a tacere solo perché contraddicevano in modo trasparente e argomentativo, proprio a tutela della dignità umana, la narrazione autoritaria, chiedendo un libero e aperto dibattito scientifico?

E perché questi “scientists for the future” non si scandalizzano per le decisioni, già prese a livello dell’Unione Europea, e che prevedono la sistematica censura di tutte le opinioni che non corrispondono all'”unica narrazione”, all'”unica verità”?

E, dunque, ci viene il dubbio se questi “scientists for the future” fanno magari parte proprio di quella macchina di propaganda autoritaria controllata e finanziata a livello globale, diretta contro un democratico dibattito scientifico.

Questo dubbio sorge inevitabilmente dal momento che questi “scientists for the future” ritengono necessario opporsi all’ attuale formazione, tra rappresentanti del popolo democraticamente eletti (tra cui anche FdI e Lega), del governo della provincia autonoma Sudtirolo, ma evidentemente non ritengono necessario opporsi all’eliminazione del libero discorso scientifico, il quale è, invece, il garante di un progresso sostenibile e orientato al futuro nell’interesse dell’umanità e fa parte del DNA di una vera democrazia.

 

Avv./RA DDr. Renate Holzeisen

Abgeordnete zum Südtiroler Landtag – Consigliere Provinciale del Sudtirolo

Mitglied des Vorstandes von Children’s Health Defense Europe – Membro del Direttivo di Children’s Health Defense Europe

Präsidentin der Anwaltsvereinigung “Confederazione Legale dei Diritti dell’Uomo – Mailand – Presidente della Confederazione Legale dei Diritti dell’Uomo – Milano

 

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COMUNICATO STAMPA

DOV’ERANO GLI ARTISTI E GLI OPERATORI DEL MONDO CULTURALE NEGLI ULTIMI ANNI, QUANDO SOPRATTUTTO I PIÙ DEBOLI DELLA NOSTRA SOCIETÀ, PER NON PERDERE IL PROPRIO SOSTENTAMENTO E PER POTER CONTINUARE A PARTECIPARE ALLA VITA SOCIALE, ERANO COSTRETTI A FARSI INIETTARE SOSTANZE SPERIMENTALI E PERICOLOSE PER LA VITA?

Premessa: siamo amanti dell’arte e della cultura e consideriamo un privilegio particolarmente prezioso la possibilità offerta in Sudtirolo di poter godere nelle nostre diverse lingue di un vivace programma culturale, spesso anche di alto livello.

Però, a noi, come a molti altri Sudtirolesi, sono mancate le voci critiche e ammonitrici di chi opera nel campo dell’arte e della cultura contro un autoritarismo che nel tempo è diventato visibile a tutti coloro che non si sono ciecamente ostinati a seguire una narrazione ostentata.

È proprio dai professionisti della cultura che ci si aspetta una particolare sensibilità e attenzione agli sviluppi dietro le quinte.

Se artisti e operatori del mondo culturale (che oggi si oppongono alla polarizzazione e a asserite posizioni “antiscientifiche” in nome della tutela dei Diritti Umani e dell’Ordine Democratico) negli anni in cui proprio i più deboli della ns. società hanno dovuto farsi iniettare più volte contro la loro volontà una sostanza sperimentale e altamente pericolosa (perché non potevano permettersi di rimanere senza reddito per un periodo di tempo indefinito e non partecipare alla vita pubblica) evidentemente non hanno sentito il bisogno di gridare contro questa estrema violazione dei Diritti Umani, questo per noi è l’espressione di una società che ha perso la sua bussola etica e che segue una narrazione creata e pilotata in modo centralizzato.

Una società, in cui le “élite”, comprese le “élite culturali” (con pochissime eccezioni), nonostante le ormai chiare evidenze, continuano a chiudere gli occhi davanti alla realtà del più grande crimine contro l’umanità (i cui effetti a medio e lungo termine non sono ancora stati riconosciuti nelle loro enormi dimensioni e che ora iniziano a trapelare anche nel cosiddetto “mainstream”) e si scatenano con le loro pretese “etiche” in un plateale “framing” contro tutti coloro che si sono espressi, almeno in parte (anche se in modo tutt’altro che pienamente soddisfacente) contrari a questo mostruoso crimine contro l’umanità, è una società che ci preoccupa moltissimo.

Va ricordato che l’Agenzia Europea per i Medicinali ha confermato definitivamente in una lettera del 18 ottobre 2023 che i cosiddetti “vaccini” Covid-19 non sono mai stati approvati per la prevenzione della trasmissione del virus, perché non soddisfano questo scopo. Un fatto che è risultato in modo chiaro fin dall’inizio anche dagli ufficiali rapporti di valutazione dell’EMA di questi “vaccini” (Assessment Reports). Inoltre, i contratti stipulati tra la Commissione europea e i produttori di questi cosiddetti “vaccini” dimostrano che la Commissione Europea e gli Stati membri dell’UE hanno espressamente accettato che questi cosiddetti “vaccini” Covid-19 venissero ripetutamente iniettati nei cittadini del tutto ignari, anche sotto la minaccia di esclusione dal mondo del lavoro e dalla vita pubblica, nonostante i produttori non potessero garantire né l’efficacia né la sicurezza.

Il fatto che queste sostanze, indubbiamente sperimentali e basate sull’ingegneria genetica, causino persino la morte, è stato esplicitamente indicato nei foglietti illustrativi a partire dal settembre 2023.

Va inoltre ricordato che l’UE ha già di fatto obbligato gli Stati membri a sostenere e attuare le modifiche al Regolamento Sanitario Internazionale e il nuovo trattato dell’OMS sulle pandemie previsto per il maggio 2024, sebbene questi due strumenti legali prevedano di fatto nelle bozze attualmente in fase di negoziazione, un obbligo di censura totale e il trasferimento della sovranità dagli Stati membri all’OMS (un’organizzazione finanziata per l’80% da privati, cioè dall’industria farmaceutica e da fondazioni private) e che ha un chiaro conflitto di interessi con noi cittadini.

Se i nostri artisti e operatori del mondo culturale giustamente temono per l’Autonomia del Sudtirolo, per i ns. Diritti Umani, per l’Ordine Democratico, allora dovrebbero affrontare innanzitutto al più presto questo drammatico sviluppo, che viene nascosto alla popolazione dai media di sistema e dalla politica. Perché questi sviluppi significano che l’Autonomia del Sudtirolo non sarà più decisa e garantita a Roma, ma sarà spazzata via in nome di un regime globale autoritario che ha già negli ultimi anni dimostrato di cosa è capace. E precisamente, dell’orchestrazione globale di una brutale violazione dei nostri più fondamentali  Diritti Umani sulla base di menzogne e inganni (“sicuro ed efficace” – “chi non si vaccina muore e fa morire gli altri” – “solo il vaccino ci salverà” ecc. ecc.).

VITA non è certo il difensore morale dei partiti che attualmente siedono al tavolo della trattazione per la formazione del governo provinciale sudtirolese, in quanto ci sono anche grandi differenze rispetto al nostro credo politico. Ma avremmo preoccupazioni ben maggiori per l’Autonomia del Sudtirolo e dei Sudtirolesi nell’attuale drammatico sviluppo globale per i Diritti Umani e l’Ordine Democratico, se al tavolo delle trattative con l’SVP sedessero quelle forze politiche che negli ultimi anni sono state – e continuano ad esserlo a livello nazionale e unionale –  le chiare promotrici di questo per noi Sudtirolesi doppiamente pericoloso sviluppo verso un centralismo globale anonimo e disumano.

 

Avv./RA DDr. Renate Holzeisen

Abgeordnete zum Südtiroler Landtag – Consigliere Provinciale del Sudtirolo

Mitglied des Vorstandes von Children’s Health Defense Europe – Membro del Direttivo di Children’s Health Defense Europe

Präsidentin der Anwaltsvereinigung “Confederazione Legale dei Diritti dell’Uomo – Mailand – Presidente della Confederazione Legale dei Diritti dell’Uomo – Milano

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VITA: COMUNICATO STAMPA – EMA CONFERMA: I “VACCINI“-COVID-19 NON SONO MAI STATI AUTORIZZATI PER LA PREVENZIONE DELLA TRASMISSIONE DEL VIRUS DA PERSONA A PERSONA

COMUNICATO STAMPA

EMA CONFERMA: I “VACCINI“-COVID-19 NON SONO MAI STATI AUTORIZZATI PER LA PREVENZIONE DELLA TRASMISSIONE DEL VIRUS DA PERSONA A PERSONA – L’OBBLIGO “VACCINALE”-COVID-19 È BASATO SU UN OFF-LABEL USE ILLGALE DEI COSIDDETTI “VACCINI”-COVID-19 AUTORIZZATI IN VIA CENTRALIZZATA DALLA COMMISSIONE EUROPEA

LA CAMPAGNA “VACCINALE”-COVID-19 È BASATA SU UN’ENORME TRUFFA A DANNO DELLA POPOLAZIONE

CHIEDIAMO ALLE AUTORITÁ SUDTIROLESI IN VIRTÚ DELLA COMPETENZA PRIMARIA DEL SUDTIROLO IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE L’IMMEDIATA SOSPENSIONE DELLA CAMPAGNA “VACCINALE”

Con lettera del 18 ottobre 2023 l’Agenzia Europea del Farmaco (EMA) su richiesta di un gruppo di Europarlamentari ha esplicitamente confermato che i cosiddetti “vaccini”-Covid-19 non sono mai stati autorizzati per la prevenzione della trasmissione del virus da persona a persona e dunque non sono mai stati autorizzati per la tutela degli altri, ossia per la prevenzione del contagio virale.

https://drive.google.com/file/d/1gDfGrb8wFQWnMSOolgm87sX6Xqy_X4S0/view?usp=drivesdk

L’obbligo „vaccinale“-Covid-19, introdotto dal governo italiano con D.L. 44/2021 per tante categorie professionali (sanitari, docenti, militari, forze dell’ordine pubblico in generale ecc.) e per tutti gli over 50, è stato però basato proprio sull’obbligo di prevenire il contagio virale (“ai fini della prevenzione del contagio da Sars-CoV-2”).

Questo scopo però non è raggiungibile, come espressamente confermato dall’EMA, con i cosiddetti “vaccini”-Covid-19, autorizzati in via centralizzata dalla Commissione Europea su parere dell’EMA.

Invece, ai cittadini è stato “spiegato” dai supremi rappresentanti istituzionali dello Stato (Presidente della Repubblica, Capo del Governo ecc.), nonché dai responsabili nazionali e locali della Sanità pubblica e degli Ordini professionali dei Medici che, chi non si fosse “vaccinato”, avrebbe messo a rischio non solo la propria vita, ma anche quella degli altri.

Ci ricordiamo benissimo, come fosse ieri, la dichiarazione di Mario Draghi che entrerà nella storia della Repubblica Italiana come la più grande truffa a danno dei cittadini: “se non ti vaccini, muori e fai morire gli altri”!

Per il resto la risposta della direttrice dell’EMA (Emer Cooke) è l’evidente tentativo di evitare una sua personale responsabilità, tentativo che sia per lei sia per gli altri responsabili dell’Agenzia Europea del Farmaco non avrà successo. Al riguardo verranno tenute prossimamente altre conferenze stampe e inviati altri comunicati stampa, perché ormai ci sono prove inequivocabili che dimostrano che i cosiddetti “vaccini”-Covid-19 non funzionano neanche per la prevenzione della malattia Covid-19 e, dunque, neanche ai fini della tutela esclusivamente personale della persona “vaccinata”.

Nel frattempo, a causa dell’enorme numero di morti post inoculazione di queste sostanze sperimentali, anche tra persone molto giovani (inclusi bambini) – in tutti i paesi con una alta percentuale di “vaccinazione”-Covid-19, dal 2021 e in correlazione con le campagne “vaccinali” si registra una accentuata sovra-mortalità – la morte ha dovuto essere inserita tra gli “indesiderati effetti collaterali” nel foglietto illustrativo dei cosiddetti “vaccini”-Covid-19. Vedi qui sotto l’indicazione inserita ufficialmente a settembre 2023 per il “vaccino”-Covid-19 Comirnaty di Pfizer/BioNTech nell’Allegato I alla decisione della Commissione Europea di autorizzazione del “vaccino”, pubblicata sul sito web dei farmaci per gli esseri umani, autorizzati nell’UE (human medicinal register).

È evidente per tutti, che nessuno può essere costretto, con la minaccia di perdere la possibilità di esercitare la propria professione, e conseguentemente di perdere il sostentamento per sé e per la propria famiglia, a farsi iniettare una sostanze, che provoca anche la morte e che, peraltro, non offre neanche la tutela della salute/vita degli altri!

Le note e scandalose sentenze della Corte Costituzionale non si sono basate sulla documentazione dirimente dell’EMA, della Commissione Europea e dei produttori, ma, si sono, invece, basate esclusivamente su comunicazioni del Ministero della Salute, dell’AIFA e dell’Istituto Superiore della Sanità, tutte caratterizzate da una criminale falsificazione dei dati. E ciò, nonostante che l’autorizzazione dei “vaccini” sia avvenuta in modo centralizzato a livello unionale e non a livello nazionale!

Le sentenze della Corte Costituzionale già per questo sono radicalmente carenti di qualsiasi valore e DEVONO essere disattese da ogni magistrato, che voglia essere considerato tale, in una Repubblica basata sul rispetto dei Diritti Umani e della Verità Materiale!

Ogni attento lettore della risposta della direttrice dell’EMA, la quale evidentemente è impegnata a sottrarsi alle proprie responsabilità, potrà osservare che Emer Cooke –  rispetto alla fondata contestazione da parte degli Europarlamentari, che i cosiddetti “vaccini”-Covid-19 sono in realtà prodotti di terapia genica, che mai avrebbero potuto essere autorizzati come semplici “vaccini”, ma che avrebbero dovuto, invece, essere assoggettati alle più severe condizioni di autorizzazione previste per i prodotti a terapia avanzata –  non entra minimamente nel discorso scientifico, ma si nasconde semplicemente dietro la Direttiva 2009/120 della Commissione Europea, con la quale la Commissione Europea, a prescindere dai componenti, dalla natura e dall’effettivo meccanismo, ha escluso tutte le sostanze che anche solo formalmente vengono dichiarate essere “vaccini” contro infezioni virali, dall’applicazione della normativa molto severa dell’autorizzazione di prodotti di terapia avanzata, tra i quali i prodotti di terapia genica!

Attualmente, nel Tribunale dell’Unione Europea, pendono  due azioni di annullamento, anche a causa dell’evidente violazione della sovraordinata normativa unionale sui medicinali (T-108/23 und T-109/23).

Qui, per coloro che sono interessati a vedere nel dettaglio l’azione di annullamento dell’autorizzazione non più condizionata del “vaccino”-Covid-19 Comirnaty di Pfizer/BioNTech, l’intera copia dell’azione di annullamento pendente. In tale processo è stato esposto anche l’aspetto criminale di queste autorizzazioni! Su questo avrà luogo prossimamente un’apposita conferenza stampa internazionale!

https://drive.google.com/file/d/135ahpPDhuUbQt74fYi_9932B0WZ0MPjo/view?usp=drivesdk

Dai contratti stipulati sia dalla Commissione Europea in nome e per conto di tutti gli stati membri dell’UE, tra cui l’Italia, sia dalla Repubblica Italiana, con i produttori dei cosiddetti “vaccini”-Covid-19, risulta in modo inequivocabile che ai cittadini, totalmente ignari e gravemente truffati, sono state e continuano ad essere iniettate ripetutamente sostanze sperimentali.

Secondo la dichiarazione esplicita dei produttori dei cosiddetti “vaccini”-Covid-19 mancano le informazioni sugli effetti a lungo termine, sull’efficacia e sugli effetti collaterali, perché semplicemente è mancato il tempo per la determinazione di questi aspetti fondamentali per poter parlare di un medicinale sicuro e efficace prima dell’autorizzazione e dell’uso sull’intera popolazione di queste sostanze!

Vedi l’Allegato I punto 4. del contratto quadro di acquisto (Advanced Purchase Agreement) stipulato in data 21.11.2020, e cioè un mese prima dell’inizio della campagna „vaccinale“-Covid-19 con Comirnaty di Pfizer/BioNTech, dalla Commissione Europea nonchè dai singoli stati membri dell’UE, tra i quali l’Italia, con Pfizer/BioNTech (21.12.2020), nella versione ormai totalmente non più oscurata e pubblicata anche sul sito web della RAI, laddove il produttore esplicitamente dichiara, che deve “studiare” la sostanze anche dopo la fornitura e il suo uso. E, pertanto, il produttore è riuscito a farsi esentare da ogni e qualsiasi responsabilità per danni causati dall’uso di queste sostanze sperimentali.

I cittadini dell’UE, anche i Sudtirolesi, in brutale violazione della loro DIGNITÁ UMANA, sono stati ridotti, a loro insaputa, a cavie (partecipanti) in un sperimento “farmacologico”, che mette la loro salute e vita a grave rischio!

Questo corrisponde ad un’inaudita violazione della normativa  comunitaria e nazionale, regolante

  • i presupposti di una legittima sperimentazione clinica,
  • il consenso libero e informato in merito ad una trattamento sanitario in generale e, inoltre,
  • lo specifico consenso particolarmente sensibile (e che non deve lontanamente derivare da condizionamenti di qualsiasi genere) rispetto all’applicazione di una sostanza sperimentale (Legge 219/2017), nonché
  • le rispettive necessarie prescrizioni mediche imposte ai sensi dell’art. 71 Direttiva 2001/83/CE del Parlamento e del Consiglio della Comunità Europea, quale condizione essenziale e inderogabile nel rispettivo Allegato II Punto B “Limiti e Condizioni all’Uso” delle Decisioni di autorizzazione di queste sostanze.

Qui l’Allegato II Punto B delle autorizzazioni di queste sostanze:

https://drive.google.com/file/d/1ckthsbFzovHMmqDWCceJBirn3xeA94LA/view?usp=drivesdk

Qui il contratto quadro di acquisto stipulato in data 21.11.2020 dalla Commissione Europea e dalla Repubblica Italiana con Pfizer/BioNTech:

https://drive.google.com/file/d/1uMZpd_yqA6dMpmwRlv64j9d8tdAonpEt/view?usp=drivesdk

https://www.rai.it/dl/doc/2021/04/17/1618676600910_APA%20BioNTech%20Pfizer__.pdf

Siamo di fronte ad un enorme crimine contro l’umanità!

Vista l’ormai definitiva conferma da parte dell’EMA della circostanza, che i governi di certi stati membri, tra cui l’Italia, hanno imposto nell’ambito di una campagna “vaccinale” di massa (persino ai nostri piccoli e alle donne incinte) queste sostanze sperimentali a base genica, con un off-label use illegale (art. 3 D.L. 23/1998), ci aspettiamo un radicale cambiamento della “giurisprudenza” nei processi pendenti nei vari palazzi di “giustizia” in merito all’obbligo “vaccinale”-Covid-19!

Ad oggi, purtroppo, solo pochissimi magistrati hanno adempiuto l’obbligo, a loro impartito dalla ns. Costituzione, sulla quale hanno peraltro prestato giuramento, di accertare la cosiddetta VERITÁ MATERIALE, tra l’altro sulla base degli Assessment Report dell’EMA e dei Risk Management Plan dei produttori, dunque sulla base di altra importante documentazione istituzionale della procedura di autorizzazione centralizzata a livello dell’UE, depositata sin da subito nei vari processi, quantomeno a Bolzano e a Trento!

Da quasi quattro anni siamo vittime di un’emergenza drammatica del ns. Stato di Diritto, e, dunque, della nostra Democrazia, emergenza per la quale purtroppo la “Giustizia” è in particolar modo responsabile!

Chiediamo, una volta di più, a livello locale, sulla base della competenza primaria della Provincia Autonoma di Bolzano in materia di protezione civile:

  • l’immediata sospensione della campagna “vaccinale”-Covid-19,
  • una completa e trasparente informazione dei cittadini e
  • l’immediata istituzione di una Commissione d’Inchiesta sulle misure Covid-19!

La stessa richiesta la indirizziamo a livello nazionale verso le autorità nazionali!

Ogni ulteriore giorno che passa, costa a tantissimi cittadini la loro salute e/o persino la vita!

Pertanto, ci impegneremo affinché tutti i responsabili –  in primis i responsabili politici e i vertici operativi della protezione civile della popolazione, i responsabili dell’Azienda Sanitaria e dell’Ordine dei Medici, nonché i medici,  che pure adesso, nonostante i fatti in punto di difetto di efficacia e di enorme pericolosità di queste sostanze sperimentali (anche per capacità riproduttiva e pertanto di sopravvivenza della popolazione!) siano stra-noti e stra-documentati, continuano a supportare la campagna “vaccinale” basata su un enorme inganno e, dunque, mettono dolosamente (dolo eventuale) a rischio la salute e la vita anche di persone molto giovani e dei nascituri – vengano confrontati con le loro gravissime responsabilità.

A livello internazionale ed europeo la drammatica verità sta emergendo e, dunque, i responsabili a livello nazionale e sudtirolese di questo enorme crimine contro l’umanità, non potranno più sottrarsi a lungo alla loro gravissima responsabilità!

 

Avv./RA DDr. Renate Holzeisen

Abgeordnete zum Südtiroler Landtag – Consigliere Provinciale del Sudtirolo

Mitglied des Vorstandes von Children’s Health Defense Europe – Membro del Direttivo di Children’s Health Defense Europe

Präsidentin der Anwaltsvereinigung “Confederazione Legale dei Diritti dell’Uomo – Mailand – Presidente della Confederazione Legale dei Diritti dell’Uomo – Milano

VITA: COMUNICATO STAMPA – PER LA SVP LA PRETESA DI TRASPARENZA E LEGALITÀ EVIDENTEMENTE CORRISPONDE AD UNA DICHIARAZIONE DI VOLER RIMANERE ALL’OPPOSIZIONE

COMUNICATO STAMPA

PER LA SVP LA PRETESA DI TRASPARENZA E LEGALITÀ EVIDENTEMENTE CORRISPONDE AD UNA DICHIARAZIONE DI VOLER RIMANERE ALL’OPPOSIZIONE

Con stupore dobbiamo apprendere dai media che secondo la SVP, noi di VITA avremmo dichiarato di voler stare a priori all’opposizione. Ciò non corrisponde assolutamente al contenuto del nostro colloquio di sondaggio.

VITA ha però posto tre condizioni ben precise:

  1. ) istituzione di una Commissione d’inchiesta sulle misure COVID

  2. ) rimozione dell’attuale Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria

  3. ) un operato politico caratterizzato da trasparenza e legalità.

Evidentemente per la SVP queste richieste significano la squalifica ai fini della partecipazione ad un governo provinciale.

Ne prendiamo atto e con grande motivazione faremo la nostra parte di opposizione a tutela della Democrazia, Trasparenza e Legalità!

 

Avv./RA DDr. Renate Holzeisen

Abgeordnete zum Südtiroler Landtag – Consigliere Provinciale del Sudtirolo

Mitglied des Vorstandes von Children’s Health Defense Europe – Membro del Direttivo di Children’s Health Defense Europe

Präsidentin der Anwaltsvereinigung “Confederazione Legale dei Diritti dell’Uomo – Mailand – Presidente della Confederazione Legale dei Diritti dell’Uomo – Milano

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