FASE 2 AZIONE TRASPARENZA

Phase 2 dell’azione „Trasparenza a tutela dei nostri figli”

A tutti i genitori che hanno già partecipato alla prima fase dell’azione “Trasparenza a tutela dei ns. figli” e hanno già ottenuto dall’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige quale “risposta” alla loro istanza di ostensione degli studi clinici con veri gruppi di controllo per le vaccinazioni pediatriche solo l’indicazione di due link che portano a documentazione in lingua inglese (Assessment report dell’EMA per il vaccino esavalente Hexyon del 5 Marzo 2013 e una “scientific discussion” relativa al vaccino tetravalente ProQuad), consiglio l’immediata partecipazione alla Fase 2 dell’Azione di trasparenza a tutela dei nostri figli.

Vedi qui la rispettiva bozza:

Fase 2 Azione Trasparenza Bozza ostensione RMP Assessment Report e prescrizione medica

Per tutti i genitori che non abbiano già partecipato alla Fase 1, qui la pubblicazione della rispettiva bozza per l’istanza di ostensione

Fase 1-Bozza_istanza_per_accesso_a_studi_con_vero_gruppo_di_controllo_vaccini

 

Avv. DDr Renate Holzeisen

Bolzano – viale Stazione 7 – holzeisen@holzeisen-legal.com

Membro del Consiglio della Provincia Autonoma di Bolzano e del Consiglio della Regione Autonoma del Trentino-Alto Adige

COMUNICATO STAMPA

L’abolizione dell’infame Legge Lorenzin è un atto dovuto per ogni paese civile, al quale la salute dei bambini e, dunque, il futuro del paese stanno realmente a cuore

Non c’è una sostanza, il cui inoculo ai nostri bambini è imposto con la legge Lorenzin, la cui efficacia e sicurezza siano state confermate sulla base di uno studio clinico con un vero gruppo placebo (e cioè di controllo). Gli “pseudo-studi” per i vaccini prevedono tutti l’applicazione di vaccini comparabili (e, dunque, non di una sostanza neutrale come, invece, uno studio clinico richiederebbe) e, pertanto, non c’è la prova né dell’efficacia e tantomeno della sicurezza dei vaccini pediatrici.

La loro imposizione è del tutto incostituzionale!

Inoltre, studi clinici peer-reviewed dimostrano che i vaccini polivalenti (in Italia viene usato quello esavalente e quadrivalente) comportano un esponenziale aumento del rischio di gravissimi irreversibili effetti collaterali, tra cui la morte e grave invalidità fisica e/o mentale. 

https://ijvtpr.com/index.php/IJVTPR/article/view/100

Da consigliera della Provincia Autonoma di Bolzano e della Regione Autonoma del Trentino-Alto Adige ho lanciato l’azione TRASPARENZA PER LA DFESA DELLA VITA E SALUTE DEI NOSTRI FIGLI proprio su questo fatto decisivo, di cui la stragrande parte dei genitori e della popolazione in generale non hanno alcuna consapevolezza.

https://drive.google.com/file/d/16Y5cviOE9YDcO7jG5rlM7EyMYbKccExq/view?usp=drivesdk

Nel Consiglio della Provincia Autonoma di Bolzano l’Assessore responsabile per la Salute Pubblica HUBERT MESSNER in risposta ad una mia interrogazione ha già confermato che non esistono studi clinici con veri gruppi di controllo per i vaccini pediatrici. E, ciononostante, HUBERT MESSNER è favorevole all’obbligo vaccinale nonché al piano vaccinale pediatrico vigente in Italia.

https://odysee.com/@renateholzeisen:e/Consiglio-Provincia-Autonoma-di-Bolzano-04.06.2024:6

E i genitori, che hanno chiesto se esistono studi clinici con veri gruppi di controllo per i vaccini pediatrici e hanno presentato l’istanza di ostensione della documentazione degli studi clinici con veri gruppi di controllo (da me preparato)

https://docs.google.com/file/d/1dDiVYeIJctf8h8DKlAOiP0eSrmQoHJbv/edit?usp=docslist_api&filetype=msword

– intanto, dall’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige hanno ottenuto come risposta semplicemente due allegati in lingua inglese inviati via mail/pec – che innanzitutto non contiene una risposta diretta in lingua italiana o tedesca alla domanda posta.

E i documenti inviati dall’Azienda Sanitaria ai genitori in lingua inglese senza alcuna risposta accompagnatoria in lingua italiana/tedesca – e che sono: uno l’Assessment Report dell’EMA per il vaccino esavalente (è un vaccino obbligatorio che viene in genere somministrato entro il primo anno di vita, contro difterite, tetano, pertosse acellulare, poliomielite, epatite B ed haemophilus influenzae di tipo B: tutte patologie di tipo infettive) e un altro documento in lingua inglese per il vaccino quadrivalente (anti-morbillo-parotite-rosolia e anti-varicella –  confermano entrambi che in questi pseudo-studi per i vaccini pediatrici – usati nella Provincia Autonoma di Bolzano e in Italia in generale – sono stati applicati al gruppo di controllo vaccini paragonabili ma non sostanze neutrali!

Ovviamente questo operato corrisponde alla più grande TRUFFA e MANIPOLAZIONE che ormai già da troppi decenni avviene in quel settore farmaceutico che si presta meglio di ogni altro per creare in un perpetuum mobile un mercato senza limiti, creando tra i bambini nati sani – con l’iniezione di sostanze che contengono anche adiuvanti di ogni genere (alluminio ecc.) malati cronici il cui numero cresce in maniera esponenziale, oltre che anche morti e visibilmente gravemente danneggiati fisicamente e/o mentalmente

A livello provinciale e regionale continuerò anche politicamente a sostenere i tanti genitori, nonni e cittadini in generale che desiderano l’immediata abolizione della legge Lorenzin, e a livello nazionale lo faccio in via legale anche insieme ad altri colleghi avvocati.

Dunque, ben venga questa iniziativa di Claudio Borghi (Lega) che va sostenuta politicamente in via trasversale.

Deve però cadere l‘obbligo per TUTTI i vaccini!

 

RA/Avv. DDr. Renate Holzeisen

Abgeordnete zum Südtiroler Landtag – Membro del Consiglio della Provincia Autonoma di Bolzano

Fraktion VITA – Gruppo Consiliare VITA

COMUNICATO STAMPA

L’ARROGANZA DEL POTERE

Già con sentenza n. 37/2021 (riguardante una legge della Regione Autonoma Aosta analoga alla legge provinciale n. 4/2020 dell’Alto Adige), la Corte Costituzionale aveva dichiarato che l’imposizione e l’attività sanzionatoria in relazione alle misure Covid-19 sono di competenza legislativa esclusiva dello Stato.

Il governatore Kompatscher avrebbe, quindi, dovuto desistere dal suo comportamento abusivo sin da allora.

Questo perché il principio dichiarato dalla Corte Costituzionale si applica a tutte le province e regioni autonome.

Nella sentenza n. 164/2022 (riguardante un conflitto tra la Provincia Autonoma di Bolzano e il garante per la protezione dei dati personali in merito al greenpass) la Corte Costituzionale ha ulteriormente chiarito che il governatore provinciale non ha poteri emergenziali nell’ambito della cosiddetta “lotta alla pandemia” (profilassi internazionale).

Ai sensi dell’art. 4 del D.L. n. 19/2020, l’applicazione di sanzioni in relazione alla cosiddetta “lotta alla pandemia” poteva essere fatta solo dal prefetto!

Con la recente sentenza n. 50/2024 (relativa alla Legge Provinciale n. 4/2020 e la connessa Ordinanza d’urgenza del governatore in merito ad una sanzione applicata dalla Segreteria generale della Provincia Autonoma di Bolzano per il mancato controllo del greenpass da parte di una pizzeria meranese), la Corte Costituzionale ha ribadito e confermato i principi generalmente applicabili e da essa già dichiarati sin dal 2021.

Inoltre, la Corte di Cassazione ha confermato che è irrilevante se la sanzione prevista dalla normativa provinciale differisce o meno da quella prevista a livello nazionale, e che, dunque, anche nel caso in cui la regolamentazione provinciale si fosse limitata a recepire senza alcuna modifica la sanzione prevista dallo Stato, deve comunque essere considerata incostituzionale, in quanto la competenza di prevedere e applicare le misure e le sanzioni spetta esclusivamente allo Stato.

E solo lo Stato, vale a dire il Prefetto, aveva il potere/competenza di applicare le sanzioni, come chiaramente disciplinato dall’art. 4 del D.L. n. 19 del 25 marzo 2020.

Il Governatore Kompatscher e la Segreteria generale della Provincia Autonoma di Bolzano hanno quindi agito in abuso d’ufficio e le sanzioni applicate e già incassate in difetto totale di potere da parte della Provincia, devono essere restituite ai cittadini.

Il Governatore Kompatscher farebbe bene a trarre le uniche possibili conclusioni dalla situazione giuridica chiara sin dal 2021, dando disposizione affinché vengano annullate le sanzioni applicate in difetto assoluto di potere e vengano restituiti i rispettivi importi ai cittadini, invece di esprimere – in un atteggiamento arrogante che certo non è consono alla sua carica – delle valutazioni screditanti nei miei confronti perché da consigliera provinciale ho sollecitato il rimborso spettante ai cittadini, mettendo a disposizione dei cittadini i rispettivi moduli per la richiesta di rimborso.

RA/Avv. DDr. Renate Holzeisen

Abgeordnete zum Südtiroler Landtag – Membro del Consiglio della Provincia Autonoma di Bolzano

Fraktion VITA – Gruppo Consiliare VITA

CONFERENZA STAMPA

 “Lex Holzeisen … davvero? La realtà dei fatti

La Provincia Autonoma di Bolzano deve rimborsare subito sanzioni già pagate dai cittadini e che sono state applicate e incassate dalla Segreteria generale della Provincia in difetto totale di competenza provinciale con ordinanza-ingiunzione per inosservanza di misure Covid.

Qui la bozza per l’istanza di rimborso

Ai sensi della legge provinciale 19 settembre 2017 n. 14 art. 9 (cause di incompatibilità con il mandato di consigliere provinciale) co. 2 lett. l, la mia posizione sarebbe incompatibile con il mio mandato di consigliera provinciale, in quanto sono parte in causa di tre contenziosi in atto con la Provincia Autonoma di Bolzano perché ho impugnato tre sanzioni amministrative a me inflitte dalla Segreteria generale della Provincia Autonoma di Bolzano perché non ho indossato la mascherina in occasione di tre manifestazioni contro le misure Covid (sui Prati del Talvera e in Piazza Walther) nella primavera e nell’estate del 2021.

Queste sanzioni non solo sono sostanzialmente incostituzionali, ma sono anche nulle perché applicate dalla Provincia Autonoma di Bolzano in difetto assoluto della rispettiva competenza.

La sopra indicata disposizione della legge elettorale provinciale è palesemente incostituzionale, in quanto viola radicalmente l’articolo 24 della Costituzione italiana che garantisce ad ogni cittadino il diritto alla difesa giudiziaria contro le sanzioni.

Nel caso di specie, peraltro, mi sto difendendo in giudizio contro sanzioni applicate dalla Provincia Autonoma di Bolzano, in assoluto difetto dei necessari poteri, tramite ordinanza-ingiunzione notificata dalla Segreteria generale della Provincia.

Queste sanzioni sono tutte nulle a causa della radicale mancanza di competenza/potere della Provincia al riguardo.

Nel mio caso, quindi, non si tratta certo di preservare il mio mandato nel Consiglio Provinciale attraverso un “intervento di favore”. Certi media hanno del tutto erroneamente parlato di una “lex Holzeisen“.

Invece, il mio caso e la mia insistenza nella richiesta dell’applicazione della LEGGE, nell’ambito del mio ruolo istituzionale di consigliera eletta dai cittadini sudtirolesi/altoatesini proprio per la difesa dei cittadini contro tali abusi di potere da parte del governatore, della giunta e del consiglio provinciale, porta a palesare una situazione che può essere definita “kafkiana” e che deve portare ad un immediato rimborso da parte della Segreteria generale della Provincia ai rispettivi cittadini sudtirolesi/altoatesini di tutte le sanzioni applicate ed incassate incostituzionalmente, perché in difetto totale di potere.

A tale scopo, ho già preparato un modello per la domanda di rimborso che i cittadini possono presentare autonomamente. Vedi l’allegato.

Infine, vorrei sottolineare che sono favorevole a un “approccio autonomo per proteggere la popolazione da misure irragionevoli e non proporzionali del governo centrale” da parte della Provincia Autonoma di Bolzano.

Ma questo dovere nei confronti dei cittadini avrebbe richiesto un dibattito aperto, scientifico e democratico tra il nostro governo provinciale e il governo centrale.

È successo l’esatto contrario. E, pertanto, noi sudtirolesi/altoatesini abbiamo subito spesso persino misure ancora più drastiche che nel resto d’Italia, contrariamente a tutte le evidenze scientifiche.

Invece di rafforzare l’Autonomia del Sudtirolo/Alto Adige attraverso un approccio razionale/ragionevole e in linea con la Costituzione, il Governatore, la Giunta e il Consiglio provinciale hanno ottenuto come risultato esattamente il contrario e hanno portato a sentenze della Corte Costituzionale che certo non fortificano la nostra autonomia.

Altoatesini – Istanza rimborso sanzione inflitta ultra vires dalla Provincia BZ

 

Avv./RA DDr. Renate Holzeisen

Membro del Consiglio della Provincia Autonoma di Bolzano

Gruppo Consiliare VITA

 

TRASPARENZA PER LA TUTELA DEI NOSTRI FIGLI / VACCINAZIONE PEDIATRICA – NON SENZA PROVA DELLA SICUREZZA

A differenza dei paesi confinanti con l’Italia, Svizzera e Austria, che hanno un alto standard nella Sanità Pubblica, l’Italia ha un rigoroso piano di vaccinazione con 10 vaccinazioni obbligatorie per i bambini, che vengono somministrate in due vaccinazioni combinate, una a sei e una a quattro vaccini.

Senza le seguenti vaccinazioni, i bambini non sono ammessi alle strutture di assistenza alla prima infanzia e alla scuola materna, e ai genitori di alunni di età compresa tra i 6 e 16 anni viene inflitta una sanzione pecuniaria:

difterite, tetano, poliomielite, epatite B, pertosse, HIB haemophilus influenzae tipo b, morbillo, parotite, rosalia e varicella.

Ciò significa che ai genitori viene negata la decisione individuale rispetto alla vaccinazione dei propri figli, cosa che invece è garantita in altri Paesi europei.

Farmaci, e a maggior ragione i farmaci pediatrici, possono essere usati in via generalizzata solo dopo la conferma della loro efficacia e sicurezza.

La conferma della sicurezza ed efficacia può avvenire solo con studi clinici basati su un vero gruppo di controllo.

Un vero gruppo di controllo di uno studio clinico presuppone che ai partecipanti al gruppo di controllo venga iniettata una sostanza neutrale.

Nel caso di studi clinici per la conferma dell’efficacia e sicurezza delle vaccinazioni, la sostanza neutrale ovviamente non può essere costituita da una vaccinazione paragonabile ossia da una sostanza che contiene gli adiuvanti contenuti nella vaccinazione da studiare (p.e. sali di alluminio ecc.) oppure altri componenti biologicamente attivi.

È un chiaro Diritto/Obbligo dei genitori di pretendere la necessaria trasparenza in merito all’asserita sicurezza ed efficacia di quelle sostanze che l’Azienda Sanitaria intende inoculare al loro figlio.

È noto che le vaccinazioni pediatriche, utilizzate in Italia, provocano anche decessi e altri gravi danni irreversibili.

L’OMS ha lanciato in Europa l’Agenda Europea per l’immunizzazione 2030, che porterà a un ulteriore aumento della pressione vaccinale, in particolare sui nostri bambini e giovani.

Lo sviluppo assurdo e pericoloso attualmente si può già vedere nella Regione Puglia con l’abuso di scuole e università per aumentare la pressione vaccinale sugli alunni e gli studenti. Nel caso concreto riguarda il vaccino contro il papilloma virus, una vaccinazione che è nota per causare morte e infertilità, e che contiene come coadiuvanti potenti composti di sali di allumino che non sono mai stati testati in punto sicurezza.

È ora di unirsi per proteggere i nostri figli e di smettere di consegnarli agli interessi senza scrupoli di coloro che con l'”Agenda 2030 dell’OMS per l’immunizzazione“, hanno trovato il modello di business della “vaccinazione dalla culla alla bara“.

La miglior protezione è la richiesta della dovuta TRASPARENZA e della GARANZIA DEL VERO PRINCIPIO DI PRECAUZIONE che vieta l’uso generalizzato sui nostri figli di sostanze, di cui mai è stata accertata la sicurezza.

 

Avv. DDr Renate Holzeisen

Bolzano – viale Stazione 7 – holzeisen@holzeisen-legal.com

Membro del Consiglio della Provincia Autonoma di Bolzano e del Consiglio della Regione Autonoma del Trentino-Alto Adige

 

BZ Bozza_istanza_per_accesso_a_studi_con_vero_gruppo_di_controllo_vaccini

Bozza risposta a direzione scuola italiana Alto Adige verifica obbligo vaccinale

TN Bozza istanza per accesso a studi con vero gruppo di controllo vaccini

IT Bozza_istanza_per_accesso_a_studi_con_vero_gruppo_di_controllo_vaccini

IT Bozza lettera di risposta a direzioni scolastiche scuole italiane

COMUNICATO STAMPA

Processi pendenti in Corte di giustizia europea rivelano lo stato drammaticamente antidemocratico dell’Unione europea

Secondo il Tribunale dell’UE (con un giudice relatore per molti anni al servizio in ruolo apicale della controparte processuale, la Commissione UE), gli Stati membri possono anche utilizzare misure coercitive per far sì che i medici utilizzino sostanze sperimentali basate sull’ingegneria genetica.

L’UE è sulla via diretta in un totalitarismo disumano.

Due cause pendenti davanti alla Corte di giustizia europea (C-139/24 P e C-148/24 P) riguardano la violazione dei seguenti valori fondamentali, essenziali per uno Stato di diritto e democratico:

  • Indipendenza e imparzialità dei giudici nei tribunali dell’UE
  • Diritto fondamentale dei cittadini dell’UE ad un’efficace tutela giuridica
  • Divieto di esperimenti farmacologici su esseri umani senza il loro consenso informato e quindi libero

Le due cause traggono origine da due ricorsi di annullamento (art. 263 (4) TFUE) presentati da un padre italiano di minori contro l’autorizzazione incondizionata all’immissione in commercio per cinque anni concessa con decisioni di esecuzione della Commissione Europea per i due cosiddetti “vaccini”-Covid-19 a mRNA Comirnaty di Pfizer/BioNTech (T-109/23) e Spikevax di Moderna (T-108/23)1.

1 A titolo esemplificativo qui si fa riferimento ai documenti nel procedimento relativo all’azione di annullamento presentata avverso l’autorizzazione di immissione sul mercato di Comirnaty di Pfizer/BioNTech

https://drive.google.com/file/d/1r- K8r4DB3z7VDqVLu1vvylYPnP472Hy2/view?usp=drivesdk

A causa della propaganda “vaccinale” della Commissione Europea e del governo italiano, gravemente ingannevole in merito all’effettiva natura, efficacia e profilo di rischio di queste due sostanze, approvate anche per l’uso sui bambini, la madre dei due minori aveva ottenuto dai giudici in Italia l’autorizzazione a far iniettare ai bambini queste sostanze sperimentali basate sull’ingegneria genetica, anche contro la volontà del padre.

Nonostante la disperata opposizione del padre, i giudici italiani accolsero la domanda della madre, fidandosi ciecamente della narrazione ufficiale della asserita natura, efficacia e sicurezza di queste sostanze sperimentali. I giudici italiani non hanno, invece, accolto la richiesta del padre di sottoporre in via pregiudiziale alla Corte di giustizia europea la questione della legittimità dell’autorizzazione all’immissione in commercio, allora ancora condizionata, di queste due sostanze (art. 267 TFUE).

Il padre ha quindi presentato nel 2023 due ricorsi di annullamento (art. 263 par. 4 TFUE) al Tribunale dell’Unione Europea contro l’autorizzazione di immissione sul mercato, ora non più condizionata, di queste due sostanze.

Il risultato dei procedimenti di primo grado rivela lo stato drammaticamente antidemocratico dell’Unione europea, anche nel suo organo giudiziario, e hanno conseguenze drammatiche per tutti i cittadini dell’UE, che devono essere portate all’attenzione pubblica.

Le decisioni del Tribunale dell’UE sono già state impugnate con ricorsi presentati in Corte di Giustizia Europea che pendono con C-139/24 (riguardo Comirnaty di Pfizer/BioNTech) e C-148/24 (riguardo Spikevax di Moderno).

https://drive.google.com/file/d/1GzNE5VXrcWFlsSYc- CkjTMhJg9jRI7WX/view?usp=drivesdk

 

1.   Composizione   altamente   problematica   delle   corti   dell’Unione europea

L’indipendenza e l’imparzialità dei giudici sono requisiti fondamentali per un giusto/equo processo (art. 6 Convenzione europea dei diritti dell’uomo, art. 47 Carta dei diritti fondamentali dell’UE).Tuttavia, è assurdo che questi requisiti fondamentali per un processo equo/giusto non sono garantiti proprio nella giurisdizione dell’Unione Europea.

Le due cause attualmente pendenti dinanzi alla Corte di giustizia europea (la controparte processuale è la Commissione europea) riguardano, tra l’altro, l’illegittimità della modifica della definizione di medicinali di terapia genica introdotta dalla direttiva 2009/120/CE della Commissione. Di conseguenza, le sostanze che semplicemente sono dichiarate formalmente come “vaccini contro le malattie infettive“, indipendentemente dagli ingredienti e dalla loro modalità d’azione, sono state escluse dall’applicazione del regolamento molto più severo previsto per l’autorizzazione dei medicinali di terapia genica.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009L0120&from=HU

Questa direttiva è stata emanata nel 2009 dalla Commissione europea sotto la presidenza di José Manuel Barroso.

Il giudice relatore nel procedimento di primo grado era il Dr. Johannes Christoph Laitenberger, che è stato per molti anni un dipendente politico di livello apicale della Commissione europea con varie funzioni fino al suo passaggio alla posizione di giudice del Tribunale dell’UE nel 2019.

https://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7035/it/

Dal 2004 al 2005, il giudice relatore nei due processi è stato membro del gabinetto del Presidente della Commissione José Manuel Barroso. Dal 2005 al 2009 è stato portavoce e capo del servizio portavoce della Commissione. Dal 2009 al 2014 è stato capo di gabinetto del presidente della Commissione José Manuel Barroso.

La Commissione europea con il Presidente Barroso ha emanato la Direttiva 2009/120/UE.

Nel 2014, Laitenberger è stato nominato vicedirettore generale del servizio giuridico della Commissione, prima di dirigere la direzione generale della Concorrenza dal 2015 al 2019.

Secondo il principio di base riconosciuto a livello internazionale nei sistemi giuridici democratici, sia la Corte/Tribunale sia il singolo giudice devono essere oggettivamente imparziali, ossia offrire garanzie sufficienti in caso che per una persona ragionevole possano sorgere dubbi sull’obiettività. Anche le apparenze sono importanti.

Il giudice di primo grado dell’UE ha stabilito che, nonostante la contestazione della palese mancanza della necessaria indipendenza e imparzialità ex art. 47 Carta dei Diritti Fondamentali dell’UE rispetto al giudice relatore nei due procedimenti giudiziari, il giudice non doveva essere sostituito.

Tuttavia, questa decisione non corrisponde al senso di giustizia del cittadino medio e di molti giuristi.

 

2.   Il diritto fondamentale a un’effettiva protezione giuridica negato ai cittadini dell’UE

Le aree in cui l’UE ha poteri legislativi vengono costantemente ampliate, mentre ai cittadini dell’UE non viene solitamente garantita un’efficace tutela legale contro gli atti degli organi dell’UE che li riguardano direttamente, a causa di una giurisdizione che limita illegalmente il loro diritto di agire in giudizio

Da decenni la situazione sta diventando sempre più intollerabile. Oltre 20 anni fa, l’allora avvocato generale della Corte di giustizia europea, Sir Francis Geoffrey Jacobs, spiegò nelle sue conclusioni nella causa C-50/00 P (si vedano i paragrafi da 37 a 75 e i paragrafi 100 e 101) come la giurisprudenza restrittiva, che viola l’articolo 263 del TFUE e l’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’UE, neghi ai cittadini dell’UE un’effettiva tutela giuridica, in particolare proprio contro gli atti degli organi dell’UE che hanno un impatto negativo su un gran numero di individui e quindi causano un danno diffuso.

https://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf;jsessionid=8654EA28F4AA7840E3408D3AA12B1 DDE?text=&docid=47224&pageIndex=0&doclang=IT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&ci d=10062518

I ricorsi di annullamento presentati dal padre italiano al Tribunale dell’UE contro l’autorizzazione incondizionata all’immissione in commercio per 5 anni (rinnovabile) dei due cosiddetti “vaccini” Covid-19 a mRNA (Comirnaty di Pfizer/BioNTech e Spikevax di Moderna) riguardano atti illegali della Commissione UE che interessano tutti i cittadini dell’UE (circa 448 milioni di persone) e le loro generazioni future. I danni già noti causati da questi atti illegali sono enormi. E i danni potenziali sono quasi insondabili!

A seguito di critiche giustificate da parte di molti giuristi dell’UE, l’articolo 263, paragrafo 4, del TFUE è stato modificato in modo che ogni cittadino dell’UE possa presentare un ricorso contro gli atti giuridici di natura regolamentare che lo riguardano direttamente e che non comportano misure di esecuzione.

L’articolo 263 (4) del TFUE recita ora come segue:

Qualsiasi persona fisica o giuridica può proporre‚ alle condizioni previste al primo e secondo comma, un ricorso contro gli atti adottati nei suoi confronti o che la riguardano direttamente e individualmente, e contro gli atti regolamentari che la riguardano direttamente e che non comportano alcuna misura d’esecuzione.

Le decisioni di esecuzione della Commissione UE impugnate nei due ricorsi di annullamento sono indiscutibilmente di natura regolamentare, in quanto consistono, tra l’altro, in allegati che sono essenzialmente di applicazione generale e in alcuni casi sono addirittura rivolti direttamente agli operatori sanitari e agli utenti (autorità sanitarie, ecc.), nonché ai vaccinandi.

https://ec.europa.eu/health/documents/community- register/2022/20221010157165/anx_157165_it.pdf

Il riassunto delle caratteristiche del prodotto (art. 11 Direttiva 2001/83/CE) e il foglietto illustrativo (art. 59 Direttiva 2001/83/CE) costituiscono parte integrante dell’autorizzazione all’immissione in commercio dei medicinali.

Il Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto è la base per consentire/garantire agli operatori sanitari (e quindi ai pazienti/vaccinandi) un uso sicuro ed efficace del medicinale.

Il foglietto illustrativo fornisce informazioni complete sull’uso sicuro e appropriato del medicinale. È destinato principalmente ai pazienti/vaccinandi.

Nonostante questa evidente situazione di fatto e di diritto, il giudice di primo grado dell’UE è giunto alla conclusione che le impugnate decisioni di esecuzione della Commissione UE, che autorizzavano i due cosiddetti “vaccini” Covid-19, sarebbero rivolte solo ai rispettivi produttori (BioNTech e Moderna).

Nell’impegno di negare al padre la legittimazione ad agire, il tribunale si è spinto fino a sostenere (cfr. par. 56 dell’ordinanza) che le decisioni di esecuzione della Commissione UE non includerebbero una classificazione farmacologica delle sostanze in questione (Comirnaty di Pfizer/BioNTech e Spikevax di Moderna), ma si limiterebbero solo a concedere un’autorizzazione per l’immissione sul mercato di tali sostanze.

https://drive.google.com/file/d/1DyEd0MzhqSBXzni1S4XQaZbOx6xHVlBB/view?usp=drive sdk

Tuttavia, ciò corrisponde a un fraintendimento dei principi più elementari del diritto farmaceutico, perché è proprio la decisione di autorizzazione per l’immissione sul mercato che determina con effetto giuridico erga omnes la classe (categoria) farmaceutica del medicinale e dichiara il medicinale come appartenente a tale classe farmaceutica-terapeutica (nel caso specifico “vaccino” contro “medicinale di terapia genica avanzata”) (cfr. art. 59 della direttiva 2001/83/CE)!

Laddove il Tribunale scrive: “Nella misura in cui l’allegato I della decisione di esecuzione afferma, in particolare, che questo medicinale è un vaccino a base di mRNA la cui indicazione terapeutica è l’immunizzazione attiva in persone di età pari o superiore a sei anni per la prevenzione della SARS-CoV-2, si deve presumere che questa informazione sia inclusa nel riassunto delle caratteristiche del prodotto e quindi avvalori l’autorizzazione concessa” dimostra che evidentemente bisognava negare, a prescindere, alle impugnate decisioni di esecuzione della Commissione europea il loro effettivo contenuto e la loro importanza.

Questo perché l’autorizzazione all’immissione in commercio non viene “concretizzata”, ma viene concessa, o non concessa, per un medicinale con le proprietà farmaceutico-terapeutiche dichiarate nell’autorizzazione all’immissione in commercio (“vaccino” o “medicinale per terapia avanzata – terapia genica”).

Inoltre, le caratteristiche del medicinale dichiarate nell’autorizzazione all’immissione in commercio hanno validità generale, perché si applicano non solo all’azienda farmaceutica che presenta la domanda, ma anche agli Stati membri dell’UE, a tutte le autorità, agli operatori sanitari e ai vaccinandi/vaccinati.

L’articolo 59 della Direttiva 2001/83/CE stabilisce che il foglietto illustrativo deve essere redatto in conformità al riassunto delle caratteristiche del prodotto. Tra le altre cose, deve contenere la classe farmaceutico-terapeutica o il modo d’azione in una forma facilmente comprensibile per il paziente/vaccinando, al fine di identificare il medicinale.

Nel foglietto illustrativo, Comirnaty (BioNTech/Pfizer) e Spikevax (Moderna) sono indicati come vaccini Covid-19 a mRNA, contrariamente alla loro effettiva modalità d’azione e composizione.

Sia le informazioni per gli operatori sanitari che il foglietto illustrativo sono completamente fuorvianti nel caso di Comirnaty e Spikevax!

Le decisioni di esecuzione della Commissione europea hanno un effetto generalmente astratto.

Aggirando tutte le precauzioni e le condizioni di sicurezza, con esse sono state immesse sul mercato sostanze sperimentali pericolose, basate sull’ingegneria genetica, come “vaccino” da utilizzare con il predicato “sicuro” su tutta la popolazione (inclusi i bambini più piccoli) nella “campagna vaccinale” Covid-19 promossa dalla Commissione Europea.

Oltre al fatto che non sono stati effettuati nemmeno gli studi clinici inizialmente richiesti per l’autorizzazione condizionata delle due sostanze al fine di confermarne l’efficacia e la sicurezza, non sono stati effettuati né studi di genotossicità, né studi di cancerogenicità, né studi di mutagenicità (cioè studi sul rischio di modificazione del DNA).

Questo ha un effetto astratto-generale sull’intera popolazione dell’UE, poiché ha portato sul mercato dell’UE sostanze sperimentali altamente pericolose basate sull’ingegneria genetica da applicare in massa con le cosiddette “campagne vaccinali”. La principale differenza tra la procedura di autorizzazione per un medicinale di ingegneria genetica e quella per i vaccini convenzionali è che i fattori di rischio da considerare per i prodotti di ingegneria genetica includono il grado di integrazione delle sequenze di acido nucleico o dei geni nel genoma umano, la funzionalità a lungo termine e il rischio di oncogenicità.

 

3.   Violazione del divieto di sperimentazione farmacologica sull’essere umano senza il suo consenso libero e informato – scioccante opinione totalitaria del Tribunale UE che si trova in totale contraddizione con i principi del diritto UE

 

Data la sua importanza fondamentale, la protezione del genoma umano è sancita a livello sovranazionale e internazionale. Si veda la Convenzione sui diritti umani e la biomedicina del Consiglio d’Europa del 1997, nonché la Dichiarazione universale sul genoma umano e i diritti umani della 29a Conferenza generale dell’UNESCO del novembre 1997.

Il diritto fondamentale delle persone a non essere sottoposte a sperimentazione farmacologica senza il loro consenso libero e informato è sancito a livello europeo e internazionale (Regolamento UE n. 536/2014, Codice di Norimberga).

Con la classificazione di queste sostanze come “vaccini”, il che non corrisponde al reale meccanismo d’azione di Comirnaty e Spikevax, la popolazione dell’UE viene grossolanamente ingannata e non può quindi prestare un consenso libero e informato all’inoculazione di queste sostanze!

La popolazione dell’UE, brutalmente ingannata, con le decisioni di esecuzione impugnate di fatto è stata e viene esposta ad una criminale sperimentazione

farmacologica di massa e degradata a cavia.

Questo effetto generalmente astratto non richiede un atto di esecuzione, ma risulta direttamente e immediatamente dalle decisioni di esecuzione.

Le decisioni di esecuzione violano radicalmente il Regolamento (UE) n. 536/2014 sulla sperimentazione clinica dei medicinali per uso umano e il Codice di Norimberga.

Il travisamento dei fatti nelle impugnate decisioni di esecuzione ha portato e porta automaticamente a un trattamento involontario di massa con una sostanza sperimentale.

Le decisioni di esecuzione impugnate della Commissione europea hanno anche un effetto diretto generalmente astratto con rilevanza penale perché, nonostante il fatto che gli studi clinici inizialmente richiesti per confermare la propagandata efficacia e sicurezza (e quindi il propagandato rapporto beneficio/rischio positivo) di Comirnaty e Spikevax non siano mai stati eseguiti, è stata comunque concessa un’autorizzazione all’immissione in commercio incondizionata per cinque anni (rinnovabile), e la Commissione ha dichiarato in una nuda e cruda bugia che le condizioni per l’autorizzazione all’immissione in commercio incondizionata sarebbero state soddisfatte.

https://ec.europa.eu/health/documents/community- register/2022/20221010157165/dec_157165_it.pdf

I gruppi placebo sono stati sciolti pochi mesi dopo l’inizio della “campagna di vaccinazione” con il cinico pretesto che i partecipanti al gruppo di controllo per ragioni etiche non avrebbero potuto essere esposti al rischio della malattia Covid-19.

https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-Policy-brief-Vaccine-trial-design- 2021.1

Con le impugnate decisioni di esecuzione, la Commissione europea ha autorizzato il Comirnaty e lo Spikevax per l’uso di massa sulla popolazione dell’UE per cinque anni e prorogabili, senza condizioni, nella più brutale violazione dei principi fondamentali del diritto farmaceutico dell’UE, sebbene l’efficacia e la sicurezza di queste sostanze non siano mai state confermate da studi clinici.

Non si potrebbe procedere in modo più cinico e criminale, visto che si inganna e si danneggia potenzialmente circa 448 milioni cittadini dell’UE!

Infine, il Tribunale UE stesso presenta nella sua motivazione il motivo per cui sia il ricorrente che i suoi figli, così come ogni cittadino dell’UE, sono direttamente interessati dalle due decisioni di esecuzione della Commissione UE.

Nel paragrafo 47 della sua decisione, il Tribunale mostra un atteggiamento assolutamente inaccettabile e spaventosamente totalitario.

Il Tribunale sostiene che le autorità degli Stati membri avrebbero piena discrezionalità nel decidere se sia opportuno imporre ai medici l’uso del Comirnaty o dello Spikevax, se necessario con misure coercitive!

Ciò contraddice i principi fondamentali del diritto dell’UE e della Convenzione europea dei diritti dell’uomo.

Imporre con misure coercitive ai medici l’uso di una sostanza che è chiaramente sperimentale e basata su ingegneria genetica corrisponde alla mentalità dei regimi totalitari, ma non ai trattati dell’UE, alla Carta dei diritti fondamentali dell’UE e alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo!

Questo paragrafo del ragionamento della Corte ha – come obiter dictum – un effetto estremamente pericoloso e non può rimanere in vigore!

Infatti, se dovesse rimanere in vigore, ciò equivarrebbe a un evidente allontanamento della giurisdizione dell’UE da tutti i principi fondamentali del diritto comunitario!

Poiché, secondo il Tribunale, sarebbe a discrezione degli Stati membri utilizzare “anche con misure coercitive” le sostanze sperimentali Comirnaty e Spikevax, che si basano sull’ingegneria genetica e la cui efficacia e sicurezza non sono mai state confermate da studi clinici, il ricorrente e i suoi figli, così come tutti i cittadini dell’Unione Europea, hanno inequivocabilmente un interesse personale, esistente e attuale alla cancellazione immediata dell’autorizzazione di Comirnaty e Spikevax come “vaccini”.

Seguendo la logica spaventosamente autoritaria della Corte, non c’è preoccupazione più diretta di quella del ricorrente italiano, dei suoi figli, anzi di tutti i cittadini dell’UE, che si vedono alla mercé dell’autorità dei loro Stati membri, i quali, secondo l’opinione giuridicamente errata del Tribunale UE, possono applicare anche con misure coercitive ai cittadini sostanze sperimentali di ingegneria genetica, come il Comirnaty e lo Spikevax!

 

Se la Commissione europea non avesse trattato e autorizzato il Comirnaty (Pfizer/BioNTech) o lo Spikevax (Moderna) come un vaccino convenzionale, ma li avesse trattati e dichiarati per quello che sono, ovvero sostanze sperimentali basate sull’ingegneria genetica:

  • la loro autorizzazione (anche solo condizionata) all’uso nel contesto di “campagne vaccinali” per l’intera popolazione non sarebbe mai stata possibile,
  • la madre dei figli minori del ricorrente probabilmente non avrebbe mai avuto l’idea di chiedere al giudice l’autorizzazione per sottoporre i due figli minori a questa iniezione, anche contro la disperata opposizione del padre,
  • i giudici dello Stato membro italiano non avrebbero mai autorizzato il trattamento di bambini sani con sostanze sperimentali basate sull’ingegneria genetica, e
  • l’intera popolazione dell’UE con la massima probabilità non sarebbe stata disposta all’iniezione (anche ripetuta) a se stessi e ai propri figli di queste sostanze.

La Corte di Giustizia europea deve ora pronunciarsi in secondo e ultimo grado sulla ricevibilità dei ricorsi di annullamento presentati dal padre italiano.

Raramente una decisione della Corte di Giustizia europea sull’ammissibilità di un ricorso di annullamento promosso da un ricorrente individuale non privilegiato ha avuto un’importanza fondamentale di così enorme portata.

Perché qui bisogna porsi la domanda: UE, quo vadis?

C-139 24 P Impugnazione Decisione Tribunale UE T-109 23

 

Avv. DDr Renate Holzeisen

Bolzano – viale Stazione 7 – holzeisen@holzeisen-legal.com

Membro del Consiglio della Provincia Autonoma di Bolzano e del Consiglio della Regione Autonoma del Trentino-Alto Adige

Renate Holzeisen: estraneità alla lista “Libertà” di Cateno De Luca

Bolzano, 6 aprile 2024 – Ho appreso dai media che aspirerei ad una candidatura per il Parlamento europeo sulla lista “Libertà” di Cateno De Luca (ex sindaco di Messina) e fondatore del partito “Sud chiama Nord”.

Questa è una notizia falsa, dato che personalmente mi distanzio da quella lista in prima linea a causa del suo organizzatore.

Cateno De Luca si è espresso pubblicamente da allora sindaco di Messina ripetutamente con forza a favore di un generale obbligo “vaccinale”-Covid-19 e a favore di una chiusura delle scuole (DAD) ancora a gennaio 2022.

Da cittadina che ormai da quattro anni si impegna pubblicamente a livello legale e politico, nonché da consulente di troppo pochi ragionevoli parlamentari europei, contro misure totalitarie sfornite di ogni evidenza scientifica, non posso e non voglio farmi strumentalizzare da persone la cui coerenza è molto dubitabile.

Con grandissima preoccupazione prendo atto del fatto che per un’elezione così importante, come quella al Parlamento Europeo, non ci sia un’alternativa credibile per tutti quei cittadini che cercano una rappresentanza coerente ai fini della tutela della loro libertà e dignità umana. Tanti elettori, così anche io, anche questa volta dovranno esprimere il voto secondo la logica del “meno peggio”.

Da cittadina europea, alla quale sta a cuore il futuro della ns. terra e del ns. continente in tempi molto difficili, continuerò – anche grazie ai miei multipli contatti con parlamentari europei che negli ultimi quattro anni hanno dimostrato di non aver perso la loro ragione e il rispetto per la dignità umana – il mio impegno a livello europeo da consulente legale e sarò anche in futuro impegnata politicamente a livello nazionale e internazionale con coerenza ai fini di un’azioni politica credibile.

Avv. DDr. Renate Holzeisen

Membro del Consiglio della Provincia Autonoma di Bolzano

COMUNICATO STAMPA

INCREDIBILE DISINFORMAZIONE – FAKE NEWS –  DEL GOVERNO PROVINCIALE (ASSESSORE ALLA SALUTE HUBERT MESSNER)

 

Oggi pomeriggio ho fatto nella seduta del Consiglio Provinciale tra le altre la seguente interrogazione:

 Lei è al corrente dell’attuale Piano nazionale di comunicazione del rischio pandemico?

  • Se sì: La Provincia Autonoma di Bolzano ossia il governo provinciale è coinvolto nella prevenzione e nel contenimento della divulgazione di cosiddetta “disinformazione” e “fake news”?
  • Se sì: In quale forma è coinvolta la Provincia Autonoma ossia il governo provinciale?
  • E sempre che la Provincia Autonoma di Bolzano ossia il governo provinciale siano coinvolti nella prevenzione e nel contenimento della divulgazione di cosiddetta “disinformazione” ossia di “fake news”: chi decide che cosa debba essere inteso come “disinformazione” ossia “fake news”?

Il governatore non si è proprio degnato di rispondere e ha delegato la risposta all’Assessore alla Salute HUBERT MESSNER che, secondo il governatore, sarebbe informato al riguardo.

HUBERT MESSNER ha diffuso in aula una chiara disinformazione ossia FAKE NEWS!

Nonostante la mia insistenza ha dichiarato che il PIANO NAZIONALE DI COMUNICAZIONE DEL RISCHIO PANDEMICO non esisterebbe ancora e che, dunque, il Sudtirolo/Alto Adige non avrebbe fatto nulla al riguardo.

La verità è, che nella seduta del 20.11.2023 della CONFERENZA PERMANENTE STATO REGIONI (a cui in teoria avrebbe dovuto partecipare anche il governatore oppure un altro membro del governo sudtirolese/altoatesino) è stato dato ad interim l’avvio al Nuovo Piano Nazionale di Comunicazione del Rischio Pandemico che risulta anche pubblicato sul sito del Ministero della Salute.

https://www.statoregioni.it/it/conferenza-stato-regioni/sedute-2023/seduta-del-20-dicembre-2023/report-della-seduta-del-20-dicembre-2023/

https://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pagineAree_722_0_file.pdf

Nonostante che io chiedessi un’ulteriore volta, l’assessore HUBERT MESSNER insisteva dichiarando che il Piano Nazionale di Comunicazione del Rischio Pandemico non esisterebbe, non sarebbe in vigore e che pertanto il Sudtirolo/Alto Adige al riguardo non avrebbe fatto nulla.

Chi chiediamo se l’incredibile risposta dell’Assessore alla Salute HUBERT MESSNER, ossia questa nuda e cruda disinformazione diffusa in aula a camera accesa, è un’azione intenzionale allo scopo di evitare la risposta alle mie importanti domande, oppure se è il frutto di pura ignoranza?

Entrambe e alternative sono inaccettabili! Un unico abisso!

 

Avv./RA DDr. Renate Holzeisen

Abgeordnete zum Südtiroler Landtag – Consigliere della Provincia Autonoma di Bolzano

Presidente di Confederazione Legale per i Diritti dell’Uomo

https://www.renate-holzeisen.eu

Cordiale invito a un incontro di analisi e dibattito riguardante l‘impatto dei nuovi contratti dell’OMS sui pilastri della nostra società: Costituzione, Autonomia, Salute e Economia

 

Data: 23 marzo 2024, ore 10:30 

Luogo: Consiglio Regionale del Trentino-Alto Adige, Sala di Rappresentanza, Piazza Dante 16, I-38122 Trento

Relatori:

Carmela Capolupo – Costituzionalista, Università degli Studi di Napoli Federico II  

Philipp Kruse – Esperto in questioni OMS (Zurigo/CH)  

Renate Holzeisen – Presidente Confederazione Legale dei Diritti dell‘Uomo  

L’evento si svolge in lingua italiana e inglese con traduzione simultanea.

 

Organizzato da Confederazione Legale dei Diritti dell’Uomo.

CONFEDERAZIONE LEGALE PER I DIRITTI DELL’UOMO

Via Alzaia Naviglio Grande, 46 – 20144 Milano  – C. F. 97917220150

Sito:  http://www.confederazionelegale.it

®  Telegramhttps://t.me/confederezionelegale

 

Cordiale invito a un incontro di analisi e dibattito riguardante l‘impatto dei nuovi contratti dell’OMS sui pilastri della nostra società: Costituzione, Autonomia, Salute e Economia

Data: 22 marzo 2024, ore 17:00 

Luogo: Casa della Cultura “Walther von der Vogelweide”, Via Sciliar 1, I-39100 Bolzano

 

Relatori:

Carmela Capolupo – Costituzionalista, Università degli Studi di Napoli Federico II

Philipp Kruse – Esperto in questioni OMS (Zurigo/CH)

Renate Holzeisen – Presidente Confederazione Legale dei Diritti dell‘Uomo

L’evento si svolge in lingua italiana e tedesca con traduzione simultanea.

Iniziativa a cura del gruppo consiliare Vita del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano

 

 Avv.DDr. Renate Holzeisen

Membro del Consiglio della Provincia Autonoma di Bolzano – Gruppo Consiliare VITA

https://www.renate-holzeisen.eu

 

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