Parte V – Motivi che devono necessariamente portare finalmente all’inizio di serie indagini penali (mai fatte) su quanto denunciato già a novembre 2021 da n. 83 sanitari oppositori al diktat del “vaccino”-Covid-19 – udienza del 15 gennaio 2024 avanti il GIP/Tribunale di Bolzano

B.5.6.

Conferma da parte della Commissione Europea dell’obbligo della prescrizione medica riferita alla situazione di ogni individuo e dell’obbligo di informare adeguatamente sulla natura, efficacia e sicurezza dei “vaccini”-Covid-19

Un membro del Parlamento Europeo votata in Italia, traendo spunto da una trasmissione sull’emittente nazionale RadioRadio, in cui la sottoscritta difensore aveva spiegato la brutale violazione da parte delle autorità italiane dell’obbligo della prescrizione medica, ha presentato un’interrogazione alla Commissione Europea

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2022-000708_IT.html

evidenziando che “la prescrizione medica deve essere riferita alla situazione di ogni individuo dopo che questo è stato adeguatamente informato dal medico vaccinatore (articolo 8 del regolamento (CE) n. 507/2006 – articolo 5 della Convenzione di Oviedo) sulla natura, sull’efficacia e sulla sicurezza dei vaccini (doc. 18).

La Commissaria alla Salute ha risposto in data 21.4.2022 a nome della Commissione Europea (doc. 19),

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2022-000708-ASW_IT.html

confermando che “Le autorizzazioni all’immissione in commercio dei vaccini anti Covid-19 sono state rilasciate dalla Commissione … Le relative decisioni della Commissione specificano le condizioni o limitazioni di fornitura e utilizzo del medicinale, vale a dire se il medicinale è soggetto a prescrizione medica (come nel caso dei vaccini anti Covid-19) o meno, o a prescrizione medica speciale e/o limitativa.

Nel contesto delle campagne nazionali di vaccinazione contro la COVID-19, è responsabilità dei medici informare debitamente i pazienti in merito alla sicurezza, all’efficacia e alla qualità dei vaccini. La decisione di vaccinarsi spetta a ciascun individuo, dopo aver consultato il proprio medico in caso di dubbi”.

 

B.6.

Prova ormai di dominio pubblico dell’inganno dei cittadini in punto asserita efficacia dei “vaccini”-covid.19,

nella trasmissione di giornalismo d’inchiesta “Fuori dal coro” di Rete4 Mediaset (Mario Giordano) d.d. 14 marzo 2023

Vedi la trasmissione su

https://mediasetinfinity.mediaset.it/video/fuoridalcoro20222023/puntata-del-14-marzo_F312336201001001

In tale trasmissione sono stati mostrati dei documenti interni all’Autorità Italiana del Farmaco AIFA (in primis corrispondenza email, ma non solo) che sono prova del fatto che proprio i responsabili di quell’organo dello Stato che avrebbe dovuto vigilare sulla sicurezza e efficacia dei “vaccini”-Covid-19, hanno, invece, intenzionalmente mentito sull’asserita efficacia, sottacendo i segnali e le prove che sin dall’inizio della campagna vaccinale sono arrivati all’AIFA dalle strutture locali (Regioni, Province, Ospedali) in merito all’evidente fallimento del vaccino, assicurando, con questo operato criminale, la base propagandistica (“vaccinazione” per tutelare gli altri, in primis i più fragili) per l’introduzione con il D.L. 44/2021 dell’obbligo “vaccinale”-Covid-19 prima per i sanitari, e successivamente per altre categorie professionali, per gli over-50 e, con il green-pass rafforzato, di fatto per tutti.

 

Va ricordato che la mancanza dell’efficacia preventiva del contagio virale e, dunque, della contagiosità delle persone trattate, risultava, comunque, già dall’Assessment Report (rapporto di valutazione) dell’EMA sul rispettivo “vaccino”- Covid-19 (vedi in doc. 6.1. e segg.) l’Assessment Report dell’EMA su Comirnaty di Pfizer/BioNTech e Spikevax di Moderna) e che, in ogni caso, i cosiddetti “vaccini”- Covid-19 non erano stati autorizzati con l’indicazione clinica della prevenzione dell’infezione/contagio virale!

Risulta, infatti, dai documenti interni dell’AIFA, tra l’altro, quanto segue (da La Verità, 15 marzo 2023, doc. 20): “Era il 19 gennaio 2021, la campagna di vaccinazione stava muovendo i primi passi, eppure già qualcosa non andava. La Regione Umbria si accorge che ci sono dei vaccinati che non sviluppano anticorpi e così manda una nota all’Aifa. La risposta arriva tempestiva, il giorno stesso: “Pur non essendo ancora disponibili chiari criteri di definizione di caso del fallimento vaccinale per i nuovi vaccini Covid, non va indicato il Pt mancanza di efficacia e i Pt correlati”. In pratica, nel dubbio, meglio tacere e non segnalare… passano due mesi e questa volta è il Centro di farmacovigilanza della Regione Liguria a contattare l’Agenzia del farmaco. L’oggetto della comunicazione non lascia spazio a interpretazioni: “Casi di mancata efficacia del vaccino Comirnaty”, ossia il Pfizer. La struttura responsabile della farmacovigilanza ligure evidenzia dei casi in cui vaccinati con due dosi, a poca distanza dal secondo inoculo, si ammalano di Covid manifestando dei sintomi. E anche questa volta vengono chieste spiegazioni all’Aifa su come poter segnalare l’accaduto. Anzi, la Regione Liguria fa persino un passo in più e chiede espressamente di poter registrare questi eventi come gravi casi di mancanza di efficacia. Per fare questo cita nella comunicazione una indicazione dell’Aifa stessa del 2018 … Per i liguri questa nota del 2018 basta per poter dichiarare che in quei casi di contagio il vaccino ha fallito. Purtroppo però anche questa volta viene messo tutto a tacere. Dai documenti mostrati … durante la diretta del programma condotto da Mario Giordano, emerge come il tentativo di non segnalare, con il passare del tempo, diventi così spudorato che sono gli stessi funzionari dell’Agenzia del farmaco a sollevare dei dubbi. In un altro documento interno, infatti, una funzionaria chiede spiegazioni sul perché i casi di contagio dei vaccinati non debbano essere considerati come dei fallimenti vaccinali, se mancano gli anticorpi indotti dal siero. La donna scrive ai colleghi: “Vi chiederei di spiegarmi la differenza tra fallimento vaccinale e assenza di anticorpi indotti da vaccino”. Le viene risposto: “La nostra idea è che assenza di anticorpi indotti da vaccino si configuri come una reazione avversa diversa da fallimento vaccinale …”. Questo però sembra mandare su tutte le furie la funzionaria che quindi rincara la dose: “Io all’Università ho studiato che lo scopo della vaccinazione è stimolare il sistema immunitario a produrre anticorpi.  Se il vaccino non ha prodotto anticorpi che effetto ha avuto nella persona a cui è stato somministrato? A rigore di logica nulla, ovvero mancanza di efficacia e quindi fallimento vaccinale”. E a confermare la posizione della donna è anche il dottor Maurizio Federico, dirigente di ricerca dell’Istituto Superiore della Sanità, che ai microfoni di Fuori al Coro .. .ha sottolineato: “Tutti i vaccini hanno lo scopo di stimolare il sistema immunitario a produrre anticorpi. Se quindi non genera anticorpi è difficile che funzioni”. Sembra tutto abbastanza chiaro: un vaccino per funzionare deve produrre anticorpi, eppure per l’Aifa continua a essere un problema ammettere il fallimento vaccinale. In un altro documento interno … viene mostrata la risposta data alla funzionaria che poneva il dubbio: “Se facciamo passare come fallimento vaccinale l’assenza degli anticorpi, siamo fuori dalle indicazioni dell’Ema (…). Per questo pensavamo di farle modificare, togliendo fallimento vaccinale.” Quindi per la scienza se non ci sono anticorpi, il vaccino ha fallito, eppure per l’Aifa non è così e lo ribadisce anche qualche mese fa rispondendo a una segnalazione degli Ospedali Civili Brescia. La struttura ospedaliera lombarda a novembre scorso segnala un “elevato numero di casi di inefficacia di vaccini anti Covid-19” … L’Agenzia del farmaco avrebbe dovuto far partire dei progetti di vigilanza attiva… Progetti che però non sono mai partiti.

 

Ovviamente anche nella Provincia Autonoma di Bolzano tantissima gente si ammalava di Covid-19, anche in forma seria, nonostante avesse avuto l’iniezione dei cosiddetti “vaccini”-Covid-19, ma anche i responsabili della sanità del Sudtirolo (in primis i responsabili dell’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari, FLORIAN ZERZER nella sua qualità di Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria, MARIA GRAZIA ZUCCARO nella sua qualità di Responsabile del Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda Sanitaria, nonché il Responsabile per la Farmacovigilanza nella Provincia Autonoma di Bolzano UGO MORETTI, non hanno ritenuto di dover denunciare l’evidente “fallimento” della sostanza proclamata e imposta ai cittadini anche con la brutale violazione dei loro Diritti Umani, quale “vaccino” efficace e sicuro.

Anzi, questi responsabili hanno aumentato in un crescendo terrificante la pressione sulla popolazione affinché questa si sottoponesse al trattamento con una sostanza sperimentale a base genica (vedi infra), ingannandola con una propaganda senza precedenti, sia sull’asserita (ma insussistente) “efficacia di prevenzione del contagio virale e della contagiosità delle persone trattate”, sia sulla asserita (ma insussistente) “sicurezza” (vedi documenti interni dell’AIFA a tal secondo aspetto infra) dei cosiddetti “vaccini”-Covid-19.

 

I responsabili dell’Azienda Sanitaria della Provincia Autonoma di Bolzano hanno tenuto un comportamento particolarmente ingannevole. Cosi ancora a fine Luglio 2023 hanno pubblicato sul suo sito dell’Azienda sanitaria una informativa che insinuava ai genitori la falsa idea che l’inoculazione ai propri figli dei cosiddetti “vaccini”-Covid-19 potesse portare alla protezione della popolazione “fragile” (doc. 21)!

Dunque, la sottoscritta ha mandato ai responsabili dell’Azienda Sanitaria (FLORIAN ZERZER) nonché ai vertici dell’Ordine dei Medici e Chirurghi di Bolzano una diffida per l’immediata rimozione dal sito web di tale informazione (doc. 22).

 

La brutale violazione da parte dei responsabili sopra indicati delle disposizioni indicate nell’autorizzazione decisa dalla Commissione Europea per l’immissione sul mercato dei cosiddetti “vaccini”-Covid-19, nonché della normativa sull’uso off label di un farmaco, sulla prescrizione di un farmaco e del necessario consenso informato, è palese!”.

Chiarito che ai sanitari veniva in modo brutale imposto un vietato generalizzato uso off label dei “vaccini”-Covid-19 che mai avevano l’efficacia invece necessaria ai fini dell’adempimento dell’obbligo “vaccinale”-Covid-19 di cui all’art. 4 D.L.44/2021, e che, alla luce di quanto qui ulteriormente esposto e documentato, che le decisioni della Consulta risultano essere banalmente erronee nelle premesse sulle quali sono fondate e, inoltre, affette dall’impressionante totale ignoranza della normativa farmaceutica (divieto dell’uso generalizzato al difuori delle indicazioni terapeutiche esposte nell’atto di autorizzazione per l’uso!), si passa infra ad evidenziare e documentare ulteriormente il fatto che i cosiddetti “vaccini”-Covid-19 non potevano essere imposti anche perché sono delle nude e crude sostanze sperimentali che espongono la salute e la vita dei cittadini ad un enorme rischio.

 

B.7.

I responsabili del falso ideologico (artt- 479 e segg. c.p.) e della violenza privata (art. 610 c.p.) e della minaccia (art. 612 c.p.)

Nel caso concreto,

  • i responsabili del Ministero della Salute (ex ministro ROBERTO SPERANZA, il consulente personale dell’ex Ministro della Salute WALTER RICCIARDI, i sottosegretari di stato ANDREA COSTA e PIERPAOLO SILERI, il Segretario Generale del Ministero della Salute GIOVANNI LEONARDI, il Direttore Generale della prevenzione sanitaria GIOVANNI REZZA e il presidente del Consiglio Superiore di Sanità del Ministero della Salute FRANCO LOCATELLI) sono senza alcun dubbio personalmente responsabili per aver imposto ossia sostenuto l’illegittimo trattamento off label dei sanitari (e successivamente anche di altre categorie professionali e tutti gli over 50, ma pure tutti i cittadini sottoposti all’obbligo del green pass rafforzato!).
  • lo stesso vale per i responsabili degli Ordini Professionali Nazionali, in primis della FNOMCEO, presidente FILIPPO ANELLI, i quali anziché intervenire a tutela dei membri della categoria da loro rappresentata, nonostante – vista la documentazione ufficiale istituzionale che ovviamente anche loro dovevano conoscere  – hanno commesso anche loro il reato di FALSO IDEOLOGICO e di VIOLENZA PRIVATA;
  • i responsabili dell’Azienda Sanitaria della Provincia Autonoma di Bolzano – l’allora Direttore Generale FLORIAN ZERZER – destinatario di centinaia di comunicazioni pec da parte dei sanitari sudtirolesi con i quali questi segnalavano che i “vaccini”-Covid-19 non erano stati autorizzati per la prevenzione dell’infezione virale (vedi esempi già allegati alla Denuncia Penale);

 la responsabile del reparto prevenzione e responsabile della procedura di accertamento dell’asserito inadempimento dell’obbligo “vaccinale” MARIA GRAZIA ZUCCARO – anche lei destinataria di centinaia di specifiche comunicazioni dei sanitari al riguardo (vedi esempi già allegati alla Denuncia Penale);

 il rispettivo responsabile dell’hub vaccinale, come p.e. il Dott.med. PAOLO CONCI, responsabile del centro vaccinale di Bolzano, il quale, come risulta dall’annotazione di P.G. del 24.05.2021 dei Carabinieri di Bolzano, in una discussione – in presenza dei Carabinieri intervenuti su richiesta della sottoscritta difensore – con la sottoscritta difensore e la sua assistita (un’infermiera dell’ospedale di Bolzano che ha chiesto di essere accompagnata dalla sottoscritta difensore nell’hub vaccinale per chiarire l’uso legittimo e appropriato dei “vaccini”-Covid-19 nel caso di sanitari imposti all’obbligo vaccinale di cui all’art. 4 D.L. 44/2021) insisteva, in presenza dei Carabinieri, nell’asserzione che “si sapeva perfettamente che il vaccino previene l’infezione” … sic! (verbale già sub doc. 70 Denuncia Penale);

  • il rispettivo medico vaccinatore nel hub vaccinale, laddove i sanitari denuncianti si sono presentati nell’hub vaccinale per vedere se quantomeno il medico vaccinatore dichiarava inutilizzabili i “vaccini”-Covid-19 ai fini dell’assolvimento dell’obbligo “vaccinale”-Covid-19 di cui all’art. 4 D.L. 44/2021, e che (tranne in pochissime eccezioni) non hanno voluto ascoltare seriamente quanto li veniva esposto e documentato, come p.e. il Dr.med. GIOVANNI COSIO (medico “vaccinatore” nell’hub vaccinale Bolzano)[1],
  • il responsabile del reparto legale dell’Azienda Sanitaria MARCO CAPPELLO che gestiva per l’Azienda Sanitaria tutto il contenzioso legale riguardo all’obbligo “vaccinale”-COVID-19 e nell’ambito del quale è stato informato sin da subito e ripetutamente dell’illegittimo off label use dei cosiddetti “vaccini”-Covid-19 per l’assolvimento dell’obbligo “vaccinale”-19, oltre che della natura sperimentale di tali sostanze;
  • i responsabili del rispettivo Ordine Professionale (in primis dell’Ordine dei Medici e Chirurghi di Bolzano – CLAUDIO VOLANTI, MONICA OBERRAUCH) che erano destinatari di innumerevoli comunicazioni da parte dei sanitari iscritti all’Ordine rispetto all’illegittimo uso off label dei “vaccini”-Covid-19 (vedi esempi già allegati alla denuncia penale);
  • i responsabili dell’AIFA, in primis il direttore generale NICOLA MAGRINI e il presidente GIORGIO PALÚ, che avevano il preciso obbligo di garantire che i “vaccini”-Covid-19 non venissero imposti per un uso non autorizzato nell’atto di autorizzazione per l’immissione sul mercato e, dunque, avrebbero dovuto opporsi all’utilizzo off label dei “vaccini”-Covid-19 ai fini dell’obbligo vaccinale di cui all’art. 4 D.L. 44/2021;
  • i responsabili dell’Istituto Superiore della Sanità (ISS), in primis il presidente SILVIO BURSSAFERRO, che avrebbero avuto il preciso obbligo di evidenziare subito l’illegittimo uso off label dei “vaccini”-Covid-19 nel caso di imposizione del trattamento con essi ai fini dell’adempimento dell’obbligo vaccinale di cui all’art. 4 D.L. 44/2021

avrebbero dovuto spiegare ai sanitari per quale motivo e su quale base normativa insistevano per l’illegittima inoculazione off label ai sanitari di una sostanza che non era mai stata autorizzata ai fini della prevenzione dell’infezione/ contagio dal virus SARS-CoV-2!

E ancora prima, avrebbero dovuto dichiarare in modo chiaro che per queste sostanze non erano stati fatti gli studi clinici ai fini della conferma dell’efficacia e della sicurezza e che, anzi, i produttori avevano chiaramente dichiarato che in realtà li mancavano tantissime informazioni in punto sicurezza.

I responsabili nella Provincia Autonoma di Bolzano del procedimento di accertamento dell’inadempimento dell’obbligo “vaccinale”-Covid-19 e della successiva sospensione dei sanitari che hanno rifiutato l’inoculazione del “vaccino”-Covid-19 dal lavoro ossia dal diritto di esercitare la propria professione (MARIA GRAZIA ZUCCARO, FLORIAN ZERZER, MARCO CAPPELLO, CLAUDIO VOLANTI, MONICA OBERRAUCH, …. ) non hanno mai risposto alle motivate istanze di autotutela inviate al riguardo dai sanitari!

 

Avrebbero avuto ovviamente l’obbligo di chiarire subito in tutta trasparenza i gravi fatti a loro comunicati sin da subito. Nonostante che erano stati ripetutamente informati da centinaia di sanitari sudtirolesi del fatto decisivo che i cosiddetti “vaccini”-Covid-19 non erano stati autorizzati per la prevenzione dell’infezione con il virus SARS-CoV-2 e che, dunque, i sopra indicati responsabili insistevano in un illegittimo OFF LABEL USE, non si sono neanche degnati di rispondere alle motivate e fondate comunicazioni/istanze dei sanitari (che sono stati trattati peggio dei fuorilegge!).

Sussiste, dunque, un comportamento DOLOSO!

 

I responsabili della procedura di sospensione dei sanitari sudtirolesi (i sopra indicati responsabili dell’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige nonché degli Ordini Professionali, in primis dell’Ordine dei Medici e Chirurghi)  sapevano e, nonostante che sapevano, insistevano nell’operato gravemente illegittimo, commettendo ripetutamente e in continuazione in molteplici casi un FALSO IDEOLOGICO, oltre che una VIOLENZA PRIVATA, e per i motivi che verranno esposto ulteriormente infra anche un TENTATO OMICIDIO (PER DOLO EVENTUALE), TENTATE LESIONI PERSONALI (PER DOLO EVENTUALE).

Nessuno di loro può dire di non aver saputo!

 

B.8.

Divieto generale di interpretazione estensiva di un obbligo e in particolare e a maggior ragione di un obbligo vaccinale con violazione dei Diritti Fondamentali/Umani

B.8.1.

Preleggi

Gli artt. 12 e l’art. 14 delle Preleggi vietano un’interpretazione estensiva dell’obbligo vaccinale” che vada oltre la prevenzione dell’infezione/contagio con il virus SARS-CoV-2 che è l’evidente ratio dell’obbligo vaccinale di cui all’art. 4 D.L. 44/2021.

B.8.2.

Ratio consolidata dell’obbligo vaccinale recepita dall’art. 32 Costituzione

In assenza di un beneficio diretto sulla salute dei terzi un cittadino non può essere obbligato a vaccinarsi.

“La tutela dalle forme gravi della malattia non può integrare un obiettivo costituzionalmente legittimo per imporre un obbligo di trattamento, in quanto non integra una politica di tutela diretta della salute dei terzi, la sola che legittima l’obbligo … La tutela delle forme gravi della malattia inerisce al piano delle cure, dominato dal principio della volontarietà e concerne, logicamente, solo la popolazione a rischio di forme gravi, non tutta la popolazione e nemmeno un’intera categoria (composta da giovani, adulti, anziani, soggetti sani e con patologie). La cura è strutturalmente incompatibile con l’obbligo, necessitando, al contrario, di una valutazione individualizzata ed è, inoltre, riservata, secondo l’insegnamento della Consulta, alla relazione terapeutica (cfr. Corte Cost. n. 282/2002 …). La dottrina ha sempre individuato nella salute come “interesse della collettività” a cui presidio può essere imposto l’obbligo vaccinale, la protezione della salute dei terzi, escludendo il perseguimento di altri interessi pubblici. … Pertanto, una volta ammesso, come fa il CGARS (non vedendo però poi accolta la sua tesi dalla Consulta!), che il vaccino serve non per proteggere dal contagio ma per prevenire la malattia grave e garantire, di conseguenza, la funzionalità degli ospedali, proprio l’allontanamento del sanitario non vaccinato dal servizio non sarebbe concepibile, perché priva di ratio. Se si protegge (non il fragile, ma) la salute del sanitario (perché la sua salute condiziona la funzionalità del SSN), il suo allontanamento dal SSN non avrebbe senso, anzi realizzerebbe proprio ciò che si vorrebbe scongiurare.

È invece del tutto evidente che, ove il vaccino funzioni per prevenire l’infezione, ad essere protetto è direttamente la salute dei terzi (i pazienti), e solo in forma indiretta altri interessi. In questo caso, l’obbligo sarebbe coerente con la ratio consolidata, recepita dall’art. 32 Cost.

L’obbligo vaccinale nella sua configurazione consolidata, tutela direttamente la salute dei terzi (i fragili), indirettamente anche altri beni. La condizione per la sua legittima imposizione resta ancorata alla finalità diretta. ….

Il concetto cui si riferisce l’art. 32 Cost. non può che essere quello tradizionale …. È la stessa struttura dell’obbligo a confermarlo: l’allontanamento dell’inadempiente da un ambito di vita sociale o è coerente con la protezione della salute dei terzi (l’allontanamento dei sanitari, nel caso che ci occupa, intendeva proteggere i pazienti), oppure è priva di senso.

Con la sentenza n. 14/2023 la Consulta NON ha dato spazio al totalmente erroneo presupposto su cui il CGARS fondava il proprio ragionamento, idoneo a scardinare la razionalità dell’obbligo vaccinale.

Il beneficio per la collettività consiste nella prevenzione della trasmissione dell’infezione, con effetto diretto sulla salute dei terzi. Solo così il trattamento sanitario obbligatorio realizza l’unico obiettivo (tutela della salute pubblica) che legittima, secondo l’unanime posizione della dottrina, la compressione della libertà di autodeterminazione individuale rispetto alle cure. … Questa attitudine ad incidere in modo diretto sulla salute dei terzi e a svolgere un effetto epidemiologico (contrastare la diffusione del virus) rappresenta quel requisito che la giurisprudenza costituzionale qualifica come “beneficio della collettività”. Sul punto, la posizione della giurisprudenza è chiarissima: la Consulta, la CEDU, la giurisprudenza amministrativa mettono in luce sempre lo stesso fondamento (la protezione della salute dei terzi) delle politiche di obbligo vaccinale (cfr. Corte cost. n. 5/2018; Corte cost. 268/2017 punto 7.2, in cui chiarisce che la dimensione collettiva della salute consiste nell’impedire l’eventuale contagio fra i soggetti non a rischio e quelli a rischio e contribuendo in tal modo anche alla protezione di coloro che non possono ricorrere alla vaccinazione. CEDU, Gr.Cam.sent. 8 aprile 2021, ric.nn. 47621/13, 3867/14, 73094/14, 19306/15, 19298/15, 43883/15…. Cfr. il punto 272 (l’obbligo può giustificarsi ove – oltre ad essere previsto per legge – persegua un obiettivo legittimo rinvenibile nella protezione della salute collettiva e in particolare di quella di chi si trovi in stato di particolare vulnerabilità) e il punto 306 (protezione dal contagio)….Calata nel contesto dell’obbligo vaccinale per il Sars-CoV-2, l’inedita ratio (del CGARS) implode. In assenza dell’idoneità del vaccino a prevenire il contagio, su quale ragione si ancora la sospensione dal SSN di quel personale che tale funzionalità dovrebbe garantire? (e che, peraltro, nella stragrande parte aveva già sviluppato nel 2020 e prima metà del 2021 anticorpi al Sars-CoV-2 per immunizzazione naturale …vedi infra).[2]

In generale si ribadisce il radicale difetto di un’efficacia delle considerazioni e decisioni della Consulta e dei Giudici di merito (Tribunale/CGARS/TAR) remittenti le questioni di legittimità costituzionale.

Argomentando del tutto erroneamente come il CGARS, si involve e si tormenta in contraddizioni insuperabili. Cosi ragionando, la ratio dell’obbligo vaccinale diventa eterea, non più in grado di fornire una chiave interpretativa al legislatore, agendo solo ex post, per giustificare, ora per un motivo, ora per un altro, qualsiasi scelta assunta. Una vuota formula in grado di giustificare le scelte compiute si sostituirebbe alla ratio consolidata.

Non sarebbe certo costituzionale un obbligo di farsi trattare con una sostanza (peraltro sperimentale a base genica e con un profilo di alto rischio per la vita e salute – inclusa la modifica del DNA, vedi infra) perché le autorità responsabili per la salute pubblica hanno omesso di fornire tempestivamente le cure domiciliari esistenti (sin dai tempi della SARS1!) per i pazienti del Covid-19 e hanno trattato in modo del tutto erroneo e anti-scientifico i pazienti (p.e. intubazione generale – con susseguente lesione letale dei polmoni) perché è proprio successo questo in Italia!

 

Questo Giudice per le Indagini Preliminari come la Procura della Repubblica, sono assoggettati esclusivamente alla legge ex art. 101 e 24 Costituzione e non a diktat autoritari della politica e di chi la dirige dietro le quinte.

 

Avv.DDr. Renate Holzeisen

Membro del Consiglio della Provincia Autonoma di Bolzano – Lista VITA

https://www.renate-holzeisen.eu

 

[1] Tale medico “vaccinatore” era, peraltro, decisamente concentrato a fare pubblicità per il suo ambulatorio medico privato, distribuendo pure le sue cartoline di visita ad ogni inoculando, anziché a informare correttamente i cittadini. La sottoscritta difensore ha dovuto nell’interesse di un suo assistito – un medico sospeso – persino far intervenire le forze dell’ordine per far avere al suo assistito una copia del modulo del consenso sul quale questo aveva scritto a mano di non poter prestare alcun consenso perché non informato sulla natura, efficacia e profilo di rischio del “vaccino”-Covid-19. Il medico “vaccinatore” non si degnava di fornire le risposte alle più che fondate domande peraltro di un suo collega medico! E ciò alla faccia dell’obbligo del medico “vaccinatore” di informare l’inoculando ai fini del consenso libero e informato (doc. 52).

[2] Cfr. Carlo Iannello, Associazione Italiana dei Costituzionalisti, Osservatorio costituzionale, Fasc.4/2023 d.d. 4 luglio 2023 – doc. 3.

 

Parte IV – Motivi che devono necessariamente portare finalmente all’inizio di serie indagini penali (mai fatte) su quanto denunciato già a novembre 2021 da n. 83 sanitari oppositori al diktat del “vaccino”-Covid-19 – udienza del 15 gennaio 2024 avanti il GIP/Tribunale di Bolzano

B.5.

Illegittimo generalizzato uso off label dei “vaccini”-Covid-19 ai fini dell’obbligo “vaccinale” per la prevenzione dell’infezione con il SARS-CoV-2 di cui all’art. 4 D.L. 44/2021

FALSO IDEOLOGICO (artt. 479 e segg.c.p.)

B.5.1.

Conferma da parte della Autorità per il Farmaco Europea (EMA) che i cosiddetti “vaccini”-Covid-19 non sono stati autorizzati per la prevenzione della trasmissione virale da una persona all’altra – EMA/451828/2023

Rispondendo in data 18.10.2023 con documento EMA/451828/2023 alla richiesta di sospensione dell’autorizzazione di immissione sul mercato dei cosiddetti “vaccini” a mRNA Comirnaty di Pfizer/BioNTech e Spikevax di Moderna, presentata in data 04.10.2023 da un gruppo di membri del Parlamento Europeo, l’Autorità per il Farmaco Europea (EMA) ha confermato che i cosiddetti “vaccini”Covid-19 non sono mai stati autorizzati per la prevenzione della trasmissione del virus SARS-CoV-2 da una persona all’altra (doc. 11).

Tale fatto risultava in modo inequivocabile sin dall’inizio dall’indicazione terapeutica al punto 4.1 dell’Allegato I della rispettiva Decisione di Esecuzione della Commissione Europea per l’immissione sul mercato del rispettivo “vaccino”-Covid-19 (vedi sopra).

Oggettivamente non è assolutamente spiegabile come la Consulta avesse potuto arrivare alla conclusione che all’atto dell’introduzione dell’obbligo “vaccinale”-Covid-19 per i sanitari (e poi anche per le altre categorie professionali) ci fosse stato un “dato medico-scientifico”, un’”attendibilità scientifica” “rispetto alla finalità perseguita” (Corte Cost. n. 14/2023, punto 9), laddove, invece, l’indicazione terapeutica autorizzata dall’Autorità preposta alla procedura di autorizzazione centralizzata ex Regolamento del Parlamento e del Consiglio Ce n. 724 del 2006 di un medicinale (Commissione Europea con il suo organo di consulenza EMA – Autorità Europea del Farmaco) non ricomprendeva l’uso ai fini della prevenzione del contagio/infezione virale, proprio perché tale efficacia non è stata dimostrata e non ha, peraltro, neanche costituito oggetto della richiesta di autorizzazione da parte dei produttori!

 

La Corte Costituzionale, e prima ancora i Tribunali e i TAR che hanno sollevato le questioni di legittimità costituzionale, hanno ignorato completamente il fatto principale che andava – sulla base della documentazione istituzionale dell’autorizzazione per l’immissione sul mercato dei cosiddetti “vaccini”-Covid-19 verificato e constatato: la indicazione terapeutica autorizzata!

Invece, paradossalmente nessuno si è interessato di questo aspetto decisivo!

 

Dalla lettera di risposta dell’EMA (a firma della Direttrice Emer Cooke) risulta a tal riguardo esplicitamente quanto segue:

  1. The authorised indications

You state that based on the authorized indications, the vaccines should only be administered to individuals who seek personal protection, and they are not authorized for the purpose of reducing transmission or infection rates (transmission control). You also state that the authorized indication does not align with uses promoted by pharmaceutical companies, politicians, and health professionals.

You are indeed correct to point out that COVID-19 vaccines have not been authorized for preventing transmission form one person to another. The indications are for protecting the vaccinated individuals only.

The product information for COVID-19 VACCINES clearly states that the vaccines are for active immunization to prevent COVID-19. In addition, EMA’s assessment reports on the authorization of the vaccines note the lack of data on transmissibility.

EMA will continue to be transparent about the approved uses of COVID-19 vaccines and identify areas where we need to tackle misconceptions.

Qui la traduzione in lingua italiana:

  1. Le indicazioni autorizzate

Voi dichiarate che in considerazione delle indicazioni autorizzate, i vaccini devono essere inoculati solo a persone che cercano una loro protezione personale, e che i vaccini non sono autorizzati allo scopo di ridurre la trasmissione oppure il tasso di infezione (controllo della trasmissione). Voi dichiarate anche che l’indicazione autorizzata non corrisponde agli usi promossi dalle aziende farmaceutiche, dai politici e da professionisti della sanità.

Voi, infatti, avete ragione ad evidenziare che i vaccini-COVID-19 non sono stati autorizzati per la prevenzione della trasmissione (virale) da una persona all’altra. Le indicazioni si riferiscono solo alla protezione dell’individuo vaccinato.

La informazione sul prodotto per i vaccini-Covid-19 indica in modo chiaro che i vaccini sono per l’attiva immunizzazione al fine di prevenire il Covid-19. Inoltre, dagli Assessment reports (rapporti di valutazione) dell’EMA nell’autorizzazione dei vaccini risulta la mancanza di dati in punto trasmissibilità (virale).

L’EMA continuerà ad essere trasparente sull’uso autorizzato dei vaccini Covid-19 e ad identificare area dove è necessario contrastare malintesi”.

 

B.5.2.

Indicazione terapeutica determinata ai fini autorizzativi ai sensi della Direttiva 2001/83/Ce Parlamento Europeo e Consiglio (recepito con  D.Lgs. 24.04.2006 n. 219) e Regolamento (Ce) n. 726/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio nelle Decisioni di Esecuzione della Commissione Europea per l’immissione sul mercato dei cosiddetti “vaccini”-Covid-19 e rispettiva esecuzione da parte dell’AIFA con le sue Determine

I cosiddetti “vaccini”-Covid-19 sono stati autorizzati in via centralizzata dalla Commissione Europea (su parere del suo organo consultativo EMA) sulla base del Regolamento (Ce) n. 726/2004 nonché dalla Direttiva 2001/83/Ce, con una precisa indicazione terapeutica.

 

Vedi p.e. Allegato I alla Decisione di Esecuzione per l’autorizzazione di immissione sul mercato di Cormirnaty di Pfizer/BioNTech pag. 2 (già sub doc. 5 Denuncia Penale nella sua versione originaria d.d. 21.12.2020) e la rispettiva Determina n. 154 del 23.12.2020 dell’AIFA pag 6 (Allegato), doc. 12

A dimostrazione che dal giorno della sua immissione sul mercato ad oggi non è cambiata la indicazione terapeutica del “vaccino”-Covid-19, qui sotto anche l’indicazione terapeutica nella versione attuale dell’Allegato I all’autorizzazione non più condizionata di Comirnaty di Pfizer/BioNTech (doc.8)

L’indicazione terapeutica autorizzata dalla Commissione Europea su parere dell’EMA, è dunque, quella della prevenzione della malattia Covid-19 e non quella della prevenzione dell’infezione con il virus SARS-CoV-2.

 

B.5.3.

Contenuto dell’obbligo vaccinale di cui all’art. 4 D.L. 44/2021

L’obbligo “vaccinale”-Covid-19, vigente all’epoca della sospensione dei sanitari (vedi art. 4 D.L. 44/2021) era chiaramente stato imposto per prevenire l’infezione virale.

 

Bisogna distinguere due concetti fondamentali:

  • il SARS-CoV-2 è il virus.
  • il Covid-19 è la malattia.

Il contagio avviene con il virus SARS-CoV-2 e non con la malattia Covid-19.

Una vaccinazione che ha come scopo il contenimento del contagio virale, della trasmissione virale e dunque del tasso di infezione virale nella popolazione, deve avere l’efficacia di prevenire il contagio virale tramite un’immunizzazione sterile.

Immunizzazione sterile significa che il sistema immunitario impedisce ad un agente patogeno di replicarsi nel corpo della persona vaccinata.

I cosiddetti “vaccini”-Covid-19 questa efficacia non ce l’hanno e, dunque, sono stati autorizzati solo ai fini della prevenzione della malattia Covid-19 nella persona contagiata con il virus, e, dunque, nella persona che, essendo contagiata, oltre a potersi ovviamente ammalare, è portatore del virus che riesce a replicarsi nel corpo della persona “vaccinata”.

Le persone a cui sono state inoculati i cosiddetti “vaccini”-Covid-19, pertanto, trasmettono il virus così come lo trasmettono le persone non “vaccinate”.

Il Legislatore, evidentemente malinformato (l’EMA parla di “malintesi”) ha pensato di poter utilizzare i “vaccini”-Covid-19 per prevenire il contagio da SARS-CoV-2 e, dunque, ai fini dell’immunizzazione sterile delle persone “vaccinate” e, di conseguenza, ai fini della prevenzione della trasmissione virale e dell’infezione.

Infatti, il Legislatore ha inequivocabilmente disposto testualmente quanto segue:

Art. 4 D.L. 44/2021:

(Disposizioni urgenti in materia di prevenzione del contagio da SARS-CoV-2 mediante previsione di obblighi vaccinali per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario)

  1. …. Gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario … sono obbligati a sottoporsi a vaccinazione gratuita per la prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2….

Significativo – oltre al titolo dell’art. 4 e l’indicazione dello scopo dell’obbligo “vaccinale” nel comma 1 (vedi sopra) e che è la prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2, la quale, a sua volta, avrebbe, dunque, dovuto essere funzionale alla tutela della salute pubblica e al mantenimento di “adeguate condizioni di sicurezza nell’erogazione delle prestazioni di cura e assistenza”, sono anche i commi 6, 8 e 10 dell’art. 4 del D.L. 44/2021, laddove il Legislatore una volta di più evidenzia lo scopo della vaccinazione che è quello di “evitare il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2”.

Nel comma 11 si parla del fine “di contenere il rischio di contagio”.

Art. 3-ter D.L. 44/2021:

(Adempimento  dell’obbligo   vaccinale).

1.L’adempimento dell’obbligo vaccinale previsto per la prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2 comprende il ciclo vaccinale primario e, a far data dal 15 dicembre 2021, la somministrazione della successiva dose di richiamo, da effettuarsi nel rispetto delle indicazioni e dei termini previsti con circolare del Ministero della salute;

 

B.5.4

Imposizione ai sanitari di un illegittimo trattamento off label

L’Autorità Europea del Farmaco (EMA) con la sua risposta del 18 ottobre 2023 ha in modo inequivocabile confermato, quanto risultava già sin dall’immissione sul mercato (Decisione di Esecuzione per l’autorizzazione di immissione sul mercato della Commissione Europea, Assessment Report dell’EMA) e cioè che i cosiddetti “vaccini”-Covid-19 non sono stati autorizzati per ridurre la trasmissione virale o l’infezione virale, e cioè che non sono stati autorizzati ai fini del controllo della trasmissione virale, e, dunque della prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2, ma che sono, invece, stati autorizzati esclusivamente per tutelare la persona “vaccinata” e infetta dal virus SARS-CoV-2 dalla malattia Covid-19.

B.5.5.

Condizioni e presupposti imposti inderogabilmente dal Legislatore per un legittimo off label use di un medicinale

 

La Repubblica Italiana ha, dunque, imposto ai sanitari un obbligo “vaccinale” che con i cosiddetti “vaccini”-Covid-19 disponibili (tutti i vaccini Covid-19 usati in Italia sono quelli autorizzati in via centralizzata dalla Commissione Europea, vedi infra) non era adempibile, perché non esistevano e non esistono vaccini che potessero prevenire il contagio dal virus SARS-CoV-2.

Questo fatto, ormai definitivamente incontestabile vista la chiara risposta fornita dall’EMA al gruppo di parlamentari europei, porta inevitabilmente a due conclusioni giuridiche:

  1. I sanitari che hanno rifiutato l’inoculazione di un cosiddetto “vaccino”-Covid-19 non hanno violato l’obbligo “vaccinale” di cui all’art. 4 D.L. 44/2021, dato che né allora, né a tutt’oggi sono state autorizzate dalla Commissione Europea e, dunque, immesse anche sul mercato italiano, sostanze che potessero effettivamente prevenire l’infezione da SARS-CoV-2.
  2. L’uso generalizzato (nell’ambito delle campagne “vaccinali” adottando persino l’obbligo) dei cosiddetti “vaccini”-Covid-19 per la prevenzione del contagio da SARS-CoV-2 è un illegale “off-label-use”, e cioè un uso fuori etichetta ossia al di fuori delle indicazioni cliniche autorizzate, dato che è un uso non autorizzato dalla Commissione Europea nella procedura centralizzata di autorizzazione per l’immissione sul mercato dei cosiddetti “vaccini”-Covid-19.

 

B.5.5.1.

Le stringenti condizioni per un legittimo uso off-label di un farmaco

L’uso off label di farmaci riguarda le prescrizioni di medicinali non autorizzati all’immissione in commercio o per patologie, secondo indicazioni e modalità di somministrazione non previste nella scheda tecnica e nel foglietto illustrativo di farmaci.

La scelta di usare un farmaco off-label spetta al medico curante, che, sulla base di documentazione scientifica e sotto la sua diretta responsabilità, dopo aver informato il paziente e ottenuto il consenso specifico del paziente in merito all’off-label use, può decidere di trattare il proprio assistito con un medicinale prodotto per una indicazione terapeutica diversa da quelle autorizzate.

In particolare, il medico nell’ottenere il consenso del paziente deve spiegare in dettaglio la ratio della terapia off label, il rischio dei possibili eventi avversi.

L’atto amministrativo con il quale l’autorità regolante (Commissione Europea su parere dell’EMA nel caso delle autorizzazioni centralizzate a livello eurounionale) legittima un determinato uso terapeutico o profilattico di un farmaco, nonché la sua stessa presenza sul mercato, è l’autorizzazione all’immissione in commercio (AIC). L’autorizzazione centralizzata a livello eurounionale ai fini dell’immissione in mercato di un medicinale avviene ai sensi del Regolamento (Ce) del Parlamento europeo e del Consiglio n. 724 del 2006 con Decisione di Esecuzione della Commissione Europea su parere dell’Autorità Europea del Farmaco (EMA). Come, infatti, è avvenuto per i cosiddetti “vaccini”-Covid-19.

Nel momento in cui l’AIC è concessa (nel caso concreto con Decisione della Commissione Europea, perché AIC centralizzata a livello unionale), questa diviene una sorta di “carta d’identità” del farmaco, in quanto stabilisce:

  • il nome del medicinale
  • la sua composizione
  • la descrizione del metodo di fabbricazione,
  • le indicazioni terapeutiche, le controindicazioni e le reazioni avverse
  • la posologia, la forma farmaceutica, il modo e la via di somministrazione
  • le misure di precauzione e di sicurezza da adottare per la conservazione del medicinale per la sua somministrazione ai pazienti
  • il riassunto delle caratteristiche del prodotto
  • un modello dell’imballaggio esterno
  • il foglio illustrativo.

L’espressione off-label, o fuori etichetta, fa appunto riferimento al fatto che un medicinale viene usato al di fuori delle indicazioni nel Riassunto delle caratteristiche del prodotto, qualora il medico – cui spetta la decisione di proporre la terapia al paziente – lo ritenga, in via eccezionale, utile per la salute del suo assistito.

L’art. 3 comma 1 del D.L. n. 23/1998 convertito nella L. n. 94/1998 (c.d. legge Di Bella), prevede che il medico, nel prescrivere un farmaco deve attenersi alle indicazioni terapeutiche previste dell’autorizzazione per l’immissione sul mercato (doc. 13).

Lo stesso articolo prevede tuttavia che il medico può, in via eccezionale, prescrivere un farmaco per un’indicazione diversa da quella autorizzata (off label appunto), qualora il medico stesso (non la politica!) ritenga, in base a dati documentabili, che il paziente non possa essere utilmente trattato con medicinali per i quali sia già approvata quella indicazione terapeutica, e purché tale impiego sia noto e conforme a lavori apparsi su pubblicazioni scientifiche accreditate in campo internazionale. Tale decisione può essere presa dal medico sotto la sua diretta responsabilità e previa informazione del paziente e acquisizione del consenso dello stesso.

Una scelta terapeutica “anomala” da parte del medico non può quindi essere generalizzata ed adottata come prassi, ma deve essere invece circoscritta in relazione ad ipotesi specifiche ed individualmente definite, sulla base di criteri dettati dal beneficio che si potrebbe presumibilmente attendere per il singolo paziente.

L’art. 3 comma 4 D.L. n. 23/1998 prevede un’ulteriore fattispecie di ammissibilità dell’uso di medicinali off label, attraverso il rinvio all’art. 1 comma 4 della L.n. 648/1996, secondo cui la prescrizione di farmaci non autorizzati (per l’indicazione) è ammessa, a condizione che siano inclusi in un elenco predisposto dalla Commissione Unica del Farmaco ed in assenza di alternative terapeutiche (cosiddetto uso compassionevole).

I “vaccini”-Covid-19 non sono stati inseriti nell’elenco di farmaci non autorizzati per l’uso compassionevole! Sarebbe, peraltro, impensabile, che si autorizzi l’uso compassionevole ai fini della “vaccinazione” contro il contagio virale di una sostanza che non ha ottenuto l’autorizzazione per l’uso a tal fine, proprio perché non ha tale efficacia.

 

B.5.5.2.

Consenso informato e specifica prescrizione medica per farmaci in

off-label use

Ai sensi della L. n. 94/1998 il legittimo utilizzo off label dei farmaci da parte del medico richiede, oltre che una complessa valutazione clinica, un’appropriata informazione del paziente sul proposto off label use e l’ottenimento del suo specifico consenso informato al riguardo.

 

L’art. 1 della L. n. 219/2017[1] dispone che tutte le informazioni riguardanti un trattamento sanitario devono essere fornite in modo dettagliato, con linguaggio comprensibile e devono riferirsi, tra le altre, ai benefici e ai rischi dei trattamenti sanitari indicati, nonché alle possibili alternative e alle conseguenze dell’eventuale rifiuto del trattamento sanitario.

In particolare, qualora si tratti di una terapia che implica l’impiego di un farmaco al di fuori delle indicazioni approvate dal Ministero della salute (nel caso di autorizzazione solo nazionale) ossia dalla Commissione Europea (è il nostro caso di autorizzazione centralizzata a livello eurounionale), l’informazione che il medico deve fornire al paziente deve riguardare le caratteristiche della cura ipotizzata e gli effetti collaterali e gli eventi avversi direttamente connessi all’impiego di medicinali off label.

 

L’articolo 13 del codice di deontologia medica (già sub doc. 3 Opposizione all’Archiviazione) al comma 7 dispone:Il medico può prescrivere farmaci (…) per indicazioni o a dosaggi non previsti dalla scheda tecnica, se la loro tollerabilità ed efficacia è scientificamente fondata e i rischi sono proporzionati ai benefici attesi; in tali casi motiva l’attività, acquisisce il consenso informato scritto del paziente e valuta nel tempo gli effetti.

 

Un uso “off label” generalizzato in ambito di una campagna “vaccinale” non è acconsentito dalla normativa!

In più ai sanitari non è stato in alcun modo comunicato dai responsabili del procedimento per l’accertamento dell’obbligo vaccinale di cui all’art. 4 D.L. 44/2021 che l’Azienda Sanitaria avrebbe usato sostanze non autorizzate all’indicazione della prevenzione del contagio da SARS-CoV-2.

 

Con Ordinanza n. 18283 del 25 giugno 2021 la Corte di Cassazione (doc. 14) ha confermato che il medico può scegliere, sotto la sua personale responsabilità, di impiegare il medicinale off-label “in singoli casi”: la legge vuole che la scelta terapeutica del medico non sia una prassi, ma venga circoscritta ad ipotesi specifiche ed individualmente definite, sulla base di criteri dettati dal beneficio che ci si potrebbe presumibilmente attendere per il paziente.

 

Lo specifico consenso informato al trattamento off label use del paziente è un particolare presupposto della somministrazione di un farmaco off-label. In mancanza di un consenso informato in punto applicazione off label del farmaco, l’intervento è illecito, anche quando fosse nell’interesse del paziente!

 

I responsabili dell’Azienda Sanitaria e del rispettivo Ordine Professionale hanno, dunque, imposto ai sanitari un trattamento illecito già per il mero fatto che i sanitari non sono stati informati del fatto che ad essi sarebbero state inoculate sostanze in modo off label e, dunque, pertanto i sanitari, comunque, non avrebbero potuto prestare un consenso informato al riguardo!

 

L’uso generalizzato di sostanze in modo off label su intere categorie professionali (nel caso concreto i sanitari) è illegale a prescindere. L’uso off label può avvenire solo in singoli casi senza alcun uso generalizzato, come è invece avvenuto in modo gravemente illegale nella campagna “vaccinale” adottata in Italia.

Nel caso dei “vaccini”-Covid-19, imposti ai sanitari ai fini dell’adempimento dell’obbligo “vaccinale” contro l’infezione con il SARS-CoV-2, è stato violato dai responsabili dell’Azienda Sanitaria (vedi infra) e in generale dai responsabili a livello nazionale e locale della procedura di “vaccinazione”, nonché dai responsabili del rispettivo Ordine professionale (vedi infra) locale e nazionale un duplice obbligo di prescrizione medica e di triplice obbligo di raccolta di un consenso informato,

1.violazione dell’obbligo di raccolta del necessario consenso specifico libero e informato per la partecipazione ad una sperimentazione clinica – vedi DM 15 Luglio 1997 con obbligo di un particolarmente attento accompagnamento medico del partecipante alla sperimentazione nel periodo ante, durante e post sperimentazione anche per tempi lunghi;

  1. violazione dell’obbligo di prescrizione medica specifica ai fini dell’uso off label (prevenzione dell’infezione virale) e rispettivo specifico consenso libero informato del sanitario che non si è presentato spontaneamente alla “vaccinazione” al solo fine della sperata tutela prettamente personale avverso la malattia Covid-19 – vedi D.L. n. 23/1998 art. 3;

2.violazione dell’obbligo di prescrizione medica comunque prevista in via generale per l’indicazione autorizzata (prevenzione dello sviluppo della malattia Covid-19) dall’EMA/Commissione Europea nell’Allegato II punto B) della rispettiva Decisione di autorizzazione per l’immissione sul mercato del “vaccino”-Covid-19 e che chiede sempre l’intervento consapevole e responsabile di un medico ai sensi dell’art. 1 lett. u) D.Lgs. 219/2006 e art. 13 Codice Deontologico dei Medici e Chirurghi.

 

Nell’Allegato II punto B) delle decisioni della Commissione Europea di autorizzazione per l’immissione sul mercato dei cosiddetti “vaccini”-Covid-19 è previsto testualmente quanto segue (già sub doc. 5 e segg. Denuncia Penale e qui sub doc. 8): “

  1. CONDIZIONI O LIMITAZIONI DI FORNITURA E UTILIZZO

 Medicinale soggetto a prescrizione medica.”

Infatti, i cosiddetti “Vaccini-Covid-19” possono essere applicati solo dietro una prescrizione medica!

Il motivo per il quale la Commissione Europea ha previsto tale condizione per l’utilizzo è che ai sensi dell’art. 71 Direttiva 2001/83/CE[2] (doc. 15), i medicinali sono soggetti a prescrizione medica in uno dei seguenti casi

  • possono presentare un pericolo, direttamente o indirettamente, anche in condizioni normali di utilizzazione, se sono usati senza controllo medico,
  • sono utilizzati spesso, e in larghissima misura, in condizioni anormali di utilizzazione e ciò rischia di mettere in pericolo direttamente o indirettamente la salute,
  • contengono sostanze o preparazioni a base di tali sostanze, di cui è indispensabile approfondire l’attività e/o gli effetti collaterali negativi ….

Che i “vaccini”-Covid-19 sono delle SOSTANZE NUOVE e che devono essere approfonditi gli effetti collaterali negativi risulta direttamente dalle rispettive decisioni di autorizzazione di immissione sul mercato e allegati

Vedi, a titolo esemplificativo la decisione di immissione sul mercato per Comirnaty di Pfizer/BioNTech, che recita testualmente come segue (già sub doc.5 Denuncia):

“DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE del 21.12.2020 che concede a norma del regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio l’autorizzazione condizionata ad immettere in commercio il “Comirnaty – Vaccino a mRNA contro COVID19 (modificato a livello dei nucleosidi)”, un medicinale per uso umano

LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l’autorizzazione e la sorveglianza dei medicinali per uso umano e veterinario, e che istituisce l’agenzia europea per i medicinali1, in particolare l’articolo 10, paragrafo 2, e l’articolo 14-bis, visto il regolamento (CE) n. 507/2006 della Commissione, relativo all’autorizzazione all’immissione in commercio condizionata dei medicinali per uso umano che rientrano nel campo d’applicazione del regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, vista la domanda presentata il 1 dicembre 2020 dalla BioNTech Manufacturing GmbH ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1 del regolamento (CE)n. 726/2004, visto il parere dell’Agenzia europea per i medicinali, formulato il 21 dicembre 2020 dal comitato per i medicinali per uso umano, considerando quanto segue: (1) Il medicinale “Comirnaty – Vaccino a mRNA contro COVID19 (modificato a livello dei nucleosidi)” risponde ai requisiti della direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano. (2) Il “Comirnaty – Vaccino a mRNA contro COVID19 (modificato a livello dei nucleosidi)” rientra nel campo d’applicazione del regolamento (CE) n. 507/2006, in particolare ad esso si applica l’articolo 2, paragrafo 1 del suddetto regolamento. Inoltre, come stabilito nell’allegato IV, il medicinale soddisfa le prescrizioni dell’articolo 4 del suddetto regolamento ai fini della concessione di un’autorizzazione all’immissione in commercio condizionata.

L’autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale “Comirnaty – Vaccino a mRNA contro COVID19 (modificato a livello dei nucleosidi)” dovrebbe pertanto essere rilasciata subordinatamente a determinate condizioni, in conformità all’articolo 14-bis del regolamento (CE) n. 726/2004 e al regolamento (CE) n. 507/2006. (4) (5) Il comitato per i medicinali per uso umano ha concluso che “RNA messaggero a singola elica con capping in 5’, prodotto mediante trascrizione in vitro senza l’ausilio di cellule (cell-free) dai corrispondenti DNA stampo, che codifica per la proteina virale spike (S) del SARS-CoV-2” è una nuova sostanza attiva. Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per i medicinali per uso umano, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1 Per il medicinale “Comirnaty – Vaccino a mRNA contro COVID19 (modificato a livello dei nucleosidi)”, le cui caratteristiche sono riepilogate nell’allegato I della presente decisione, è rilasciata l’autorizzazione all’immissione in commercio condizionata di cui agli articoli 3 e 14-bis del regolamento (CE) n. 726/2004. Il medicinale “Comirnaty – Vaccino a mRNA contro COVID19 (modificato a livello dei nucleosidi)” è iscritto nel registro unionale dei medicinali con il numero EU/1/20/1528. Articolo 2 L’autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale di cui all’articolo 1 è subordinata al rispetto delle prescrizioni e delle specifiche stabilite nell’allegato II, ….”

Ovviamente l’obbligo alla prescrizione medica urta frontalmente con l’obbligo “vaccinale” ossia con l’imposizione del trattamento con queste sostanze di fatto sperimentali e a base genica (vedi infra).

Infatti, ai fini della prescrizione medica, il medico in totale libertà da condizionamenti politici, deve valutare la reale natura, l’efficacia, l’indicazione terapeutica (nel caso concreto la sola prevenzione della malattia Covid-19 e non dell’infezione con il virus SARS-CoV-2) e i rischi connessi all’uso del medicinale e, dunque, l’opportunità/legittimità di applicarlo sul paziente/inoculando, il quale deve essere considerato e valutato rigorosamente nella sua individualità personale!

Vedi a tal riguardo l’art. 13 Codice di Deontologia dei Medici, laddove in modo molto chiaro prevede testualmente che (già sub doc. 3 Opposizione all’Archiviazione):

“Art. 13 Prescrizione a fini di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione
La prescrizione a fini di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione è una diretta, specifica, esclusiva e non delegabile competenza del medico, impegna la sua autonomia e responsabilità e deve far seguito a una diagnosi circostanziata o a un fondato sospetto diagnostico.
La prescrizione deve fondarsi sulle evidenze scientifiche disponibili, sull’uso ottimale delle risorse e sul rispetto dei principi di efficacia clinica, di sicurezza e di appropriatezza.

Il medico tiene conto delle linee guida diagnostico-terapeutiche accreditate da fonti autorevoli e indipendenti quali raccomandazioni e ne valuta l’applicabilità al caso specifico.
L’adozione di protocolli diagnostico-terapeutici o di percorsi clinico-assistenziali impegna la diretta responsabilità del medico nella verifica della tollerabilità e dell’efficacia sui soggetti coinvolti.
Il medico è tenuto a un’adeguata conoscenza della natura e degli effetti dei farmaci prescritti,
delle loro indicazioni, controindicazioni, interazioni e reazioni individuali prevedibili e delle modalità di impiego appropriato, efficace e sicuro dei mezzi diagnostico-terapeutici.

Il medico segnala tempestivamente all’Autorità competente le reazioni avverse o sospette da farmaci e gli eventi sfavorevoli o sospetti derivanti dall’utilizzo di presidi biomedicali.
Il medico può prescrivere farmaci non ancora registrati o non autorizzati al commercio oppure per indicazioni o a dosaggi non previsti dalla scheda tecnica, se la loro tollerabilità ed efficacia è scientificamente fondata e i rischi sono proporzionati ai benefici attesi; in tali casi motiva l’attività, acquisisce il consenso informato scritto del paziente e valuta nel tempo gli effetti.

Il medico può prescrivere, sotto la sua diretta responsabilità e per singoli casi, farmaci che abbiano superato esclusivamente le fasi di sperimentazione relative alla sicurezza e alla tollerabilità, nel rigoroso rispetto dell’ordinamento.
Il medico non acconsente alla richiesta di una prescrizione da parte dell’assistito al solo scopo di compiacerlo.
Il medico non adotta né diffonde pratiche diagnostiche o terapeutiche delle quali non è resa disponibile idonea documentazione scientifica e clinica valutabile dalla comunità professionale e dall’Autorità competente.

Il medico non deve adottare né diffondere terapie segrete”

Ancora oggi, nonostante l’autorizzazione non sia più condizionata (autorizzazione non più condizionata concessa in ottobre 2022, comunque in modo illegale – vedi infra) dei “vaccini” a mRNA Comirnaty e Spikevax, la Commissione UE prevede rigorosamente nelle rispettive delibere l’obbligo della prescrizione medica (vedi quella per Comirnaty) e l’avvertimento testuale che si tratta di

“Medicinale sottoposto a monitoraggio addizionale. Ciò permetterà la rapida identificazione di nuove informazioni sulla sicurezza. Agli operatori sanitari è richiesto di segnalare qualsiasi reazione avversa sospetta. Vedere paragrafo 4.8 per informazioni sulle modalità di segnalazione delle reazioni avverse.”

Vedi la versione attuale dell’allegato I e II alla decisione di autorizzazione non più condizionata di Comirnaty di Pfizer/BioNTech (doc. 8).

 

Per tutto quanto già precedentemente esposto e documentato, risulta che mai si poteva costringere (con la minaccia della privazione dell’abilitazione professionale e dunque del sostentamento finanziario) una persona a farsi inoculare ai fini dell’adempimento dell’obbligo vaccinale di cui all’art. 4 D.L. 44/2021 queste sostanze!

 

I sanitari denuncianti, così come gli altri cittadini, non hanno mai ottenuto l’informazione sulla reale natura, efficacia e sull’ enorme rischio per la salute (vedi infra) che l’inoculo di queste sostanze comporta, e non hanno mai ottenuto una prescrizione medica, né quella specifica ai fini dell’off label use, e tantomeno quella ordinaria.

Ai sanitari e ai cittadini non è stato detto che in realtà partecipavano a una (illegale) sperimentazione clinica.

Anzi ai cittadini che si presentavano per l’inoculazione si chiedeva la firma di un consenso “libero” e “informato”. Per tutto quanto già esposto e documentato, è evidente che il “consenso” dichiarato dai cittadini innanzitutto non era “informato” (considerata la gravissima sistematica disinformazione) e di conseguenza il consenso era, comunque, non libero!

Un consenso prestato sulla base di una gravissima manipolazione tramite una totale disinformazione ovviamente non è “informato” e già per questo non è “libero”!

Nessun cittadino, essendo stato gravemente disinformato, ha prestato un consenso informato e, dunque, libero alla “vaccinazione”.

E nel caso di cittadini sottoposti ad un obbligo di trattamento con queste sostanze sperimentali, e che si vedevano confrontati con la minaccia di perdere l’esistenza economica e, dunque, della vita, già di per sé il consenso non poteva mai essere considerato libero! Ogni altra considerazione è puro cinismo ed espressione di una criminale violazione dei Diritti Umani!

La brutale violazione delle disposizioni indicate nell’autorizzazione condizionata decisa dalla Commissione Europea per l’immissione sul mercato dei cosiddetti “vaccini”-Covid-19 nonchè della normativa sull’uso off label di un farmaco, sulla prescrizione di un farmaco e del necessario consenso informato, è palese!

 

Il Legislatore Italiano, sulla base di quanto disposto dal Legislatore Eurounionale nella Direttiva 2001/83 (Ce) del Parlamento Europeo e del Consiglio, ha previsto all’art. 1 lett. u) D.Lgs. 24/04/2006 n. 219 in modo inequivocabile che “Ai fini del presente decreto[3], valgono le seguenti definizioni … u) prescrizione medica: ogni ricetta medica rilasciata da un professionista autorizzato a prescrivere medicinali.

Tale disposizione nazionale rispecchia perfettamente quanto previsto dalla Direttiva 2001/83 (CE) del Parlamento Europeo e del Consiglio nel suo art. 1 n. 19), laddove il Legislatore Eurounionale ha disposto che il termine prescrizione medica usato nella Direttiva (artt. 70 e segg.) significa ogni ricetta medica rilasciata da un professionista autorizzato a prescrivere medicinali..

Dunque, anche ai fini di una prescrizione medica RRL (prescrizione medica ripetitiva limitativa), indicata dall’AIFA quale condicio sine qua non ai fini dell’inoculo di un “vaccino”Covid-19, ci vuole ovviamente sempre un atto di un medico professionista di valutazione e applicazione di un medicinale secondo la scheda tecnica del medicinale nonché del RISK MANAGEMENT PLAN del produttore.

 

Pertanto, la dichiarazione dell’AIFA del 17.12.2021, a firma dell’ex Direttore Generale NICOLA MAGRINI (doc. 17), secondo la quale la richiesta da parte di persone assoggettate ad imposizione vaccinale ex D.L. 44/2021 di ostensione della prescrizione medica del “vaccino”-Covid-19 con riferimento all’obbligo vaccinale sarebbe infondata e da disattendere, perché la prescrizione medica limitativa RRL nel caso dei “vaccini”-Covid-19 non richiederebbe un atto di apposita prescrizione medica, ma solo l’uso in taluni ambienti, è del tutto infondata e viola gravemente la normativa cogente in materia, per i seguenti motivi:

  • l’uso dei “vaccini”-Covid-19 non è stato autorizzato per la prevenzione dell’infezione con il virus-SARS-CoV-2, invece previsto come scopo dell’obbligo “vaccinale” nell’art. 4 D.L. 44/2021 e, dunque l’uso di queste sostanze ai fini dell’art. 4 D.L. 44/2021 costituisce un cosiddetto off label use, peraltro non consentito dal Legislatore perché generalizzato (vedi supra). A prescindere dalla radicale illegalità dell’uso off label di queste sostanze (per i motivi già sopra indicati) va ricordato (vedi supra) che

ai sensi dell’ art. 3 D.L. 23/1998 per l’uso off label ci vuole sempre una specifica prescrizione medica e uno specifico consenso informato e libero del paziente!!!

Dunque, proprio nel caso delle persone che hanno richiesto – su consiglio della sottoscritta difensore l’ostensione della prescrizione medica ai responsabili dell’obbligo “vaccinale”-Covid-19 (nel caso specifico si trattava di membri delle forze dell’Ordine che tramite i loro sindacati si erano rivolti alla sottoscritta difensore per difendersi contro l’obbligo “vaccinale”-Covid-19 vista l’eclatante violazione dei loro Diritti Umani) ci sarebbe stato un ulteriore obbligo di una specifica prescrizione medica ai fini dell’off label use di cui all’art. 3 D.L. 23/1998, la quale, comunque, non avrebbe potuto ovviare alla radicale illegalità dell’imposizione del trattamento con tali sostanze ai fini dell’adempimento dell’obbligo vaccinale di cui all’art. 4-ter D.L. n. 44/2021 per i motivi già sopra esposti.

  • Pure riguardo ai cittadini non sottoposti all’obbligo “vaccinale” di cui al D.L. 44/2021, c’era comunque l’obbligo dei responsabili della procedura “vaccinale” di emettere una prescrizione medica, per i seguenti motivi:

 

L’obbligo della prescrizione medica (vedi art. 1 lett. u) D.Lgs. 219/2006 e art. 1 n. 19 Direttiva 2001/83 CE) – a prescindere dalla natura della prescrizione medica – prevede sempre l’obbligo da parte del medico di valutare specificamente, riferito alla persona interessata dall’inoculazione, l’opportunità e la legittimità dell’impiego del medicinale, sulla base della scheda tecnica e del RISK MANAGEMENT PLAN del medicinale, con l’assunzione della rispettiva responsabilità da parte del medico!

A maggior ragione nel caso di un farmaco autorizzato solo in via condizionata, visto la mancanza degli studi clinici che confermassero l’efficacia e la sicurezza.

A maggior ragione se si intende impiegare un medicinale off label – che peraltro sarebbe possibile solo dietro un ulteriore specifica prescrizione medicinale e dietro uno specifico consenso dell’inoculando informato dell’uso off label del medicinale e, comunque, mai per un uso generalizzato in una campagna “vaccinale”.

 

La Commissione Europea ha disposto l’obbligo della prescrizione medica ai fini dell’impiego dei “vaccini”-Covid-19 per l’indicazione terapeutica autorizzata (prevenzione della malattia Covid-19) in adempimento dell’art. 71 Direttiva 2001/83.

 

Ai sensi del comma 2 dell’art. 70 Direttiva 2001/83/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio (doc. 15) “Le autorità competenti possono fissare sottocategorie per i medicinali che possono essere forniti soltanto su prescrizione medica. In tal caso, si riferiscono alla classificazione seguente:

  1. medicinali soggetti a prescrizione medica che può esser o non può essere rinnovata;
  2. medicinali sottoposti a prescrizione medica speciale;
  3. medicinali soggetti a prescrizione limitativa, riservati a taluni ambienti specializzati.”

 

Ai sensi del comma 3 dell’art. 71 Direttiva 2001/83/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio “Gli Stati membri che prevedano la sottocategoria dei medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, tengono conto di uno degli elementi seguenti:

  • a causa delle sue caratteristiche farmacologiche o della sua novità oppure per motivi di sanità pubblica, il medicinale è riservato a trattamenti che possono essere effettuati solo in ambiente ospedaliero (però gli hub vaccinali p.e. nella Fiera di Bolzano e nella caserma a Merano, le farmacie, l’autobus “vaccinale”, l’ambulatorio dei medici ecc. certo non sono “ambienti ospedalieri!);
  • il medicinale è utilizzato nel trattamento di malattie che devono essere diagnosticate in ambiente ospedaliero o in un stabilimenti che dispongono di mezzi di diagnosi adeguati, ma la somministrazione e il controllo possono essere effettuati al di fuori dell’ospedale (non riguarda il caso della “vaccinazione”-Covid-19 dato che non erano impiegati ai fini del “trattamento di una malattia esistente”);
  • il medicinale è destinato a pazienti in ambulatorio (possono “vaccinare” in Sudtirolo/Italia contro il Covid-19 anche i medici di base, e persino i farmacisti in netta violazione delle disposizioni di legge) ma la sua utilizzazione può produrre gravissimi effetti collaterali negativi (come è il caso dei “vaccini”-Covid-19 – vedi infra), il che richiede una prescrizione compilata, se del caso, da uno specialista ed una sorveglianza particolare durante il trattamento[4]. Dove sono tali prescrizioni mediche compilate da uno specialista nel trattamento con sostanze a base genica come sono i cosiddetti “vaccini”-Covid-19?

 

Ai sensi dell’art. 91 D.Lgs. 24/04/2006 n. 219 “I medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa sono i medicinali la cui prescrizione o la cui utilizzazione è limitata a taluni medici o a taluni ambienti, in conformità di quanto disciplinato dagli articoli 92, 93 e 94.”

Ai sensi dell’art. 92 D.Lgs. 24/04/2006 n. 219 “I medicinali utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero sono i medicinali che, per le caratteristiche farmacologiche, o per innovatività, per modalità di somministrazione o per altri motivi di tutela della salute pubblica, non possono essere utilizzati in condizioni di sufficiente sicurezza al di fuori di strutture ospedaliere. Tenuto conto delle caratteristiche dei medicinali, l’AIFA può stabilire che l’uso dei medicinali previsti dal comma 1 è limitato a taluni centri ospedalieri o, invece, è ammesso anche nelle strutture di ricovero a carattere privato.” (la farmacia, il bus vaccinale ma anche l’ambulatorio del medico non corrispondo a quanto previsto in questo articolo!).

Ai sensi dell’art. 94 D.Lgs. 24/04/2006 n. 219 “I medicinali utilizzabili esclusivamente dallo specialista in ambulatorio sono i medicinali che, per loro caratteristiche farmacologiche e modalità di impiego, sono destinati ad essere utilizzati direttamente dallo specialista durante la visita ambulatoriale. Lo specialista può utilizzare un medicinale di cui al comma 1 presso il domicilio del paziente, soltanto se la somministrazione dello stesso non necessita di particolari attrezzature ambulatoriali. …”

Non risulta che i “vaccini”-Covid-19 siano stati inoculati da medici “specialisti” per il trattamento con sostanze nuove sperimentali a base genica. A parte il fatto che un farmacista certamente non rientrerebbe mai in questa categoria – che comprende solo medici – negli hub vaccinali erano stati impiegati in primis neolaureati in medicina e medici in pensione, molto lontani dalla specializzazione nel trattamento con sostanze sperimentali! E, comunque, anche lo specialista deve ovviamente emettere la prescrizione medica, di cui all’art. 1 D.Lgs. 219/2006.

 

Viste le chiare disposizioni del D.Lgs. 219/2006, risulta l’illegalità delle disposizioni contenute nelle determine dell’AIFA che prevedono che i “vaccini”-Covid-19 sono medicinali “da utilizzare esclusivamente presso le strutture identificate sulla base dei piani vaccinali o di specifiche strategie messe a punto dalle regioni”.

Il Legislatore non ha dato tale discrezionalità all’autorità sanitaria (vedi D.Lgs. 219/2006), ma ha, invece, sancito in modo rigoroso negli articoli 92, 93 e 94 in quali ambienti può avvenire l’utilizzazione di medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa:

1.ospedale e strutture di ricovero;

2.ambulatorio di medico specialista durante la visita ambulatoria.

 

È palese che i responsabili dell’AIFA hanno violato gravemente l’obbligo imposto dalla Commissione Europea nell’allegato II Punto B) della rispettiva Delibera di Esecuzione per l’autorizzazione di immissione sul mercato, e, dunque, gli artt. 88 e segg. del D.Lgs. 219/2006!

 

La prescrizione medica imposta ai sensi dell’art. 88 e segg. del D.Lgs. 24/04/2006 n. 219 (ai fini dell’implementazione di quanto previsto dal Legislatore Eurounionale nella Direttiva (CE) 2001/83 del Parlamento Europeo e del Consiglio art. 71 e segg.) consiste SEMPRE in un atto di uno specifico medico autorizzato a prescrivere medicinali in ottemperanza a quanto indicato dall’art. 13 Codice Deontologico dei Medici!

 

La necessità di una prescrizione medica, frutto di particolare attenzione del medico per la situazione individuale dell’inoculando, considerato che i “vaccini”-Covid-19 all’atto della sospensione dei sanitari denuncianti erano autorizzati peraltro solo in via condizionata (Reg. 506/2007), e a tutt’oggi mancano dati fondamentali perché non sono stati fatti studi fondamentali, è stata confermata anche dalla Commissione Europea su richiesta di una Parlamentare Europea Italiana.

Seguirà la Parte 5

 

Avv.DDr. Renate Holzeisen

Membro del Consiglio della Provincia Autonoma di Bolzano – Lista VITA

https://www.renate-holzeisen.eu

 

[1] già sub doc. 60 Denuncia Penale

[2] Vedi l’art. 88 del D.Lgs. 24/04/2006 n. 219 – Attuazione della direttiva 2001/83/CE relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano in doc. 16

[3] D.Lgs. del 24/04/2006 n. 219

[4] Un trattamento off label richiede una particolare sorveglianza anche post trattamento … vedi supra

Parte III – Motivi che devono necessariamente portare finalmente all’inizio di serie indagini penali (mai fatte) su quanto denunciato già a novembre 2021 da n. 83 sanitari oppositori al diktat del “vaccino”-Covid-19 – udienza del 15 gennaio 2024 avanti il GIP/Tribunale di Bolzano

 

B.

FALSO IDEOLOGICO (artt. 479 e segg. c.p.)

Dati medico-scientifici in merito all’inefficacia e in merito alla natura sperimentale noti sin dall’atto dell’introduzione dell’obbligo “vaccinale”

B.1.

Contratto quadro di compravendita tra Commissione Europea, Repubblica Italiana e Pfizer/BioNTech

Ormai è stato reso pubblico e pubblicato anche sul sito della RAI il contratto quadro di acquisto (Advanced Purchase Agreement) stipulato tra la Commissione CE e la Pfizer/BioNTech leggibile in tutte le parti (già sub doc. 36 Denuncia in parte illeggibile e qui sub doc. 4 per intero leggibile).

Dal contratto, firmato in data 20.11.2020 dalla Commissaria Europea per la Salute Stella Kyriakides e dalla Presidente del reparto vaccini della Pfizer Biopharmaceuticals Group (che ha firmato per Pfizer e BioNTech), risulta dalla parte I. (Special Conditions) al punto I.12 (Indemnification) che gli stati membri dell’UE devono tenere indenni il produttore da richieste di risarcimento danni per danni di ogni genere derivanti dall’uso del “vaccino”. Dall’allegato I (Annex I: Vaccine Order Form) risulta al punto 4, testualmente quanto segue:

“4. The Partecipating Member State acknowledges that the Vaccine and materials related to the Vaccine, and their components and constituent materials are being rapidly developed due to the emergency circumstances of the COVID-19 pandemic and will continue to be studied after provision of the Vaccine to the Participating Member States under the APA. The Participating Member State further acknowledges that the long-term effects and efficacy of the Vaccine are not currently known and that there may be adverse effects of the Vaccine that are not currently known. Further, to the extent applicable, the Participating Member State acknowledges that the Vaccine shall not be serialized.”

 

Traduzione in lingua italiana:

 “4. Il partecipante Stato Membro riconosce che il vaccino e i materiali relativi al vaccino, e i loro componenti e materiali vengono sviluppati rapidamente a causa dell’emergenza Covid-19 e continueranno ad essere studiati dopo la fornitura nell’ambito dell’APA del vaccino allo Stato Membro. Lo Stato Membro Partecipante, inoltre, riconosce che gli effetti a lungo termine e l’efficacia del vaccino allo stato non sono noti e che ci possono essere degli effetti avversi del vaccino che allo stato non sono noti.

 

Dato che il produttore un (1) mese prima (20.11.2020) dell’immissione sul mercato del “vaccino” Comirnaty di Pfizer/BioNTech (21.12.2020 – già sub doc. 5 Denuncia) nel contratto ha esplicitamente dichiarato

  • che non conosce l’efficacia e non conosce le conseguenze (effetti collaterali) che l’inoculo del “vaccino” può avere e, che per questo motivo, richiedeva di essere tenuto indenne dal rispettivo Stato Membro UE partecipante all’APA[1] (e così anche dall’Italia) per le richieste di risarcimento per danni causati dal vaccino, e
  • che avrebbe dovuto continuare a studiare l’efficacia e le conseguenze in termini di eventi avversi del “vaccino” dopo la fornitura del “vaccino” al rispettivo Stato Membro UE partecipante all’APA, e, dunque, dopo l’inoculazione negli ignari cittadini

non ci può essere alcun minimo dubbio che la sostanza che è stata inoculata ai cittadini dell’Unione Europea (tra cui quelli italiani) come “vaccino”-Covid-19, è ovviamente una sostanza sperimentale! Ogni altra conclusione è una tanto plateale quanto criminale presa in giro di oltre 400 milioni cittadini europei!

 

I cosiddetti “vaccini”-Covid-19 hanno una palese natura sperimentale!

La clamorosa erroneità delle sentenze della Corte Costituzionale, che in parte deriva anche dall’erroneità e contraddittorietà delle questioni di legittimità costituzionale sollevate[2] è confermata anche dal contenuto dei contratti stipulati dalla Commissione Europea e dalla Repubblica Italiana con i produttori dei cosiddetti “vaccini”-Covid-19

 

B.2.

Gravissima violazione della normativa nazionale e comunitaria sulla sperimentazione clinica di farmaci

Decreto ministeriale 15 luglio 1997 – Ministero della Sanità – Recepimento delle linee guida dell’Unione Europea di buona pratica clinica per la esecuzione delle sperimentazioni cliniche dei medicinali

Violazione del divieto della sperimentazione senza consenso libero e informato

La natura sperimentale dei cosiddetti “vaccini”-Covid-19 è confermata dal punto 1.33 del DM 15 Luglio 1997 – Ministero della Sanità – Recepimento delle linee guida dell’UE di buona pratica clinica per la esecuzione delle sperimentazioni cliniche dei medicinali (già sub doc. 56 Denuncia Penale), laddove il Ministero della Salute, in recepimento della normativa eurounionale conferma che

 

Ai sensi del punto 1.33 Prodotto in Sperimentazione è una forma farmaceutica di un principio attivo o placebo che viene sperimentata oppure impiegata come riferimento in uno studio clinico, compreso un prodotto autorizzato alla commercializzazione, qualora esso …venga impiegato allo scopo di ottenere ulteriori informazioni su di un uso approvato.

 

Appurato (documenti dell’EMA, della Commissione Europea, dei produttori e del Legislatore Comunitario alla mano) che le sostanze autorizzate come “vaccini”-Covid-19 all’atto della sospensione sanitari denunciati, erano autorizzate solo in via condizionata e di fatto a tutt’oggi si trovano in una fase sperimentale, a tutela della salute e vita dei cittadini andava rigorosamente applicata e rispettata la normativa sulla sperimentazione clinica dei medicinali.

Il Decreto ministeriale 15 luglio 1997 – Ministero della Sanità – Recepimento delle linee guida dell’Unione Europea di buona pratica clinica per la esecuzione delle sperimentazioni cliniche dei medicinali regola l’esecuzione delle sperimentazioni dei medicinali.

Questo Decreto ministeriale si riferisce a Ogni sperimentazione su soggetti umani intesa ad identificare o verificare gli effetti clinici, farmacologici e/o altri effetti farmacodinamici di un prodotto/i in sperimentazione; e/o identificare ogni reazione avversa ad un prodotto/i in sperimentazione; e/o studiare l’assorbimento, la distribuzione, il metabolismo ed l’eliminazione di un prodotto/i in sperimentazione con l’obiettivo di valutarne sicurezza e/o efficacia. I termini “sperimentazione clinica”, e “studio clinico” sono sinonomi. (1.12)

Ai sensi del punto 1.28 il Consenso informato è una procedura mediante la quale un soggetto accetta volontariamente di partecipare ad un particolare studio clinico, dopo essere stato informato di tutti gli aspetti dello studio pertinenti alla sua decisione. Il consenso informato è documentato mediante un modulo di consenso informato scritto, firmato e datato.

 

Va ricordato che i “vaccini”-Covid-19 erano state autorizzate sulla base del Reg. CE 507/2006, normativa che regola specificamente i farmaci per i quali non sono stati fatti determinati studi preclinici, farmacologici e clinici, invece necessari per un’autorizzazione ordinaria.

È la stessa Commissione Europea a evidenziare nelle sue deliberazioni di autorizzazione condizionata (già sub doc. 5 e segg. Denuncia Penale) che l’efficacia e la sicurezza dei “vaccini”-Covid-19 dovevano essere confermate con studi clinici randomizzati a doppio cieco e che i risultati di tali studi per Moderna/Spikevax andavano depositati solo entro il dicembre 2022 e per Comirnaty di Pfizer/BioNTech persino solo entro il dicembre 2023.

Pertanto l’inoculazione dei “vaccini”-Covid-19, iniziata dal 27 dicembre 2020 e imposta nel 2021 ai sanitari, costituisce di fatto un’illegale applicazione sperimentale!

Il DM 15 Luglio 1997 prevede ai fini di una legale e consentita applicazione sperimentale testualmente quanto segue:

“2.1. Gli studi clinici devono essere condotti in conformità ai principi etici che traggono la loro origine dalla Dichiarazione di Helsinki, e che rispettano la GCP e le disposizioni normativi applicabili.

2.2. Prima che uno studio abbia inizio, devono essere valutati rischi e inconvenienti prevedibili rispetto al beneficio atteso sia per il singolo soggetto dello studio che per la società. Uno studio potrà essere iniziato e continuato solamente se i benefici previsti giustificano i rischi.

2.3. I diritti, la sicurezza, e il benessere dei soggetti dello studio costituiscono le considerazioni più importanti e devono prevalere sugli interessi della scienza e della società.

2.4. Le informazioni disponibili, non cliniche e cliniche, relative ad un prodotto in sperimentazione devono essere adeguate a supportare lo studio clinico proposto.

2.5. Gli studi clinici devono essere scientificamente validi, e devono essere descritti in un protocollo chiaro e dettagliato.

2.6. Lo studio deve essere condotto in conformità al protocollo che abbia preventivamente ricevuto approvazione/parere favorevole di una commissione di revisione dell’istituzione (IRB/un comitato etico indipendente (IEC)

2.7. Le cure mediche prestate e le decisioni di natura medica prese nell’interesse dei soggetti ricadranno sempre sotto la responsabilità di un medico qualificato.

2.8. Tutti gli individui coinvolti nell’effettuazione di uno studio devono possedere l’istruzione, la preparazione e l’esperienza necessarie ad espletare le loro specifiche mansioni.

2.9. Un consenso informato deve essere ottenuto liberamente fornito da ciascun soggetto prima della sua partecipazione allo studio.

2.10 Ogni informazione relativa allo studio clinico deve essere registrata, trattata e conservata in modo tale da consentire un accurato resoconto, interpretazione e verifica (… questo anche ai fini della farmacovigilanza!).

2.11.  Deve essere garantita la riservatezza dei documenti che potrebbero identificare i soggetti, rispettando le regole di riservatezza e confidenzialità previste dalle disposizioni normative applicabili.

2.12.  I prodotti in sperimentazione devono essere preparati, gestiti, e conservati nel rispetto delle Norme di Buona Fabbricazione (GMP) applicabili. Essi devono essere impiegati secondo quanto prescritto dal protocollo approvato.

2.13 Devono essere attuati sistemi con procedure che garantiscano la qualità di ogni singolo aspetto dello studio.

4.8. Consenso Informato dei Soggetti Coinvolti nello Studio …

4.8.3. Né lo sperimentatore né il personale che partecipa allo studio devono esercitare alcuna coercizione od influenza indebita su un soggetto per indurlo a partecipare od a continuare a partecipare ad uno studio.

4.8.4. Nessuna delle informazioni orali e scritte concernenti lo studio, compreso il modulo di consenso informato scritto, deve contenere un linguaggio che costringa il soggetto … a rinunciare, anche solo apparentemente, ad eventuali diritti legali oppure che esoneri o sembri esonerare lo sperimentatore, l’istituzione, lo sponsor od i loro rappresentanti dalla responsabilità per negligenza.

4.8.5. Lo sperimentatore, o una persona da lui designata, deve informare con completezza il soggetto … di tutti gli aspetti inerenti lo studio, inclusi le informazioni scritte e parere favorevole/approvazione dell’IRB/IEC. …

  • Prima che possa essere ottenuto il consenso informato, lo sperimentatore od una persona da lui designata deve lasciare al soggetto, o al suo rappresentante legalmente riconosciuto, tutto il tempo necessario e la possibilità di informarsi in merito ai particolari dello studio prima di decidere se partecipare o meno ad esso. A tutte le domande relative allo studio deve essere data una risposta soddisfacente per il soggetto.

4.8.10. Sia la discussione sul consenso informato che il consenso informato scritto ed ogni altra eventuale informazione scritta che deve essere fornita al soggetto devono comprendere una spiegazione di quanto segue:

  1. a) che lo studio implica ricerca.
  2. b) lo scopo dello studio.
  3. c) Il/I trattamento/i previsto/i dallo studio e la probabilità di un’assegnazione per randomizzazione ad uno dei trattamenti. …
  4. e) Le responsabilità del soggetto.
  5. f) Quegli aspetti dello studio che siano sperimentali.
  6. g) I rischi o gli inconvenienti ragionevolmente prevedibili per il soggetto e, ove applicabile, per l’embrione, il feto od il neonato.
  7. h) I benefici ragionevolmente previsti. Qualora non vi è alcun beneficio clinico previsto per il soggetto, il soggetto deve esserne consapevole.
  8. i) La/e procedura/e o il /i ciclo/i di trattamento alternativi che possano essere disponibili per il soggetto ed i loro potenziali benefici e rischi importanti.
  9. j) L’indennizzo e/o il trattamento disponibile per il soggetto nell’eventualità di un danno correlato allo studio….
  10. m) Che la partecipazione del soggetto allo studio è volontaria e che il soggetto può rifiutarsi di partecipare allo studio o può ritirarsi dallo studio, in qualsiasi momento, senza alcuna penalità o perdita dei benefici di cui il soggetto ha comunque diritto.
  11. p) Che il soggetto sarà informato tempestivamente, qualora divengano disponibili informazioni che possano influenzare la volontà del soggetto di continuare la partecipazione allo studio.
  12. q) La/e persona/e da contattare per ulteriori informazioni riguardanti lo studio ed i diritti dei soggetti che partecipano allo studio e chi contattare nell’eventualità di un danno correlato allo studio….
  13. s) La durata prevista della partecipazione del soggetto allo studio.

4.8.13. Ad eccezione di quanto riferito nel punto 4.8.14, uno studio non terapeutico (cioè uno studio in cui non sia previsto un beneficio clinico diretto per il soggetto) deve essere condotto in soggetti che diano personalmente il loro consenso e che firmino e datino il modulo di consenso informato scritto.

4.8.14. Studi non terapeutici possono essere condotti in soggetti con il consenso … purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:…

  1. b) I rischi prevedibili per i soggetti siano modesti
  2. c) L’impatto negativo sul benessere del soggetto sia ridotto al minimo e sia modesto.
  3. d) Lo studio non sia vietato dalla legge.
  4. e) L’approvazione/parere favorevole dell’IRB/IEC sia espressamente richiesto in merito all’inclusione di questi soggetti e l’approvazione/parere favorevole tratti esaurientemente questo aspetto.

Questi studi, a meno che non sia giustificata un’eccezione, devono essere eseguiti in pazienti che presentino una malattia o una condizione fisica per il cui trattamento sia destinato il prodotto in studio. I soggetti di questi studi devono essere controllati in maniera particolarmente attenta e devono essere ritirati dallo studio se sembrano sottoposti a sofferenze indebite.

È evidente che nella più grande sperimentazione sull’essere umano di sostanze, mai prima avvenuta nella storia dell’uomo, tutti questi fondamentali principi giuridici, recepiti in Italia con una chiara disposizione, non vengono minimamente rispettati.

 

Ci troviamo in mezzo ad una violazione del Codice di Norimberga –sub doc. 5

 

Ai cittadini non è mai stato detto che erano i produttori di questi cosiddetti “vaccini”-Covid-19 a dichiarare esplicitamente nel rispettivo contratto quadro di acquisto firmato dalla Commissione Europea e dai singoli paesi CE (tra cui l’Italia), che si doveva continuare a studiare i “vaccini” dopo la fornitura e l’inoculazione, visto che i produttori dichiaravano espressamente che in realtà non potevano garantire né l’efficacia e tantomeno la sicurezza, dato che non avrebbero avuto il tempo per sperimentare la sostanza … sic!

E, dunque, siamo quantomeno nella previsione di cui al punto 1.33 Prodotto in Sperimentazione (vedi sopra) con una gravissima violazione della normativa sulla sperimentazione clinica di farmaci!

 

La Corte Costituzionale, anche a causa di questioni di legittimità costituzionale sottoposte in modo del tutto contraddittoria, ignora completamente questo fatto decisivo.

Perché, ovviamente, in nessun caso può essere imposto con la minaccia della perdita del proprio sostentamento economico/finanziario un trattamento sperimentale!

 

B.3

I documenti essenziali istituzionali e pubblici della procedura di autorizzazione centralizzata da parte della Commissione CE/EMA dei cosiddetti “vaccini”-covid-19

I cosiddetti “vaccini”-covid-19 sono stati autorizzati dalla Commissione Europea in via centralizzata, sulla base del Regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio e la Direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.

Vedi, p.e., la decisione di esecuzione della Commissione Europea per l’autorizzazione di immissione sul mercato condizionata del primo dei cosiddetti “vaccini”-Covid-19, Comirnaty di Pfizer-BioNTech.

https://ec.europa.eu/health/documents/community-register/2020/20201221150522/dec_150522_it.pdf

(il file pdf è già sub doc. 5 allegato alla Denuncia penale).

La procedura di autorizzazione centralizzata di un medicinale comprende, tra gli altri, i seguenti documenti:

  • EUROPEAN ASSESSMENT REPORT DELL’EMA (EPAR): rapporto di valutazione del medicinale da parte dell’Autorità del Farmaco Europea. Vedi in doc. 6.1. e 6.2. la spiegazione da parte dell’EMA del contenuto e importanza di tale documento), nell’ambito del quale l’EMA dà indicazioni anche sulle prove in tema di efficacia della sostanza (vedi nel dettaglio infra).
  • RISK MANAGMENT PLAN (RMP) del produttore del rispettivo medicinale: è il piano di gestione del rischio che ogni produttore di un medicinale deve presentare con la richiesta di autorizzazione di immissione sul mercato di un nuovo medicinale e che deve essere approvato dall’EMA e nel quale sono indicati nel capitolo “MISSING INFORMATION” (informazioni mancanti – vedi nel dettaglio infra), tutte quelle informazioni che all’atto dell’immissione sul mercato mancano. Vedi in doc. 7.1.. la spiegazione da parte dell’EMA del contenuto e importanza di tale documento.
  • DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE EUROPEA DELL’ AUTORIZZAZIONE CENTRALIZZATA PER L’IMMISSIONE SUL MERCATO ai sensi del Regolamento (CE) del Parlamento e del Consiglio n. 724/2006. Le rispettive decisioni della Commissione europea sono già state allegate e commentate nella Denuncia penale e nell’atto di Opposizione all’archiviazione (vedi doc. 5, 6, 7 e 8 Denuncia penale).

 

Di questi tre documenti, che costituiscono parte fondamentale e imprescindibile della procedura di autorizzazione centralizzata a livello euro-unionale dei cosiddetti “vaccini”-Covid-19, perché esprimono la valutazione e dichiarazione istituzionale in merito all’indicazione clinica terapeutica, all’efficacia e alla sicurezza ossia delle rispettive informazioni mancanti di un medicinale autorizzato in via centralizzata da parte della Commissione Europea, dell’EMA e dei produttori la Corte Costituzionale non parla minimamente!

E, invece, per un medicinale autorizzato in via centralizzata a livello eurounionale (e non meramente nazionale!) da parte delle autorità eurouninonali, deve essere valutata in primis la documentazione istituzionale dell’Unione Europea. Incomprensibilmente ciò non è stato fatto dalla Corte Costituzionale, la quale, invece, si è limitata a valutare (peraltro comunque in modo assai parziale) la documentazione fornitale dalle autorità nazionali, responsabili dell’imposizione illegittima dell’obbligo “vaccinale”.

 

B.4.

Documenti istituzionali pubblici dai quali risultava sin dall’introduzione sul mercato dei cosiddetti “vaccini”-Covid-19 che questi non erano efficaci per la prevenzione dell’infezione virale e che, dunque, non era stato autorizzato dalla Commissione Europea (e dall’AIFA in dovuta esecuzione a livello nazionale dei limiti dell’autorizzazione centralizzata euro-unionale) il loro uso a tale scopo

B.4.1.

Decisione di Esecuzione della Commissione Europea di autorizzazione per l’immissione sul mercato dei “vaccini”-Covid-19

L’autorizzazione di un medicinale può avvenire solamente per un’indicazione clinica (efficacia) di cui è stata fornita dal produttore la prova. Così almeno in teoria.

I “vaccini”-Covid-19 sono stati autorizzati esclusivamente per la prevenzione della malattia-Covid-19 e non per la prevenzione dell’infezione con il virus SARS-CoV-2, come risulta in modo inequivocabile dalle rispettive Decisioni di Esecuzione della Commissione Europea per l’immissione sul mercato (originariamente in modo condizionato) d.d. 21.12.2020 (per Comirnaty di Pfizer/BioNTech – già sub doc. 5 Denuncia), d.d. 06.01.2021 (per Spikevax di Moderna – già sub doc. 6 Denuncia), d.d. 29.01.2021 (per Vaxzevria di AstraZeneca – già sub doc. 7 Denuncia) e d.d. 11.03.2021 (per Janssen di Johnson & Johnson – già sub doc. 8 Denuncia), e come risulta, peraltro, anche dalle versioni attuali dell’autorizzazione per l’immissione sul mercato di queste sostanze.

Vedi la Decisione di Esecuzione della Commissione Ce per l’autorizzazione di immissione sul mercato di Comirnaty/Pfizer/BioNTech d.d. 21.12.2020 (già sub doc. 5 Denuncia), laddove la Commissione Ce ha disposto al punto 4 dell’Allegato I che:

  1. INFORMAZIONI CLINICHE 4.1 Indicazioni terapeutiche Comirnaty è indicato per l’immunizzazione attiva per la prevenzione di COVID-19, malattia causata dal virus SARS-CoV-2, in soggetti di età pari o superiore a 16 anni. L’uso di questo vaccino deve essere in accordo con le raccomandazioni ufficiali.

Vedi l’autorizzazione per l’immissione sul mercato di Comirnaty/Pfizer BioNTech nell’attuale versione, in vigore dal 29.11.2023 (doc. 8):

https://ec.europa.eu/health/documents/community-register/2023/20231129161243/anx_161243_it.pdf

Laddove al punto 4 dell’Allegato I risulta in modo inequivocabile:

  1. INFORMAZIONI CLINICHE 4.1 Indicazioni terapeutiche Comirnaty 30 microgrammi/dose concentrato per dispersione iniettabile è indicato per l’immunizzazione attiva per la prevenzione di COVID-19, malattia causata da SARS-CoV-2, in soggetti di età pari o superiore a 12 anni. L’uso di questo vaccino deve essere in accordo alle raccomandazioni ufficiali.

Quanto sopra esposto e documentato vale analogamente anche per le altre tre sostanze autorizzate nell’UE al momento della presentazione della denuncia penale  e, dunque, in Italia come vaccini-Covid-19, e precisamente per

  1. Moderna ora Spikevax (Decisione originaria di autorizzazione condizionata, già sub doc. 6 Denuncia);
  2. AstraZeneca ora Vaxzevria (Decisione originaria di autorizzazione condizionata, già sub doc. 7 Denuncia)
  3. Janssen di Johnson & Johnson (Decisione originaria di autorizzazione condizionata, già sub doc. 8 Denuncia).

Per i sanitari in Italia trovavano, comunque, applicazione esclusivamente i due “vaccini” a mRNA, Comirnaty di Pfizer/BioNTech e Spikevax di Moderna.

Vediamo dunque anche l’indicazione clinica dichiarata all’atto di autorizzazione per l’immissione sul mercato di Spikevax di Moderna.[3]

Dalla Decisione di Esecuzione della Commissione Europea d.d. 06.01.2021 (già sub doc. 6 Denuncia) risultava in modo inequivocabile al punto 4 dell’Allegato I quanto segue:

  1. INFORMAZIONI CLINICHE 4.1 Indicazioni terapeutiche COVID-19 Vaccine Moderna è indicato per l’immunizzazione attiva nella prevenzione di COVID-19, malattia causata dal virus SARS-CoV-2, in soggetti di età pari o superiore a 18 anni. L’uso di questo vaccino deve essere conforme alle raccomandazioni ufficiali.

Vedi l’autorizzazione per l’immissione sul mercato di Spikevax/Moderna nell’attuale versione, in vigore dal 15.09.2023 (doc. 9):

https://ec.europa.eu/health/documents/community-register/2023/20230915160561/anx_160561_it.pdf

Laddove al punto 4 dell’Allegato I risulta in modo inequivocabile:

  1. INFORMAZIONI CLINICHE 4.1 Indicazioni terapeutiche Spikevax è indicato per l’immunizzazione attiva nella prevenzione di COVID-19, malattia causata dal virus SARS-CoV-2, in soggetti di età pari o superiore a 6 mesi. L’uso di questo vaccino deve essere conforme alle raccomandazioni ufficiali.

Risulta, dunque, che l’indicazione terapeutica per la quale è stata autorizzata l’immissione sul mercato dei  cosiddetti “vaccini”-Covid-19, a tutt’oggi non comprende e, sin dall’inizio, non ha mai ricompreso la prevenzione del contagio virale!

Ai sanitari (come ad altre categorie professionali e agli over 50), dunque, è stato imposto dalle autorità un illegittimo uso off label (al di fuori della scheda tecnica del farmaco) dei cosiddetti “vaccini”-Covid-19 presenti sul mercato!

Di tale mostruosa illegittimità (vedi nel dettaglio qui in seguito) la Corte Costituzionale non si è minimamente interessata!

 

B.4.2.

ASSESSMENT REPORT dell’Autorità Europea del Farmaco (EMA)

Dall’ASSESSMENT REPORT DELL’EMA sul rispettivo “vaccino”-COVID-19 risultava sin dall’immissione sul mercato del rispettivo “vaccino”-Covid-19 che non c’era alcuna prova che queste sostanze potessero inibire l’infezione virale e, dunque, la contagiosità delle persone con esse trattate. E proprio per questo, la Commissione Europea ha concesso l’autorizzazione per l’immissione sul mercato ai soli fini dell’indicazione terapeutica della prevenzione della malattia Covid-19.

L’autorizzazione richiesta dai produttori per l’immissione sul mercato (e dunque l’applicazione sull’essere umano) dei cosiddetti “vaccini”-Covid-19, è quella di un farmaco per la prevenzione della malattia (COVID-19), ma non di un medicinale per la prevenzione dell’infezione con il virus (SARS-CoV-2). Ciò risulta anche dal cosiddetto ASSESSMENT REPORT relativo al “vaccino”-Covid.-19 Comirnaty (già sub doc. 15 Denuncia), laddove a pagina 97 risulta testualmente:

Additional efficacy data needed in the context of a conditional MA The final clinical study report for study C4591001 will be submitted no later than December 2023 and is subject to a specific obligation laid down in the MA.

2.5.4. Conclusions on clinical efficacy Excellent vaccine efficacy (preventing symptomatic COVID-19) was shown in subjects without evidence of prior SARS-Cov2 infection (VE 95.0% (95% CI: 90.3%, 97.6%), which was consistent across relevant subgroups. It is likely that the vaccine also protects against severe COVID-19, though these events were rare in the study, and statistically certain conclusion cannot be drawn. It is presently not known if the vaccine protects against asymptomatic infection, or its impact on viral transmission. The duration of protection is not known.

L’EMA dichiarava, dunque, sin dall’atto di introduzione sul mercato, anche nel rapporto di valutazione della sostanza Comirnaty di Pfizer/BioNTech a pag. 97 testualmente quanto segue: “Nel contesto di un’autorizzazione condizionata sono necessari ulteriori dati. La relazione finale dello studio clinico C4591001 verrà presentata entro dicembre 2023 e costituisce uno specifico obbligo per l’autorizzazione condizionata. 2.5.4. Conclusioni sull’efficacia clinica …. È probabile che il vaccino protegge contro una forma severa del COVID-19, nonostante che tali eventi erano rari negli studi, e statisticamente certe conclusioni non possono essere tratte. Allo stato non è dato sapere se il vaccino protegge contro infezioni asintomatiche,  né tantomeno è dato sapere il suo impatto sulla trasmissione virale. La durata della protezione non è nota.”[4]

Dunque: l’EMA dichiarava che ci sarebbe una eccezionale efficacia in merito alla malattia (il Covid-19 è la malattia) non severa, dichiarava che non si sa se il vaccino protegge contro la malattia severa del Covid-19 (infatti, parla solo di speranza) e confermava che non sapeva se il “vaccino” avesse un impatto sulla trasmissione virale e che non conosceva la durata della protezione!

Invece, i massimi vertici della Repubblica Italiana e i responsabili nazionali e locali della Sanità pubblica hanno raccontato alla popolazione una grande bugia. Hanno ingannato la popolazione, invitandola (incluse le donne incinte e i bambini) a farsi inoculare queste sostanze sperimentali a base genica, “per tutelare il gruppo fragile” della popolazione! Il livello di cinismo e criminalità non potrebbe essere più alto!

Proprio perché non era e non è provato che queste sostanze possano inibire l’infezione con il virus[5], queste sostanze, di fatto ancora sperimentali (vedi supra al punto B1. e B.2. e infra), sono state autorizzate per la sola (eventuale) prevenzione della malattia Covid-19.

L’Agenzia Europea del Farmaco (EMA – European Medicinal Agency) alla domanda se la sostanza Comirnaty di Pfizer/BioNTech potesse ridurre la trasmissione del virus tra le persone, all’atto di autorizzazione condizionata (dicembre 2020), dichiarava nella sua pagina web nell’EPAR[6] (già sub doc. 14 Denuncia) che non era dato sapere quale impatto il trattamento con queste sostanze sperimentali avesse sulla diffusione del virus SARS-CoV-2. E dichiarava che non si sapeva in che misura le persone trattate con queste sostanze avrebbero trasmesso il virus.

L’EMA dichiarava testualmente: Comirnaty is a vaccine preventing coronavirus disease 2019 (COVID-19) .. How does Comirnaty work? Comirnaty works by preparing the body to defend itself against COID-19. …Can Comirnaty reduce transmission of the virus from one person to another?” The impact of vaccination with Comirnaty on the spread of the SARS-CoV-2 virus in the community is not yet known. It is not yet known how much vaccinated people may still be able to carry and spread the virus. How long does protection from Comirnaty last? It is not currently known how long protection given by Comirnaty lasts …”

B.4.3.

Decreto Ministro della Salute n. 1 d.d. 02/01/2021

Nel suo Decreto n. 1 del 02/01/2021 (doc. 10) l’ormai ex Ministro della Salute (ROBERTO SPERANZA) ometteva innanzitutto di indicare che i cosiddetti “vaccini”-Covid-19 erano stati autorizzati solo in via condizionata sulla base del Reg. CE 507/2006, perché mancavano (e mancano) a tutt’oggi fondamentali studi clinici per la conferma dell’efficacia e della sicurezza..

Interessante ai fini della decisione del procedimento qui sub iudice è il fatto che in quel decreto il Ministro della Salute (ROBERTO SPERANZA) personalmente conferma che in data 02.01.2021 (cioè successivamente all’immissione sul mercato della sostanza Comirnaty di Pfizer/BioNTech e quattro giorni prima dell’immissione sul mercato di Spikevax di Moderna) non cera alcuna prova che i cosiddetti “vaccini”-Covid-19 potessero prevenire l’infezione.

Vedi a pag. 5 laddove testualmente dichiara “…qualora uno o più vaccini si mostrino in grado di prevenire l’infezione, si focalizzerà l’attenzione anche sulla riduzione della trasmissione …”.

Alla popolazione italiana, invece, la narrazione ufficiale aveva raccontato che queste sostanze avrebbero comportato l’immunità di gregge, che ovviamente presuppone l’efficacia di immunizzazione sterile!

Inoltre, da questa circolare emerge anche la necessità che le raccomandazioni su gruppi target a cui “offrire” (da lì si è passati all’imporre) il trattamento sarebbero state soggette a modifiche in base “all’evoluzione delle conoscenze e alle informazioni su efficacia vaccinale… sull’effetto del vaccino sull’acquisizione dell’infezione …”.

Anziché rispettare l’indicazione terapeutica esposta nella rispettiva delibera di autorizzazione per l’immissione sul mercato dei cosiddetti “vaccini”-Covid-19, e che non comprendeva e a tutt’oggi non comprende la prevenzione dell’infezione virale, e anziché, ancor prima, non applicare alla ignara (perché gravemente ingannata) popolazione delle nude e crude sostanze sperimentali, il governo (con la successiva altrettanto illegittima ratifica da parte del Parlamento) ha man mano imposto sull’intera popolazione questo trattamento sperimentale, tanto inefficace ai fini della interruzione della catena d’infezione, quanto pericolosa per la vita e salute dei cittadini.

Seguirà la Parte 4

 

Avv.DDr. Renate Holzeisen

Membro del Consiglio della Provincia Autonoma di Bolzano – Lista VITA

https://www.renate-holzeisen.eu

 

[1] APA = Advanced Purchase Agreement

[2] così p.e. il CGARS che – in netto conflitto con i fatti documentati istituzionalmente – nella sua qlc ha escluso a priori senza alcun fondamento la natura sperimentale dei cosiddetti “vaccini”-Covid-19 e con ciò ha condizionato alla radice la Corte Costituzionale sottoponendole delle premesse del tutto erronee, confutate dai documenti istituzionali in materia.

[3]Astrazeneca (Vaxrevia) e Jansen di Johnson & Johnson sono stati ritirati presto dal mercato non soltanto perché anche loro provocavano morti e altri gravissimi danni irreversibili, ma soprattutto perché non sono sostanze basate su mRNA, per le quali big pharma e i suoi lobbisti (tra i quali la Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen con il suo marito, responsabile di una società di biotecnologia del settore) spingono tantissimo, violando i più fondamentali principi del diritto farmacologico e dei Diritti Umani allo scopo di veder adottata questa tecnologia per ogni futuro “vaccino”.

[4] Analogo discorso vale per gli altri “vaccini”-Covid-19.

[5] I fatti anche in Italia da tre anni all’ordine del giorno, dimostrano che le persone trattate pienamente con queste sostanze si infettano con il virus SARS-CoV-2 e si ammalano di Covid-19 anche in forma grave.

[6] EPAR = sunto dell’Assessment Report pubblicato dall’EMA ai sensi dell’art. 13 Reg. CE 726/2004 in tutte le lingue ufficiali dell’UE

COMUNICATO STAMPA

VITA HA SEMPRE LOTTATO E LOTTERÁ PER LA LIBERTÀ DEI MEDIA E DELL’OPINIONE

 

VITA si è sempre impegnata nella lotta per la LIBERTÁ DEI MEDIA e la LIBERTÁ DELLE OPINIONI proprio nei periodi più bui in cui purtroppo anche i media locali – con pochissime eccezioni – si sono fatti degradare per anni a strumenti di propaganda del governo.

VITA sostiene i giornalisti e i responsabili dei media nella loro giusta opposizione al tentativo di censura e restrizione della libertà dei media stabilito in termini essenziali nel programma del nuovo governo sudtirolese.

Anche a noi è saltato subito all’occhio questo punto del programma di governo e che avrà la nostra massima attenzione.

VITA spera che i giornalisti e responsabili dei media negli ultimi anni molto bui anche per la storia dei media abbiano sviluppato la necessaria sensibilità per la fatale intromissione della politica (nel senso più vasto). Questa necessaria sensibilità richiede però anche un forte intervento a livello dell’Unione Europea contro le attività di censura che da Bruxelles sono già partiti in modo sistematico e che purtroppo contagiano in tal modo che ora ci troviamo persino confrontati con un programma di governo, in cui la censura e la restrizione della libertà dei media vengono apertamente prospettate.

Noi siamo un partito che si impegna per i Diritti Fondamentali e, dunque, prenderemo tutte le misure politiche e se necessario anche legali, che saranno necessarie per lottare contro la censura, a prescindere da quale parte politica venga adottata.

La Democrazia esiste solo con il cosiddetto Quarto Potere indipendente, e noi speriamo nell’attività di media, che a prescindere dall’ideologia politica, siano seriamente impegnati nell’informazione, la cui libertà non può mai essere messa in dubbio.

Avv./RA DDr. Renate Holzeisen

 Abgeordnete zum Südtiroler Landtag – Consigliere della Provincia Autonoma di Bolzano

https://www.renate-holzeisen.eu

 

 

 

Parte II – Motivi che devono necessariamente portare finalmente all’inizio di serie indagini penali (mai fatte) su quanto denunciato già a novembre 2021 da n. 83 sanitari oppositori al diktat del “vaccino”-Covid-19 – udienza del 15 gennaio 2024 avanti il GIP/Tribunale di Bolzano

Questa seconda parte si riferisce alla radicale infondatezza dell’istanza di archiviazione delle indagini penali (in realtà mai condotte), perché si riferisce a delle sentenze della Corte Costituzionale gravemente erronee anche perché basate su presupposti non corrispondenti alla realtà dei fatti così come risultano, peraltro, anche da documentazione istituzionale delle autorità responsabili per l’autorizzazione centralizzata a livello dell’UE dei cosiddetti “vaccini”-Covid-19.

A.

Assoluta mancanza di autorevolezza e importanza delle decisioni della Consulta nel procedimento de quo in punto obbligo “vaccinale”-covid-19

Come già esposto nell’atto di opposizione all’istanza di archiviazione e come sarà qui in seguito ulteriormente esposto e documentato, i Denuncianti Sanitari sono vittime di una gravissima violazione della legge, tra cui anche il D.L. 44/2021, da parte delle autorità nazionali e locali responsabili della Sanità Pubblica.

Il P.M., rinunciando di fatto – senza alcuna motivazione – alle indagini, che in un primo momento aveva disposte con la massima urgenza sui gravissimi fatti esposti e documentati nella denuncia (indagini però mai effettuate, come risulta in modo inequivocabile dal fascicolo delle “non”- indagini) ha basato la sua istanza di archiviazione sulla mera circostanza che la Corte Costituzionale ha ritenuto non fondate o inammissibili le questioni di costituzionalità sollevate da diversi Tribunali e TAR rispetto all’obbligo “vaccinale” di cui al D.L. 44/2021.

È, dunque, necessario dimostrare innanzitutto l’assoluta mancanza di autorevolezza e importanza, nonché la radicale erroneità delle decisioni della Consulta sul tema dell’obbligo “vaccinale”-Covid-19 perché basate su false premesse.

A.1.

Le decisioni di rigetto (infondatezza o manifesta infondatezza della questione sollevata) della Corte Costituzionale hanno solo efficacia inter partes!

Il PM, anziché adempiere il suo dovere di accertare la VERITÁ MATERIALE ex artt. 24 comma 1 e 101 Cost. nell’ambito del suo dovere di indagare sulla base di quanto è stato denunciato e documentato (art. 112 Cost.), si trincea dietro alle decisioni della Consulta evidentemente incostituzionali (vedi infra) e che erano fortemente condizionate da questioni di legittimità sollevate purtroppo in modo del tutto contraddittorio, decisioni che, comunque, hanno una mera efficacia inter partes nel rispettivo procedimento in cui le questioni erano state sollevate!

Mentre le sentenze di accoglimento sono decisioni di accertamento alle quali la Costituzione ricollega effetti generali sotto certi aspetti costitutivi – perché la legge viene definitivamente e irrimediabilmente eliminata dall’ordinamento -, l’efficacia delle sentenze di rigetto è totalmente diversa, non contenendo alcuna certificazione dello status di conformità della legge alla Costituzione. La pronuncia di rigetto, quindi, non impedisce che la stessa questione venga in futuro risollevata….. Le decisioni di rigetto della Corte Costituzionale posseggono dunque un’efficacia assai limitata, di ordine solo processuale esclusivamente rispetto al caso giudiziario specifico in cui la questione di legittimità è stata sollevata! Essa non è paragonabile né a quella del “giudicato”, efficacia di cui sono dotate le pronunce della giurisdizione comune, né al quel che si denomina il “giudicato costituzionale”, categoria riferibile invece alle decisioni di accoglimento.[1]

Infatti, le stesse questioni ritenute infondate dalla Consulta (e purtroppo anche in parte non adeguatamente sottoposte) possono essere in futuro accolte dalla Consulta e, comunque, le decisioni di rigetto non obbligano in alcun modo né la Procura e tantomeno il giudice in questo procedimento penale, innanzitutto per quanto riguarda il loro contenuto riferito agli asseriti “fatti” presupposti, sui quali si poggiano le decisioni della Consulta. Sono tali asseriti “fatti” che inficiano alla radice la fondatezza e, dunque, l’autorevolezza e la legittimità costituzionale delle sentenze della Consulta.

A.2.

“L’artificio del decidere oggi con gli asseriti dati di ieri” adottato – comunque inutilmente – dalla Consulta per “assolvere” il legislatore politico

 

La Corte Costituzionale conferma che la ratio dell’obbligo “vaccinale” consiste nella prevenzione del contagio virale, ma ha tentato di “assolvere” il legislatore politico inventandosi l’artificio “di decidere oggi con gli asseriti dati di allora”.

È molto importante evidenziare la parte della sentenza n. 14/2023, laddove la Consulta chiarisce la ratio dell’obbligo vaccinale.

La Consultanon solo non ha accolto lo stravolgimento della ratio proposto dal CGARS[2], ma ha ribadito (Corte Cost. n. 14/2023), punti 10.2 in fine, 11, 12.2, che l’obbligo si regge proprio sulla funzione preventiva del contagio esplicata dal vaccino, su cui si ancora il principio solidaristico. In assenza di una tale efficacia, ogni limitazione imposta al non vaccinato, infatti, lungi, dall’essere attuativa di tale principio, proprio in quanto non fondata sulla ratio dell’obbligo, si trasforma in una discriminazione (qualsiasi limitazione a una libertà priva di giustificazione è arbitrio). Tuttavia, lo stesso giudice costituzionale, come il CGARS[3], ha dovuto confrontarsi con una situazione di fatto che destituiva di fondatezza questo presupposto. Si comprende così il ricorso alla prospettiva inedita o, se si vuole, all’artificio interpretativo usato. L’artificio sta nella scelta di decidere oggi con i dati di allora. La Consulta, infatti, non ha affermato che l’obbligo è conforme a Costituzione perché i dati attuali confermano la capacità preventiva del contagio. In tal caso non vi sarebbe stato alcun artificio … I dubbi di costituzionalità sono sorti proprio sulla base dell’ord. del CGARS, che ha “processualmente” accertato l’assenza dell’efficacia preventiva dal contagio, proponendo una motivazione, in contrasto con la finalità perseguita dalla legge, volta a giustificare ex post l’obbligo.

La Consulta ha opportunamente respinto questa motivazione, restando ancorata alla ratio consolidata e corretta dell’obbligo, valutando la legge sulla base dei dati disponibili al momento della sua approvazione. Segno evidente che essa stessa ha condiviso il presupposto da cui partiva il CGARS (mai contraddetto, infatti , né nella sentenza n.14 né nella n.15). Seguendo il CGARS, il ragionamento sarebbe stato di poche parole: l’obbligo è legittimo perché vaccino” diminuirebbe le forme gravi della malattia, ma la Consulta non ha ritenuto possibile farlo (per non stravolgere la ratio dell’obbligo vaccinale, che è la protezione della salute dei terzi), preferendo una articolata motivazione che ha il suo cardine proprio nel riferimento al tempo in cui la legge è stata adottata.”[4]

È già stato evidenziato e documentato nella Denuncia Penale e nell’Atto di Opposizione all’Archiviazione che c’era la prova istituzionale pubblica, nota ai responsabili dell’obbligo “vaccinale”-Covid-19 sin dall’immissione sul mercato dei cosiddetti “vaccini”-Covid-19, del fatto che questi non erano stati autorizzati per la prevenzione dell’infezione virale, perché tale efficacia i cosiddetti “vaccini”-Covid-19 non la hanno mai avuta!

Qui di seguito verrà ulteriormente esposto e documentato che

ciò che secondo la Corte Costituzionale sarebbe stato il “dato medico-scientifico posto a disposizione dalle autorità di settore” al momento dell’introduzione dell’obbligo “vaccinale”-Covid-19, non corrisponde assolutamente all’informazione pubblica istituzionale messa a disposizione al momento dell’introduzione dell’obbligo “vaccinale” dalle competenti (per un’autorizzazione a livello centrale eurounionale) autorità del settore!

 

E, pertanto, l’artificio adottato dalla Consulta nel malcelato tentativo di “assolvere” ad ogni costo il legislatore e le istituzioni responsabili dell’obbligo “vaccinale”-Covid-19, risulta – alla luce dei fatti – in realtà del tutto inefficace.

 

Avv.DDr. Renate Holzeisen

Membro del Consiglio della Provincia Autonoma di Bolzano – Lista VITA

https://www.renate-holzeisen.eu

 

[1] Cfr. Giustizia costituzionale, Gustavo Zagrebelsky, Maleria Marcenò, 2012, pagg. 343-345 (doc.2).

[2] Il CGARS (Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana), nella piena consapevolezza che i “vaccini”-Covid-19 non prevengono l’infezione virale, ha ritenuto in modo del tutto erroneo (infatti non ha trovato accoglimento questa erronea tesi neppure da parte della Corte Costituzionale anche se questa era principalmente focalizzata ad “assolvere” – ad ogni costo – i responsabili dell’obbligo “vaccinale”-Covid-19) che il beneficio per la collettività sussisterebbe comunque, e precisamente nella riduzione della “pressione” sugli ospedali. Invece, il testo dell’art. 4 D.L. 44/2021 è chiaro. Un’interpretazione estensiva costituirebbe una grave violazione degli artt. 12 e 14 Preleggi.

 

[3] Il CGARS aveva sollevato la qlc che ha portato alla sentenza della Consulta n. 14/2023.

[4] Cfr. Carlo Iannello, Associazione Italiana dei Costituzionalisti, Osservatorio costituzionale, Fasc.4/2023 d.d. 4 luglio 2023 – doc. 3.

 

Parte I – Motivi che devono necessariamente portare finalmente all’inizio di serie indagini penali (mai fatte) su quanto denunciato già a novembre 2021 da n. 83 sanitari oppositori al diktat del “vaccino”-Covid-19

Va premesso, che la Procura di Bolzano (e i Carabinieri N.A.S. di Bolzano) anziché compiere le dovute indagini in merito al falso ideologico, alla violenza privata, al commercio/somministrazione di medicinali guasti, al tentato omicidio plurimo e alle tentate (e in parte consumate) lesioni personali, denunciati già a Novembre 2021 da un gruppo di 83 sanitari, è corsa a inizio dicembre 2022 a chiedere l’archiviazione delle indagini, persino prima ancora del deposito della motivazione delle sentenze che la Consulta aveva emesse sulle prime questioni di legittimità costituzionale sollevate.

Con la denuncia penale i sanitari avevano esposto e documentati fatti mai presi in considerazione dalla Consulta, anche a causa di questioni sollevate dai diversi giudici del merito purtroppo spesso anche in modo contraddittorio.

Dunque, nella memoria abbiamo spiegato per quale motivo le sentenze di rigetto delle questioni di legittimità costituzionale della Corte Costituzionale non hanno alcun valore per il procedimento instaurato con la denuncia penale del gruppo di sanitari e per quali motivi devono essere rigorosamente disattesi nelle loro conclusioni.

Prima ancora abbiamo ribadito brevemente il danno subito dai sanitari denuncianti.

Questa prima parte della pubblicazione è dedicata a questo aspetto. Nella prossima parte II pubblicheremo estratti in merito all’assoluto difetto di valore ed efficacia delle sentenze della Consulta nel procedimento instaurato dal gruppo dei sanitari.

 

Estratto – PARTE I

I denuncianti sanitari (medici, infermieri, ostetriche, operatori socio sanitari, fisioterapisti) erano stati sottoposti dai responsabili nazionali e locali della Sanità Pubblica all’imposizione del trattamento con sostanze autorizzate come “vaccini”-Covid-19, con riferimento all’obbligo vaccinale introdotto dal Governo Draghi (con successiva conferma da parte del Parlamento) con il D.L. 44/2021 come segue:

Art. 4

Disposizioni urgenti in materia di prevenzione del contagio da SARS-CoV-2 mediante previsione di obblighi vaccinali per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario

  1. …. Gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario … sono obbligati a sottoporsi a vaccinazione gratuita per la prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2….

Significativo – oltre al titolo dell’art. 4 e l’indicazione dello scopo dell’obbligo “vaccinale” nel comma 1 (vedi sopra) e che è la prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2, la quale, a sua volta, avrebbe, dunque, dovuto essere funzionale alla tutela della salute pubblica e al mantenimento di “adeguate condizioni di sicurezza nell’erogazione delle prestazioni di cura e assistenza”, sono anche i commi 6, 8 e 10 dell’art. 4 del D.L. 44/2021, laddove il Legislatore una volta di più evidenzia lo scopo della vaccinazione che è quella di “evitare il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2”.

Nel comma 11 si parla del fine “di contenere il rischio di contagio”.

Art. 3 ter -(Adempimento dell’obbligo vaccinale)

1.L’adempimento dell’obbligo vaccinale previsto per la prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2 comprende il ciclo vaccinale primario e, a far data dal 15 dicembre 2021, la somministrazione della successiva dose di richiamo, da effettuarsi nel rispetto delle indicazioni e dei termini previsti con circolare del Ministero della salute.

I denuncianti sanitari si sono opposti sin da subito (Aprile 2021) con ripetute comunicazioni pec indirizzate ai responsabili della Sanità Pubblica a livello locale e nazionale in modo argomentato e documentato all’imposizione di tale obbligo, perché sapevano che le sostanze autorizzate dalla Commissione Europea e usate in Italia quali “vaccini”-Covid-19, non erano state autorizzate per la prevenzione dell’infezione con il virus SARS-CoV-2, dato che tale efficacia non l’avevano (e ce l’hanno a tutt’oggi), e che, dunque, a loro veniva imposto un generalizzato gravemente illegittimo off label use di sostanze ai fini dell’assolvimento di un obbligo vaccinale, e perché sapevano (bastava leggere la documentazione ufficiale istituzionale dell’EMA, della Commissione Europea e dei produttori dei cosiddetti “vaccini”-Covid-19) che i cosiddetti “vaccini”-Covid-19 erano sostanze sperimentali, di cui era impossibile garantire l’efficacia e soprattutto la sicurezza.

Nessuno dei rappresentanti del procedimento instaurato per l’accertamento dell’adempimento dell’obbligo vaccinale-Covid-19 e la sospensione in caso di inadempimento (i responsabili dell’Azienda Sanitaria, in primis FLORIAN ZERZER, MARIA GRAZIA ZUCCARO, e i responsabili degli Ordini professionali dei sanitari, in primis CLAUDIO VOLANTI e MONICA OBERRAUCH nella loro veste di presidente e vice-presidente dell’Ordine dei Medici e Chirurghi di Bolzano) ha risposto alle ripetute plurime comunicazioni pec dei sanitari denuncianti, con cui questi spiegavano il loro rifiuto dell’inoculazione e ponevano precise domande ai responsabili del procedimento amministrativo per l’accertamento dell’adempimento dell’obbligo “vaccinale”.

I sanitari denuncianti venivano trattati peggio dei fuorilegge … venivano letteralmente considerati dei sorci che manco meritavano una risposta alle loro istanze! L’Azienda Sanitaria e gli Ordini Professionali dei sanitari (in primis l’Ordine Professionale dei Medici e Chirurghi di Bolzano) in quel periodo operavano completamente al di fuori del contraddittorio imposto con effetto generale per tutti i procedimenti di natura amministrativa dalla Legge 241/1990, e si sono comportati come capò di un sistema brutalmente autoritario e del tutto irragionevole. E, dunque, anziché tutelare i propri iscritti avverso un trattamento off label e altamente sperimentale, l’Ordine dei Medici di Bolzano perseguitava con procedimenti disciplinari persino quei pochi medici che hanno aiutato p.e. anche i bambini avverso il diktat autoritario, disumano, del tutto irragionevole e dannoso a livello psico-fisico dell’uso delle mascherine a scuola.

Dato che si sono opposti all’inoculazione di queste sostanze sperimentali alias “vaccini”-Covid-19, la stragrande parte dei denuncianti sanitari (tranne quelli che – sotto la minaccia e violenza privata subita si sono visti costretti a farsi inoculare le sostanze sperimentali, vedi infra) sono stati sospesi senza stipendio (e con la sospensione del versamento dei rispettivi contributi sociali), per tanti mesi dal lavoro e dalla possibilità di esercitare la loro professione, e, dunque, privati del loro diritto fondamentale a provvedere al sostentamento economico/finanziario personale e della loro famiglia (spesso con figli minorenni). L’Azienda Sanitaria ha persino negato ai sanitari il loro diritto di lavorare, durante il periodo in cui sono rimasti sospesi, in un’altra professione (non sanitaria).

È stato pure del tutto inutile dimostrare la particolare situazione individuale dei sanitari caratterizzata da un ulteriore (oltre a quello generale per tutti) grave rischio per la vita e salute. Tra i sanitari denuncianti ci sono quelli, che nel passato hanno già avuto una miocardite o pericardite (o altri gravi problemi al cuore) e coloro che hanno già avuto (anche più di un) tumore maligno. Nonostante la certificazione medica che questi sanitari avrebbero corso un particolarmente alto rischio con i cosiddetti “vaccini”-Covid-19, che provocano la miocardite, e per i quali non è stato fatto alcuno studio di geno- e cancerogenicità, come risultava ufficialmente nella documentazione istituzionale (vedi Allegato I alla Decisione di autorizzazione per l’immissione sul mercato in vigore a novembre 2021 sub doc. 22), i responsabili dell’Azienda Sanitaria e del rispettivo Ordine Professionale insistevano nella richiesta del trattamento con la sostanza sperimentale.

Questi sanitari non solo hanno tentato senza alcun successo di evidenziare la loro particolare situazione inviando subito via pec ai responsabili dell’Azienda Sanitaria (MARIA GRAZIA ZUCCARO – responsabile del procedimento) anche la rispettiva documentazione –senza alcun cenno di riscontro (!) – ma poi si sono spesso presentati anche nell’hub vaccinale nel vano tentativo di vedersi esonerati dal medico “vaccinatore” dall’obbligo “vaccinale”.

Nonostante il fatto che sanitari qui denuncianti avessero avuto nella loro vita già gravi problemi al cuore (è p.e. il caso del sanitario – OMISSIS – ) e (anche molteplici) tumori maligni (è p.e. il caso della sanitaria – OMISSIS -), sono stati brutalmente sospesi senza stipendio o altro sostentamento finanziario dal lavoro e dalla possibilità di lavorare, e con ciò provocando uno stress psichico enorme anche all’intera famiglia composta peraltro di figli minorenni.

Il sanitario .- OMISSIS – (la cui moglie – sempre sanitaria – è rimasta sospesa dal lavoro per lo stesso motivo) ha tre figli minori e la sanitaria – OMISSIS- ha due figli minori.

E poi ci sono tra i sanitari denuncianti tanti che, come la stragrande parte della popolazione, erano venuti in contatto con il virus SARS-CoV-2 già durante l’anno 2020 e la prima parte dell’anno 2021 e, dunque, avevano sviluppato degli anticorpi al virus SARS-CoV-2. Questo è il caso, p.e., del sanitario medico Dr.med. – OMMISSIS – che vanamente ripetutamente ha evidenziato il fatto di essersi immunizzato già in via naturale e di, comunque correre un particolarmente alto rischio nel caso di trattamento con un “vaccino”-Covid-19, di cui i responsabili della Sanità Pubblica Nazionale e Locale sapevano! (vedi infra).

 

La violenza privata esercitata da parte dei responsabili dell’Azienda Sanitaria, degli Ordini Professionali è evidente.

Si faceva di tutto per distogliere ai sanitari, opponenti al diktat criminale, ogni base per poter sopravvivere al fine di costringerli al trattamento off label e in generale sperimentale.

Alcuni dei sanitari denuncianti, non avendo proprio alcuna possibilità di rimanere senza la possibilità di lavorare, nella consapevolezza che si facevano iniettare delle sostanze sperimentali con un altissimo rischio per la propria vita e salute, hanno dovuto piegarsi al diktat autoritario criminale.

E ciò anche perché la Giustizia, la Procura della Repubblica, nonostante una tempestiva denuncia penale e un primo incarico conferito al Comando dei Carabinieri per la tutela della salute (N.A.S.) per un’urgente indagine, poi inspiegabilmente non si è più interessata dell’urgente questione (come risulta in modo inequivocabile dal fascicolo delle non-indagini) che però toccava non solo gli interessi e diritti dei sanitari denuncianti, ma pure quelli dell’intera popolazione.

I gravissimi fatti denunciati dai sanitari (falso ideologico, violenza privata, commercio o somministrazione di medicinali guasti – tentato omicidio plurimo/strage – vedasi l’aumento della mortalità in Italia anche nel 2022 nelle fasce della popolazione giovane – tentate lesioni personali plurioffensive – vedasi i tantissimi casi di miocardite e altre patologie gravissime anche in persone giovanissime, nonché l’aumento di casi di cosiddetto turbo-cancro, e potenziale rischio per tutti i cittadini “vaccinati” vista la ormai accertata presenza a livello internazionale di plasmidici (DNA) nei “vaccini” a mRNA Comirnaty di Pfizer/BioNTech e Spikevax di Moderna e il connesso alto rischio di modifica del genoma umano (motivo per il quale lo stato Florida il 6 dicembre 2023 ha chiesto al FDA e al CDC l’immediata sospensione dell’autorizzazione di queste sostanze, vedi sub doc. 28.1. e 28.2) erano e sono fatti che avrebbero dovuto far scattare l’immediato allarme ai fini della PROTEZIONE CIVILE a tutela dell’intera popolazione.

Invece, i sanitari denuncianti, come gli altri cittadini che si sono apertamente (in primis sul posto del lavoro) opposti alla criminale imposizione di un trattamento sperimentale, frutto di un nudo e crudo crimine contro l’umanità, sono stati denigrati, umiliati e (nella stragrande parte dei casi) allontanati dal posto di lavoro come criminali – anche coll’intervento delle forze dell’ordine. Era all’ordine del giorno nel 2021 proprio nella Provincia Autonoma dell’Alto Adige, la cui Azienda Sanitaria ha iniziato come prima in assoluto in tutta Italia con la sistematica esecuzione criminale della sospensione di sanitari che hanno rifiutato il “vaccino”, che i sanitari da un momento all’altro dovevano lasciare il posto di lavoro (ostetriche persino durante il parto da loro assistito/gestito – questo è, p.e. il caso dell’ostetrica – OMISSIS -), senza la possibilità di salutare i pazienti e i colleghi (così successo, p.e., anche alla Dr.med. – OMISSIS -) e spesso pure senza la possibilità di prelevare le proprie cose dall’armadio a loro assegnato, perché da un momento all’altro il loro badge era bloccato. Nel caso di sanitari che, giustamente si opposero alla mera comunicazione orale da parte del responsabile del reparto di dover immediatamente allontanarsi dal posto di lavoro, i responsabili dell’Azienda Sanitaria facevano intervenire persino le forze dell’ordine.

In generale (con troppo poche eccezioni) c’era un clima di caccia alle streghe (con diffamazione, denigrazione anche da parte dei media) nei confronti di quei sanitari che, invece, hanno dimostrato di aver posto alle basi dell’esercizio della loro importante professione un imprescindibile presupposto necessario per poter garantire il principio di precauzione a tutela della salute dei pazienti: lo spirito critico basato sulla documentazione ufficiale istituzionale e una spina-dorsale etica/morale che purtroppo proprio nella categoria dei sanitari (e non solo) negli ultimi anni è venuta a mancare in primis nei ruoli apicali.

Alcuni dei sanitari denuncianti erano costretti a licenziarsi per poter lavorare e hanno cambiato mestiere. Altri sanitari Sudtirolesi lavorano da allora all’estero (Austria, Svizzera), dove in tutto il cosiddetto periodo pandemico era possibile, guarda caso, lavorare anche senza essere trattati con i cosiddetti “vaccini”-Covid-19.

Tutti i sanitari sospesi hanno subito importanti (spesso esistenziali!) danni patrimoniali (stipendi non percepiti, contributi sociali – incluso quello per la pensione non versati dal datore di lavoro) e danni morali (denigrazione, umiliazione anche da parte dei media mainstream peggio dei peggior fuorilegge, con rispettivo stress psico-fisico anche per l’intera famiglia) e quei sanitari che non vedevano altra soluzione che quella di piegarsi al diktat autoritario dell’inoculazione off label use di un cosiddetto “vaccino”-Covid-19 anche un potenziale gravissimo danno biologico (vedi infra).

 

Avv.DDr. Renate Holzeisen

Membro del Consiglio della Provincia Autonoma di Bolzano – Frazione VITA

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Udienza del 15 gennaio 2024 avanti il GIP – Tribunale di Bolzano – Opposizione di 83 sanitari all’infondata richiesta di archiviazione

Prossimo lunedì 15 gennaio 2024 avrà luogo alle ore 9.30 l’udienza davanti al Giudice delle Indagini Preliminari di Bolzano in merito all’Opposizione di 83 sanitari all’istanza (della Procura della Repubblica di Bolzano) di archiviazione delle indagini MAI FATTE sui gravissimi fatti/reati denunciati già a novembre 2021 da sanitari sudtirolesi che si erano opposti all’obbligo di trattamento con sostanze sperimentali a base genica (cosiddetti “vaccini”-Covid-19) che dai responsabili delle autorità nazionali e locali venivano invece propagandati come efficaci (ai fini della prevenzione dell’infezione virale) e sicuri, ed imposti (con la minaccia di esclusione dal lavoro e dalla società – esclusione poi di fatto avvenuta) in un illegittimo off label use (falso ideologico, violenza privata, commercio o somministrazione di medicinali guasti ecc.).

Provvederò in questi giorni, nella mia funzione di membro del Consiglio Provinciale della Provincia Autonoma dell’Alto Adige a pubblicare estratti dell’ultima memoria depositata in vista dell’udienza del prossimo 15 Gennaio 2024, dato che i gravissimi fatti/reati denunciati riguardano direttamente questioni della PROTEZIONE CIVILE, per la quale la ns. Provincia Autonoma ha competenza primaria. E considerato che vittime dei gravissimi fatti/reati denunciati – peraltro continuati ad oggi – sono tutti i cittadini (nella stragrande parte del tutto ignari di fatti che erano invece noti ai responsabili nazionali e locali sin da subito!) da membro del Consiglio Provinciale della Provincia Autonoma di Bolzano e, dunque, di rappresentante della popolazione, sono obbligata ad intervenire ai fini della Protezione Civile, i cui responsabili ad oggi, violano gravemente i loro obblighi e continuano ad esporre la popolazione ad un grave rischio per la loro salute e vita.

 

Avv.DDr. Renate Holzeisen

Membro del Consiglio della Provincia Autonoma di Bolzano – Frazione VITA

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COMUNICATO STAMPA

Il 15 gennaio 2024 alle ore 9.30 si terrà presso il Tribunale di Bolzano un’importante udienza penale per ottantaquattro (84) sanitari Sudtirolesi già sospesi e per tutti i cittadini che richiedeono il rispetto dei diritti umani e della dignità umana.

A inizio novembre 2021, a nome di 84 sanitari Sudtirolesi avevo presentato un’ampia denuncia penale alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bolzano contro i responsabili dell'”obbligo vaccinale” Covid-19 e della sospensione senza stipendio dal lavoro del personale sanitario Sudtirolese non “vaccinato”.

Il Pubblico Ministero a cui era stato assegnato il fascicolo ha incaricato i Carabinieri-N.A.S. con un’indagine urgente.

Tuttavia, i carabinieri-N.A.S. hanno impiegato quasi un anno per non indagare sui gravi fatti denunciati, che riguardano anche aspetti della protezione civile dell’intera popolazione, ma per depositare un mero scolastico trattato sui vaccini convenzionali che nulla hanno in comune con i cosiddetti “vaccini” COVID-19.

Nonostante che non era stata condotta l’indagine sui gravi fatti denunciati, invece originariamente chiesta dalla Procura, la Procura presso il Tribunale di Bolzano nel dicembre dell’anno scorso ha presentato una richiesta di archiviazione delle indagini (mai fatte).

A fine dicembre 2022 su mandato degli 84 sanitari ho presentato opposizione alla richiesta di archiviazione delle indagini.

Il 15 gennaio 2024 alle ore 9.30 avrà luogo l’udienza avanti il Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Bolzano in merito alla ns. opposizione avverso la richiesta di archiviazione presentata dalla Procura di Bolzano.

Informeremo i cittadini interessati alcuni giorni prima dell’udienza in dettaglio sulle istanze e sulle prove presentate.

L’udienza non è pubblica. I sostenitori del personale sanitario potranno esprimere il loro sostegno al grande gruppo di sanitari, che saranno presenti in udienza, davanti al Tribunale in piazza Tribunale, ma non avranno accesso all’edificio del tribunale.

L’esito anche di questo procedimento dimostrerà se possiamo ancora contare su uno Stato di Diritto garante dei Diritti Umani, oppure se tale garanzia appartiene al passato.

 

Avv./RA DDr. Renate Holzeisen

Abgeordnete zum Südtiroler Landtag – Consigliere Provinciale del Sudtirolo

Mitglied des Vorstandes von Children’s Health Defense Europe – Membro del Direttivo di Children’s Health Defense Europe

Präsidentin der Anwaltsvereinigung “Confederazione Legale dei Diritti dell’Uomo – Mailand – Presidente della Confederazione Legale dei Diritti dell’Uomo – Milano

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COMUNICATO STAMPA

SE LA “SCIENZA” VIENE INTESA E PROMOSSA COME UN INTOCCABILE DOGMA, COME AUTORIZZAZIONE AL FRAMING POLITICO E ALLA CENSURA, LA DEMOCRAZIA É FINITA

 

Siamo un partito impegnato nella protezione dell’ambiente e nella promozione della libera ricerca rispettosa della dignità umana.

E proprio per questo siamo decisamente contrari all’impedimento sistematico (con l’uso di framing politico e la censura) di un dibattito scientifico aperto.

È proprio questo dibattito aperto – che dovrebbe caratterizzare per se la scienza, perché altrimenti parliamo di dogma – che ci manca da anni.

L’impedimento sistematico a livello globale di un dibattito scientifico pubblico e democratico è sotto gli occhi di tutti dal 2020, ovvero dalla dichiarazione della cosiddetta pandemia, che a sua volta ha portato a misure autoritarie imposte con la totale esclusione di un aperto dibattito scientifico.

Scienziati, con decenni di grande carriera universitaria, corteggiati fino all’inizio del 2020 anche dal cosiddetto mainstream, sono stati ridicolizzati, timbrati politicamente come aderenti all’estrema destra e in generale messi a tacere con una censura sistematica senza precedenti, solo perché hanno pubblicamente messo in guardia contro le misure Covid-19, che sempre di più si stanno rivelando nella loro dannosità irreversibile.

Questa censura è stata decisa a livello dell’Unione Europea e dell’OMS e viene lautamente finanziata anche con le nostre imposte.

Attualmente, in applicazione della cosiddetta strategia ONE HEALTH e HEALTH IN ALL POLICIES, che integra il clima nel concetto di salute pubblica, si sta promovendo a livello di OMS e UE, una sistematica campagna strategica, anche in cooperazione con il settore dell’istruzione (in primis le università), contro tutte le opinioni che non corrispondono al dogma imposto come “unica verità”.

Dal 2020, in particolare molte università europee non sono più luoghi di un aperto dibattito scientifico, ma si sono, invece, dimostrate essere esecutrici di una autoritaria “formazione delle opinioni”, anche attraverso l’eliminazione del personale accademico che ha apertamente espresso il suo dissenso scientifico alla narrazione propagandata.

Siamo molto preoccupati per questo sviluppo.

Se gli “scientists for future” parlano di “conoscenze scientifiche sul cambiamento climatico”, presumibilmente parlano solo di quelle “conoscenze” che corrispondono alla narrazione politica che viene servita.

Noi, invece, chiediamo un dibattito scientifico aperto, trasparente e democratico che è esattamente l’opposto della censura e di giudizi denigratori a livello personale.

È inaccettabile che responsabili di programmi dell’emittente pubblica italiana RAI rimangano esposti ad un autentico shitstorm solo perché, nell’interesse dell’informazione e opinione libera, invitano nelle loro trasmissioni anche voci critiche rispetto a quell’”unica verità” propagandata a livello centrale in merito, p.e., alle misure Covid-19 e al cambiamento climatico.

Ciò è successo di recente ripetutamente persino all’ex presidente della RAI Marcello Foa, che ha invitato nel suo programma Giù la maschera su Rai Radio1 rappresentanti di diverse opinioni scientifiche, corrispondendo con ciò esattamente alla missione di un’emittente pubblica (di una, quantomeno ancora sulla carta esistente Repubblica democratica garante dei Diritti Fondamentali) che deve fornire democraticamente un’informazione completa che però da anni manca in modo drammatico e irreversibilmente dannoso.

Più che mai, attualmente corriamo il grande rischio che sempre più decisioni politiche di ampia portata vengano prese sulla base di “conoscenze scientifiche” propagandate come “unica verità” intoccabile e poi eseguite in modo autoritario anche con la censura.

La celebrazione e difesa da parte dei “scientists for future” dell’Unione Europea come un “progetto di integrazione e di pace”, ignora completamente la brutale e triste realtà di una Unione Europea che, invece di agire come un’autodeterminata seria costruttrice di pace, si è lasciata strumentalizzare ai fini di una guerra nell’Ucraina a danno innanzitutto degli ucraini, ma anche di noi cittadini dell’UE.

 

Se gli “scientists for the future” ora mettono in guardia contro “l’ulteriore divisione della società, l’indebolimento della democrazia” e sottolineano la necessità di “tutelare la dignità umana”, ci viene da chiedere, ma dov’erano questi “scientists for the future” negli ultimi anni, quando proprio ciò contro cui mettono giustamente in guardia è stato attuato in modo autoritario, con la violazione brutale dei Diritti Umani, da una politica pilotata in modo centralizzato a livello globale?

Dov’erano questi “scientists for the future“, ad esempio, quando il Premio Nobel per la Medicina Luc Montagnier è stato diffamato come un crétin senile per aver subito all’inizio del 2020 lucidamente dichiarato e spiegato pubblicamente, con la sua indiscutibile expertise scientifica, l’ormai innegabile origine non naturale del virus Sars-CoV-2?

Dov’erano questi “scientists for the future” quando scienziati rispettati a livello europeo e internazionale nel 2020 sono stati politicamente inquadrati come estremisti di destra, diffamati e messi a tacere solo perché contraddicevano in modo trasparente e argomentativo, proprio a tutela della dignità umana, la narrazione autoritaria, chiedendo un libero e aperto dibattito scientifico?

E perché questi “scientists for the future” non si scandalizzano per le decisioni, già prese a livello dell’Unione Europea, e che prevedono la sistematica censura di tutte le opinioni che non corrispondono all'”unica narrazione”, all'”unica verità”?

E, dunque, ci viene il dubbio se questi “scientists for the future” fanno magari parte proprio di quella macchina di propaganda autoritaria controllata e finanziata a livello globale, diretta contro un democratico dibattito scientifico.

Questo dubbio sorge inevitabilmente dal momento che questi “scientists for the future” ritengono necessario opporsi all’ attuale formazione, tra rappresentanti del popolo democraticamente eletti (tra cui anche FdI e Lega), del governo della provincia autonoma Sudtirolo, ma evidentemente non ritengono necessario opporsi all’eliminazione del libero discorso scientifico, il quale è, invece, il garante di un progresso sostenibile e orientato al futuro nell’interesse dell’umanità e fa parte del DNA di una vera democrazia.

 

Avv./RA DDr. Renate Holzeisen

Abgeordnete zum Südtiroler Landtag – Consigliere Provinciale del Sudtirolo

Mitglied des Vorstandes von Children’s Health Defense Europe – Membro del Direttivo di Children’s Health Defense Europe

Präsidentin der Anwaltsvereinigung “Confederazione Legale dei Diritti dell’Uomo – Mailand – Presidente della Confederazione Legale dei Diritti dell’Uomo – Milano

 

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COMUNICATO STAMPA

DOV’ERANO GLI ARTISTI E GLI OPERATORI DEL MONDO CULTURALE NEGLI ULTIMI ANNI, QUANDO SOPRATTUTTO I PIÙ DEBOLI DELLA NOSTRA SOCIETÀ, PER NON PERDERE IL PROPRIO SOSTENTAMENTO E PER POTER CONTINUARE A PARTECIPARE ALLA VITA SOCIALE, ERANO COSTRETTI A FARSI INIETTARE SOSTANZE SPERIMENTALI E PERICOLOSE PER LA VITA?

Premessa: siamo amanti dell’arte e della cultura e consideriamo un privilegio particolarmente prezioso la possibilità offerta in Sudtirolo di poter godere nelle nostre diverse lingue di un vivace programma culturale, spesso anche di alto livello.

Però, a noi, come a molti altri Sudtirolesi, sono mancate le voci critiche e ammonitrici di chi opera nel campo dell’arte e della cultura contro un autoritarismo che nel tempo è diventato visibile a tutti coloro che non si sono ciecamente ostinati a seguire una narrazione ostentata.

È proprio dai professionisti della cultura che ci si aspetta una particolare sensibilità e attenzione agli sviluppi dietro le quinte.

Se artisti e operatori del mondo culturale (che oggi si oppongono alla polarizzazione e a asserite posizioni “antiscientifiche” in nome della tutela dei Diritti Umani e dell’Ordine Democratico) negli anni in cui proprio i più deboli della ns. società hanno dovuto farsi iniettare più volte contro la loro volontà una sostanza sperimentale e altamente pericolosa (perché non potevano permettersi di rimanere senza reddito per un periodo di tempo indefinito e non partecipare alla vita pubblica) evidentemente non hanno sentito il bisogno di gridare contro questa estrema violazione dei Diritti Umani, questo per noi è l’espressione di una società che ha perso la sua bussola etica e che segue una narrazione creata e pilotata in modo centralizzato.

Una società, in cui le “élite”, comprese le “élite culturali” (con pochissime eccezioni), nonostante le ormai chiare evidenze, continuano a chiudere gli occhi davanti alla realtà del più grande crimine contro l’umanità (i cui effetti a medio e lungo termine non sono ancora stati riconosciuti nelle loro enormi dimensioni e che ora iniziano a trapelare anche nel cosiddetto “mainstream”) e si scatenano con le loro pretese “etiche” in un plateale “framing” contro tutti coloro che si sono espressi, almeno in parte (anche se in modo tutt’altro che pienamente soddisfacente) contrari a questo mostruoso crimine contro l’umanità, è una società che ci preoccupa moltissimo.

Va ricordato che l’Agenzia Europea per i Medicinali ha confermato definitivamente in una lettera del 18 ottobre 2023 che i cosiddetti “vaccini” Covid-19 non sono mai stati approvati per la prevenzione della trasmissione del virus, perché non soddisfano questo scopo. Un fatto che è risultato in modo chiaro fin dall’inizio anche dagli ufficiali rapporti di valutazione dell’EMA di questi “vaccini” (Assessment Reports). Inoltre, i contratti stipulati tra la Commissione europea e i produttori di questi cosiddetti “vaccini” dimostrano che la Commissione Europea e gli Stati membri dell’UE hanno espressamente accettato che questi cosiddetti “vaccini” Covid-19 venissero ripetutamente iniettati nei cittadini del tutto ignari, anche sotto la minaccia di esclusione dal mondo del lavoro e dalla vita pubblica, nonostante i produttori non potessero garantire né l’efficacia né la sicurezza.

Il fatto che queste sostanze, indubbiamente sperimentali e basate sull’ingegneria genetica, causino persino la morte, è stato esplicitamente indicato nei foglietti illustrativi a partire dal settembre 2023.

Va inoltre ricordato che l’UE ha già di fatto obbligato gli Stati membri a sostenere e attuare le modifiche al Regolamento Sanitario Internazionale e il nuovo trattato dell’OMS sulle pandemie previsto per il maggio 2024, sebbene questi due strumenti legali prevedano di fatto nelle bozze attualmente in fase di negoziazione, un obbligo di censura totale e il trasferimento della sovranità dagli Stati membri all’OMS (un’organizzazione finanziata per l’80% da privati, cioè dall’industria farmaceutica e da fondazioni private) e che ha un chiaro conflitto di interessi con noi cittadini.

Se i nostri artisti e operatori del mondo culturale giustamente temono per l’Autonomia del Sudtirolo, per i ns. Diritti Umani, per l’Ordine Democratico, allora dovrebbero affrontare innanzitutto al più presto questo drammatico sviluppo, che viene nascosto alla popolazione dai media di sistema e dalla politica. Perché questi sviluppi significano che l’Autonomia del Sudtirolo non sarà più decisa e garantita a Roma, ma sarà spazzata via in nome di un regime globale autoritario che ha già negli ultimi anni dimostrato di cosa è capace. E precisamente, dell’orchestrazione globale di una brutale violazione dei nostri più fondamentali  Diritti Umani sulla base di menzogne e inganni (“sicuro ed efficace” – “chi non si vaccina muore e fa morire gli altri” – “solo il vaccino ci salverà” ecc. ecc.).

VITA non è certo il difensore morale dei partiti che attualmente siedono al tavolo della trattazione per la formazione del governo provinciale sudtirolese, in quanto ci sono anche grandi differenze rispetto al nostro credo politico. Ma avremmo preoccupazioni ben maggiori per l’Autonomia del Sudtirolo e dei Sudtirolesi nell’attuale drammatico sviluppo globale per i Diritti Umani e l’Ordine Democratico, se al tavolo delle trattative con l’SVP sedessero quelle forze politiche che negli ultimi anni sono state – e continuano ad esserlo a livello nazionale e unionale –  le chiare promotrici di questo per noi Sudtirolesi doppiamente pericoloso sviluppo verso un centralismo globale anonimo e disumano.

 

Avv./RA DDr. Renate Holzeisen

Abgeordnete zum Südtiroler Landtag – Consigliere Provinciale del Sudtirolo

Mitglied des Vorstandes von Children’s Health Defense Europe – Membro del Direttivo di Children’s Health Defense Europe

Präsidentin der Anwaltsvereinigung “Confederazione Legale dei Diritti dell’Uomo – Mailand – Presidente della Confederazione Legale dei Diritti dell’Uomo – Milano

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