Condivido la preoccupazione dell’ex Senatore Oskar Peterlini riguardo all’adeguamento tacito dello Statuto Speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol alla riforma della Costituzione italiana del 2001.
La mia preoccupazione, tuttavia, riguarda anche l’ancoraggio esplicito nello Statuto Speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol della necessità di rispettare i vincoli derivanti dall’ordinamento giuridico dell’Unione europea.
Perché in questo modo la Provincia di Bolzano e la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol non avranno più alcuna possibilità di opporsi ad un trasferimento incostituzionale all’Unione Europea di competenze della Repubblica Italiana, nonché al conseguente smantellamento della nostra Autonomia.
Una tale rinuncia incostituzionale a competenze spettanti allo Stato membro Italia è avvenuta, p.e., nel novembre 2022 nel settore della politica sanitaria ed economica.
L’introduzione nella politica della Salute Pubblica del nefasto concetto di “One Health” – insieme all’inclusione nel concetto di Salute Pubblica della questione del clima, completamente politicizzata e trattata lontano dall’evidenza scientifica – con la esplicita previsione dell’OMS, controllata in modo determinante dall’industria farmaceutica, quale istituzione di assoluto riferimento, nonché dell’obbligo per gli Stati membri di combattere la cosiddetta disinformazione (cioè dell’obbligo di censurare le opinioni critiche rispetto alle misure di politica sanitaria e, dunque, climatica), comportano enormi pericoli di decisioni/misure autoritarie prese/adottate a livello centrale dell’UE.
A causa dello sviluppo autoritario in generale, della politica economica suicida e bellicista dell’Unione Europea e del conseguente probabile ulteriore sviluppo centralistico dell’ordinamento giuridico dell’UE, questa modifica corrisponde ad un prevedibile smantellamento a rate dell’Autonomia dell’Alto Adige/Südtirol e della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol.
Coloro che sostengono che la riforma sia un successo, perché per la competenza legislativa della Provincia di Bolzano e della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol viene meno l’obbligo al rispetto delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica Italiana, trascurano completamente il fatto che l’ancoraggio esplicito nello Statuto di Autonomia, molto più ampio e pericoloso, della necessità di rispettare i “vincoliderivanti dall’ordinamento giuridico dell’Unione europea” porterà allo smantellamento continuo a rate dello Statuto Speciale.
Proprio per questo motivo esprimerò un voto contrario alla riforma.
RA/Avv. DDr. Renate Holzeisen
Abgeordnete zum Südtiroler Landtag – Membro del Consiglio della Provincia Autonoma di Bolzano
La Corte Costituzionale ha già dichiarato ripetutamente che le Regioni e le Province a statuto speciale non hanno competenza legislativa in materia di profilassi internazionale (che include misure per combattere una pandemia); vedi Corte Costituzionale sent. n. 37/2021 riguardante la Regione Autonoma Valle d’Aosta, sent. n. 164/2022 e n. 50/2024, entrambi riguardanti l’Alto Adige/Sudtirolo). La Corte Costituzionale ha inoltre chiarito che, anche se l’ente territoriale autonomo non fa altro che fare un copia e incolla alla lettera della disposizione nazionale, non spetta all’ente territoriale autonomo agire in modo legislativo e sanzionatorio.
Ma è esattamente ciò che hanno fatto il Consiglio provinciale dell’Alto Adige con la Legge provinciale n. 4 del 2020 e il Governatore dell’Alto Adige/Sudtirolo con l’Ordinanza n. 20 del 23 aprile 2021, e senza che avessero alcuna competenza in materia, hanno previsto una multa da € 400 a € 1.000 euro per chi non indossava la mascherina all’aperto, che è stata poi senza la necessaria competenza inflitta e in parte già riscossa dalla Segreteria generale della Provincia Autonoma di Bolzano.
A causa di questa situazione, il Tribunale di Bolzano ha sollevato questione di legittimità costituzionale della legge provinciale n. 4/2020, in particolare per quanto riguarda il divieto di indossare la mascherina all’aperto e la relativa sanzione inflitta dalla Segreteria della Provincia Autonoma di Bolzano. L’udienza in Corte Costituzionale si terrà il 10 giugno 2024.
A parte la chiara mancanza di competenza della Provincia Autonoma di Bolzano nell’infliggere e incassare sanzioni in questo settore, l’obbligo di indossare la mascherina all’aperto è privo di qualsiasi evidenza scientifica, come confermato da tempo, tra gli altri, dalla Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici e Chirurghi (FNOMCEO) sul suo sito web, dal ministro tedesco della salute Karl Lauterbach e da metastudi pubblicati dal rinomato Istituto Cochrane, nonché dai verbali del Robert Koch Institut (corrisponde al ns. ISS) resi pubblici.
Ciò significa che la ProvinciaAutonoma di Bolzano, senza alcuna competenza e in violazione del principio di ragionevolezza e proporzionalità, che deve essere sempre rispettato quando si limitano i diritti e le libertà fondamentali, ha abusato della sua autorità, infliggendo e incassando – arricchendosi indebitamente – sanzioni ai cittadini altoatesini che, legittimamente, non indossavano la mascherina all’aperto.
Infatti, semmai, queste sanzioni avrebbero potuto essere imposte solo dal prefetto e riscosse dallo Stato.
Anche se tra soli due mesi (10 giugno 2025) la Corte Costituzionale si pronuncerà specificamente in merito alle sanzioni inflitte dalla Segreteria della Provincia Autonoma di Bolzano per il mancato utilizzo della mascherina all’aperto, il Governatore ossia la Giunta Provinciale ha sollecitato espressamente la Alto Adige Servizio Riscossioni S.p.A. a procedere con urgenza alla riscossionedelle sanzioni.
Ciò significa che ai cittadini altoatesini viene intimato, con minaccia di esecuzione forzata, il pagamento di una multa che è stata imposta senza alcuna competenza dalla Provincia Autonoma di Bolzano e il cui incasso non spetta alla Provincia Autonoma di Bolzano (arricchimento indebito).
Con la mia mozione, come sempre istituzionalmente documentata e bilingue, ho chiesto ai membri del Consiglio della Provincia Autonoma di Bolzano di voler obbligare la Giunta Provinciale ad annullare le sanzioni imposte in netta violazione della Costituzione, o almeno a sospendere la riscossione di tali sanzioni fino alla decisione della Corte costituzionale:
La mia mozione di annullamento delle sanzioni incostituzionali è stata approvata solo dai seguenti gruppi consiliari: VITA, WIR BÜRGER-NOI CITTADINI- …, JWA, SÜDTIROLER FREIHEIT, FREIE FRAKTION
La mia richiesta di sospendere la riscossione fino alla decisione della Corte costituzionale a giugno è stata approvata solo dai seguenti gruppi consiliari: VITA, WIR BÜRGER-NOI CITTADINI …, JWA, SÜDTIROLER FREIHEIT, TEAM K.
Contro la mia richiesta di annullamento delle sanzioni inflitte in modo incostituzionale hanno votato: SVP, FREIHEITLICHE, PD, FdI (Marco Galateo), LISTA CIVICA, GRÜNE, TEAM K.
Non ha votato Anna Scarafoni di FdI
Contro la mia richiesta di sospendere la riscossione fino alla decisione della Corte costituzionale, e quindi per una ripetizione della grave violazione della Costituzione e dei Diritti Fondamentali dei cittadini altoatesini, hanno votato: SVP, FREIHEITLICHE, PD, FdI (Marco Galateo), LISTA CIVICA.
Si sono astenuti i seguenti gruppi consiliari: VERDI e Anna Scarafoni di FdI.
Vedi in allegato il voto per appello nominale rispetto alle due separate votazioni.
Assolutamente contraddittoria rispetto alle ormai definitivamente inaffidabili sue dichiarazioni d’intento è una volta di più la posizione di FdI (Marco Galateo).
Questa volta non solo Galateo si è opposto, una volta di più, alla concreta revisione e al ripristino della legalità nel settore delle cosiddette“misure anti-coronavirus” nonché alla concreta tutela dei cittadini contro misure autoritarie anticostituzionali, ma ha con il suo voto in perfetta sintonia con SVP & Co. persino contribuito alla violazione (da parte della Provincia Autonoma di Bolzano) della esclusiva competenza legislativa e sanzionatoria statale che, secondo la Corte Costituzionale, spetta chiaramente ed esclusivamente allo Stato nel campo della profilassi internazionale.
Per me da avvocato è chiaro che tutte le sanzioni che la Provincia Autonoma di Bolzano fa incassare dalla Alto Adige Riscossioni S.p.A. in difetto assoluto di competenza, costituisce un arricchimento indebito e gravemente abusivo della Provincia Autonoma di Bolzano, con responsabilità personale dei funzionari che agiscono in tal senso (Governatore della Provincia, Membri della Giunta, Membri del Consiglio Provinciale che hanno votato contro la sospensione della riscossione e i responsabili di Riscossione Alto Adige S.p.A.).
All’editore S.I.E. S.p.A. in persona del rappresentante legale e al Direttore e al Responsabile del quotidiano “Alto Adige”
In riferimento all’articolo pubblicato oggi a pagina 15 dell’”Alto Adige” con il titolo “Vaccini Covid, l’Ordine dei medici difende Messner”, articolo che è diffamatorio (non solo) nei miei confronti e contiene affermazioni contrarie a verità, chiedo la pubblicazione della seguente risposta e rettifica ai sensi della Legge 47/1948 art. 8, con riserva di ulteriori azioni legali:
“La mia accusa rispetto alla diffusione in ruolo istituzionale di falsità non è rivolta solo all’Assessore Hubert Messner, ma anche al vertice dell’Ordine dei Medici di Bolzano.
Riguarda il fatto istituzionalmente documentato e confermato (EMA, AIFA) che i cosiddetti “vaccini” Covid-19 non sono mai stati autorizzati ai fini della prevenzione dell’infezione virale e dunque della contagiosità dei “vaccinati”.
Sia l’Assessore Messner, sia i responsabili dell’Ordine dei Medici che negli ultimi anni hanno sospeso medici che non si sono fatti “vaccinare” contro il Covid-19, continuano a negare questo fatto fondamentale in violazione dei loro doveri istituzionali e da medici, probabilmente nel tentativo di non essere considerati personalmente responsabili per le conseguenze delle decisioni da loro prese.
L’indicazione terapeutica stabilita per un medicinale dall’autorità del farmaco non è un’opinione soggettiva, ma un fatto giuridico. L’uso in massa (campagna di vaccinazione) al di fuori dell’indicazione terapeutica costituisce secondo legge (art. 3 D.L. 23/1998 – Legge 94/1998) un illegale uso off-label.
È un mio dovere istituzionale da membro del Consiglio Provinciale evidenziare un falso ideologico che riguarda l’intera popolazione, contestandolo ai responsabili.
Per quanto riguarda la vaccinazione pediatrica, costituiscono oggetto di un ricorso pendente al TAR di Bolzano proprio il difetto della conferma dell’efficacia e sicurezza dei vaccini pediatrici applicati in Alto Adige/Sudtirolo, l’uso off label e la violazione dell’obbligo alla prescrizione medica.
Dato che il ricorso è basato tutto su documentazione istituzionale (decisioni di autorizzazione per l’immissione sul mercato e la legge sui medicinali), invito una volta di più i responsabili dell’Ordine dei Medici di voler finalmente iniziare a studiare la documentazione pubblica di autorizzazione dei vaccini, prima di diffamare persino i loro colleghi che in scienza e coscienza tutelano la salute e vita dei bambini.”