I più importanti documenti e argomenti presentati nei processi pendenti in Corte d’Appello di Trento Sezione Distaccata di Bolzano per sanitari che erano stati sospesi perché rifiutavano il cosiddetto “vaccino” -Covid-19 a loro imposto ai sensi dell’art. 4 D.L. 44/2021

PARTE V

Il contratto quadro di compravendita tra la Commissione Europea e Pfizer/BioNTech

Già nel 2021 i contratti quadro di compravendita tra la Commissione Europea e i produttori Pfizer/BioNTech e Moderna erano stati pubblicati sul sito della RAI, a febbraio 2021 con delle parti oscurate e successivamente senza parti oscurate.

In particolare il contratto stipulato tra la Commissione Europea e la Pfizer/BioNTech è una inequivocabile prova della natura sperimentale del “vaccino”-Covid-19 offerto da Pfizer/BioNTech alla Commissione Europea.

La Commissione Europea ha trattato e stipulato tale contratto quadro in nome e per conto degli Stati membri dell’UE, tra cui l’Italia.

Qui il contratto quadro stipulato il 20.11.2020 tra la Commissione Europea e la Pfizer/BioNTech pubblicato sul sito della RAI:

https://www.rai.it/dl/doc/2021/04/17/1618676600910_APA%20BioNTech%20Pfizer__.pdf

E qui una copia dello stesso contratto salvato al di fuori del sito della RAI per ogni eventualità:

https://drive.google.com/file/d/1uMZpd_yqA6dMpmwRlv64j9d8tdAonpEt/view?usp=drivesdk

Dal contratto, firmato in data 20.11.2020 dalla Commissaria Europea per la Salute Stella Kyriakides e la presidente del reparto vaccini di Pfizer Biopharmaceuticals Group (che ha firmato per Pfizer e BioNTech), risulta dalla parte I. (Special Conditions) al punto I.12 (Indemnification) che gli stati membri dell’UE devono tenere indenne il produttore da richieste di risarcimento danni per danni di ogni genere derivanti dall’uso del “vaccino”. Dall’allegato I (Annex I: Vaccine Order Form) risulta al punto 4, testualmente quanto segue:

“4. The Partecipating Member State acknowledges that the Vaccine and materials related to the Vaccine, and their components and constituent materials are being rapidly developed due to the emergency circumstances of the COVID-19 pandemic and will continue to be studied after provision of the Vaccine to the Participating Member States under the APA. The Participating Member State further acknowledges that the long-term effects and efficacy of the Vaccine are not currently known and that there may be adverse effects of the Vaccine that are not currently known. Further, to the extent applicable, the Participating Member State acknowledges that the Vaccine shall not be serialized.”

Traduzione in lingua italiana:

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“4. Il partecipante Stato Membro riconosce che il vaccino e i materiali relativi al vaccino, e i loro componenti e materiali vengono sviluppati rapidamente a causa dell’emergenza Covid-19 e continueranno ad essere studiati dopo la fornitura nell’ambito dell’APA del vaccino allo Stato Membro. Lo Stato Membro Partecipante, inoltre, riconosce che gli effetti a lungo termine e l’efficacia del vaccino allo stato non sono noti e che ci possono essere degli effetti avversi del vaccino che allo stato non sono noti. Inoltre, nella misura applicabile, lo Stato Membro Partecipante riconosce che il vaccino non deve essere serializzato.”

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Dato che il produttore un mese prima (20.11.2020) dell’immissione sul mercato del “vaccino” Comirnaty di Pfizer/BioNTech (21.12.2020) nel contratto quadro ha esplicitamente dichiarato

  • che non conosce l’efficacia e non conosce le conseguenze (effetti collaterali) che l’inoculo del “vaccino” può avere e, che per questo motivo, richiedeva di essere tenuto indenne dal rispettivo Stato Membro UE partecipante al contratto quadro di acquisto (APA Advanced Purchase Agreement), e così anche dall’Italia. per le richieste di risarcimento per danni causati dal “vaccino”, e
  • che avrebbe continuato a studiare l’efficacia e le conseguenze in termini di eventi avversi del “vaccino” dopo la fornitura del “vaccino” al rispettivo Stato Membro UE partecipante all’APA,

non ci può essere alcun minimo dubbio che la sostanza che è stata inoculata ai cittadini dell’Unione Europea (tra cui quelli italiani) come “vaccino”-Covid-19, è ovviamente una sostanza sperimentale! Ogni altra conclusione è una tanto plateale quanto criminale presa in giro di oltre 400 milioni di cittadini europei!

L’ultima frase del punto 4 sopra citato, per ogni addetto ai lavori, è ulteriormente grave.

La serializzazione di un farmaco significa l’apposizione di caratteri di identificazione (unified identifyer) che rende non manipolabile la sostanza.

Non è assolutamente comprensibile il motivo di esclusione dall’obbligo di serializzazione della sostanza fornita, dato che è un obbligo previsto dal Legislatore Comunitario anche per i vaccini.

 

Proseguirò a pubblicare importante documentazione nella successiva PARTE VI.

 

Avv./RA DDr. Renate Holzeisen

Abgeordnete zum Südtiroler Landtag – Consigliere Provinciale del Sudtirolo

Mitglied des Vorstandes von Children’s Health Defense Europe – Membro del Direttivo di Children’s Health Defense Europe

Präsidentin der Anwaltsvereinigung “Confederazione Legale dei Diritti dell’Uomo – Mailand – Presidente della Confederazione Legale dei Diritti dell’Uomo – Milano