Segnali di reviviscenza dello Stato di Diritto anche in Alto Adige.

Un uomo di Bressanone, in provincia di Bolzano, alle ore 23.00, dopo aver festeggiato con colleghi la nascita di una bambina, si stava dirigendo verso la città per comprarsi le sigarette quando presso il complesso universitario è stato fermato da un carabiniere e comminato una sanzione amministrativa  di 410,65 euro perché “nonostante invitato non faceva uso delle protezioni respiratorie”.

Il Giudice di Pace di Bressanone accoglie correttamente il ricorso presentato per l’annullamento della sanzione comminata per mancato rispetto di misura Covid-19 della Provincia Autonoma di Bolzano, sulla scia della motivazione della nota sentenza del Tribunale di Pisa:

Come ineccepibilmente enunciato dalla sentenza n. 1842/2021 emessa in data 08/11//2021 dal Tribunale di Pisa, alla quale si rimanda per relationem, “l’epidemia o la pandemia non rientrino in alcun modo nell’ambito della calamita naturale, per il semplice motivo che sono dimensioni di crisi del tutto diverse fra di faro”.

Il Legislatore, nel redigere un testo onnicomprensivo sulla Protezione civile come il d.lgs. 1/2018, non ha infatti indicato il rischio epidemico fra quelli a causa dei quali occorre intervenire, previa dichiarazione di stato di emergenza comunale, regionale o nazionale.

Manca, percio, un qualsivoglia presupposto legislativo su cui fondare la delibera del Consiglio dei Ministri del 31.1.2020, con consequenziale illegittimità della stessa per essere stata emessa in violazione dell’art. 78, non rientrando tra i poteri del Consiglio dei Ministri quello di dichiarare lo stato di emergenza sanitaria.

Questo Giudice di Pace quindi fa proprie le conclusioni statuite dal giudice di merito del capoluogo toscano: “la delibera dichiarativa dello stato di emergenza adottata dal Consiglio dei Ministri il 31.1.2020 e illegittima per essere stata emanata in assenza dei presupposti legislativi, in quanta non e rinvenibile alcuna fonte avente forza di legge, ordinaria o costituzionale, che attribuisca al Consiglio dei Ministri il potere di dichiarare lo stato di emergenza per rischio sanitario. A fronte della illegittimità della delibera del CdM del 31.01.2020, devono reputarsi illegittimi tutti i successivi provvedimenti emessi per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVI D-19, nonché tutte le successive proroghe dello stesso stato di emergenza.”

Alle similari conclusioni sono pervenuti il Giudice di Pace di Frosinone con sentenza n. 519/2020 ed il Tribunale di Reggio Emilia con sentenza n. 54/2021.

Qui il link alla sentenza: Sentenza GdP Bressanone n. 4-2022