I casi in cui genitori separati litigano, spesso strumentalizzando i figli, sono in generale tristi. Ma se un genitore invoca il giudice per far imporre un trattamento del figlio minorenne sano con una sostanza sperimentale a base genica contro la volontà dell’altro genitore, la situazione, riguardando la salute/vita dei figli minorenni, è di estrema drammaticità.

Purtroppo, ad oggi solo pochi giudici italiani dimostrano di aver percepito il fatto che i cosiddetti “vaccini”-Covid-19 hanno un’autorizzazione solo condizionata perché mancano fondamentali studi sulla loro efficacia e sicurezza.

Queste sostanze, trovandosi a tutt’oggi nella fase clinica III, sono di fatto sostanze sperimentali.

Basta considerare

– che il numero delle dosi che secondo i produttori sarebbero necessarie è in continuo aumento,
– che l’EMA sin dall’inizio ha dichiarato che non ci sono dati che dimostrano l’inibizione dell’infezione e dunque della contagiosità delle persone trattate (vedi Assessment Report),
– che nel frattempo è dimostrato incontestabilmente dai fatti schiaccianti che le persone trattate sono contagiose e che, dunque, è impossibile sostenere che queste sostanze abbiano l’efficacia di tutelare la salute della collettività,
– che sono i produttori a dichiarare nei loro RMP (piano di gestione rischi) a non disporre di fondamentali dati relativi agli effetti a medio/lungo termine, alla correlazione con altri farmaci, all’effetto su persone con un problema nel loro sistema immunitario, all’effetto su persone con un qualche problema di tipo infiammatorio nel loro corpo,

per avere la chiara dimostrazione della natura sperimentale di queste sostanze.

Bambini e giovani sani hanno un rischio pari a zero se si contagiano con il SARS-CoV-2, mentre il rischio per la loro salute e vita che incorrono con l’inoculazione dei cosiddetti “vaccini”-Covid-19 è molto serio.

Basta guardare quanto risulta dalle ufficiali banche dati degli eventi avversi segnalati, EudraVigilance (Europa) e VAERS (Stati Uniti),  per rendersi conto che ci sono anche tra i giovani sempre più morti e altri gravi eventi avversi segnalati in connessione con l’inoculazione di queste sostanze. E sappiamo che i dati ufficiali sono solo la punta dell’iceberg, perché la maggior parte dei casi non viene segnalata.

Proprio a causa di questa drammatica situazione di grave difetto della sicurezza di queste sostanze, il Consiglio Amministrativo Regionale per la Sicilia ha sollevato la questione di legittimità dell’obbligo “vaccinale”-Covid-19 per i sanitari.

Orbene, se il giudice amministrativo di secondo grado della Sicilia correttamente considera impossibile imporre il trattamento con queste sostanze perché non è garantita la sicurezza, i giudici della giustizia ordinaria certo non possono autorizzare il trattamento di minorenni sani con queste sostanze contro la volontà di un genitore.

In Italia già per 22 morti è stato accertato il nesso causale con una di queste sostanze sperimentali. E sappiamo che è solo la punta dell’iceberg. Negli ultimi mesi l’aumento delle morti improvvise tra giovani “vaccinati”-Covid-19 è drammatico.

Purtroppo in troppi Tribunali d’Italia i giudici sembrano non rendersi conto dell’enorme personale responsabilità che si assumono dando il via libera al trattamento di minorenni sani con queste sostanze di fatto ancora sperimentali e le quali, secondo autorevoli studi usciti negli ultimi mesi, implicano pure il rischio di mutagenicità.

L’EMA ha ammesso esplicitamente di non aver richiesto alcuno studio sulla cancerogenicità perché altrimenti queste sostanze non avrebbero potuto essere “buttati” così velocemente sul mercato.

Metto qui a diretto confronto la decisione del Tribunale di Pistoia del 4 Marzo 2022,  espressione di consapevolezza, approfondita valutazione in fatto e in diritto e coerente decisione responsabile, e quella del Tribunale di Bolzano del 17 Marzo 2022 su casi analoghi.

Lascio ai lettori la valutazione dei due contrapposti “prodotti” della giustizia italiana.

Nell’interesse dei nostri giovani e della collettività in generale, mi auguro che prestissimo sempre più giudici ravvisino l’impossibilità di autorizzare il trattamento dei minorenni con queste sostanze, rendendosi, peraltro, conto che loro stessi corrono il rischio di assumersi una responsabilità personale per un eventuale danno subito dai rispettivi minorenni a causa dell’inoculazione di queste sostanze.

La domanda posta nel titolo per me può avere solo una risposta:

I giudici in questo contesto non possono autorizzare il trattamento con queste sostanze contro la volontà di un genitore, altrimenti incorrono in una chiara violazione di quei principi che la Corte Costituzionale negli ultimi decenni ha elaborato in merito all’art. 32 Costituzione, perché l’autorizzazione di un trattamento sanitario di minorenni contro la volontà di un genitore deve rispondere agli stessi criteri previsti per il trattamento sanitario obbligatorio di cui all’art. 32 Costituzione.

E, pertanto, essendoci il chiaro rischio di un danno irreversibile connesso con queste sostanze, secondo la giurisprudenza della Corte Costituzionale non può esserci alcuna imposizione del rispettivo trattamento sanitario e, dunque, non può certo un giudice, contro la volontà di un genitore, autorizzare tale trattamento del minorenne. 

Trib. Pistoia 4.3.2022

Tribunale Bolzano 17.03.22