Un importante segnale di giustizia proveniente dal Consiglio di Giustizia Amministrativa nella lotta contro il trattamento obbligatorio con i cosiddetti “vaccini”-Covid-19. Con Ordinanza pubblicata martedì 22 marzo il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana solleva la questione di legittimità costituzionale:

  1. dell’art. 4, commi 1 e 2 del D.L. n. 44/2021 (convertito in legge 76/2021) nella parte in cui prevede, da un lato l’obbligo vaccinale per il personale sanitario e, dall’altro lato, per effetto dell’inadempimento dell’obbligo vaccinale, la sospensione dall’esercizio delle professioni sanitarie, per contrasto con gli artt. 3 (divieto di discriminazione), art. 4 (diritto al lavoro), art. 32 (diritto alla salute e divieto di trattamento sanitario contrario al rispetto della persona umana), art. 33 e 34 (diritto allo studio) e art. 97 (obbligo di legalità dell’operato dell’amministrazione) della Costituzione, sotto il profilo che il numero di eventi avversi, la inadeguatezza della farmacovigilanza passiva e attiva, il mancato coinvolgimento dei medici di famiglia nel triage pre-vaccinale e comunque la mancanza nella fase di triage di approfonditi accertamenti e persino di test di positività/negatività al Covid non consentono di ritenere soddisfatta, allo stadio attuale di sviluppo dei vaccini antiCovid e delle evidenze scientifiche, la condizione, posta dalla Corte costituzionale, di legittimità di un vaccino obbligatorio solo se, tra l’altro, si prevede che esso non incida negativamente sullo stato di salute di colui che è obbligato, salvo che per quelle sole conseguenze “che appaiono normali e, pertanto, tollerabili”;
  2. dell’art. 1 della Legge 217/2019, nella parte in cui non prevede l’espressa esclusione dalla sottoscrizione dal consenso informato delle ipotesi di trattamenti sanitari obbligatori, e dell’art. 4 del D.L. n. 44/2021, nella parte in cui non esclude l’onere di sottoscrizione del consenso informato nel caso di vaccinazione obbligatoria, per contrasto con gli art. 3 (divieto di discriminazione) e 21 (libertà di pensiero) della Costituzione.

La giurisdizione amministrativa di secondo grado della Sicilia, prendendo atto dei numeri ufficiali di gravissimi eventi avversi (tra i quali la morte) segnalati e in parte già accertati nel loro rapporto di causalità con i cosiddetti “vaccini”-Covid-19, e in dovuta considerazione dei principi elaborati dalla Corte Costituzionale negli ultimi decenni e secondo i quali il trattamento sanitario non è incompatibile con l’art. 32 Costituzione solo se (tra le altre) alla condizione che si prevede che il trattamento non incida negativamente sullo stato di salute di colui che è obbligato, salvo che per quelle sole conseguenze “che appaiono normali e, pertanto, tollerabili.

Considerato che nella banca dati EudraVigilance risultano ca. 20.000 morti da “vaccino”-Covid-19 e centinaia di migliaia di altri eventi avversi molto gravi e in buona parte irreversibili ovviamente non si può prevedere che la persona trattata con queste sostanze non subisca un danno irreversibile!

In Italia, che è tra i paesi con il minor numero di eventi avversi segnalati (perché evidentemente in Italia il sistema di farmacovigilanza è particolarmente mancante) allo stato abbiamo 22 morti accertati nella loro causalità con uno dei cosiddetti “vaccini”-Covid-19. Sappiamo che questo numero costituisce soltanto la punta dell’iceberg. Basta considerare il dato della sovra-mortalità nei periodi post-campagna-“vaccinale” che non trovano alcuna altra ragione. Un fenomeno che è osservato in tutti i paesi con una campagna “vaccinale” aggressiva come in Italia.

Inoltre, i giudici amministrativi di secondo grado della Sicilia giustamente evidenziano pure l’assoluta contraddittorietà tra l’obbligo alla prestazione di un consenso “informato” e l’obbligo vaccinale.

Altre considerazioni che si trovano in questa ordinanza purtroppo non rispecchiano la vera natura di queste sostanze, che a tutt’oggi si trovano nella fase sperimentale clinica III. Contrariamente a quanto in modo troppo superficiale sostengono purtroppo i giudici nella loro ordinanza, queste sostanze comprovatamente non hanno superato tutte le tradizionali fasi della sperimentazione. Un farmaco autorizzato in via ordinaria deve aver superato con successo proprio anche la fase di sperimentazione clinica III, e deve, p.e., essere stato testato nella sua interazione con altri farmaci, deve essere stato assoggettato a test di cancerogenicità e mutagenicità, proprio se opera dall’interno della cellula umana con la produzione della proteina spike, come fanno queste sostanze. Questi test importantissimi però non sono stati fatti dai produttori, mentre secondo nuovissimi studi provenienti dalla Svezia e dagli Stati Uniti, è stato dimostrato in vitro che le sostanze a mRNA (Comirnaty e Spikevax) possono modificare il genoma.

La fase di sperimentazione clinica III è proprio quella che ha lo scopo di accertare l’efficacia e la sicurezza di un farmaco.

Sappiamo che sia l’efficacia, sia la sicurezza dei cosiddetti “vaccini”-Covid-19 ad oggi non sono stati accertati con la conclusione della fase sperimentale clinica III.

Anzi: l’efficacia si è rivelata essere molto modesta e con le nuove varianti, ma anche con la ripetizione delle iniezioni (ormai siamo alla quarta) l’efficacia si rivela essere persino negativa come gli ultimi studi provenienti dall’Israele e la Gran Bretagna dimostrano, mentre la sicurezza di queste sostanze, come confermano gli stessi giudici in questa ordinanza, non è data! Basta prendere in considerazione gli eventi avversi gravi e irreversibili (tra i quali la morte) già noti, e il cui numero costituisce solo la punta dell’iceberg.

Già il mero fatto che in corso di “campagna” vaccinale si aumenti continuamente il numero delle iniezioni è dimostrazione emblematica della natura sperimentale di questa sostanze.

Intanto prendiamo atto che quantomeno dal punto di vista del gravissimo rischio che l’inoculazione di queste sostanze comporta, dell’assoluta inadeguatezza – anzi inesistenza – della valutazione/esame clinica pre-“vaccinale” della singola persona interessata dal trattamento, dell’inadeguata/inesistente informazione fornita ai “vaccinandi”, dell’assurdità della richiesta di un consenso ad un trattamento imposto, e della conseguente incostituzionalità di un obbligo di trattamento con queste sostanze di fatto ancora sperimentali, questa Ordinanza costituisce un importante passo avanti, nella speranza che la giustizia italiana prenda il necessario coraggio per demascherare finalmente in radice l’intero impianto della campagna “vaccinale” a cui, a tutt’oggi quasi tutta la popolazione è esposta con ricatto/estorsione.

Clicca qui per scaricare: CGA Sicilia Ordinanza pubb. 22.03.2022