COMUNICATO STAMPA

LA MAGISTRATURA CHE SI RIDUCE AL RUOLO DEL NUDO E CRUDO ESECUTORE DI UN DIKTAT AUTORITARIO E DISUMANO ARRECA CONSAPEVOLMENTE UN VULNUS IRRIVERSIBILE ALLA NOSTRA COSTITUZIONE, ALLA DEMOCRAZIA, ALLO STATO DI DIRITTO

 

Il Tribunale di Bolzano nella persona di un giudice del lavoro oggi ha consapevolmente arrecato un gravissimo vulnus alla ns. Costituzione.

In un processo in cui la sottoscritta è subentrata a processo già avviato da colleghi quale difensore di un docente che era rimasto sospeso perché si era rifiutato di farsi inoculare un cosiddetto “vaccino”-Covid-19, oggi è stata emessa un’emblematica sentenza di prevaricazione.

Nonostante prove istituzionali schiaccianti, di cui la Corte Costituzionale nelle sue note e scandalose sentenze sull’obbligo “vaccinale”-Covid-19 non ha mai tenuto conto (non ne parla proprio!), il giudice del lavoro di Bolzano – disattendendo in toto le istanze istruttorie e soprattutto il suo obbligo dell’accertamento della VERITÁ MATERIALE – ha respinto il ricorso del docente con una sentenza scandalosa, che entra a far parte della triste documentazione storica di un sovvertimento della Democrazia e dello Stato di Diritto.

Il giudice che ha emesso la sentenza, peraltro, non era coinvolto nelle precedenti fasi del giudizio che erano caratterizzate da una totale preclusione all’apertura dell’istruttoria e dunque dell’accertamento della VERITÁ MATERIALE.

Viste le prove e notizie notorie formate ossia sopravvenute successivamente al ricorso presentato dai precedenti difensori del docente, la sottoscritta difensore ha depositato la risposta dell’Agenzia del Farmaco Europea (EMA) del 18 ottobre 2023 (avrà luogo al riguardo una conferenza stampa il 21 Novembre 2023 in Parlamento Europeo a Strasburgo), con la quale questa conferma che i cosiddetti “vaccini”-Covid-19 non sono mai stati autorizzati per prevenire la trasmissione virale da una persona all’altra e che le indicazioni per cui i “vaccini” sono stati autorizzati si riferiscono solo alla protezione dell’individuo “vaccinato”.

Va ricordato che il SARS-CoV-2 è il virus e il Covid-19 è la malattia.

L’art. 4-ter2 D.L. 44/2021 prevedeva l’obbligo “vaccinale” a carico dei docenti ai fini della prevenzione del contagio da SARS-CoV-2 per “evitare il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2”. Ovviamente la legge si riferiva ad un’efficacia che i “vaccini”-Covid-19 autorizzati tutti in via centralizzata dalla Commissione Europea su parere dell’EMA, non hanno come esplicitamente confermato dall’EMA con la sua dichiarazione del 18 Ottobre 2023.

Ma questo fatto dirimente al giudice del lavoro di Bolzano non interessa minimamente.

Non gli interesse, né il contenuto della legge, né la documentazione istituzionale che dimostra che l’art. 4-ter2 D.L.44/2021 contiene un obbligo, che con i cosiddetti “vaccini”-Covid-19, non è adempibile! Parla di legge senza mettere in alcun modo argomentativo il contenuto della legga in connessione con quanto dichiarato e confermato dall’EMA.

Nel processo era stata prodotta anche la copia del contratto quadro di acquisto stipulato tra la Commissione Europea e la Pfizer/BioNTech in data 20 novembre 2020, contratto peraltro pubblicato sul sito della RAI.

https://www.rai.it/dl/doc/2021/04/17/1618676600910_APA%20BioNTech%20Pfizer__.pdf

https://drive.google.com/file/d/1uMZpd_yqA6dMpmwRlv64j9d8tdAonpEt/view?usp=drivesd

Con tale contratto lo stato membro al punto 4 dell’allegato I ha espressamente riconosciuto e dichiarato quanto segue:

“4. Il partecipante Stato Membro riconosce che il vaccino e i materiali relativi al vaccino, e i loro componenti e materiali vengono sviluppati rapidamente a causa dell’emergenza Covid-19 e continueranno ad essere studiati dopo la fornitura nell’ambito dell’APA del vaccino allo Stato Membro. Lo Stato Membro Partecipante, inoltre, riconosce che gli effetti a lungo termine e l’efficacia del vaccino allo stato non sono noti e che ci possono essere degli effetti avversi del vaccino che allo stato non sono noti.

Secondo il giudice del Lavoro di Bolzano in un mese (l’immissione del “vaccino” Comirnaty di Pfizer/BioNTech è avvenuta in data 21 dicembre 2020) sarebbe stato possibile accertare gli effetti a lungo termine[1], l’efficacia del vaccino e gli effetti avversi che il produttore ha detto di non conoscere.

Si rimane senza parole nei confronti di una letterale presa in giro da parte di un “giudice” su una questione così seria!

E, non a caso, questo giudice non spende una parola sul fatto documentato nel processo, e cioè che l’elencazione degli effetti collaterali nel foglietto illustrativo di questi “vaccini” si allunga in continuazione e che da settembre 2023 comprende anche la morte!

Ma, secondo il giudice del lavoro di Bolzano, il vaccino è sicuro!

Peccato che, al giudice è sottoposta la documentazione istituzionale dell’EMA con la quale questa avverte che bisogna considerare attentamente tutte le informazioni in punto sicurezza prima dell’uso e la raccomandazione di queste sostanze. Infatti, l’EMA avverte che bisogna considerare il contenuto del RISK MANGAGMENT PLAN dei produttori con i quali questi nel capitolo missing information (informazioni mancanti) dichiarano di non conoscere gli effetti a lungo periodo, gli effetti sulle persone con un quale problema di tipo infiammatorio nel loro corpo (una problematica che può riguardare tutti!), sulle donne incinte, sui bambini allattati, ecc.ecc..

Ma al giudice di Bolzano tutto questo non interessa.

La sottoscritta difesa aveva punto per punto esposto per quale motivo le scandalose sentenze della Corte (allo stato In-) Costituzionale possono e devono essere disattese dai giudici, dato che la Corte Costituzionale aveva disatteso completamente la documentazione istituzionale comunitaria dell’EMA, della Commissione Europea e dei produttori dei “vaccini”—Covid-19. Al giudice del lavoro di Bolzano non interessa il fatto che ad autorizzare in via centralizzata con effetto per tutta l’UE i “vaccini”-Covid-19 erano gli organi comunitari e non le autorità italiane e che, pertanto, la Corte Costituzionale ha radicalmente omesso di prendere in considerazione la documentazione istituzionale che regola i “vaccini”-Covid-19.

Il giudice del lavoro di Bolzano non spende una parola sull’esposto gravemente illegittimo off label use dei “vaccini”-Covid-19, della violazione dell’obbligo della prescrizione medica invece imposta dalla Commissione Europea nelle decisioni di autorizzazione di queste sostanze ex art. 71 Direttiva 83/2001 del Consiglio e del Parlamento Europeo, non si interessa della evidente clamorosa violazione della normativa sul consenso libero e informato.

La sottoscritta difesa ha anche evidenziato che la normativa comunitaria e gli atti comunitari da essa esposti e evidenziati (trattandosi di “vaccini”-Covid-19 autorizzati in via centralizzata dalla Commissione Europea su parere dell’EMA) vanno valutati dal giudice comunitario e che il principio del primato del diritto dell’Unione Europea deve essere interpretato nel senso che osta a una normativa o a una prassi nazionale, che implica che i giudici ordinari di uno Stato membro non sono competenti a esaminare la conformità al diritto dell’Unione di una normativa nazionale che la Corte costituzionale di tale Stato membro ha dichiarato conforma a una disposizione costituzionale nazionale (Corte di Giustizia UE, C-430/21 sentenza 22 febbraio 2022).

Dunque il giudice del Lavoro di Bolzano ha violato gravemente un principio fondamentale dell’applicazione di legge comunitaria e di atti degli organi dell’Unione Europea!

Viene da chiedersi se dipende da mancanza di competenza nel diritto comunitario oppure da istruzione politica di fregarsene dei più fondamentali principi che regolano l’Ordinamento Giudiziario Unionale.

Nel processo è stata presentata anche istanza di esibizione ex artt. 118 e 210 c.p.c. in merito alla corrispondenza email tra il Ministero della Salute, l’AIFA e le autorità della sanità pubblica regionale/provinciale portata all’attenzione degli italiani per settimane nella TV nazionale (Rete4) nell’ambito della trasmissione settimanale “Fuori dal Coro” (di Mario Giordano) perché dimostra l’evidente falsità dei dati che erano stati sottoposti alla Corte Costituzionale dall’Avvocatura dello Stato in punto efficacia e sicurezza dei cosiddetti “vaccini”-Covid-19.

Tutto questo, però, al giudice del Lavoro di Bolzano non interessa, perché evidentemente ha deciso di ridursi ad essere mero esecutore di un diktat autoritario e disumano che viola pure le condizioni di autorizzazione dei cosiddetti “vaccini”-Covid-19 imposte dalla Commissione Europea!

Una volta di più in Italia è stato scritto un bruttissimo capitolo nel periodo più buio della Giustizia dopo la Seconda Guerra Mondiale.

Ma come un carissimo amico e grande avvocato di fama internazionale oggi dopo l’udienza ha detto alla sottoscritta difensore, siamo in una fase paragonabile a quella appena prima del crollo del muro di Berlino, in cui nonostante la percezione generale era quella che tale muro doveva e stava per crollare, si continuava a sparare a coloro che cercavano di superare il muro per vivere in libertà. E così persone che ricoprono la carica di giudice della Repubblica Italiana oggi, nonostante l’evidenza percepibile dall’uomo della strada, continuano a dichiarare nero per bianco arrecando un irreversibile vulnus alla ns. Costituzione, alla ns. democrazia allo Stato di Diritto.

Alleghiamo gli atti prodotti dalla difesa:

https://drive.google.com/file/d/12rx9nRLiVBiyvjkJ23FnPgaaGBXAjSWs/view?usp=drivesdk

https://drive.google.com/file/d/1WIzVObicsw4_D40LLetF6AHBnNdmfrZL/view?usp=drivesdk

https://drive.google.com/file/d/1XI3gP4S5Y7j2YuzIESUv_Kr8Cxg1eMEG/view?usp=drivesdk

E qui la sentenza:

https://drive.google.com/file/d/1Aw8UeZF9ukRSZpyWR9Yl0DmEYAx1UsjG/view?usp=drivesdk

 

Avv./RA DDr. Renate Holzeisen

Abgeordnete zum Südtiroler Landtag – Consigliere Provinciale del Sudtirolo

Mitglied des Vorstandes von Children’s Health Defense Europe – Membro del Direttivo di Children’s Health Defense Europe

Präsidentin der Anwaltsvereinigung “Confederazione Legale dei Diritti dell’Uomo – Mailand – Presidente della Confederazione Legale dei Diritti dell’Uomo – Milano