QUELLO CHE NON VIENE DETTO NEL LIBRO "GESCHÄFT MIT DER ANGST" (AFFARI CON LA PAURA-di Ch.F. e A.O.), MA CHE OGNI CITTADINO SUDTIROLESE DEVE SAPERE".

Parte V – Motivi che devono necessariamente portare finalmente all’inizio di serie indagini penali (mai fatte) su quanto denunciato già a novembre 2021 da n. 83 sanitari oppositori al diktat del “vaccino”-Covid-19 – udienza del 15 gennaio 2024 avanti il GIP/Tribunale di Bolzano

B.5.6.

Conferma da parte della Commissione Europea dell’obbligo della prescrizione medica riferita alla situazione di ogni individuo e dell’obbligo di informare adeguatamente sulla natura, efficacia e sicurezza dei “vaccini”-Covid-19

Un membro del Parlamento Europeo votata in Italia, traendo spunto da una trasmissione sull’emittente nazionale RadioRadio, in cui la sottoscritta difensore aveva spiegato la brutale violazione da parte delle autorità italiane dell’obbligo della prescrizione medica, ha presentato un’interrogazione alla Commissione Europea

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2022-000708_IT.html

evidenziando che “la prescrizione medica deve essere riferita alla situazione di ogni individuo dopo che questo è stato adeguatamente informato dal medico vaccinatore (articolo 8 del regolamento (CE) n. 507/2006 – articolo 5 della Convenzione di Oviedo) sulla natura, sull’efficacia e sulla sicurezza dei vaccini (doc. 18).

La Commissaria alla Salute ha risposto in data 21.4.2022 a nome della Commissione Europea (doc. 19),

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2022-000708-ASW_IT.html

confermando che “Le autorizzazioni all’immissione in commercio dei vaccini anti Covid-19 sono state rilasciate dalla Commissione … Le relative decisioni della Commissione specificano le condizioni o limitazioni di fornitura e utilizzo del medicinale, vale a dire se il medicinale è soggetto a prescrizione medica (come nel caso dei vaccini anti Covid-19) o meno, o a prescrizione medica speciale e/o limitativa.

Nel contesto delle campagne nazionali di vaccinazione contro la COVID-19, è responsabilità dei medici informare debitamente i pazienti in merito alla sicurezza, all’efficacia e alla qualità dei vaccini. La decisione di vaccinarsi spetta a ciascun individuo, dopo aver consultato il proprio medico in caso di dubbi”.

 

B.6.

Prova ormai di dominio pubblico dell’inganno dei cittadini in punto asserita efficacia dei “vaccini”-covid.19,

nella trasmissione di giornalismo d’inchiesta “Fuori dal coro” di Rete4 Mediaset (Mario Giordano) d.d. 14 marzo 2023

Vedi la trasmissione su

https://mediasetinfinity.mediaset.it/video/fuoridalcoro20222023/puntata-del-14-marzo_F312336201001001

In tale trasmissione sono stati mostrati dei documenti interni all’Autorità Italiana del Farmaco AIFA (in primis corrispondenza email, ma non solo) che sono prova del fatto che proprio i responsabili di quell’organo dello Stato che avrebbe dovuto vigilare sulla sicurezza e efficacia dei “vaccini”-Covid-19, hanno, invece, intenzionalmente mentito sull’asserita efficacia, sottacendo i segnali e le prove che sin dall’inizio della campagna vaccinale sono arrivati all’AIFA dalle strutture locali (Regioni, Province, Ospedali) in merito all’evidente fallimento del vaccino, assicurando, con questo operato criminale, la base propagandistica (“vaccinazione” per tutelare gli altri, in primis i più fragili) per l’introduzione con il D.L. 44/2021 dell’obbligo “vaccinale”-Covid-19 prima per i sanitari, e successivamente per altre categorie professionali, per gli over-50 e, con il green-pass rafforzato, di fatto per tutti.

 

Va ricordato che la mancanza dell’efficacia preventiva del contagio virale e, dunque, della contagiosità delle persone trattate, risultava, comunque, già dall’Assessment Report (rapporto di valutazione) dell’EMA sul rispettivo “vaccino”- Covid-19 (vedi in doc. 6.1. e segg.) l’Assessment Report dell’EMA su Comirnaty di Pfizer/BioNTech e Spikevax di Moderna) e che, in ogni caso, i cosiddetti “vaccini”- Covid-19 non erano stati autorizzati con l’indicazione clinica della prevenzione dell’infezione/contagio virale!

Risulta, infatti, dai documenti interni dell’AIFA, tra l’altro, quanto segue (da La Verità, 15 marzo 2023, doc. 20): “Era il 19 gennaio 2021, la campagna di vaccinazione stava muovendo i primi passi, eppure già qualcosa non andava. La Regione Umbria si accorge che ci sono dei vaccinati che non sviluppano anticorpi e così manda una nota all’Aifa. La risposta arriva tempestiva, il giorno stesso: “Pur non essendo ancora disponibili chiari criteri di definizione di caso del fallimento vaccinale per i nuovi vaccini Covid, non va indicato il Pt mancanza di efficacia e i Pt correlati”. In pratica, nel dubbio, meglio tacere e non segnalare… passano due mesi e questa volta è il Centro di farmacovigilanza della Regione Liguria a contattare l’Agenzia del farmaco. L’oggetto della comunicazione non lascia spazio a interpretazioni: “Casi di mancata efficacia del vaccino Comirnaty”, ossia il Pfizer. La struttura responsabile della farmacovigilanza ligure evidenzia dei casi in cui vaccinati con due dosi, a poca distanza dal secondo inoculo, si ammalano di Covid manifestando dei sintomi. E anche questa volta vengono chieste spiegazioni all’Aifa su come poter segnalare l’accaduto. Anzi, la Regione Liguria fa persino un passo in più e chiede espressamente di poter registrare questi eventi come gravi casi di mancanza di efficacia. Per fare questo cita nella comunicazione una indicazione dell’Aifa stessa del 2018 … Per i liguri questa nota del 2018 basta per poter dichiarare che in quei casi di contagio il vaccino ha fallito. Purtroppo però anche questa volta viene messo tutto a tacere. Dai documenti mostrati … durante la diretta del programma condotto da Mario Giordano, emerge come il tentativo di non segnalare, con il passare del tempo, diventi così spudorato che sono gli stessi funzionari dell’Agenzia del farmaco a sollevare dei dubbi. In un altro documento interno, infatti, una funzionaria chiede spiegazioni sul perché i casi di contagio dei vaccinati non debbano essere considerati come dei fallimenti vaccinali, se mancano gli anticorpi indotti dal siero. La donna scrive ai colleghi: “Vi chiederei di spiegarmi la differenza tra fallimento vaccinale e assenza di anticorpi indotti da vaccino”. Le viene risposto: “La nostra idea è che assenza di anticorpi indotti da vaccino si configuri come una reazione avversa diversa da fallimento vaccinale …”. Questo però sembra mandare su tutte le furie la funzionaria che quindi rincara la dose: “Io all’Università ho studiato che lo scopo della vaccinazione è stimolare il sistema immunitario a produrre anticorpi.  Se il vaccino non ha prodotto anticorpi che effetto ha avuto nella persona a cui è stato somministrato? A rigore di logica nulla, ovvero mancanza di efficacia e quindi fallimento vaccinale”. E a confermare la posizione della donna è anche il dottor Maurizio Federico, dirigente di ricerca dell’Istituto Superiore della Sanità, che ai microfoni di Fuori al Coro .. .ha sottolineato: “Tutti i vaccini hanno lo scopo di stimolare il sistema immunitario a produrre anticorpi. Se quindi non genera anticorpi è difficile che funzioni”. Sembra tutto abbastanza chiaro: un vaccino per funzionare deve produrre anticorpi, eppure per l’Aifa continua a essere un problema ammettere il fallimento vaccinale. In un altro documento interno … viene mostrata la risposta data alla funzionaria che poneva il dubbio: “Se facciamo passare come fallimento vaccinale l’assenza degli anticorpi, siamo fuori dalle indicazioni dell’Ema (…). Per questo pensavamo di farle modificare, togliendo fallimento vaccinale.” Quindi per la scienza se non ci sono anticorpi, il vaccino ha fallito, eppure per l’Aifa non è così e lo ribadisce anche qualche mese fa rispondendo a una segnalazione degli Ospedali Civili Brescia. La struttura ospedaliera lombarda a novembre scorso segnala un “elevato numero di casi di inefficacia di vaccini anti Covid-19” … L’Agenzia del farmaco avrebbe dovuto far partire dei progetti di vigilanza attiva… Progetti che però non sono mai partiti.

 

Ovviamente anche nella Provincia Autonoma di Bolzano tantissima gente si ammalava di Covid-19, anche in forma seria, nonostante avesse avuto l’iniezione dei cosiddetti “vaccini”-Covid-19, ma anche i responsabili della sanità del Sudtirolo (in primis i responsabili dell’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari, FLORIAN ZERZER nella sua qualità di Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria, MARIA GRAZIA ZUCCARO nella sua qualità di Responsabile del Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda Sanitaria, nonché il Responsabile per la Farmacovigilanza nella Provincia Autonoma di Bolzano UGO MORETTI, non hanno ritenuto di dover denunciare l’evidente “fallimento” della sostanza proclamata e imposta ai cittadini anche con la brutale violazione dei loro Diritti Umani, quale “vaccino” efficace e sicuro.

Anzi, questi responsabili hanno aumentato in un crescendo terrificante la pressione sulla popolazione affinché questa si sottoponesse al trattamento con una sostanza sperimentale a base genica (vedi infra), ingannandola con una propaganda senza precedenti, sia sull’asserita (ma insussistente) “efficacia di prevenzione del contagio virale e della contagiosità delle persone trattate”, sia sulla asserita (ma insussistente) “sicurezza” (vedi documenti interni dell’AIFA a tal secondo aspetto infra) dei cosiddetti “vaccini”-Covid-19.

 

I responsabili dell’Azienda Sanitaria della Provincia Autonoma di Bolzano hanno tenuto un comportamento particolarmente ingannevole. Cosi ancora a fine Luglio 2023 hanno pubblicato sul suo sito dell’Azienda sanitaria una informativa che insinuava ai genitori la falsa idea che l’inoculazione ai propri figli dei cosiddetti “vaccini”-Covid-19 potesse portare alla protezione della popolazione “fragile” (doc. 21)!

Dunque, la sottoscritta ha mandato ai responsabili dell’Azienda Sanitaria (FLORIAN ZERZER) nonché ai vertici dell’Ordine dei Medici e Chirurghi di Bolzano una diffida per l’immediata rimozione dal sito web di tale informazione (doc. 22).

 

La brutale violazione da parte dei responsabili sopra indicati delle disposizioni indicate nell’autorizzazione decisa dalla Commissione Europea per l’immissione sul mercato dei cosiddetti “vaccini”-Covid-19, nonché della normativa sull’uso off label di un farmaco, sulla prescrizione di un farmaco e del necessario consenso informato, è palese!”.

Chiarito che ai sanitari veniva in modo brutale imposto un vietato generalizzato uso off label dei “vaccini”-Covid-19 che mai avevano l’efficacia invece necessaria ai fini dell’adempimento dell’obbligo “vaccinale”-Covid-19 di cui all’art. 4 D.L.44/2021, e che, alla luce di quanto qui ulteriormente esposto e documentato, che le decisioni della Consulta risultano essere banalmente erronee nelle premesse sulle quali sono fondate e, inoltre, affette dall’impressionante totale ignoranza della normativa farmaceutica (divieto dell’uso generalizzato al difuori delle indicazioni terapeutiche esposte nell’atto di autorizzazione per l’uso!), si passa infra ad evidenziare e documentare ulteriormente il fatto che i cosiddetti “vaccini”-Covid-19 non potevano essere imposti anche perché sono delle nude e crude sostanze sperimentali che espongono la salute e la vita dei cittadini ad un enorme rischio.

 

B.7.

I responsabili del falso ideologico (artt- 479 e segg. c.p.) e della violenza privata (art. 610 c.p.) e della minaccia (art. 612 c.p.)

Nel caso concreto,

  • i responsabili del Ministero della Salute (ex ministro ROBERTO SPERANZA, il consulente personale dell’ex Ministro della Salute WALTER RICCIARDI, i sottosegretari di stato ANDREA COSTA e PIERPAOLO SILERI, il Segretario Generale del Ministero della Salute GIOVANNI LEONARDI, il Direttore Generale della prevenzione sanitaria GIOVANNI REZZA e il presidente del Consiglio Superiore di Sanità del Ministero della Salute FRANCO LOCATELLI) sono senza alcun dubbio personalmente responsabili per aver imposto ossia sostenuto l’illegittimo trattamento off label dei sanitari (e successivamente anche di altre categorie professionali e tutti gli over 50, ma pure tutti i cittadini sottoposti all’obbligo del green pass rafforzato!).
  • lo stesso vale per i responsabili degli Ordini Professionali Nazionali, in primis della FNOMCEO, presidente FILIPPO ANELLI, i quali anziché intervenire a tutela dei membri della categoria da loro rappresentata, nonostante – vista la documentazione ufficiale istituzionale che ovviamente anche loro dovevano conoscere  – hanno commesso anche loro il reato di FALSO IDEOLOGICO e di VIOLENZA PRIVATA;
  • i responsabili dell’Azienda Sanitaria della Provincia Autonoma di Bolzano – l’allora Direttore Generale FLORIAN ZERZER – destinatario di centinaia di comunicazioni pec da parte dei sanitari sudtirolesi con i quali questi segnalavano che i “vaccini”-Covid-19 non erano stati autorizzati per la prevenzione dell’infezione virale (vedi esempi già allegati alla Denuncia Penale);

 la responsabile del reparto prevenzione e responsabile della procedura di accertamento dell’asserito inadempimento dell’obbligo “vaccinale” MARIA GRAZIA ZUCCARO – anche lei destinataria di centinaia di specifiche comunicazioni dei sanitari al riguardo (vedi esempi già allegati alla Denuncia Penale);

 il rispettivo responsabile dell’hub vaccinale, come p.e. il Dott.med. PAOLO CONCI, responsabile del centro vaccinale di Bolzano, il quale, come risulta dall’annotazione di P.G. del 24.05.2021 dei Carabinieri di Bolzano, in una discussione – in presenza dei Carabinieri intervenuti su richiesta della sottoscritta difensore – con la sottoscritta difensore e la sua assistita (un’infermiera dell’ospedale di Bolzano che ha chiesto di essere accompagnata dalla sottoscritta difensore nell’hub vaccinale per chiarire l’uso legittimo e appropriato dei “vaccini”-Covid-19 nel caso di sanitari imposti all’obbligo vaccinale di cui all’art. 4 D.L. 44/2021) insisteva, in presenza dei Carabinieri, nell’asserzione che “si sapeva perfettamente che il vaccino previene l’infezione” … sic! (verbale già sub doc. 70 Denuncia Penale);

  • il rispettivo medico vaccinatore nel hub vaccinale, laddove i sanitari denuncianti si sono presentati nell’hub vaccinale per vedere se quantomeno il medico vaccinatore dichiarava inutilizzabili i “vaccini”-Covid-19 ai fini dell’assolvimento dell’obbligo “vaccinale”-Covid-19 di cui all’art. 4 D.L. 44/2021, e che (tranne in pochissime eccezioni) non hanno voluto ascoltare seriamente quanto li veniva esposto e documentato, come p.e. il Dr.med. GIOVANNI COSIO (medico “vaccinatore” nell’hub vaccinale Bolzano)[1],
  • il responsabile del reparto legale dell’Azienda Sanitaria MARCO CAPPELLO che gestiva per l’Azienda Sanitaria tutto il contenzioso legale riguardo all’obbligo “vaccinale”-COVID-19 e nell’ambito del quale è stato informato sin da subito e ripetutamente dell’illegittimo off label use dei cosiddetti “vaccini”-Covid-19 per l’assolvimento dell’obbligo “vaccinale”-19, oltre che della natura sperimentale di tali sostanze;
  • i responsabili del rispettivo Ordine Professionale (in primis dell’Ordine dei Medici e Chirurghi di Bolzano – CLAUDIO VOLANTI, MONICA OBERRAUCH) che erano destinatari di innumerevoli comunicazioni da parte dei sanitari iscritti all’Ordine rispetto all’illegittimo uso off label dei “vaccini”-Covid-19 (vedi esempi già allegati alla denuncia penale);
  • i responsabili dell’AIFA, in primis il direttore generale NICOLA MAGRINI e il presidente GIORGIO PALÚ, che avevano il preciso obbligo di garantire che i “vaccini”-Covid-19 non venissero imposti per un uso non autorizzato nell’atto di autorizzazione per l’immissione sul mercato e, dunque, avrebbero dovuto opporsi all’utilizzo off label dei “vaccini”-Covid-19 ai fini dell’obbligo vaccinale di cui all’art. 4 D.L. 44/2021;
  • i responsabili dell’Istituto Superiore della Sanità (ISS), in primis il presidente SILVIO BURSSAFERRO, che avrebbero avuto il preciso obbligo di evidenziare subito l’illegittimo uso off label dei “vaccini”-Covid-19 nel caso di imposizione del trattamento con essi ai fini dell’adempimento dell’obbligo vaccinale di cui all’art. 4 D.L. 44/2021

avrebbero dovuto spiegare ai sanitari per quale motivo e su quale base normativa insistevano per l’illegittima inoculazione off label ai sanitari di una sostanza che non era mai stata autorizzata ai fini della prevenzione dell’infezione/ contagio dal virus SARS-CoV-2!

E ancora prima, avrebbero dovuto dichiarare in modo chiaro che per queste sostanze non erano stati fatti gli studi clinici ai fini della conferma dell’efficacia e della sicurezza e che, anzi, i produttori avevano chiaramente dichiarato che in realtà li mancavano tantissime informazioni in punto sicurezza.

I responsabili nella Provincia Autonoma di Bolzano del procedimento di accertamento dell’inadempimento dell’obbligo “vaccinale”-Covid-19 e della successiva sospensione dei sanitari che hanno rifiutato l’inoculazione del “vaccino”-Covid-19 dal lavoro ossia dal diritto di esercitare la propria professione (MARIA GRAZIA ZUCCARO, FLORIAN ZERZER, MARCO CAPPELLO, CLAUDIO VOLANTI, MONICA OBERRAUCH, …. ) non hanno mai risposto alle motivate istanze di autotutela inviate al riguardo dai sanitari!

 

Avrebbero avuto ovviamente l’obbligo di chiarire subito in tutta trasparenza i gravi fatti a loro comunicati sin da subito. Nonostante che erano stati ripetutamente informati da centinaia di sanitari sudtirolesi del fatto decisivo che i cosiddetti “vaccini”-Covid-19 non erano stati autorizzati per la prevenzione dell’infezione con il virus SARS-CoV-2 e che, dunque, i sopra indicati responsabili insistevano in un illegittimo OFF LABEL USE, non si sono neanche degnati di rispondere alle motivate e fondate comunicazioni/istanze dei sanitari (che sono stati trattati peggio dei fuorilegge!).

Sussiste, dunque, un comportamento DOLOSO!

 

I responsabili della procedura di sospensione dei sanitari sudtirolesi (i sopra indicati responsabili dell’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige nonché degli Ordini Professionali, in primis dell’Ordine dei Medici e Chirurghi)  sapevano e, nonostante che sapevano, insistevano nell’operato gravemente illegittimo, commettendo ripetutamente e in continuazione in molteplici casi un FALSO IDEOLOGICO, oltre che una VIOLENZA PRIVATA, e per i motivi che verranno esposto ulteriormente infra anche un TENTATO OMICIDIO (PER DOLO EVENTUALE), TENTATE LESIONI PERSONALI (PER DOLO EVENTUALE).

Nessuno di loro può dire di non aver saputo!

 

B.8.

Divieto generale di interpretazione estensiva di un obbligo e in particolare e a maggior ragione di un obbligo vaccinale con violazione dei Diritti Fondamentali/Umani

B.8.1.

Preleggi

Gli artt. 12 e l’art. 14 delle Preleggi vietano un’interpretazione estensiva dell’obbligo vaccinale” che vada oltre la prevenzione dell’infezione/contagio con il virus SARS-CoV-2 che è l’evidente ratio dell’obbligo vaccinale di cui all’art. 4 D.L. 44/2021.

B.8.2.

Ratio consolidata dell’obbligo vaccinale recepita dall’art. 32 Costituzione

In assenza di un beneficio diretto sulla salute dei terzi un cittadino non può essere obbligato a vaccinarsi.

“La tutela dalle forme gravi della malattia non può integrare un obiettivo costituzionalmente legittimo per imporre un obbligo di trattamento, in quanto non integra una politica di tutela diretta della salute dei terzi, la sola che legittima l’obbligo … La tutela delle forme gravi della malattia inerisce al piano delle cure, dominato dal principio della volontarietà e concerne, logicamente, solo la popolazione a rischio di forme gravi, non tutta la popolazione e nemmeno un’intera categoria (composta da giovani, adulti, anziani, soggetti sani e con patologie). La cura è strutturalmente incompatibile con l’obbligo, necessitando, al contrario, di una valutazione individualizzata ed è, inoltre, riservata, secondo l’insegnamento della Consulta, alla relazione terapeutica (cfr. Corte Cost. n. 282/2002 …). La dottrina ha sempre individuato nella salute come “interesse della collettività” a cui presidio può essere imposto l’obbligo vaccinale, la protezione della salute dei terzi, escludendo il perseguimento di altri interessi pubblici. … Pertanto, una volta ammesso, come fa il CGARS (non vedendo però poi accolta la sua tesi dalla Consulta!), che il vaccino serve non per proteggere dal contagio ma per prevenire la malattia grave e garantire, di conseguenza, la funzionalità degli ospedali, proprio l’allontanamento del sanitario non vaccinato dal servizio non sarebbe concepibile, perché priva di ratio. Se si protegge (non il fragile, ma) la salute del sanitario (perché la sua salute condiziona la funzionalità del SSN), il suo allontanamento dal SSN non avrebbe senso, anzi realizzerebbe proprio ciò che si vorrebbe scongiurare.

È invece del tutto evidente che, ove il vaccino funzioni per prevenire l’infezione, ad essere protetto è direttamente la salute dei terzi (i pazienti), e solo in forma indiretta altri interessi. In questo caso, l’obbligo sarebbe coerente con la ratio consolidata, recepita dall’art. 32 Cost.

L’obbligo vaccinale nella sua configurazione consolidata, tutela direttamente la salute dei terzi (i fragili), indirettamente anche altri beni. La condizione per la sua legittima imposizione resta ancorata alla finalità diretta. ….

Il concetto cui si riferisce l’art. 32 Cost. non può che essere quello tradizionale …. È la stessa struttura dell’obbligo a confermarlo: l’allontanamento dell’inadempiente da un ambito di vita sociale o è coerente con la protezione della salute dei terzi (l’allontanamento dei sanitari, nel caso che ci occupa, intendeva proteggere i pazienti), oppure è priva di senso.

Con la sentenza n. 14/2023 la Consulta NON ha dato spazio al totalmente erroneo presupposto su cui il CGARS fondava il proprio ragionamento, idoneo a scardinare la razionalità dell’obbligo vaccinale.

Il beneficio per la collettività consiste nella prevenzione della trasmissione dell’infezione, con effetto diretto sulla salute dei terzi. Solo così il trattamento sanitario obbligatorio realizza l’unico obiettivo (tutela della salute pubblica) che legittima, secondo l’unanime posizione della dottrina, la compressione della libertà di autodeterminazione individuale rispetto alle cure. … Questa attitudine ad incidere in modo diretto sulla salute dei terzi e a svolgere un effetto epidemiologico (contrastare la diffusione del virus) rappresenta quel requisito che la giurisprudenza costituzionale qualifica come “beneficio della collettività”. Sul punto, la posizione della giurisprudenza è chiarissima: la Consulta, la CEDU, la giurisprudenza amministrativa mettono in luce sempre lo stesso fondamento (la protezione della salute dei terzi) delle politiche di obbligo vaccinale (cfr. Corte cost. n. 5/2018; Corte cost. 268/2017 punto 7.2, in cui chiarisce che la dimensione collettiva della salute consiste nell’impedire l’eventuale contagio fra i soggetti non a rischio e quelli a rischio e contribuendo in tal modo anche alla protezione di coloro che non possono ricorrere alla vaccinazione. CEDU, Gr.Cam.sent. 8 aprile 2021, ric.nn. 47621/13, 3867/14, 73094/14, 19306/15, 19298/15, 43883/15…. Cfr. il punto 272 (l’obbligo può giustificarsi ove – oltre ad essere previsto per legge – persegua un obiettivo legittimo rinvenibile nella protezione della salute collettiva e in particolare di quella di chi si trovi in stato di particolare vulnerabilità) e il punto 306 (protezione dal contagio)….Calata nel contesto dell’obbligo vaccinale per il Sars-CoV-2, l’inedita ratio (del CGARS) implode. In assenza dell’idoneità del vaccino a prevenire il contagio, su quale ragione si ancora la sospensione dal SSN di quel personale che tale funzionalità dovrebbe garantire? (e che, peraltro, nella stragrande parte aveva già sviluppato nel 2020 e prima metà del 2021 anticorpi al Sars-CoV-2 per immunizzazione naturale …vedi infra).[2]

In generale si ribadisce il radicale difetto di un’efficacia delle considerazioni e decisioni della Consulta e dei Giudici di merito (Tribunale/CGARS/TAR) remittenti le questioni di legittimità costituzionale.

Argomentando del tutto erroneamente come il CGARS, si involve e si tormenta in contraddizioni insuperabili. Cosi ragionando, la ratio dell’obbligo vaccinale diventa eterea, non più in grado di fornire una chiave interpretativa al legislatore, agendo solo ex post, per giustificare, ora per un motivo, ora per un altro, qualsiasi scelta assunta. Una vuota formula in grado di giustificare le scelte compiute si sostituirebbe alla ratio consolidata.

Non sarebbe certo costituzionale un obbligo di farsi trattare con una sostanza (peraltro sperimentale a base genica e con un profilo di alto rischio per la vita e salute – inclusa la modifica del DNA, vedi infra) perché le autorità responsabili per la salute pubblica hanno omesso di fornire tempestivamente le cure domiciliari esistenti (sin dai tempi della SARS1!) per i pazienti del Covid-19 e hanno trattato in modo del tutto erroneo e anti-scientifico i pazienti (p.e. intubazione generale – con susseguente lesione letale dei polmoni) perché è proprio successo questo in Italia!

 

Questo Giudice per le Indagini Preliminari come la Procura della Repubblica, sono assoggettati esclusivamente alla legge ex art. 101 e 24 Costituzione e non a diktat autoritari della politica e di chi la dirige dietro le quinte.

 

Avv.DDr. Renate Holzeisen

Membro del Consiglio della Provincia Autonoma di Bolzano – Lista VITA

https://www.renate-holzeisen.eu

 

[1] Tale medico “vaccinatore” era, peraltro, decisamente concentrato a fare pubblicità per il suo ambulatorio medico privato, distribuendo pure le sue cartoline di visita ad ogni inoculando, anziché a informare correttamente i cittadini. La sottoscritta difensore ha dovuto nell’interesse di un suo assistito – un medico sospeso – persino far intervenire le forze dell’ordine per far avere al suo assistito una copia del modulo del consenso sul quale questo aveva scritto a mano di non poter prestare alcun consenso perché non informato sulla natura, efficacia e profilo di rischio del “vaccino”-Covid-19. Il medico “vaccinatore” non si degnava di fornire le risposte alle più che fondate domande peraltro di un suo collega medico! E ciò alla faccia dell’obbligo del medico “vaccinatore” di informare l’inoculando ai fini del consenso libero e informato (doc. 52).

[2] Cfr. Carlo Iannello, Associazione Italiana dei Costituzionalisti, Osservatorio costituzionale, Fasc.4/2023 d.d. 4 luglio 2023 – doc. 3.

 

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