E.

Le sentenze della Corte Costituzionale sulle quali si basa la richiesta di archiviazione non riguardano aspetti fondamentali denunciati dai sanitari

 Le tre sentenze della Corte “Costituzionale”, emesse a seguito delle udienze del 30.11.2022, e alle quali fa riferimento il PM nella sua richiesta di archiviazione delle indagini (peraltro senza neanche attendere la pubblicazione della motivazione di tali sentenze) segnano uno scandalo eterno, in quanto la Corte “Costituzionale” (tra l’altro in composizione completamente illegittima rispetto al principio della terzietà del giudice, avendo fatto parte del collegio anche il consulente legale del governo Draghi responsabile dell’imposizione peraltro off label dei cosiddetti “vaccini”-Covid-19!) in totale disconoscimento dei fatti ufficialmente documentati dagli organi competenti per l’autorizzazione centralizzata con effetto per tutta l’UE di un farmaco (difetto di prova dell’efficacia preventiva dell’infezione virale, gli enormi rischi per la salute e la vita con migliaia di morti – vedi Assessment Report EMA, RISK Management Plan dei produttori delle sostanze, Advanced Purchase Agreement vedi supra) ha pensato di salvare i (tanti) responsabili italiani del più grande crimine contro l’umanità dopo la seconda guerra mondiale (e la dimensione – visto il rischio della modifica del genoma umano – potrebbe essere persino può grave!) e a dare il via libera a che i cittadini italiani possano essere anche in futuro degradati a cavie di big pharma, big data e politica.

Dato che le note sentenze della Corte Costituzionale di rigetto della questione di legittimità costituzionale in generale NON SONO VINCOLANTI per questo giudice, come esposto sopra al punto A.1, a maggior ragione non sono vincolanti le dichiarazioni errate (provocate anche da questione di legittimità purtroppo spesso sollevate in modo contradittorio dal rispettivo Tribunale/TAR) in merito ad asseriti “fatti” (efficacia, sicurezza, asserita natura non sperimentale) contenute nelle sentenze della Corte Costituzionale.

Questo giudice, considerata la documentazione ufficiale che dimostra l’esatto contrario di quanto sostiene del tutto infondatamente la Corte “Costituzionale”, ha il preciso obbligo della autonoma ricerca della VERITÀ MATERIALE.

 

La Corte Costituzionale non è stata interessata

1.della evidente natura sperimentale dei “vaccini”-Covid-19 confermata dalle APA, dai RMP e, dunque, dell’evidente violazione del divieto di sottoporre ad una sperimentazione occulta illegale i cittadini ignari – violazione del Codice di Norimberga, del DM 15 Luglio 1997 ecc.

2.della questione della violazione del divieto dell’imposizione off label (fuori dall’indicazione terapeutica contenuta nell’autorizzazione per l’immissione sul mercato) dei cosiddetti “vaccini”-Covid-19!

2.della violazione dell’obbligo della prescrizione medica specifica per l’off label use (comunque illegale perché generalizzato) nonché dell’obbligo della prescrizione medica per l’indicazione terapeutica autorizzata

Dunque, questo giudice, deve, in ogni caso, disporre l’indagine sui gravissimi fatti esposti e documentati e qui ulteriormente integrati e documentati sia rispetto all’illegittimo off label use imposto ai sanitari (e direttamente e indirettamente all’intera popolazione), sia rispetto all’enorme rischio che la popolazione incorre se le vengono inoculate queste sostanze e, dunque, sul commercio/somministrazione di medicinali guasti.

Infatti, la Corte Costituzionale ha contraddetto una saggia giurisprudenza sviluppata in decenni, seguendo grossolane bugie sull’asserita efficacia e sicurezza dei cosiddetti “vaccini”-Covid-19 e sull’asserita inesistenza all’atto dell’introduzione dell’obbligo “vaccinale Covid-19” dei dati sulla loro inefficacia (ai fini della prevenzione del contagio).

 

Come la stessa Corte Costituzionale conferma nella sua sentenza n. 14 del 01.12.2022 “una legge impositiva di un trattamento sanitario è compatibile con l’art. 32 Cost. se:

  1. Il trattamento sia diretto a migliorare o preservare lo stato di salute di chi vi è assoggettato.

Una sostanza che già ha portato a tantissimi morti e, dunque, all’indicazione ufficiale nel foglietto illustrativo della morte come possibile effetto collaterale non è certo un trattamento diretto a “migliorare o preservare lo stato di salute”. È una sostanza che uccide! Ed è ovvio che urta con i più fondamentali Diritti Umani l’imposizione del trattamento con una sostanza che uccide!

Inoltre, non conoscendo l’efficacia e gli effetti collaterali (come risulta in modo inequivocabile dagli Advanced Purchase Agreement APA) era, comunque, impossibile fare un ragionamento sul “miglioramento” o sulla “preservazione”. dello stato di salute!

E sostanze a base genica, per le quali non sono stati fatti gli studi di mutagenicità e che contengono una enorme quantità di plasmidi (DNA) certo non possono essere considerate come una sostanza diretta a “migliorare o preservare lo stato di salute”!

 

  1. vi sia la previsione che esso non incida negativamente sullo stato di salute di colui che vi è assoggettato, salvo che per quelle sole conseguenze, che, per la loro temporaneità e scarsa entità, appaiono normali di ogni intervento sanitario e, pertanto, tollerabili.

Ovviamente la morte non è una conseguenza né temporanea né di scarsa entità!

Inoltre, avendo l’Italia, come gli altri paesi CE, dato la liberatoria ai produttori dei “vaccini”-Covid-19, accettando l’inaudita situazione che non si sapeva/e non si sa quale efficacia e quali effetti collaterali le sostanze possano avere, perché non c’era il sufficiente tempo per studiarli (vedi APA in doc. 4) mai si poteva imporre queste sostanze nell’ambito di un obbligo “vaccinale”, perché a priori non era possibile prevedere quali effetti collaterali l’inoculazione potesse avere!

Inoculare sostanze a base genica senza aver effettuato i necessari studi clinici di genotossicità, oncogenicità e mutagenicità è semplicemente da CRIMINALI!

C’è l’evidente violazione della normativa sulla sperimentazione clinica, in quanto alla popolazione venivano e vengono inoculate sostanze che dovevano essere studiate anche dopo la fornitura all’Italia (e agli altri stati membri dell’UE) da parte del produttore, e dunque dopo l’inoculazione agli ignari cittadini. Vedi APA in doc. 4.

E, poi, c’è la prova che l’effetto letale era noto ai responsabili sin dall’inizio della campagna “vaccinale”, e dunque mesi prima dell’introduzione dell’obbligo “vaccinale”. Vedi lo scoop di Fuori dal Core supra.

 

  1. nell’ipotesi di danno ulteriore alla salute del soggetto sottoposto al trattamento obbligatorio … sia prevista comunque la corresponsione di una “equa indennità” in favore del danneggiato.

Nel caso di morte non si parla di danno alla salute, ma di esito fatale (EXIT DALLA VITA) e, dunque, non può esserci alcuna “equa indennità” a favore del morto!

  1. Dato che ormai la morte è indicata nell’allegato I alle decisioni della Commissione Europea di autorizzazione di immissione sul mercato di queste sostanze quale effetto collaterale, la morte non è certo un rischio imprevedibile, ma invece un chiaro rischio prevedibile e noto ai responsabili sin dall’inizio della campagna “vaccinale”.

 

  1. Al punto 6 della sentenza n. 14 del 01.12.2023 la Corte Costituzionale dichiara espressamente “È stato affermato espressamente che ‘tali trattamenti sono leciti, per testuale previsione dell’art. 32, secondo comma, Costituzione, il quale li assoggetta ad una riserva di legge, …con l’esigenza che si prevedano ad opera del legislatore tutte le cautele preventive possibili, atte a evitare il rischio di complicanze.”

Infatti, innanzitutto un legislatore e le autorità preposte alla Sanità Pubblica dovrebbero preservare la popolazione dal trattamento con delle sostanze sperimentali a base genica che possano modificare anche il loro genoma umano!

A differenza dello stato Florida che adesso chiede la sospensione generale dell’inoculo di queste sostanze, i responsabili della Sanità Pubblica e della Protezione Civile a livello nazionale e locale continuano ad invitare i cittadini (incluse le donne incinte) a farsi iniettare queste sostanze sperimentali!

Inoltre, la Commissione Europea ha previsto nelle decisioni di autorizzazione di immissione sul mercato di queste sostanze la PRESCRIZIONE MEDICA quale CONDICIO SINE QUA NON per l’inoculazione di queste sostanze. E di questo la Corte (In-) Costituzionale non parla minimamente!

 

  1. Al punto 8 della sentenza la Corte Costituzionale dichiara che “tale discrezionalità deve essere esercitata dal Legislatore alla luce “delle acquisizioni, sempre in evoluzione, della ricerca medica, che debbono guidare il legislatore nell’esercizio delle sue scelte in materia …”.

Rispetto a questo va evidenziato, il fatto che la Corte Costituzionale non faccia minimo riferimento ai documenti istituzionali e fondamentali della procedura di autorizzazione dei cosiddetti “vaccini”-Covid-19 (vedi Assessment Report dell’EMA, Risk Management Plan del produttore), nonché ai contratti di acquisto dei “vaccini”-Covid-19 (APA), dai quali risulta in modo inequivocabile la natura sperimentale delle sostanze e la non avvenuta autorizzazione ai fini della prevenzione del contagio virale, null’altro significa che l’ignoranza (se volontaria o involontaria non conta) della documentazione dell’autorità che ha immesso sul mercato in via centralizzata i cosiddetti “vaccini”-Covid-19.

 

  1. Dunque, se la Corte Costituzionale al punto 8.2. della sentenza scrive: Questa Corte accerta, innanzitutto, se il legislatore, nell’esercizio del suo potere discrezionale, si sia tenuto all’interno di un’area di attendibilità scientifica, alla luce delle migliori conoscenze raggiunte in quel momento storico, quali definite dalle autorità medico-scientifiche istituzionalmente preposte. Ciò che la Corte può e deve verificare, pertanto, è, innanzitutto, se la scelta del legislatore di introdurre l’obbligo vaccinale per la prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2 per gli esercenti le professioni … sia suffragate e, coerente, o meno, rispetto alle conoscenze medico-scientifiche del momento (sentenza n. 5 del 2018), quali tratte dagli organismi nazionali e sovranazionali istituzionalmente preposti al settore.” indica esattamente ciò che essa però non ha fatto!

Innanzitutto la Corte Costituzionale pare non essersi accorta del fatto che in Italia si è giunti ad imporre nell’ambito di un obbligo “vaccinale” il trattamento con sostanze che mai erano stati autorizzati per lo scopo di cui all’art. 4 D.L. 44/2021 (la prevenzione del contagio/infezione con il virus SARS-CoV-2), e che pertanto le autorità italiane hanno imposto del tutte illegittimamente un trattamento off label!

La Corte Costituzionale, nel suo malcelato tentativo di “salvare” ad ogni costo (…anche quello di continuare a lasciar esposti i cittadini anche per il futuro al più grande crimine contro l’umanità) i responsabili dell’obbligo “vaccinale”, non si è accorta o quantomeno ha fatto finta di non essersi accorta che in realtà l’obbligo “vaccinale”-Covid-19 con sostanze che non sono state autorizzate per l’indicazione clinica della prevenzione dell’infezione con il virus SARS-CoV-2 è vietato ab origine, perché è vietata l’applicazione off label in modo generalizzato sulla popolazione e, dunque, a maggior ragione è vietata e gravemente illegittima l’imposizione di un trattamento off label a mezzo di un obbligo “vaccinale”.

 

A tal riguardo va evidenziato che risulta dalla documentazione dell’EMA che non c’era mai una prova che questi “vaccini”-Covid-19 potessero inibire l’infezione virale e la contagiosità delle persone “vaccinate”, e che dai Risk Management Plant (RMP) dei produttori risultava l’evidente enorme rischio nell’inoculare queste sostanze in una campagna “vaccinale” di massa! Dunque, sono proprio i principi a cui fa riferimento la Corte Costituzionale che avrebbero dovuto, certo in debita considerazione dei documenti istituzionali dell’EMA, della Commissione Europea e dei produttori delle sostanze, portare alla dichiarazione dell’evidente illegittimità costituzionale dell’obbligo “vaccinale” imposto ai sanitari denuncianti.

 

  1. È dal punto 10 della sentenza che risulta espressamente che la Corte Costituzionale, anziché basare la valutazione della ragionevolezza e proporzionalità dell’imposizione del trattamento su fatti che risultano dagli atti e documenti istituzionali dell’EMA, Commissione Europea e dei produttori, si è basata incredibilmente solo su “i contributi elaborati dall’AIFA, dall’ISS, dal Segretario Generale del Ministero della salute e dalla Direzione generale della prevenzione sanitaria, tutti depositati dall’Avvocatura generale dello Stato in allegato all’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri” laddove, invece, a valutare e ad autorizzare la sostanza erano l’EMA e la Commissione Europea sulla base, tra le altre, dei documenti depositati da i produttori!

 

  1. Visto quanto indicato espressamente dalla Commissione Europea nelle Decisioni di Esecuzione per l’autorizzazione di immissione sul mercato, dall’EMA nei suoi Assessment Report, dai produttori nel loro Risk Management RMP, e dalla Commissione Europea, dai produttori e dagli Stati membri dell’UE (tra cui l’Italia) nei contratti quadro di acquisto (APA), risulta evidente l’assoluta infondatezza ed erroneità della conclusione tratta dalla Corte Costituzionale e secondo le quali i “vaccini”-Covid-19 non sarebbero sperimentali! È drammatico il fatto che la Consulta – con una incredibile superficialità (intenzionale o non, cambia ai fini di questo procedimento poco) – neghi quanto, invece, è innegabile sulla base della documentazione istituzionale ufficiale e che fa parte della procedura di autorizzazione dei cosiddetti “vaccini”-Covid-19.

 

  1. È evidente che la Corte Costituzionale ha gravemente omesso di prendere in considerazione il contenuto dei documenti fondamentali della Commissione Europea, dell’EMA, dei produttori e anche della Repubblica Italiana (vedi contratto di acquisto firmato con Pfizer/BioNTech) laddove non ha preso atto del fatto che i cosiddetti “vaccini”-Covid-19 non sono stati autorizzati ai fini della prevenzione dell’infezione con il virus SARS-CoV-2 (fatto peraltro desumibile anche dalle rispettive determine dell’AIFA, con le quali questa null’altro ha fatto che pubblicare in lingua italiana la delibera della Commissione Europea), che l’EMA ha escluso il fatto che ci sia prova dell’inibizione dell’infezione virale e della contagiosità nei suoi Assessment Report, che i produttori hanno dichiarato (e lo dichiarano a tutt’oggi!) che a loro mancano dei dati fondamentali in punto sicurezza (vedi il Risk Management Plan – RMP) e che, dunque, la Commissione Europea ha previsto – vista la richiesta del Legislatore Europeo – la PRESCRIZIONE MEDICA quale CONDICIO SINE QUA NON per l’inoculo di queste sostanze, e che dal contratto quadro di acquisto (APA) stipulato con i produttori sia dalla Commissione Europea in nome e per conto dei paesi membri (e dunque anche dell’Italia), sia dalla stessa Repubblica Italiana, risulta in modo inequivocabile che lo stadio in cui i cosiddetti “vaccini”-Covid-19 sono stati forniti e inoculati ai cittadini era ed è uno stadio SPERIMENTALE!

 

La Corte (In-)Costituzionale nelle sue sentenze non è entrata minimamente sugli aspetti fondamentali esposti e documentati dai denuncianti, e pertanto le sue sentenze non possono costituire la base di una richiesta di archiviazione!

 

Questo Giudice, ai sensi dell’art. 101 Costituzione è assoggettato soltanto alla Legge! E, dunque, in primis alla Costituzione e ai Trattati internazionali riconosciuti dalla Repubblica Italiana che tutelano i Diritti Umani.

Pertanto, questo Giudice ha il preciso obbligo di disattendere le conclusioni alle quali i giudici della Consulta – in netta violazione dei più basilari principi della ns. Costituzione e dei Diritti Umani, ma anche della legge sui farmaci (tra cui il divieto del trattamento off label generalizzato, il divieto della sperimentazione di farmaci senza il rispettivo informato e libero consenso dei partecipanti consapevoli della sperimentazione, il divieto della modifica del genoma umano) – sono arrivati a violare brutalmente i Diritti Umani dei cittadini italiani, tra i quali erano i sanitari i primi a subire un’imposizione autoritaria (… se vogliamo prescindere dal trattamento dei poveri anziani con queste sostanze nelle RSA … che in realtà era un trattamento imposto e che, guarda caso, in alcune case di riposo, anche nel Sudtirolo, ha comportato una morria in una notevole correlazione temporale con l’iniezione!).

 

Vista l’assenza di una provata utilità ai fini della prevenzione dell’infezione virale, e, dunque, della prevenzione della trasmissione del virus, e considerata l’evidente natura sperimentale dei “vaccini”-Covid-19, sostanze basate su tecnica genetica con un alto rischio di modifica del genoma umano, l’imposizione del trattamento con queste sostanze è del tutto incostituzionale e confliggente con i principi del Diritto Comunitario, perché priva di ogni RAGIONEVOLEZZA e PROPORZIONALITÀ!

 

Per la legittimità costituzionale e euro-unionale della limitazione dei Diritti e delle Libertà Fondamentali, devono sussistere, alla luce della giurisprudenza della Corte Costituzionale e della Corte di Strasburgo – oltre al requisito della previsione per legge, anche i requisiti della ragionevolezza, e cioè dell’idoneità rispetto allo scopo, e della proporzionalità.

La ragionevolezza e la proporzionalità costituiscono i pilastri fondamentali del nostro ordinamento giuridico che presidiano ad ampio spettro i diritti del cittadino avverso gli abusi del potere legislativo o del potere esecutivo. Essi, non sono altro che frutto di un sentimento intercomunitario di giustizia sostanziale del quale il giurista, prima di ogni altro, si deve fare interprete tramite le guarentigie del giusto processo, del diritto di difesa, di non discriminazione ed effettività della tutela ex artt. 324 Cost., art. 6, 7 CEDU ed art. 41 della Carta di Nizza.

In sede di valutazione di legittimità delle leggi la RAGIONEVOLEZZA diventa sinonimo di proporzionalità ovvero congruità “tra il mezzo e il fine” costituendo l’unico limite invalicabile per il Legislatore.

L’imposizione del trattamento con una delle sostanze allo stato immesse sul mercato quali “vaccini”-Covid-19 non è un mezzo ragionevole e tantomeno congruo al fine della prevenzione dell’infezione virale e, dunque, della trasmissione del virus SARS-CoV-2.

 

Ad oggi in questo procedimento non è stata effettuata

  • né la ricerca della verità materiale sulla dirimente questione se i cosiddetti “vaccini-Covid-19 sono stati studiati e autorizzati per la prevenzione dell’infezione con il virus SARS-CoV-2 o meno,
  • né la ricerca della verità materiale sulla questione altrettanto dirimente della natura di fatto sperimentale dei cosiddetti “vaccini”-Covid-19, della loro reale natura e del loro disastroso profilo di sicurezza/rischio!

LA RICERCA DELLA VERITÀ MATERIALE COSTITUISCE L’OBBLIGO CARDINALE DEL MAGISTRATO, PM e GIUDICE!

F.

Danno subito dai sanitari denuncianti

È già stato spiegato in grandi linee nelle premesse ciò che hanno subito i sanitari sospesi.

La brevissima esemplificativa indicazione dei fatti accaduti e dei danni subiti da parte di due sanitarie (un’infermiera e un medico) del gruppo denunciante, viene prodotta a titolo esemplificativo qui sub doc. 53.1 e 53.2.

Tantissimi dei sanitari denuncianti sono rimasti sospesi per molti mesi dal lavoro e dalla possibilità di esercitare la loro professione e, dunque, hanno perso la possibilità di provvedere al sostentamento finanziario anche della loro famiglia con figli minori! Alcuni hanno anche deciso, dopo un certo periodo ed avendo perso la speranza in una giustizia tempestiva, di lasciare la professione di sanitario, e dunque la professione per cui si sono formati professionalmente.

Altri, oltre al danno subito per la perdita dello stipendio, versamento da parte del datore di lavoro dei contributi sociali ecc., hanno perso la loro chance di proseguire nella loro carriera professionale.

Tanti dei sanitari denuncianti non avevano la possibilità di poter rimanere senza pagamento dello stipendio per mesi (soprattutto i genitori anche single di figli minorenni) e, dunque, erano costretti a farsi inoculare le sostanze sperimentali, rischiando pure la modifica del loro genoma umano e altri effetti gravi irreversibili sulla loro salute che peraltro si possono verificare a distanza di anni, perché gli effetti a lungo periodo, come espressamente confermato dai produttori, non sono  conosciuti! Questo è p.e. il caso della Sig.ra – OMISSIS -.

Altri, nonostante la famiglia con figli minorenni in Alto Adige, hanno deciso – per motivi di sopravvivenza economia, di andare a lavorate all’estero (Svizzera, Austria dove potevano lavorare anche senza essere “vaccinati”) con la conseguenza di vedere i propri figli, anche minorenni, soltanto nei pochi giorni in cui non lavorano.

Una volta che il PM condurrà finalmente le indagini sui gravi fatti denunciati, che comunque costituiscono reati procedibili d’ufficio (falso ideologico, commercio o somministrazione di medicinali guasti, consumate o tentale lesioni personali plurioffensive tentato, e nel caso di tanti cittadini consumato omicidio  per dolo eventuale), i sanitari denuncianti documenteranno nel dettaglio il danno da ciascuno di loro subito.

Comunque, è in re ipsa, che la sospensione senza stipendio dal lavoro con persino negata la possibilità di lavorare in tal periodo di sospensione altrove per provvedere al proprio sostentamento finanziario/economico, costituisce un grave danno sia per il/la sanitario/a che ha subito la sospensione, sia per la sua famiglia, tra cui minorenni.

Inoltre nel caso di sanitari che erano costretti a farsi iniettare un “vaccino”-Covid-19, per tutto quanto qui ulteriormente esposto e documentato, è evidente che hanno subito una particolare grave violenza privata, in quanto la loro vita e salute a causa dell’inoculo è concretamente esposta ad un importante pericolo.

G.

Obbligo di esercitare l’azione penale (art. 112 Cost.),

l’indispensabile accertamento della veritá materiale in dovuto rispetto degli artt. 24 comma 1 e 101 Cost.

Il pubblico ministero ha l’obbligo di esercitare l’azione penale (art. 112 Cost.).

Visti i gravi fatti denunciati e documentati e l’evidente omissione di indagini condotte al riguardo da parte dei Carabinieri NAS (incaricati dal PM), e considerato quanto nell’Opposizione all’Archiviazione e qui ulteriormente esposto e documentato per dimostrare la fondatezza della denuncia penale, sia rispetto ai FATTI, sia rispetto all’elemento soggettivo (DOLO e DOLO EVENTUALE), questo giudice non può che ordinare al PM di voler finalmente iniziare seriamente le indagini!

Perché ad oggi indagini non sono state fatte, come risulta in modo inequivocabile dal fascicolo delle (non-) indagini e dal vergognoso contenuto della relazione dei Carabinieri NAS a firma del loro ex capo DAVIDE PERASO, che evidentemente non ha indagato sui gravi fatti denunciati, tra cui l’imposto uso off label dei cosiddetti “vaccini”-Covid-19.

 

Considerato che il sistema amministrativo-governativo nazionale e comunitario continua ad operare in modo brutalmente illegale, il Giudice e il Pubblico ministero, che ai sensi dell’art. 101 Costituzione sono assoggettati SOLO ALLA LEGGE (E IN PRIMIS ALLA COSTITUZIONE) hanno, a maggior ragione, il PRECISO DOVERE di accertare la VERITÁ MATERIALE, e non possono trincerarsi dietro criminali scelte politiche che brutalmente violano i DIRITTI UMANI!

Altrimenti lo stesso giudice e il PM si rendono CORRESPONSABILI DEI GRAVISSIMI REATI denunciati.

 

Quello che stiamo vivendo da tre anni è un ATTENTATO CONTRO LA COSTITUZIONE DELLO STATO (art. 283 c.p.).

La violenza sta nel fatto di aver imposto – senza alcuna evidenza scientifica dell’efficacia positiva e al di fuori dell’indicazione terapeutica autorizzata – ai cittadini sulla base di un sistematico inganno con una disinformazione senza precedenti (!) non soltanto lockdown, l’uso di mascherine ecc., ma poi persino un trattamento sperimentale a base genica che ha il concreto potenziale di modificare il genoma umano e che uccide e comporta altre gravissime lesioni irreversibili! E gli effetti a medio e lungo termine sono ancora tutti da vedere, perché gli stessi produttori dichiarano nei loro piani di gestione del rischio (RISK MANAGEMENT PLAN) che mancano i dati sugli effetti al lungo periodo, e, anche per questo, si sono fatti dare la completa liberatoria nei contratti quadro di compravendita (APA).

 

Avv.DDr. Renate Holzeisen

Membro del Consiglio della Provincia Autonoma di Bolzano – Lista VITA

https://www.renate-holzeisen.eu