Istruzioni pratiche per la difesa contro le sanzioni a carico degli over 50 (più bozza dell’istanza di autotutela)

Per gli over 50 ai quali arriva la comunicazione di avvio del procedimento sanzionatorio per non essersi sottoposti alla “vaccinazione” di cui al D.L. 44/2021.

Spiegazioni per la presentazione dell’ISTANZA DI AUTOTUTELA con RICHIESTA DI ARCHIVIAZIONE DEL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO

In allegato trovate la bozza per l’istanza di autotutela da presentare entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione di avvio del procedimento sanzionatorio.

L’istanza di autotutela va compilata negli spazi evidenziati in giallo con i Vs. dati e con i dati dell’Azienda Sanitaria Locale territorialmente competente nel Vs. caso. L’istanza va inviata via pec (e anche agli indirizzi email indicati) oppure via raccomandata con avviso di ricevimento (e preferibilmente anche agli indirizzi email indicati). Conservate la copia delle pec oppure delle raccomandata con a./r. per l’eventuale successiva necessità di impugnazione della sanzione amministrativa.

Ai fini di tale successiva eventualmente necessaria impugnazione mediante ricorso avanti il Giudice di Pace territorialmente competente, metterò a disposizione una bozza del ricorso che potrà essere presentato anche autonomamente, senza l’assistenza tecnica di un avvocato, da parte del cittadino con il pagamento di Euro 43 ai fini di contributo unificato (costo per la giustizia).

Metterò a disposizione anche una bozza per la denuncia penale che consiglio di presentare solo dopo (e entro 90 gg.) che Vi arrivi l’eventuale notifica della sanzione amministrativa, perché se i responsabili del procedimento dovessero insistere nel loro operato anti-costituzionale, nonostante questa istanza di autotutela, la loro responsabilità rimarrebbe ulteriormente definita.

Scarica qui l’Istanza di autotutela per i cittadini italiani NON residenti in Alto Adige

Scarica qui l’Istanza di autotutela per i cittadini italiani RESIDENTI in ALTO ADIGE

Il Governo insiste nel Crimine contro l’Umanità

L’obbligo del super-greenpass per gli over 50 cade. Dunque: gli over 50, così come gli altri lavoratori, avrebbero l’obbligo di fornire il greenpass base (anche test) fino al 30 aprile 2022 per poter accedere al luogo di lavoro. È ovvio che anche questa richiesta, vista la fine dello stato di emergenza sanitaria, risulta essere anticostituzionale. Evidentemente l’obbligo del supergreenpass per gli over 50 era talmente discriminatorio in modo lampante, che preferivano toglierlo prima di essere condannati da qualche giudice.

Il Governo insiste nel Crimine contro l’Umanità. Impone anche dopo la fine della (peraltro illegittimamente dichiarata – vedi sentenza del Tribunale di Pisa) emergenza sanitaria per certe attività e accessi a determinati luoghi e a certe categorie professionali il trattamento con sostanze sperimentali. Conferma “l’obbligo vaccinale” per i sanitari fino al 31 dicembre 2022 con l’evidente intento di prolungarlo ulteriormente. È ovvio che questo operato è gravemente anticostituzionale e unico in tutta Europa!

Ora bisogna dire basta con fermezza a ogni tirannia di questo regime, diretto da una persona mai eletta dai cittadini italiani e che porta gli italiani, peraltro, persino dritti in una guerra con conseguenze economiche disastrose. L’emergenza sanitaria – che mai poteva essere dichiarata (vedi sentenza del Tribunale di Pisa) è finita, e, dunque, ogni e qualsiasi limitazione di Diritti e Libertà Fondamentali nonché la nuda e cruda violazione di Diritti Umani adesso più che mai sono assolutamente inaccettabili! Se gli italiani non si oppongono adesso pacificamente, disattendendo in solidarietà collettiva questa imposizione autoritaria, dimostrano di non voler essere cittadini di un paese democratico, espressione di uno Stato di Diritto, basato sulla Costituzione e la Carta dei Diritti e delle Libertà Fondamentali.

Ulteriori dettagli seguiranno in giornata.

Un Giudice può contro la volontà di un genitore autorizzare il trattamento di un minore sano con una sostanza sperimentale a base genica?

I casi in cui genitori separati litigano, spesso strumentalizzando i figli, sono in generale tristi. Ma se un genitore invoca il giudice per far imporre un trattamento del figlio minorenne sano con una sostanza sperimentale a base genica contro la volontà dell’altro genitore, la situazione, riguardando la salute/vita dei figli minorenni, è di estrema drammaticità.

Purtroppo, ad oggi solo pochi giudici italiani dimostrano di aver percepito il fatto che i cosiddetti “vaccini”-Covid-19 hanno un’autorizzazione solo condizionata perché mancano fondamentali studi sulla loro efficacia e sicurezza.

Queste sostanze, trovandosi a tutt’oggi nella fase clinica III, sono di fatto sostanze sperimentali.

Basta considerare

– che il numero delle dosi che secondo i produttori sarebbero necessarie è in continuo aumento,
– che l’EMA sin dall’inizio ha dichiarato che non ci sono dati che dimostrano l’inibizione dell’infezione e dunque della contagiosità delle persone trattate (vedi Assessment Report),
– che nel frattempo è dimostrato incontestabilmente dai fatti schiaccianti che le persone trattate sono contagiose e che, dunque, è impossibile sostenere che queste sostanze abbiano l’efficacia di tutelare la salute della collettività,
– che sono i produttori a dichiarare nei loro RMP (piano di gestione rischi) a non disporre di fondamentali dati relativi agli effetti a medio/lungo termine, alla correlazione con altri farmaci, all’effetto su persone con un problema nel loro sistema immunitario, all’effetto su persone con un qualche problema di tipo infiammatorio nel loro corpo,

per avere la chiara dimostrazione della natura sperimentale di queste sostanze.

Bambini e giovani sani hanno un rischio pari a zero se si contagiano con il SARS-CoV-2, mentre il rischio per la loro salute e vita che incorrono con l’inoculazione dei cosiddetti “vaccini”-Covid-19 è molto serio.

Basta guardare quanto risulta dalle ufficiali banche dati degli eventi avversi segnalati, EudraVigilance (Europa) e VAERS (Stati Uniti),  per rendersi conto che ci sono anche tra i giovani sempre più morti e altri gravi eventi avversi segnalati in connessione con l’inoculazione di queste sostanze. E sappiamo che i dati ufficiali sono solo la punta dell’iceberg, perché la maggior parte dei casi non viene segnalata.

Proprio a causa di questa drammatica situazione di grave difetto della sicurezza di queste sostanze, il Consiglio Amministrativo Regionale per la Sicilia ha sollevato la questione di legittimità dell’obbligo “vaccinale”-Covid-19 per i sanitari.

Orbene, se il giudice amministrativo di secondo grado della Sicilia correttamente considera impossibile imporre il trattamento con queste sostanze perché non è garantita la sicurezza, i giudici della giustizia ordinaria certo non possono autorizzare il trattamento di minorenni sani con queste sostanze contro la volontà di un genitore.

In Italia già per 22 morti è stato accertato il nesso causale con una di queste sostanze sperimentali. E sappiamo che è solo la punta dell’iceberg. Negli ultimi mesi l’aumento delle morti improvvise tra giovani “vaccinati”-Covid-19 è drammatico.

Purtroppo in troppi Tribunali d’Italia i giudici sembrano non rendersi conto dell’enorme personale responsabilità che si assumono dando il via libera al trattamento di minorenni sani con queste sostanze di fatto ancora sperimentali e le quali, secondo autorevoli studi usciti negli ultimi mesi, implicano pure il rischio di mutagenicità.

L’EMA ha ammesso esplicitamente di non aver richiesto alcuno studio sulla cancerogenicità perché altrimenti queste sostanze non avrebbero potuto essere “buttati” così velocemente sul mercato.

Metto qui a diretto confronto la decisione del Tribunale di Pistoia del 4 Marzo 2022,  espressione di consapevolezza, approfondita valutazione in fatto e in diritto e coerente decisione responsabile, e quella del Tribunale di Bolzano del 17 Marzo 2022 su casi analoghi.

Lascio ai lettori la valutazione dei due contrapposti “prodotti” della giustizia italiana.

Nell’interesse dei nostri giovani e della collettività in generale, mi auguro che prestissimo sempre più giudici ravvisino l’impossibilità di autorizzare il trattamento dei minorenni con queste sostanze, rendendosi, peraltro, conto che loro stessi corrono il rischio di assumersi una responsabilità personale per un eventuale danno subito dai rispettivi minorenni a causa dell’inoculazione di queste sostanze.

La domanda posta nel titolo per me può avere solo una risposta:

I giudici in questo contesto non possono autorizzare il trattamento con queste sostanze contro la volontà di un genitore, altrimenti incorrono in una chiara violazione di quei principi che la Corte Costituzionale negli ultimi decenni ha elaborato in merito all’art. 32 Costituzione, perché l’autorizzazione di un trattamento sanitario di minorenni contro la volontà di un genitore deve rispondere agli stessi criteri previsti per il trattamento sanitario obbligatorio di cui all’art. 32 Costituzione.

E, pertanto, essendoci il chiaro rischio di un danno irreversibile connesso con queste sostanze, secondo la giurisprudenza della Corte Costituzionale non può esserci alcuna imposizione del rispettivo trattamento sanitario e, dunque, non può certo un giudice, contro la volontà di un genitore, autorizzare tale trattamento del minorenne. 

Trib. Pistoia 4.3.2022

Tribunale Bolzano 17.03.22

 

Una lezione sui Diritti Fondamentali viene dalla Corte Costituzionale della Bosnia ed Erzegovina

Con sentenza del 23 Febbraio 2022 la Corte Costituzionale della Bosnia ed Erzegovina, anche con riferimento alla Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo (e specificamente art. 2, diritto alla vita e art. 8, diritto al rispetto della vita privata e familiare) ha dichiarato incostituzionale non soltanto il Green Pass, ma anche l’obbligo “vaccinale”-Covid-19 che era stato introdotto dal governo per certe categorie della popolazione (come, p.e., i sanitari, gli over 60).

Nel loro ricorso i ricorrenti hanno contestato anche la violazione del Codice di Norimberga che impone un consenso informato e libero per ogni trattamento sanitario.

L’europarlamentare Ivan Sinčić nel suo intervento ha sollecitato le istituzioni dell’Unione Europea e dei singoli paesi membri a voler seguire con urgenza l’esempio di garanzia dello stato di diritto fornito dalla Corte Costituzionale della Bosnia ed Herzegovina.

A tal proposito vorrei ricordare che in data 21 gennaio 2022 su invito della Commissione Affari Costituzionali del Senato della Repubblica Italiana avevo depositato le mie considerazioni giuridiche in merito alla nuda e cruda violazione del Codice di Norimberga che le istituzioni italiane, in primis il Governo e ogni parlamentare che ha votato e continua a votare per l’obbligo “vaccinale”-Covid-19 (per i sanitari in vigore già dal 1. Aprile 2021), stanno in continuazione commettendo a grave danno dei cittadini italiani.

Tali mie considerazioni giuridiche risultano pubblicate sul sito web del Senato della Repubblica Italiana e trovano ora conferma da parte della Corte Costituzionale della Bosnia ed Erzegovina.

È una vergogna innanzitutto per l’Italia, che a dare la dovuta lezione sui  Diritti Fondamentali non siano i paesi fondatori della Comunione Europea, tra i quali l’Italia.

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