Questo cambia tutto! EMA e Commissione Europea finalmente ammettono i morti per i “vaccini” Covid-19 Comirnaty di Pfizer/BioNTech e Spikevax di Moderna. Chiediamo che si dimettano subito i giudici della Corte Costituzionale!

A causa dell’enorme numero di morti improvvise – proprio anche tra i giovani – l’Autorità per il Farmaco Europea (EMA) e la Commissione Europea ora ammettono nella versione nuova dell’allegato I alle decisioni di autorizzazione di immissione sul mercato dei cosiddetti “vaccini”-Covid-19 Comirnaty di Pfizer/BioNTech e Spikevax di Moderna, che queste due sostanze basate su mRNA, causando miocarditi e pericarditi, provocano morti e altri gravissimi danni irreversibili!

Estratto dall’Allegato I Comirnaty di Pfizer/BioNTech punto 4.4. (pagina 4)

Allegato I pubblicato nel settembre 2023 per Comirnaty di Pfizer/BioNTech nel Registro Europeo dei Medicinali: Allegato I Comirnaty

 

Estratto dall’Allegato I Spikevax di Moderna punto 4.4. (pagina 6)

Allegato I pubblicato nel settembre 2023 per Spikevax di Moderna nel Registro Europeo dei Medicinali: Allegato I Spikevax

I documenti sono estratti dal registro pubblico dei medicinali dell’UE: https://ec.europa.eu/health/documents/community-register/html/

Dov’è la giustizia?

Dalla Corte (In-)Costituzionale alle (Non)-Procure della Repubblica hanno consegnato la popolazione al massacro!

Questo è imperdonabile!

Noi Avvocati abbiamo dal 2021 – con crescente disperazione (perché sapevamo che cosa sarebbe successo, perché sapevamo che queste sostanze avrebbero causato ad un enorme numero di persone a breve, medio o lungo termine un gravissimo danno alla salute e perfino la morte!) – sulla base di documentazione ufficiale, come il RMP (Risk Management Plan = piano di gestone del rischio) dei produttori, abbiamo evidenziato che mancavano informazioni fondamentali in punto sicurezza di queste sostanze sperimentali basate su ingegneria genetica. I dati ufficiali hanno evidenziato subito che queste sostanze provocano un enorme numero di morti e altri casi di danni gravi irreversibili. Non possiamo perdonare ai responsabili della giustizia questo default totale e letale per i cittadini!

Vi siete nascosti dietro evidenti bugie, Vi siete piegati ad un autoritarismo brutale, anziché adempiere al Vs. dovere, – che è quello di tutelare la popolazione (tra cui i bambini!)-, sulla base della mole di documentazione ufficiale, istituzionale che abbiamo prodotto in giudizio sin da Luglio 2021 (al Tribunale di Bolzano).

Questo è il fallimento totale di quel potere che faccio fatica definire “Giustizia”! Avete sulla Vostra coscienza anche tantissime vite giovani!

Chiedo che si dimettano innanzitutto subito i giudici della Corte (In-)Costituzionale, affinché la corte diventi di nuovo una Corte Costituzionale! E che comincino a fare finalmente il loro dovere, come impartito dal Legislatore Costituzionale, e dunque dal popolo (e non dall’industria farmaceutica!), le Procure e i Carabinieri NAS, che quantomeno a Bolzano e Trento hanno dato il peggio di loro!

Avv. DDr. Renate Holzeisen

 

 

Hey Teachers! Leave the kids alone!

a mezzo pec

nei confronti di:

Ill.mo Sig. Mario DRAGHI – Presidente del Consiglio
Ill.mo Sig. Ministro Prof. Patrizio BIANCHI – Ministero dell’Istruzione
Ill.mo Sig. Ministro On. Roberto SPERANZA – Ministero della Salute
Direzioni Generali del Ministero dell’Istruzione
Ill.ma Sig.ra Ministro Maria Cristina MESSA – Ministero dell’Università e ricerca

a mezzo email

nei confronti di:

Fratelli d’Italia
Partito Democratico
Movimento 5 Stelle
Lega
Forza Italia
Azione
Più Europa
Sinistra Unita
Italia Viva

L’inizio dell’anno scolastico è stato segnato non dalla fine delle restrizioni previste dall’art. 3 del decreto-legge 52/2021 ma da una loro ripresa in altra e subdola forma mediante il ricorso a circolari, vademecum ed altri simili atti privi di ogni e qualsiasi valore legislativo e forza cogente.

La Confederazione Legale per i Diritti dell’Uomo fa presente, invitando le istituzioni in indirizzo a prenderne doverosamente atto:

  • che le restrizioni in ambito scolastico sono cessate con la fine dell’anno scolastico 2021/2022 ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 del decreto-legge 52/2021;

  • che l’unica disciplina rimasta in vigore è quella dell’auto-sorveglianza contenuta nell’art. 10 bis del medesimo decreto-legge 52/2021 che richiede, ai fini dell’imposizione dell’isolamento, l’accertamento della malattia Covid-19 e un provvedimento dell’autorità sanitaria, cioè del sindaco;

  • che l’obbligo di indossare la mascherina FFP2 previsto in capo ai contatti stretti dei soggetti accertati positivi alla malattia Covid-19 – in disparte la sua incostituzionalità per la palese violazione del principio del rispetto della persona umana – non può riguardare gli alunni che abbiano semplicemente manifestato dei lievi sintomi (tosse, cefalea) in mancanza di qualsiasi altra indicazione di messa a rischio degli altri allievi, né tanto meno gli alunni sani che hanno solo la sfortuna di essere in classe con il soggetto con qualche sintomo o positivo, salva ovviamente la facoltà lasciata al singolo di indossare le mascherine laddove lo volesse;

  • che le mascherine FFP2 non sono presidi sanitari e non hanno natura di dispositivi di protezione individuale, tanto meno sono state testate ed approvate per i bambini ed i minorenni in generale https://www.altroconsumo.it/salute/dal-medico/speciali/ffp2-bambini e https://misterprotezione.it/ffp2-per-bambini/ ;

    https://www.orizzontescuola.it/mascherine-ffp2-non-adatte-ai-bambini-troppo-affaticamento-respiratorio-lo-dice-altroconsumo/

  • che inoltre l’uso prolungato delle mascherine è documentalmente connesso a gravi rischi per la salute, ben più gravi di quelli, blandi ed irrilevanti per i più giovani, del contagio con sindromi influenzali, comunque denominate;

  • che costringere un bambino o un adolescente all’uso prolungato di una mascherina FFP2 integra le fattispecie penali dell’abuso dei mezzi di correzione, dei maltrattamenti e, nei casi più gravi, di tortura soprattutto in considerazione del fatto che non vi è alcun dato scientifico che provi la loro utilità ed efficacia al fine di limitare o impedire il contagio col virus SARS-CoV-2;

  • che siffatte misure appaiono illogiche, immotivate e contraddittorie in considerazione che in altri contesti potenzialmente più a rischio delle scuole come trasporti, manifestazioni sportive ed artistiche al chiuso non vige più alcun obbligo di indossare mascherine;

  • che, infine, le istituzioni scolastiche sono sprovviste di alcun potere atto ad imporre l’utilizzo delle mascherine e a disporre l’allontanamento del personale e degli alunni che si rifiutino di indossarle;

Tutto ciò premesso, la Confederazione Legale per i Diritti dell’Uomo

INVITA E DIFFIDA

le istituzioni universitarie e scolastiche di ogni ordine e grado, il Governo in carica ed i partiti che saranno presenti in Parlamento a seguito dalle recenti elezioni, tutti come in indirizzo, a voler immediatamente revocare ogni restrizione imposta agli alunni all’interno delle scuole ed università in quanto illegittima, illegale e tale da determinare danni gravissimi ed irreparabili alla popolazione scolastica.

Con riserva di denunciare i responsabili alla competente magistratura penale.

Distinti Saluti.

Confederazione Legale per i Diritti dell’Uomo

Il Presidente
avv. Renate Holzeisen

Il Vice Presidente
avv. Alessandro Fusillo

Manifesto per la moratoria dall’obbligo vaccinale

Confederazione Legale per i Diritti dell’Uomo

Milano, Via Alzaia Naviglio Grande 46
mail: info@confederazionelegale.it

Manifesto
per la moratoria dall’obbligo vaccinale

La Confederazione Legale per i diritti dell’uomo,

vista

l’ordinanza del 22.03.22 del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana che ha dichiarato la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale concernente l’obbligo vaccinale disposto dal d.l. 44/2021, in considerazione dei valutati profili di criticità relativi a:

  • rischio di un deficit di attendibilità e di adeguatezza dei sistemi di monitoraggio;
  • inadeguatezza del triage pre-vaccinale;
  • irrazionalità della richiesta di sottoscrizione del consenso informato;
  • mancato rispetto, prima facie, dei parametri costituzionali di legittimità dell’obbligo vaccinale, ovvero di un vantaggio certo per la salute individuale e collettiva superiore al danno per i singoli

chiede

al Presidente del Consiglio, al Ministro della Salute ed a tutti i membri del governo e del parlamento, di voler disporre

una immediata moratoria dell’obbligo vaccinale

secondo il principio di precauzione e di cautela, fino alla pronuncia della Corte Costituzionale.
A prescindere dalle norme internazionali di cui la Confederazione ha gia in passato denunciato la violazione -dalla Convenzione di Oviedo, al Codice di Norimberga, dalla Carta di Nizza al Regolamento UE n.21/953- tale pronuncia rende necessario e non piu rinviabile un arresto dell’obbligo in attesa della pronuncia del giudice delle leggi italiano. Pertanto,

invita

tutti gli operatori del diritto, le associazioni impegnate nella difesa dei diritti dell’uomo e delle libertà costituzionali, gli organi di informazione, gli scienziati ed i singoli cittadini a unirsi alla richiesta di moratoria nell’interesse preminente della salute di tutti i lavoratori sottoposti a tale obbligo fino alla pronuncia della Corte Costituzionale.
Confederazione Legale per i diritti dell’uomo

II Presidente
avv. Renate Holzeisen

Il Vice Presidente
avv. Alessandro Fusillo

Confederazione Legale per i Diritti dell’Uomo invita tutti i cittadini a sottoscrivere questo appello rivolto alle Istituzioni di governo. È di vitale importanza, in questo momento storico, che ogni cittadino faccia sentire la propria voce per invocare l’immediato ripristino dei diritti costituzionali.

Per sottoscrivere questo appello clicca sul seguente link e compila il modulo. https://www.confederazionelegale.it/iniziative/manifesto

Il Governo insiste nel Crimine contro l’Umanità

L’obbligo del super-greenpass per gli over 50 cade. Dunque: gli over 50, così come gli altri lavoratori, avrebbero l’obbligo di fornire il greenpass base (anche test) fino al 30 aprile 2022 per poter accedere al luogo di lavoro. È ovvio che anche questa richiesta, vista la fine dello stato di emergenza sanitaria, risulta essere anticostituzionale. Evidentemente l’obbligo del supergreenpass per gli over 50 era talmente discriminatorio in modo lampante, che preferivano toglierlo prima di essere condannati da qualche giudice.

Il Governo insiste nel Crimine contro l’Umanità. Impone anche dopo la fine della (peraltro illegittimamente dichiarata – vedi sentenza del Tribunale di Pisa) emergenza sanitaria per certe attività e accessi a determinati luoghi e a certe categorie professionali il trattamento con sostanze sperimentali. Conferma “l’obbligo vaccinale” per i sanitari fino al 31 dicembre 2022 con l’evidente intento di prolungarlo ulteriormente. È ovvio che questo operato è gravemente anticostituzionale e unico in tutta Europa!

Ora bisogna dire basta con fermezza a ogni tirannia di questo regime, diretto da una persona mai eletta dai cittadini italiani e che porta gli italiani, peraltro, persino dritti in una guerra con conseguenze economiche disastrose. L’emergenza sanitaria – che mai poteva essere dichiarata (vedi sentenza del Tribunale di Pisa) è finita, e, dunque, ogni e qualsiasi limitazione di Diritti e Libertà Fondamentali nonché la nuda e cruda violazione di Diritti Umani adesso più che mai sono assolutamente inaccettabili! Se gli italiani non si oppongono adesso pacificamente, disattendendo in solidarietà collettiva questa imposizione autoritaria, dimostrano di non voler essere cittadini di un paese democratico, espressione di uno Stato di Diritto, basato sulla Costituzione e la Carta dei Diritti e delle Libertà Fondamentali.

Ulteriori dettagli seguiranno in giornata.

Obbligo vaccinale sanitari: Consiglio di Giustizia Amministrativa solleva la questione di legittimità costituzionale

Un importante segnale di giustizia proveniente dal Consiglio di Giustizia Amministrativa nella lotta contro il trattamento obbligatorio con i cosiddetti “vaccini”-Covid-19. Con Ordinanza pubblicata martedì 22 marzo il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana solleva la questione di legittimità costituzionale:

  1. dell’art. 4, commi 1 e 2 del D.L. n. 44/2021 (convertito in legge 76/2021) nella parte in cui prevede, da un lato l’obbligo vaccinale per il personale sanitario e, dall’altro lato, per effetto dell’inadempimento dell’obbligo vaccinale, la sospensione dall’esercizio delle professioni sanitarie, per contrasto con gli artt. 3 (divieto di discriminazione), art. 4 (diritto al lavoro), art. 32 (diritto alla salute e divieto di trattamento sanitario contrario al rispetto della persona umana), art. 33 e 34 (diritto allo studio) e art. 97 (obbligo di legalità dell’operato dell’amministrazione) della Costituzione, sotto il profilo che il numero di eventi avversi, la inadeguatezza della farmacovigilanza passiva e attiva, il mancato coinvolgimento dei medici di famiglia nel triage pre-vaccinale e comunque la mancanza nella fase di triage di approfonditi accertamenti e persino di test di positività/negatività al Covid non consentono di ritenere soddisfatta, allo stadio attuale di sviluppo dei vaccini antiCovid e delle evidenze scientifiche, la condizione, posta dalla Corte costituzionale, di legittimità di un vaccino obbligatorio solo se, tra l’altro, si prevede che esso non incida negativamente sullo stato di salute di colui che è obbligato, salvo che per quelle sole conseguenze “che appaiono normali e, pertanto, tollerabili”;
  2. dell’art. 1 della Legge 217/2019, nella parte in cui non prevede l’espressa esclusione dalla sottoscrizione dal consenso informato delle ipotesi di trattamenti sanitari obbligatori, e dell’art. 4 del D.L. n. 44/2021, nella parte in cui non esclude l’onere di sottoscrizione del consenso informato nel caso di vaccinazione obbligatoria, per contrasto con gli art. 3 (divieto di discriminazione) e 21 (libertà di pensiero) della Costituzione.

La giurisdizione amministrativa di secondo grado della Sicilia, prendendo atto dei numeri ufficiali di gravissimi eventi avversi (tra i quali la morte) segnalati e in parte già accertati nel loro rapporto di causalità con i cosiddetti “vaccini”-Covid-19, e in dovuta considerazione dei principi elaborati dalla Corte Costituzionale negli ultimi decenni e secondo i quali il trattamento sanitario non è incompatibile con l’art. 32 Costituzione solo se (tra le altre) alla condizione che si prevede che il trattamento non incida negativamente sullo stato di salute di colui che è obbligato, salvo che per quelle sole conseguenze “che appaiono normali e, pertanto, tollerabili.

Considerato che nella banca dati EudraVigilance risultano ca. 20.000 morti da “vaccino”-Covid-19 e centinaia di migliaia di altri eventi avversi molto gravi e in buona parte irreversibili ovviamente non si può prevedere che la persona trattata con queste sostanze non subisca un danno irreversibile!

In Italia, che è tra i paesi con il minor numero di eventi avversi segnalati (perché evidentemente in Italia il sistema di farmacovigilanza è particolarmente mancante) allo stato abbiamo 22 morti accertati nella loro causalità con uno dei cosiddetti “vaccini”-Covid-19. Sappiamo che questo numero costituisce soltanto la punta dell’iceberg. Basta considerare il dato della sovra-mortalità nei periodi post-campagna-“vaccinale” che non trovano alcuna altra ragione. Un fenomeno che è osservato in tutti i paesi con una campagna “vaccinale” aggressiva come in Italia.

Inoltre, i giudici amministrativi di secondo grado della Sicilia giustamente evidenziano pure l’assoluta contraddittorietà tra l’obbligo alla prestazione di un consenso “informato” e l’obbligo vaccinale.

Altre considerazioni che si trovano in questa ordinanza purtroppo non rispecchiano la vera natura di queste sostanze, che a tutt’oggi si trovano nella fase sperimentale clinica III. Contrariamente a quanto in modo troppo superficiale sostengono purtroppo i giudici nella loro ordinanza, queste sostanze comprovatamente non hanno superato tutte le tradizionali fasi della sperimentazione. Un farmaco autorizzato in via ordinaria deve aver superato con successo proprio anche la fase di sperimentazione clinica III, e deve, p.e., essere stato testato nella sua interazione con altri farmaci, deve essere stato assoggettato a test di cancerogenicità e mutagenicità, proprio se opera dall’interno della cellula umana con la produzione della proteina spike, come fanno queste sostanze. Questi test importantissimi però non sono stati fatti dai produttori, mentre secondo nuovissimi studi provenienti dalla Svezia e dagli Stati Uniti, è stato dimostrato in vitro che le sostanze a mRNA (Comirnaty e Spikevax) possono modificare il genoma.

La fase di sperimentazione clinica III è proprio quella che ha lo scopo di accertare l’efficacia e la sicurezza di un farmaco.

Sappiamo che sia l’efficacia, sia la sicurezza dei cosiddetti “vaccini”-Covid-19 ad oggi non sono stati accertati con la conclusione della fase sperimentale clinica III.

Anzi: l’efficacia si è rivelata essere molto modesta e con le nuove varianti, ma anche con la ripetizione delle iniezioni (ormai siamo alla quarta) l’efficacia si rivela essere persino negativa come gli ultimi studi provenienti dall’Israele e la Gran Bretagna dimostrano, mentre la sicurezza di queste sostanze, come confermano gli stessi giudici in questa ordinanza, non è data! Basta prendere in considerazione gli eventi avversi gravi e irreversibili (tra i quali la morte) già noti, e il cui numero costituisce solo la punta dell’iceberg.

Già il mero fatto che in corso di “campagna” vaccinale si aumenti continuamente il numero delle iniezioni è dimostrazione emblematica della natura sperimentale di questa sostanze.

Intanto prendiamo atto che quantomeno dal punto di vista del gravissimo rischio che l’inoculazione di queste sostanze comporta, dell’assoluta inadeguatezza – anzi inesistenza – della valutazione/esame clinica pre-“vaccinale” della singola persona interessata dal trattamento, dell’inadeguata/inesistente informazione fornita ai “vaccinandi”, dell’assurdità della richiesta di un consenso ad un trattamento imposto, e della conseguente incostituzionalità di un obbligo di trattamento con queste sostanze di fatto ancora sperimentali, questa Ordinanza costituisce un importante passo avanti, nella speranza che la giustizia italiana prenda il necessario coraggio per demascherare finalmente in radice l’intero impianto della campagna “vaccinale” a cui, a tutt’oggi quasi tutta la popolazione è esposta con ricatto/estorsione.

Clicca qui per scaricare: CGA Sicilia Ordinanza pubb. 22.03.2022

Una lezione sui Diritti Fondamentali viene dalla Corte Costituzionale della Bosnia ed Erzegovina

Con sentenza del 23 Febbraio 2022 la Corte Costituzionale della Bosnia ed Erzegovina, anche con riferimento alla Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo (e specificamente art. 2, diritto alla vita e art. 8, diritto al rispetto della vita privata e familiare) ha dichiarato incostituzionale non soltanto il Green Pass, ma anche l’obbligo “vaccinale”-Covid-19 che era stato introdotto dal governo per certe categorie della popolazione (come, p.e., i sanitari, gli over 60).

Nel loro ricorso i ricorrenti hanno contestato anche la violazione del Codice di Norimberga che impone un consenso informato e libero per ogni trattamento sanitario.

L’europarlamentare Ivan Sinčić nel suo intervento ha sollecitato le istituzioni dell’Unione Europea e dei singoli paesi membri a voler seguire con urgenza l’esempio di garanzia dello stato di diritto fornito dalla Corte Costituzionale della Bosnia ed Herzegovina.

A tal proposito vorrei ricordare che in data 21 gennaio 2022 su invito della Commissione Affari Costituzionali del Senato della Repubblica Italiana avevo depositato le mie considerazioni giuridiche in merito alla nuda e cruda violazione del Codice di Norimberga che le istituzioni italiane, in primis il Governo e ogni parlamentare che ha votato e continua a votare per l’obbligo “vaccinale”-Covid-19 (per i sanitari in vigore già dal 1. Aprile 2021), stanno in continuazione commettendo a grave danno dei cittadini italiani.

Tali mie considerazioni giuridiche risultano pubblicate sul sito web del Senato della Repubblica Italiana e trovano ora conferma da parte della Corte Costituzionale della Bosnia ed Erzegovina.

È una vergogna innanzitutto per l’Italia, che a dare la dovuta lezione sui  Diritti Fondamentali non siano i paesi fondatori della Comunione Europea, tra i quali l’Italia.

Misure COVID-19 sono un crimine contro l’umanità

Il mio parere fornito alla Commissione Affari Costituzionali del Senato sulla proroga dello stato di emergenza, misure COVID-19 nonché sull’espansione del Supergreenpass.

La sperimentazione illegale su tutta la popolazione di sostanze per le quali manca l’accertamento dell‘efficacia e della sicurezza e che hanno già provocato tantissimi morti e altri danni irreversibili, richiede un pronto intervento della magistratura e delle istituzioni internazionali, dato che l‘Italia continua a violare gravemente i Diritti Umani dei propri cittadini.

Sono stata invitata dalla Commissione Affari Costituzionali del Senato di inviare un contributo scritto al Disegno di Legge 2488 per la conversione del D.L. 221/21 sulla proroga dello stato di emergenza e misure COVID-19 nonché al DDL 2489 per la conversione del D.L. 229/21 sull’espansione del supergreenpass. Considerata la gravità della situazione in cui ci troviamo, ritengo necessario rendere sin da subito pubbliche le mie considerazioni giuridiche.

Il mio contributo è ora pubblicato sul sito del Senato – Commissione Affari Costituzionali: https://www.senato.it/3485

Nessuno dei responsabili potrà, dunque, dire di non aver saputo.

Avv_DDr_Renate_Holzeisen_Considerazioni_comuni_rel_DDL_2488_e_DDL

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