Istruzioni pratiche per la difesa contro le sanzioni a carico degli over 50 (più bozza dell’istanza di autotutela)

Per gli over 50 ai quali arriva la comunicazione di avvio del procedimento sanzionatorio per non essersi sottoposti alla “vaccinazione” di cui al D.L. 44/2021.

Spiegazioni per la presentazione dell’ISTANZA DI AUTOTUTELA con RICHIESTA DI ARCHIVIAZIONE DEL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO

In allegato trovate la bozza per l’istanza di autotutela da presentare entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione di avvio del procedimento sanzionatorio.

L’istanza di autotutela va compilata negli spazi evidenziati in giallo con i Vs. dati e con i dati dell’Azienda Sanitaria Locale territorialmente competente nel Vs. caso. L’istanza va inviata via pec (e anche agli indirizzi email indicati) oppure via raccomandata con avviso di ricevimento (e preferibilmente anche agli indirizzi email indicati). Conservate la copia delle pec oppure delle raccomandata con a./r. per l’eventuale successiva necessità di impugnazione della sanzione amministrativa.

Ai fini di tale successiva eventualmente necessaria impugnazione mediante ricorso avanti il Giudice di Pace territorialmente competente, metterò a disposizione una bozza del ricorso che potrà essere presentato anche autonomamente, senza l’assistenza tecnica di un avvocato, da parte del cittadino con il pagamento di Euro 43 ai fini di contributo unificato (costo per la giustizia).

Metterò a disposizione anche una bozza per la denuncia penale che consiglio di presentare solo dopo (e entro 90 gg.) che Vi arrivi l’eventuale notifica della sanzione amministrativa, perché se i responsabili del procedimento dovessero insistere nel loro operato anti-costituzionale, nonostante questa istanza di autotutela, la loro responsabilità rimarrebbe ulteriormente definita.

Scarica qui l’Istanza di autotutela per i cittadini italiani NON residenti in Alto Adige

Scarica qui l’Istanza di autotutela per i cittadini italiani RESIDENTI in ALTO ADIGE

Manifesto per la moratoria dall’obbligo vaccinale

Confederazione Legale per i Diritti dell’Uomo

Milano, Via Alzaia Naviglio Grande 46
mail: info@confederazionelegale.it

Manifesto
per la moratoria dall’obbligo vaccinale

La Confederazione Legale per i diritti dell’uomo,

vista

l’ordinanza del 22.03.22 del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana che ha dichiarato la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale concernente l’obbligo vaccinale disposto dal d.l. 44/2021, in considerazione dei valutati profili di criticità relativi a:

  • rischio di un deficit di attendibilità e di adeguatezza dei sistemi di monitoraggio;
  • inadeguatezza del triage pre-vaccinale;
  • irrazionalità della richiesta di sottoscrizione del consenso informato;
  • mancato rispetto, prima facie, dei parametri costituzionali di legittimità dell’obbligo vaccinale, ovvero di un vantaggio certo per la salute individuale e collettiva superiore al danno per i singoli

chiede

al Presidente del Consiglio, al Ministro della Salute ed a tutti i membri del governo e del parlamento, di voler disporre

una immediata moratoria dell’obbligo vaccinale

secondo il principio di precauzione e di cautela, fino alla pronuncia della Corte Costituzionale.
A prescindere dalle norme internazionali di cui la Confederazione ha gia in passato denunciato la violazione -dalla Convenzione di Oviedo, al Codice di Norimberga, dalla Carta di Nizza al Regolamento UE n.21/953- tale pronuncia rende necessario e non piu rinviabile un arresto dell’obbligo in attesa della pronuncia del giudice delle leggi italiano. Pertanto,

invita

tutti gli operatori del diritto, le associazioni impegnate nella difesa dei diritti dell’uomo e delle libertà costituzionali, gli organi di informazione, gli scienziati ed i singoli cittadini a unirsi alla richiesta di moratoria nell’interesse preminente della salute di tutti i lavoratori sottoposti a tale obbligo fino alla pronuncia della Corte Costituzionale.
Confederazione Legale per i diritti dell’uomo

II Presidente
avv. Renate Holzeisen

Il Vice Presidente
avv. Alessandro Fusillo

Confederazione Legale per i Diritti dell’Uomo invita tutti i cittadini a sottoscrivere questo appello rivolto alle Istituzioni di governo. È di vitale importanza, in questo momento storico, che ogni cittadino faccia sentire la propria voce per invocare l’immediato ripristino dei diritti costituzionali.

Per sottoscrivere questo appello clicca sul seguente link e compila il modulo. https://www.confederazionelegale.it/iniziative/manifesto

Ministero della Salute insiste nell’operato criminale e disumano

I responsabili del Ministero della Salute insistono nel loro operato criminale e disumano. Vanno citati personalmente per danni in giudizio.

Persone, colpevoli per omicidio plurimo (basta pensare alla totale illegalità della campagna “vaccinale”-Covid-19 che porta all’inoculazione di sostanze sperimentali a base genica in aperta violazione delle stesse condizioni dell’autorizzazione condizionata di tali sostanze – vedasi, p.e. la omissione della prescrizione medica, che avrebbe, invece, lo scopo della valutazione clinica specifica di ogni singolo/a inoculando/a, e, dunque del singolo specifico rapporto tra benefici e rischi) non possono essere garanti di un operato legittimo perché prevarrà in loro sempre l’intento e l’interesse di coprire le proprie azioni gravemente illegittime.

I responsabili del Ministero della Salute, in primis lo stesso Ministro, aggravano anche con questa ultima circolare l‘illegittimità del proprio operato che sin dal 27 dicembre 2020 corrisponde ad un crescendo crimine contro l’umanità.

Così i responsabili del Ministero della Salute con l’odierna circolare impongono ai sanitari guariti dal Covid-19 il trattamento con i cosiddetti “vaccini”-Covid-19 entro il termine di soli 90 giorni. I sanitari con un ciclo completo di trattamento genico sperimentale dovrebbero sottoporsi ad un’altra iniezione entro 120 giorni e i sanitari con un ciclo completo di trattamento sperimentale e successiva infezione Covid-19 dovrebbero farsi il “booster” entro quattro mesi dall’infezione.

Visti i gravissimi rischi per la salute e vita connessi a queste iniezioni, viene spontanea la domanda: “Ma questi del Ministero della Salute vogliono far fuori proprio i sanitari? … e di conseguenza, anche indiretta, i pazienti/cittadini?”.

Va ricordato che in paesi con un sistema sanitario di altissimo livello, come in Svizzera, i sanitari non sono obbligati a farsi trattare con i „vaccini“-Covid-19. Tanti sanitari altoatesini se ne sono già andati a lavorare in Svizzera. Anche in Austria attualmente non c’è alcun obbligo „vaccinale“-Covid-19 per i sanitari.

In Italia, invece, Speranza & Co. impongono ai nostri sanitari un trattamento che non inibisce l‘infezione con il virus (efficacia che sarebbe, invece, prevista come scopo dall‘art 4 D.L. 44/2021) e, dunque, stanno violando la stessa normativa che ha introdotto l‘obbligo allo stato inadempibile per mancanza di adeguata sostanza.

Oltre ad essere denunciati a livello nazionale e internazionale, i responsabili vanno citati personalmente in giudizio per gli enormi danni, spesso irreversibili, che hanno causato e che continuano a causare.

Ministero-e-obbligo-vaccinale

Leggi qui: L’OMS esamina possibili disturbi di udito legati al vaccino

L’OMS esamina possibili disturbi di udito legati al vaccino

L’Organizzazione Mondiale della Sanità sta esaminando rare segnalazioni di perdita dell’udito e altri problemi uditivi in seguito al „vaccino“ COVID-19.

Le segnalazioni di acufene o tinnito riguardano 27 paesi, tra cui Italia, Regno Unito e Stati Uniti. La fascia di età delle persone che hanno accusato l’acufene va dai 19 ai 91 anni , di cui circa tre quarti sono donne.

Secondo l’OMS e le case farmaceutiche, le cause dell’acufene sono ancora sconosciute e non ci sarebbero prove che i vaccini possano causare problemi di udito.

Oltre un terzo delle segnalazioni provengono da personale del settore sanitario. Il caso più famoso è quello del vaccinologo Dr. Gregory Poland. Dopo aver sviluppato un acufene in seguito alla seconda dose, il medico specialista ha sollevato una serie di preoccupazioni circa gli eventi avversi con il suggerimento di condurre ulteriori accertamenti.

Nel suo bollettino, l’OMS precisa che l’80% dei casi di acufene segnalati si sono verificati dopo la somministrazione di Pfizer. Un portavoce ha dichiarato a NBC News che l’azienda farmaceutica non ha trovato “alcun nesso causale” tra il suo „vaccino“ e le segnalazioni di acufeni.

Leggi qui: Documenti della Pfizer provano che il vaccino NON è né efficace né sicuro

La Spagna toglie l’obbligo di quarantena

Uno strumento centrale della politica dell’emergenza sanitaria sta venendo meno – quantomeno in Spagna. A partire da lunedì, le persone che risultano positive al Covid-19 non devono più sottoporsi alla quarantena. Rimane l’obbligo di indossare una mascherina in ambienti chiusi. Ma le pressioni da parte dell’opposizione stanno crescendo.

Le infezioni lievi non devono più essere segnalate. Nemmeno un test positivo implica l’isolamento. Chi non sviluppa sintomi gravi conserva la libertà da qualsiasi restrizione emergenziale.

Visto dall’Italia sembra inverosimile, eppure è tutto vero. Chi non mostra sintomi di malattia è considerato sano in Spagna. Che assurdità, diranno Roberto Speranza e le virostar italiane.

Non è rimasto molto Coronavirus in Spagna: Il primo ministro spagnolo Pedro Sánchez aveva già dichiarato in un’intervista radiofonica a gennaio che il Covid-19 “non dovrebbe più essere considerato una pandemia, ma una malattia endemica”. Poi l’obbligo di test e di segnalazione è stato eliminato del tutto, tranne per i casi di decorso grave.

Negli ambienti chiusi sono ancora obbligatorie le mascherine, comprese le scuole. Tuttavia, anche questa regola è destinata a cadere presto. L’opposizione sta cercando di fare pressione sul governo in merito, con una mozione che sarà presentata in parlamento già a partire dalla prossima settimana.

Per una parte dell’opposizione, la cui forza motrice è il partito Ciudadanos, un partito “progressista-democratico” filo-spagnolo della Catalogna, è “inaccettabile che si giochi con questa banalità”. Non c’è attualmente “nessuna prova scientifica” per l’obbligo della maschera in ambienti chiusi.

In Belgio, Danimarca, Francia, Gran Bretagna, Norvegia, Ungheria, Stati Uniti, l’obbligo della mascherina è stato tolto, sottolinea Ciudadanos. Inoltre esortano il governo a presentare un piano di marcia che ponga fine a tutte le rimanenti restrizioni Covid-19. Questo per dare “certezza” alle persone e alle imprese del paese.

Leggi qui: Islanda – contagio al posto della vaccinazione

Un messaggio ai sanitari

Un messaggio di incoraggiamento per i sanitari sospesi.

I fatti schiaccianti e la documentazione ufficiale di EMA, della Commissione CE e dei produttori lo dimostrano da sempre: non è stata provata né l’efficacia e tantomeno la sicurezza dei cosiddetti “vaccini”-Covid-19, mentre è sicuro che non hanno alcun effetto di inibizione dell’infezione virale e dunque della contagiosità della persona trattata. Ora sta alla Corte Costituzionale accertare l’illegittimità dell’obbligo di trattamento con queste sostanze, di fatto ancora in fase sperimentale (fase sperimentale clinica III), visto il concreto rischio per la vita/salute connesso all’inoculazione.

Documenti della Pfizer provano che il vaccino NON è né efficace né sicuro

I documenti di consenso informato della Pfizer rivelano che l’azienda farmaceutica era ben consapevole dei potenziali rischi quali la miocardite, il peccato originale antigenico e gli aborti spontanei associati al trattamento con le sostanze sperimentali a base di mRNA.

L’Informed Consent Action Network ICAN ha recentemente pubblicato un articolo che delinea ciò che la stessa Pfizer ha da dire sui pericoli dei suoi prodotti.

Proprio i documenti di consenso della Pfizer, recentemente ottenuti da ICAN, svelano che l’azienda è consapevole del rischio di gravi danni come l’infiammazione del muscolo cardiaco, il peccato originale antigenico nonché gli aborti spontanei.

ICAN ha esposto i documenti usati dal Cincinnati Children’s Hospital per condurre la sperimentazione del vaccino di richiamo Pfizer/Biontech. I documenti, che sono stati elaborati in consultazione con l’azienda farmaceutica, dicono molto su come Pfizer vede i rischi dei suoi prodotti.

L‘azienda farmaceutica è chiaramente preoccupata per i rischi di miocardite (infiammazione del cuore) nei bambini. I documenti di consenso informato di Pfizer rivelano che il rischio di miocardite è di circa 1 su 1.000 (vedi pagina 4).

Pfizer è anche consapevole della possibilità del peccato originale antigenico e del priming patogeno (una risposta immunitaria indesiderata che causa una reazione peggiore al virus rispetto al caso in cui non fosse stato somministrato il siero). Avverte i genitori dei partecipanti alla sperimentazione clinica che “non si può ancora escludere che il vaccino possa rendere più grave una successiva malattia da COVID-19”.

Pfizer indica anche una forte preoccupazione per il possibile rischio di teratogenesi (danno al feto in via di sviluppo) nonché per il possibile rischio di mutagenesi (danno al DNA).

Sebbene fosse una sperimentazione sui bambini, la Pfizer informa i genitori di questi bambini che “gli effetti del vaccino COVID-19 sullo sperma, la gravidanza, il feto e il bambino in allattamento sono ignoti”.

Ma l‘azienda farmaceutica va addirittura oltre, affermando:

“Se sua figlia è incinta, sta pianificando una gravidanza o sta allattando un bambino, non può partecipare alla sperimentazione clinica in quanto potrebbero esserci dei rischi per il bambino in grembo o in allattamento”.

“Se sua figlia rimane incinta, dovrà lasciare la sperimentazione clinica”.

“Se suo figlio pensa di aver messo incinta una femmina, deve informare immediatamente il medico responsabile della sperimentazione clinica. Il medico può richiedere informazioni sulla gravidanza e sulla nascita del bambino. Il medico può condividere queste informazioni con altre persone che stanno lavorando a questa sperimentazione”.

“Se suo figlio sta partecipando alla sperimentazione clinica, non gli è permesso di donare lo sperma per almeno 28 giorni dopo l’ultima somministrazione del vaccino”.

Tale linguaggio profondamente sconvolgente alla luce delle raccomandazioni sconsiderate e incondizionate dell’AIFA e dell’EMA. Tuttavia, dimostra anche che la Pfizer ha voluto cautelarsi per non avere dati sui possibili rischi di queste sostanze per la gravidanza.

Per esporre la scandalosa situazione di grave disinformazione in cui ci troviamo da più di due anni, basta guardare queste due dichiarazioni ufficiali, che si contraddicono chiaramente:

“I vaccini a mRna non causano complicazioni in gravidanza per le donne e i loro bambini” – EMA

“I dati a disposizione sono insufficienti per conoscere i rischi associati al vaccino in gravidanza”. –  BioNTech/Pfizer

Le autorità del farmaco hanno il preciso dovere di valutare le evidenze in modo imparziale per proteggere la popolazione. Invece, si sono trasformate in un reparto marketing al servizio dell’industria farmaceutica.

Il Governo insiste nel Crimine contro l’Umanità

L’obbligo del super-greenpass per gli over 50 cade. Dunque: gli over 50, così come gli altri lavoratori, avrebbero l’obbligo di fornire il greenpass base (anche test) fino al 30 aprile 2022 per poter accedere al luogo di lavoro. È ovvio che anche questa richiesta, vista la fine dello stato di emergenza sanitaria, risulta essere anticostituzionale. Evidentemente l’obbligo del supergreenpass per gli over 50 era talmente discriminatorio in modo lampante, che preferivano toglierlo prima di essere condannati da qualche giudice.

Il Governo insiste nel Crimine contro l’Umanità. Impone anche dopo la fine della (peraltro illegittimamente dichiarata – vedi sentenza del Tribunale di Pisa) emergenza sanitaria per certe attività e accessi a determinati luoghi e a certe categorie professionali il trattamento con sostanze sperimentali. Conferma “l’obbligo vaccinale” per i sanitari fino al 31 dicembre 2022 con l’evidente intento di prolungarlo ulteriormente. È ovvio che questo operato è gravemente anticostituzionale e unico in tutta Europa!

Ora bisogna dire basta con fermezza a ogni tirannia di questo regime, diretto da una persona mai eletta dai cittadini italiani e che porta gli italiani, peraltro, persino dritti in una guerra con conseguenze economiche disastrose. L’emergenza sanitaria – che mai poteva essere dichiarata (vedi sentenza del Tribunale di Pisa) è finita, e, dunque, ogni e qualsiasi limitazione di Diritti e Libertà Fondamentali nonché la nuda e cruda violazione di Diritti Umani adesso più che mai sono assolutamente inaccettabili! Se gli italiani non si oppongono adesso pacificamente, disattendendo in solidarietà collettiva questa imposizione autoritaria, dimostrano di non voler essere cittadini di un paese democratico, espressione di uno Stato di Diritto, basato sulla Costituzione e la Carta dei Diritti e delle Libertà Fondamentali.

Ulteriori dettagli seguiranno in giornata.

Un Giudice può contro la volontà di un genitore autorizzare il trattamento di un minore sano con una sostanza sperimentale a base genica?

I casi in cui genitori separati litigano, spesso strumentalizzando i figli, sono in generale tristi. Ma se un genitore invoca il giudice per far imporre un trattamento del figlio minorenne sano con una sostanza sperimentale a base genica contro la volontà dell’altro genitore, la situazione, riguardando la salute/vita dei figli minorenni, è di estrema drammaticità.

Purtroppo, ad oggi solo pochi giudici italiani dimostrano di aver percepito il fatto che i cosiddetti “vaccini”-Covid-19 hanno un’autorizzazione solo condizionata perché mancano fondamentali studi sulla loro efficacia e sicurezza.

Queste sostanze, trovandosi a tutt’oggi nella fase clinica III, sono di fatto sostanze sperimentali.

Basta considerare

– che il numero delle dosi che secondo i produttori sarebbero necessarie è in continuo aumento,
– che l’EMA sin dall’inizio ha dichiarato che non ci sono dati che dimostrano l’inibizione dell’infezione e dunque della contagiosità delle persone trattate (vedi Assessment Report),
– che nel frattempo è dimostrato incontestabilmente dai fatti schiaccianti che le persone trattate sono contagiose e che, dunque, è impossibile sostenere che queste sostanze abbiano l’efficacia di tutelare la salute della collettività,
– che sono i produttori a dichiarare nei loro RMP (piano di gestione rischi) a non disporre di fondamentali dati relativi agli effetti a medio/lungo termine, alla correlazione con altri farmaci, all’effetto su persone con un problema nel loro sistema immunitario, all’effetto su persone con un qualche problema di tipo infiammatorio nel loro corpo,

per avere la chiara dimostrazione della natura sperimentale di queste sostanze.

Bambini e giovani sani hanno un rischio pari a zero se si contagiano con il SARS-CoV-2, mentre il rischio per la loro salute e vita che incorrono con l’inoculazione dei cosiddetti “vaccini”-Covid-19 è molto serio.

Basta guardare quanto risulta dalle ufficiali banche dati degli eventi avversi segnalati, EudraVigilance (Europa) e VAERS (Stati Uniti),  per rendersi conto che ci sono anche tra i giovani sempre più morti e altri gravi eventi avversi segnalati in connessione con l’inoculazione di queste sostanze. E sappiamo che i dati ufficiali sono solo la punta dell’iceberg, perché la maggior parte dei casi non viene segnalata.

Proprio a causa di questa drammatica situazione di grave difetto della sicurezza di queste sostanze, il Consiglio Amministrativo Regionale per la Sicilia ha sollevato la questione di legittimità dell’obbligo “vaccinale”-Covid-19 per i sanitari.

Orbene, se il giudice amministrativo di secondo grado della Sicilia correttamente considera impossibile imporre il trattamento con queste sostanze perché non è garantita la sicurezza, i giudici della giustizia ordinaria certo non possono autorizzare il trattamento di minorenni sani con queste sostanze contro la volontà di un genitore.

In Italia già per 22 morti è stato accertato il nesso causale con una di queste sostanze sperimentali. E sappiamo che è solo la punta dell’iceberg. Negli ultimi mesi l’aumento delle morti improvvise tra giovani “vaccinati”-Covid-19 è drammatico.

Purtroppo in troppi Tribunali d’Italia i giudici sembrano non rendersi conto dell’enorme personale responsabilità che si assumono dando il via libera al trattamento di minorenni sani con queste sostanze di fatto ancora sperimentali e le quali, secondo autorevoli studi usciti negli ultimi mesi, implicano pure il rischio di mutagenicità.

L’EMA ha ammesso esplicitamente di non aver richiesto alcuno studio sulla cancerogenicità perché altrimenti queste sostanze non avrebbero potuto essere “buttati” così velocemente sul mercato.

Metto qui a diretto confronto la decisione del Tribunale di Pistoia del 4 Marzo 2022,  espressione di consapevolezza, approfondita valutazione in fatto e in diritto e coerente decisione responsabile, e quella del Tribunale di Bolzano del 17 Marzo 2022 su casi analoghi.

Lascio ai lettori la valutazione dei due contrapposti “prodotti” della giustizia italiana.

Nell’interesse dei nostri giovani e della collettività in generale, mi auguro che prestissimo sempre più giudici ravvisino l’impossibilità di autorizzare il trattamento dei minorenni con queste sostanze, rendendosi, peraltro, conto che loro stessi corrono il rischio di assumersi una responsabilità personale per un eventuale danno subito dai rispettivi minorenni a causa dell’inoculazione di queste sostanze.

La domanda posta nel titolo per me può avere solo una risposta:

I giudici in questo contesto non possono autorizzare il trattamento con queste sostanze contro la volontà di un genitore, altrimenti incorrono in una chiara violazione di quei principi che la Corte Costituzionale negli ultimi decenni ha elaborato in merito all’art. 32 Costituzione, perché l’autorizzazione di un trattamento sanitario di minorenni contro la volontà di un genitore deve rispondere agli stessi criteri previsti per il trattamento sanitario obbligatorio di cui all’art. 32 Costituzione.

E, pertanto, essendoci il chiaro rischio di un danno irreversibile connesso con queste sostanze, secondo la giurisprudenza della Corte Costituzionale non può esserci alcuna imposizione del rispettivo trattamento sanitario e, dunque, non può certo un giudice, contro la volontà di un genitore, autorizzare tale trattamento del minorenne. 

Trib. Pistoia 4.3.2022

Tribunale Bolzano 17.03.22

 

Obbligo vaccinale sanitari: Consiglio di Giustizia Amministrativa solleva la questione di legittimità costituzionale

Un importante segnale di giustizia proveniente dal Consiglio di Giustizia Amministrativa nella lotta contro il trattamento obbligatorio con i cosiddetti “vaccini”-Covid-19. Con Ordinanza pubblicata martedì 22 marzo il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana solleva la questione di legittimità costituzionale:

  1. dell’art. 4, commi 1 e 2 del D.L. n. 44/2021 (convertito in legge 76/2021) nella parte in cui prevede, da un lato l’obbligo vaccinale per il personale sanitario e, dall’altro lato, per effetto dell’inadempimento dell’obbligo vaccinale, la sospensione dall’esercizio delle professioni sanitarie, per contrasto con gli artt. 3 (divieto di discriminazione), art. 4 (diritto al lavoro), art. 32 (diritto alla salute e divieto di trattamento sanitario contrario al rispetto della persona umana), art. 33 e 34 (diritto allo studio) e art. 97 (obbligo di legalità dell’operato dell’amministrazione) della Costituzione, sotto il profilo che il numero di eventi avversi, la inadeguatezza della farmacovigilanza passiva e attiva, il mancato coinvolgimento dei medici di famiglia nel triage pre-vaccinale e comunque la mancanza nella fase di triage di approfonditi accertamenti e persino di test di positività/negatività al Covid non consentono di ritenere soddisfatta, allo stadio attuale di sviluppo dei vaccini antiCovid e delle evidenze scientifiche, la condizione, posta dalla Corte costituzionale, di legittimità di un vaccino obbligatorio solo se, tra l’altro, si prevede che esso non incida negativamente sullo stato di salute di colui che è obbligato, salvo che per quelle sole conseguenze “che appaiono normali e, pertanto, tollerabili”;
  2. dell’art. 1 della Legge 217/2019, nella parte in cui non prevede l’espressa esclusione dalla sottoscrizione dal consenso informato delle ipotesi di trattamenti sanitari obbligatori, e dell’art. 4 del D.L. n. 44/2021, nella parte in cui non esclude l’onere di sottoscrizione del consenso informato nel caso di vaccinazione obbligatoria, per contrasto con gli art. 3 (divieto di discriminazione) e 21 (libertà di pensiero) della Costituzione.

La giurisdizione amministrativa di secondo grado della Sicilia, prendendo atto dei numeri ufficiali di gravissimi eventi avversi (tra i quali la morte) segnalati e in parte già accertati nel loro rapporto di causalità con i cosiddetti “vaccini”-Covid-19, e in dovuta considerazione dei principi elaborati dalla Corte Costituzionale negli ultimi decenni e secondo i quali il trattamento sanitario non è incompatibile con l’art. 32 Costituzione solo se (tra le altre) alla condizione che si prevede che il trattamento non incida negativamente sullo stato di salute di colui che è obbligato, salvo che per quelle sole conseguenze “che appaiono normali e, pertanto, tollerabili.

Considerato che nella banca dati EudraVigilance risultano ca. 20.000 morti da “vaccino”-Covid-19 e centinaia di migliaia di altri eventi avversi molto gravi e in buona parte irreversibili ovviamente non si può prevedere che la persona trattata con queste sostanze non subisca un danno irreversibile!

In Italia, che è tra i paesi con il minor numero di eventi avversi segnalati (perché evidentemente in Italia il sistema di farmacovigilanza è particolarmente mancante) allo stato abbiamo 22 morti accertati nella loro causalità con uno dei cosiddetti “vaccini”-Covid-19. Sappiamo che questo numero costituisce soltanto la punta dell’iceberg. Basta considerare il dato della sovra-mortalità nei periodi post-campagna-“vaccinale” che non trovano alcuna altra ragione. Un fenomeno che è osservato in tutti i paesi con una campagna “vaccinale” aggressiva come in Italia.

Inoltre, i giudici amministrativi di secondo grado della Sicilia giustamente evidenziano pure l’assoluta contraddittorietà tra l’obbligo alla prestazione di un consenso “informato” e l’obbligo vaccinale.

Altre considerazioni che si trovano in questa ordinanza purtroppo non rispecchiano la vera natura di queste sostanze, che a tutt’oggi si trovano nella fase sperimentale clinica III. Contrariamente a quanto in modo troppo superficiale sostengono purtroppo i giudici nella loro ordinanza, queste sostanze comprovatamente non hanno superato tutte le tradizionali fasi della sperimentazione. Un farmaco autorizzato in via ordinaria deve aver superato con successo proprio anche la fase di sperimentazione clinica III, e deve, p.e., essere stato testato nella sua interazione con altri farmaci, deve essere stato assoggettato a test di cancerogenicità e mutagenicità, proprio se opera dall’interno della cellula umana con la produzione della proteina spike, come fanno queste sostanze. Questi test importantissimi però non sono stati fatti dai produttori, mentre secondo nuovissimi studi provenienti dalla Svezia e dagli Stati Uniti, è stato dimostrato in vitro che le sostanze a mRNA (Comirnaty e Spikevax) possono modificare il genoma.

La fase di sperimentazione clinica III è proprio quella che ha lo scopo di accertare l’efficacia e la sicurezza di un farmaco.

Sappiamo che sia l’efficacia, sia la sicurezza dei cosiddetti “vaccini”-Covid-19 ad oggi non sono stati accertati con la conclusione della fase sperimentale clinica III.

Anzi: l’efficacia si è rivelata essere molto modesta e con le nuove varianti, ma anche con la ripetizione delle iniezioni (ormai siamo alla quarta) l’efficacia si rivela essere persino negativa come gli ultimi studi provenienti dall’Israele e la Gran Bretagna dimostrano, mentre la sicurezza di queste sostanze, come confermano gli stessi giudici in questa ordinanza, non è data! Basta prendere in considerazione gli eventi avversi gravi e irreversibili (tra i quali la morte) già noti, e il cui numero costituisce solo la punta dell’iceberg.

Già il mero fatto che in corso di “campagna” vaccinale si aumenti continuamente il numero delle iniezioni è dimostrazione emblematica della natura sperimentale di questa sostanze.

Intanto prendiamo atto che quantomeno dal punto di vista del gravissimo rischio che l’inoculazione di queste sostanze comporta, dell’assoluta inadeguatezza – anzi inesistenza – della valutazione/esame clinica pre-“vaccinale” della singola persona interessata dal trattamento, dell’inadeguata/inesistente informazione fornita ai “vaccinandi”, dell’assurdità della richiesta di un consenso ad un trattamento imposto, e della conseguente incostituzionalità di un obbligo di trattamento con queste sostanze di fatto ancora sperimentali, questa Ordinanza costituisce un importante passo avanti, nella speranza che la giustizia italiana prenda il necessario coraggio per demascherare finalmente in radice l’intero impianto della campagna “vaccinale” a cui, a tutt’oggi quasi tutta la popolazione è esposta con ricatto/estorsione.

Clicca qui per scaricare: CGA Sicilia Ordinanza pubb. 22.03.2022

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