Trattato pandemico dell’OMS ” è una minaccia alla sovranità e ai diritti inalienabili.”

Il trattato pandemico dell’OMS è una minaccia alla sovranità e ai diritti inalienabili. Lo dice il World Council for Health, ovvero Consiglio Mondiale della Sanità,  che si è inserito nel dibattito con una lettera aperta.

Il World Council for Health (WCH), una coalizione di scienziati, medici, avvocati e organizzazioni per ladifesa della società civile, si oppone alle mosse dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) diette alla presa di potere sotto forma di un „accordo globale sulle pandemie“.

La lettera è indirizzata ai “cittadini di tutto il mondo, ai governi, ai presidenti, ai ministri della salute e ai media indipendenti”, ma soprattutto al capo dell’OMS Tedros Adhanom Ghebreysus e a Soumya Swaminathan, la direttrice scientifica dell’OMS, così come al segretario generale dell’ONU Antonio Guterres e ai suoi vice.

Nella lettera aperta, il WCH denuncia severamente le “aspirazioni” dell’OMS definendole una “presa di potere”. L’accordo “proposto” è “inutile e rappresenta una minaccia alla sovranità e ai diritti inalienabili”. Aumenterebbe il potere già schiacciante dell’OMS di “dichiarare infondatamente delle pandemie, imporre chiusure disumane e imporre trattamenti costosi, pericolosi e inefficaci contro la volontà del popolo”.

La stesura della bozza del trattato globale pandemico è profondamente antidemocratica e priva di qualsiasi trasparenza:

„Il WCH crede che il popolo abbia il diritto di partecipare a qualsiasi accordo che riguardi la sua vita, i suoi mezzi di sussistenza e il suo benessere. Tuttavia, l’OMS non si è impegnata in un processo di partecipazione pubblica, il che dimostra che la sua priorità è catturare più potere per sé e i suoi complici corporativi, piuttosto che servire gli interessi della gente. Senza un processo democratico imparziale, qualsiasi accordo dell’OMS, che agisce attraverso le Nazioni Unite, sarà illegale, illegittimo e non valido.“

La leadership dell’OMS ha „deluso il popolo“. Tra i molti esempi, ha approvato il dannoso vaccino contro l’influenza suina per una controversa dichiarata pandemia. Allo stesso modo, l’OMS ha fallito durante il recente capitolo Covid-19, poiché ha incoraggiato chiusure e lockdown, soppresso i trattamenti preventivi precoci ( ovvero ivermectin invece di tachipirina e vigile attesa) e raccomandato “trattamenti con prodotti che non hanno dimostrato di essere né sicuri né efficaci”.

Per questo è necessario porre fine ai piani dell’OMS:

Non si può permettere all’OMS di controllare l’agenda sanitaria mondiale, né di imporre la sorveglianza biologica. Mentre riceve finanziamenti da fonti pubbliche che appartengono al popolo, si trova in un perpetuo conflitto d’interessi perché riceve anche notevoli finanziamenti da interessi privati che usano i loro contributi per influenzare e trarre profitto dalle decisioni e dai mandati dell’OMS. Per esempio, la Fondazione Gates e l’alleanza per la promozione dei vaccini GAVI, finanziata da Gates, contribuiscono con oltre 1 miliardo di dollari all’anno.

Ora è necessario “agire”:

„Esortiamo tutti a rivolgersi a rappresentanti credibili del governo, partiti politici, sindacati, gruppi della società civile, professionisti, personaggi pubblici e media indipendenti“

In vista della 77esima Assemblea Mondiale della Sanità dell’OMS nel 2024, dove l’OMS intende confermare il suo accordo sulla pandemia, il WCH continuerà a sensibilizzare l’opinione pubblica attraverso una campagna contro questa mossa antidemocratica.

Il WCH è un’organizzazione che riunisce 130 organizzazioni impegnate nel campo della salute presenti in più di 40 paesi del mondo. Fondata nel 2021, vuole “fornire una leadership medica onesta durante l’emergenza sanitaria COVID19 nonché numerose altre questioni sanitarie attuali e future”.

L’immunità naturale batte l’immunità da vaccino conferma l’autorità sanitaria USA

Lo studio del Centers for Disease Control and Prevention (CDC) pubblicato il 19 gennaio, dimostra che l’immunità naturale contro COVID19 è stata almeno tre volte più efficace nel prevenire l’infezione con la variante Delta rispetto alla vaccinazione.

La ricerca condotta in California e New York tra maggio e novembre 2021 ha esaminato quattro categorie: non vaccinati e vaccinati con precedente infezione da COVID, e non vaccinati e vaccinati che non erano mai stati infettati.

I risultati dimostrano che il tasso di infezione risultava significativamente inferiore in soggetti che non erano stati vaccinati ma precedentemente esposti al virus rispetto a soggetti la cui immunità era basata solo sulla vaccinazione. Il tasso di infezione più elevato, si è verificato in coloro che non avevano né un’esposizione precedente né il vaccino.

Soggetti non vaccinati ma guariti avevano tassi di infezione da 14,7 (New York) a 29 (California) più bassi di soggetti senza immunità, mentre i soggetti vaccinati senza precedente esposizione a COVID avevano tassi da 4,5 (New York) a 6,2 (California) più bassi di soggetti senza immunità.

I risultati sono stati simili per quanto riguarda l’ospedalizzazione. Le persone con immunità naturale avevano 2-6 volte meno probabilità di essere ricoverate rispetto a quelle con il solo vaccino.

Inoltre, l’immunità naturale ha portato a un tasso di ospedalizzazione più basso rispetto all’immunità ibrida (vaccino più guarigione), almeno negli ultimi tre mesi dello studio. Le persone con sola immunità naturale avevano in media almeno 20 volte meno probabilità di essere ricoverate rispetto a quelle con immunità ibrida.

“Si tratta di una scoperta importante poiché suggerisce che il vaccino potrebbe interferire con l’immunità naturale”, spiega Dr. Madhava Setty.

Con questi nuovi risultati l’autorità sanitaria statunitense smonta il suo precedente studio pubblicato nell’agosto 2021, ampiamente ripreso dalla stampa mainstream, in cui si concludeva che la vaccinazione sarebbe superiore all’immunità naturale.

E ora, a distanza di oltre un anno dall’inizio della campagna vaccinale imposta dal governo italiano, il più recente studio del CDC, insieme a uno studio israeliano, gettano seri dubbi sull’efficacia e sulla sicurezza del vaccino sottolineando la superiorità dell’immunità naturale.

Multa per non aver indossato la mascherina – Giudice di Pace annulla la sanzione

Segnali di reviviscenza dello Stato di Diritto anche in Alto Adige.

Un uomo di Bressanone, in provincia di Bolzano, alle ore 23.00, dopo aver festeggiato con colleghi la nascita di una bambina, si stava dirigendo verso la città per comprarsi le sigarette quando presso il complesso universitario è stato fermato da un carabiniere e comminato una sanzione amministrativa  di 410,65 euro perché “nonostante invitato non faceva uso delle protezioni respiratorie”.

Il Giudice di Pace di Bressanone accoglie correttamente il ricorso presentato per l’annullamento della sanzione comminata per mancato rispetto di misura Covid-19 della Provincia Autonoma di Bolzano, sulla scia della motivazione della nota sentenza del Tribunale di Pisa:

Come ineccepibilmente enunciato dalla sentenza n. 1842/2021 emessa in data 08/11//2021 dal Tribunale di Pisa, alla quale si rimanda per relationem, “l’epidemia o la pandemia non rientrino in alcun modo nell’ambito della calamita naturale, per il semplice motivo che sono dimensioni di crisi del tutto diverse fra di faro”.

Il Legislatore, nel redigere un testo onnicomprensivo sulla Protezione civile come il d.lgs. 1/2018, non ha infatti indicato il rischio epidemico fra quelli a causa dei quali occorre intervenire, previa dichiarazione di stato di emergenza comunale, regionale o nazionale.

Manca, percio, un qualsivoglia presupposto legislativo su cui fondare la delibera del Consiglio dei Ministri del 31.1.2020, con consequenziale illegittimità della stessa per essere stata emessa in violazione dell’art. 78, non rientrando tra i poteri del Consiglio dei Ministri quello di dichiarare lo stato di emergenza sanitaria.

Questo Giudice di Pace quindi fa proprie le conclusioni statuite dal giudice di merito del capoluogo toscano: “la delibera dichiarativa dello stato di emergenza adottata dal Consiglio dei Ministri il 31.1.2020 e illegittima per essere stata emanata in assenza dei presupposti legislativi, in quanta non e rinvenibile alcuna fonte avente forza di legge, ordinaria o costituzionale, che attribuisca al Consiglio dei Ministri il potere di dichiarare lo stato di emergenza per rischio sanitario. A fronte della illegittimità della delibera del CdM del 31.01.2020, devono reputarsi illegittimi tutti i successivi provvedimenti emessi per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVI D-19, nonché tutte le successive proroghe dello stesso stato di emergenza.”

Alle similari conclusioni sono pervenuti il Giudice di Pace di Frosinone con sentenza n. 519/2020 ed il Tribunale di Reggio Emilia con sentenza n. 54/2021.

Qui il link alla sentenza: Sentenza GdP Bressanone n. 4-2022

Un messaggio a tutti i genitori

I genitori sono i primi a dover prendere decisioni nell’interesse dei loro figli. È dunque indispensabile che abbiano le informazioni necessarie per poter prendere una decisione in merito al cosiddetto “vaccino”-Covid-19. Informazioni indispensabili anche per i giudici che si trovano nella situazione di dover sostituirsi ai genitori in questa per la vita e la salute dei minorenni importantissima decisione.

Confederazione Legale per i Diritti dell’Uomo

Confederazione Legale per i Diritti dell’Uomo

Milano, Via Alzaia Naviglio Grande 46
mail: info@confederazionelegale.it

COMUNICATO STAMPA

“La funzione dell’avvocato, testimoniata dalla formula del giuramento, impegna tutti coloro che abbiano scelto questa difficile professione a seguire il cammino della lealtà, dell’onore e della diligenza per i fini della giustizia. Il rinvio al concetto di giustizia impegna l’avvocato a riconoscere nel diritto naturale la sua guida. Il positivismo giuridico, se inteso come acritica accettazione di ogni regola proveniente dal potere legislativo, è un errore che pervade da lungo tempo l’applicazione del diritto e che ha mostrato tutti i suoi effetti nefasti nell’epoca dei totalitarismi del ventesimo secolo il cui spirito malevolo, unito alle possibilità inquietanti offerte dalle moderne tecnologie, torna ad affacciarsi prepotente sul palcoscenico della storia. Contro ogni negazione delle libertà personali, contro il tentativo di assoggettare l’intera popolazione mondiale ad un controllo totalizzante, è compito degli avvocati ergersi a difesa dei diritti fondamentali inalienabili che, espressi per la prima volta nella Dichiarazione di indipendenza degli Stati Uniti d’America, costituiscono la base di tutte le successive dichiarazioni dei diritti, da quella dell’Assemblea Nazionale francese del 1789 sino alla recente Carta di Nizza. Il diritto fondamentale e inalienabile dal quale discendono tutti gli altri è il possesso fisico e morale di sé stessi che caratterizza ciascuna persona umana. Ogni tentativo di ingerenza nella libertà fisica o morale deve essere circondato delle rigide cautele elaborate dalla dottrina dell’habeas corpus che sin dal Medio Evo caratterizza la lotta degli esseri umani per il progressivo affrancamento dall’illegittimo esercizio della coercizione statale nei loro confronti. Il baluardo contro le indebite invasioni nelle libertà fondamentali è l’avvocato, garante della giustizia, prestatore infaticabile della sua voce, della sua professionalità, della sua energia e del suo impegno per la difesa di quei diritti umani che in ogni temperie storica il potere ha tentato di calpestare ed eliminare. Nella consapevolezza di questo alto ed insopprimibile compito e nell’ora più buia della storia della Repubblica Italiana i soci fondatori della CONFEDERAZIONE LEGALE per i DIRITTI dell’UOMO, e coloro che vi aderiranno nel tempo, hanno deciso di costituire un’associazione che unisca le forze dell’avvocatura e che svolga a livello collettivo ed organizzato il compito che ciascun avvocato svolge quotidianamente per i suoi assistiti.”

Con questo preambolo abbiamo dato vita all’Associazione forense “CONFEDERAZIONE LEGALE per i DIRITTI dell’UOMO” con l’ambizione di dare una casa per tutti coloro che quotidianamente, in scienza e coscienza, si spendono per tutelare i diritti naturali e fondamentali dell’essere umano.

Consci che negli ultimi due anni lo stato d’emergenza e il suo continuo protrarsi, prima a causa del virus Sars-Cov-2 e ora per quanto in essere nell’est Europa, hanno a vario titolo gravemente compromesso le libertà dei cittadini italiani e di coloro che risiedono o lavorano del nostro Paese, chiediamo a tutti i coloro che percepiscono la gravità della situazione di unirsi a noi per affrontare in modo condiviso le sfide, non solo giuridiche, che ci aspettano.

Un caro saluto.

Milano, lì 8 marzo 2022

CONFEDERAZIONE LEGALE

Avvocati Fondatori: Renate Holzeisen di Bolzano (Presidente), Alessandro Fusillo di Roma (Vice Presidente), Marcello Apollonio di Lecce (Consigliere), Stefania Cappellari di Verona (Consigliere), Giorgio Contratti di Forlì-Cesena (Segretario), Fabio Daprati di Lodi, Claudio Fabbri di Ravenna, Antonio Gatta di Brescia, Giovanni Ghini di Forlì-Cesena, Francesco Golinelli di Verona (Consigliere), Riccardo Luzi di Forlì-Cesena (Consigliere), Laura Mana di Cuneo, Rosarita Mannina di Piacenza (Consigliere), Luisa Sisto di Roma, Boris Ventura di Bassano del Grappa, Roberto Zappia di Milano (Tesoriere).

Lettere Confederazione legale.

Il Tribunale di Pistoia dà ragione al genitore che si oppone al trattamento dei figli con il vaccino-Covid-19

Il Tribunale di Pistoia dà ragione al genitore che si oppone al trattamento dei figli con i cosiddetti “vaccini”-Covid-19.

È la prima decisione, di cui abbiamo notizia, e con la quale un giudice italiano, in dovuta valutazione dei benefici e rischi delle iniezioni sperimentali, alias “vaccini”-Covid-19, ha dato ragione al genitore che si è opposto al trattamento richiesto dall’altro genitore.

Con una motivazione, espressione di una seria valutazione dei fatti documentati, questa decisione potrebbe essere un segnale forte e importante della “primavera” della giustizia italiana, di cui il nostro paese ha tremendo bisogno.

Trib. Pistoia 4.3.2022

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